INPS - TRASMISSIONE TELEMATICA OBBLIGATORIA DENUNCE DM10/2 TRAMITE INTERNET

La legge n. 326/03, c.d "Collegato alla Finanziaria 2004", prevede l'obbligatorietà della presentazione telematica delle denunce contributive mensili (mod. DM10/2) a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2004 (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 11/2003).

Quindi, dal periodo di paga in corso a gennaio 2004, le imprese, soggette all'obbligo di presentazione del mod. DM10/2, dovranno trasmettere obbligatoriamente all’Istituto il mod. DM10/2 esclusivamente mediante trasmissione telematica (Internet) entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di paga di riferimento. Infatti, la denuncia di mod. DM10/2 tramite internet può essere presentata oltre il giorno 16 del mese di scadenza del termine legale previsto per il pagamento dei contributi, e fino all’ultimo giorno del mese stesso. Il differimento concerne solamente la presentazione delle denunce, e non il versamento dei contributi, per il quale rimane fermo il termine del giorno 16 del mese di scadenza.

Pertanto, per quanto attiene la contribuzione afferente il mese di gennaio 2004, il mod. DM10/2 dovrà essere inviato entro il 29 febbraio 2004 (che, coincidendo con la domenica, è prorogato al primo giorno successivo non festivo, cioè lunedì 1 marzo 2004).

Le istruzioni per l'attuazione della nuova procedura di presentazione delle denunce di mod. DM10/2 sono contenute nella circolare Inps del 30 ottobre 2001, n. 191 (cfr. Not. n 12/2001 cui si rinvia per maggiori approfondimenti). L'istituto con messaggio n. 158 del 23 dicembre 2003, ha confermato le predette istruzioni di cui si riassumono di seguito i principali aspetti.

Per avvalersi della possibilità di presentazione delle denunce DM10/2 mediante trasmissione telematica, i titolari e legali rappresentanti delle aziende o soggetti delegati (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti negli appositi albi) devono essere autorizzati dall'Istituto mediante l'assegnazione di un codice PIN che consente anche di consultare i dati di propria pertinenza presenti negli archivi Inps: la situazione anagrafica, l'inquadramento, le coperture contributive, la visualizzazione di tutti i DM10/2 già presenti sugli archivi centrali dell'Istituto.

Pertanto, i soggetti interessati dovranno richiedere alla sede Inps territorialmente competente l'abilitazione alla trasmissione del mod. DM10/2 tramite internet, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso l'Istituto. Inoltre l'Inps ha comunicato che sul proprio sito internet è stata messa a disposizione un’apposita pagina d’informazione riguardante l’invio telematico dei modelli DM10/2. La documentazione è raggiungibile sia dalla voce “informazioni” sia da quella “servizi on-line” presenti sulla pagina di apertura del sito www.inps.it. Nella predetta sezione informativa, gli interessati potranno prelevare il modulo di richiesta del PIN e la dichiarazione di responsabilità collegata alla propria tipologia di utenza.

I moduli appositamente compilati devono, come detto, essere presentati presso la sede Inps territorialmente competente. In particolare, la richiesta dovrà essere avanzata dal soggetto persona fisica, e cioè dal titolare/legale rappresentante dell’azienda o dal soggetto da questi delegato per gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà compilare e presentare all’Istituto, debitamente sottoscritta, l’apposita dichiarazione di responsabilità, da redigere secondo la modulistica presente sul sito dell'Ente. Pertanto, in caso di presentazione del modello tramite internet, le aziende dovranno produrre la dichiarazione in parola, debitamente sottoscritta, una sola volta, in via preventiva, con riferimento a tutte le denunce che verranno trasmesse in via telematica.

Infine, si segnala che per poter inviare in via telematica il mod. DM 10/2 è necessario, oltre a quanto sopra riferito, scaricare dal sito internet dell'Inps anche il necessario software, seguendo le istruzioni impartite dall'Istituto.