INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI ANNO 2003/2004 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Entro il 16
febbraio 2004 devono essere effettuate le operazioni connesse
all'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all'anno 2003 (regolazione del premio) ed
all'anno 2004 (anticipo rata premio).
Si riepilogano
qui di seguito tali adempimenti:
1) Presentazione
della dichiarazione anno 2003
La dichiarazione delle
retribuzioni deve essere presentata all'Inail entro il 16 febbraio 2004, mediante inoltro diretto
della dichiarazione presso la competente sede Inail, oppure a mezzo invio
raccomandata A.R..
La dichiarazione può
essere presentata anche in via telematica. A tal fine le imprese interessate
potranno accedere a tale funzione dal sito internet dell'Inail
all'indirizzo www.inail.it. Sezione
"Punto Cliente” Area Aziende. Per poter utilizzare tale modalità di invio,
è necessario avvalersi del codice PIN aziendale e del codice ditta già in
possesso delle imprese. In caso di smarrimento del codice PIN è possibile
richiederne il duplicato alla locale sede dell'Istituto.
La trasmissione della
dichiarazione in via telematica esonera i datori di lavoro dalla contestuale
presentazione della relativa documentazione cartacea, che dovrà essere esibita
solo su specifica richiesta dell'Istituto.
Per
le imprese che presentano la dichiarazione in parola mediante supporto
magnetico od in via telematica la scadenza del termine per la presentazione è
differita al 16 marzo 2004, fermo restando il termine del 16 febbraio 2004 per
il versamento del premio.
Inoltre, anche quest'anno l'adempimento in parola potrà essere
eseguito presso la sede del Collegio. Infatti, lunedì 16 febbraio 2004 dalle
ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, sarà possibile
consegnare la predetta dichiarazione ad un funzionario dell'Inail presente presso la sede del
Collegio, che rilascerà debita ricevuta per tale adempimento.
2) Modalità
di redazione della dichiarazione
La dichiarazione
delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2003 dovrà
essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (1031) inviato
alle imprese dall'Inail, che
non presenta novità di particolare rilievo.
Risultano
prestampati: l'anno di riferimento, la sede Inail che gestisce il rapporto con il datore di Lavoro, i dati
identificativi di quest'ultimo, il codice ditta e il codice fiscale, i numeri
delle P.A.T. interessate e per ciascuna di queste, le voci di tariffa e il loro
periodo di vigenza, la gestione di inquadramento e la presenza o meno del
rischio silicosi/asbestosi.
Si ricorda che
nel riquadro "RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere indicate le
retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto
di formazione e lavoro per i quali il datore di lavoro gode dell'esenzione
contributiva totale, quelle dei dipendenti assunti con contratto di
riallineamento con esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al
titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane.
Infine in ordine
alla compilazione delle sezioni relative alla indicazione delle quote di
retribuzioni parzialmente esenti da contribuzione le istruzioni dell’Inail prevedono:
-
Sezione “Dettaglio quote di retrib. parzialmente esenti (campo b)”
In tale campo devono essere
indicate le quote di retribuzione parzialmente esenti da contribuzione
riportando nel riquadro a fianco il codice relativo al tipo di esenzione. I
codici in parola sono specificati sul retro del modello di denuncia. Nella
sezione in oggetto dovranno essere indicate, tra le altre tipologie previste,
le quote di retribuzione (25%) relative ai contratti di formazione e lavoro
stipulati da imprese industriali ubicate nel centro nord.
-
Sezione "Dettaglio retribuzioni esenti al 100%”
In tale campo devono essere
invece indicate le quote di retribuzione totalmente esenti da contribuzione
riportando nel riquadro a fianco il codice relativo al tipo di esenzione. I
codici in parola sono specificati sul retro del modello di denuncia.
3) Retribuzione
per i dipendenti con qualifica di dirigente
Per effetto
della normativa introdotta dal D.L.vo 38/2000 per i lavoratori in parola
l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio
dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale
massimale per l'anno 2003 è fissato nell'importo annuo di euro 21.957,00 sino
al 30 giugno 2003 e nell’importo annuo di euro 22.483,50 dal 1° luglio 2003.
4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che
prestano attività manuale o di sovraintendenza
La retribuzione convenzionale giornaliera da inserire
nelle retribuzioni dell'anno 2003 per i soci di ogni tipo di società che
prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in
partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino
opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o
adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del
datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze
opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata
per il periodo 1 gennaio 2003 - 30 giugno 2003 nell'importo di euro 39,41, e
per il periodo 1 luglio 2003 - 31 dicembre 2003 nell’importo di euro 40,36.
5) Retribuzione
per i dipendenti occupati a tempo parziale
La determinazione dell'imponibile contributivo cui
fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a
tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione
imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione
della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:
a) Calcolo
della retribuzione tabellare
Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).
b) Raffronto
tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti par-time per l'anno 2003, in euro 5,73 al fine di individuare quello di maggior importo.
c) Retribuzione
da denunciare
Determinato
l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere
moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto
part-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.
6) Riduzione
contributiva art. 29 legge 341/95
L'articolo 2 della
legge n. 266/2002 ha prorogato sino al 31 dicembre 2006 il beneficio
contributivo in parola, subordinandone peraltro l'operatività all'approvazione
di apposito decreto che deve essere emanato anno per anno.
Alla data di
redazione della presente nota non risulta ancora varato il provvedimento
legislativo di cui trattasi per l’anno 2003. Pertanto, ai fini delle operazioni
di autoliquidazione non si dovrà tenere conto della riduzione contributiva
(11,50% del premio dovuto) nè sulla regolazione per l’anno 2003 nè
relativamente alla rata anticipo premio 2004.
Si consigliano
pertanto le imprese, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’ANCE in
precedenti analoghe occasioni, di fruire della facoltà di rateizzare il premio
dovuto all’Inail e relativo all’autoliquidazione
2003/2004. Tale
modalità di pagamento del premio consentirà di conguagliare la riduzione
contributiva per l’anno 2003 con le rate successive alla prima, una volta
emanato il decreto di proroga.
Circa
le modalità operative da seguire per la rateizzazione del premio si rinvia al
successivo punto a) della presente circolare.
7) Elemento
Economico Territoriale
Anche ai fini Inail opera il particolare regime
della decontribuzione dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale
stabilito con la vigente contrattazione collettiva provinciale.
Si sottolinea,
peraltro, che all'Inail non è
dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto, non deve essere sommata alle retribuzioni da denunciare ai
fini del calcolo del premio Inail, la quota dell'Elemento Economico
Territoriale assoggettata alla contribuzione INPS del 10% ed erogata per il
periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003.
Si precisa
infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello
di denuncia.
8) Collaborazioni
coordinate e continuative - Parasubordinati
L'obbligo
assicurativo ricorre per i soggetti percettori dei redditi derivanti: dagli
uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e altri enti con o
senza personalità giuridica, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da
altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, fermo restando l’ambito della
tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al
committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i
soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non
occasionale veicoli a motore.
Il datore di
lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri
lavoratori.
Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico
committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi
effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal
D.Lgs. 38/2000 così determinati:
Periodo |
Minimale annuo |
Massimale annuo |
dal 1.1.2003 al 30.6.2003 |
euro 11.823,00 |
euro 21.957,00 |
dal 1.7.2003 al 31.12.2003 |
euro 12.106,50 |
euro 22.483,50 |
Il tasso
applicabile è quello dell'azienda qualora l'attività sia inserita nel ciclo
produttivo, in caso contrario il tasso è riferito all'attività effettivamente
svolta dal collaboratore.
A norma
dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, la base imponibile per il calcolo dei premi è
costituita dai compensi effettivamente percepiti (determinati secondo le norme
fiscali) nel rispetto dei limiti annui minimi e massimi sopra riportati. Detta
retribuzione convenzionale annua è frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono
i mesi o frazione di mese di durata del contratto di collaborazione (non è
quindi prevista la frazionabilità a giorni).
Si rinvia al
Notiziario n. 6/2000 per quanto attiene le indicazioni fornite dall'Inail con la circolare n. 32/2000 in
ordine alle operazioni di determinazione della base imponibile e del relativo
premio.
9) Lavoratori
extracomunitari legalizzati
Le retribuzioni corrisposte
nel corso dell'anno 2003 ai lavoratori extracomunitari interessati alla
procedura di regolarizzazione di cui alla legge n. 222/2002, non devono essere
indicate nel monte salari riportato nel riquadro "Retribuzioni Complessive"
del mod. 1031.
Tali
retribuzioni devono essere denunciate a parte su specifica richiesta dell'Inail e utilizzando l'apposito
modulo, unito alla richiesta inviata dall'Istituto. Sarà cura dell'Inail quantificare, successivamente,
il premio dovuto per questi lavoratori e richiederne il versamento, dopo aver
acquisito la denuncia.
Entro la sopra
richiamata data del 16 febbraio 2004 le imprese dovranno provvedere
all'operazione di autoconguaglio dei premi relativamente al saldo per l'anno
2003 ed all'anticipo per l'anno 2004. Le modalità di effettuazione di tali
operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi
anni.
Si ricorda
infine che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione
dell'anticipo 2004 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2003 salvo
importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 16
febbraio 2004 alla competente sede Inail.
a) Pagamento
rateale sia del premio di saldo 2003 che di acconto 2004
Il datore di
lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio
anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari
importo, dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 16
agosto e 16 novembre 2004.
Le somme
relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di
un tasso equivalente a quello medio dei titoli del debito pubblico dell'anno
precedente che dovrà essere indicato con uno specifico decreto ministeriale. In
attesa della determinazione di tale tasso, l'Inail ha previsto, in via provvisoria, che gli interessi siano
determinati facendo riferimento al tasso legale in vigore dal 1°gennaio 2004
(2,50%).
Il conguaglio,
in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato,
secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà, con il pagamento della IV rata.
Per avvalersi
della facoltà in parola l'impresa deve barrare la casella “SI” posta nel
modello 1031.
b) Criteri
di arrotondamento
I dati salariali
devono essere indicati arrotondando gli importi all’unità di euro per
difetto se il primo decimale è inferiore a 5, per eccesso se il primo decimale
è pari o superiore a 5. I conteggi necessari per determinare l’importo finale
dell’autoliquidazione devono essere sviluppati utilizzando 5 decimali.
L’importo finale deve essere arrotondato al centesimo di euro per difetto se la
terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se la terza cifra decimale è
pari o superiore a 5. L’Inail,
peraltro, precisa che l’importo finale della autoliquidazione potrà essere
arrotondato, a scelta dell’azienda, secondo il criterio del centesimo o
dell’unità di euro.
c) Modalità
di compilazione del mod. F24
Il versamento
del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella
sezione Inail:
-
nel
campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore
di lavoro;
-
nei
campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo
controcodice.
(Tali dati
possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni)
-
nel
campo numero di riferimento: il numero 902004;
-
nel
campo causale: la lettera P;
-
nel
campo importi a debito versati dovrà essere indicato l'importo del premio
dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 2003 e
rata anticipo 2004.
d) Importi
a credito compensati
In caso di saldo
finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro, lo stesso credito
può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare, in primo luogo,
eventuali scoperture Inail e,
se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto
dovuto ad altre Amministrazioni.