CONDONO EDILIZIO -
INTERESSI SULL'OBLAZIONE RATEIZZATA
Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda
di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria (capo IV, legge n.
47/1985 e art. 39, legge n. 724/1994), il mancato pagamento del triplo della
differenza tra la somma dovuta e quella versata entro il 31 marzo 1996, o il
mancato pagamento dell'oblazione entro il 31 marzo 1995 (e il 15 aprile, 15
luglio, 15 settembre e 15 dicembre dello stesso anno per le restanti rate)
comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute.
Termini
di pagamento
L'interesse deve essere corrisposto entro sessanta giorni dalla
data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
Rateazione
Il versamento può essere effettuato in un massimo di cinque rate
trimestrali di pari importo.
Per ottenere la rateazione, gli interessati devono far pervenire
al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di
pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi
maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del
versamento della prima rata medesima.
Sanatoria
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è
subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri
concessori, se dovuti, e degli interessi, fermi restando gli effetti estintivi
del condono edilizio sui procedimenti penali e sulle irrogazioni di sanzioni
amministrative.
Opere
sottoposte a vincoli
L'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza per la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria deve attenersi esclusivamente alla valutazione
della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è
richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione
stessa.
Integrazione
della documentazione
Anche per le domande di condono edilizio presentate ai sensi della
legge del 1985 (n. 47/1985), in relazione alle quali non sia maturato in
silenzio-assenso per carenza di documenti obbligatori per legge, come già per
quelle presentate in base alla finanziaria 1995 (legge n. 724/1994), la mancata
presentazione della documentazione entro tre mesi dall'espressa richiesta di
integrazione del comune comporta l'improcedibilità dell'istanza e il diniego
della sanatoria.
(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, commi 9 e 10, e 49,
G.U. 30 dicembre 1997, n. 302, Suppl. Ord. n. 255/L)