LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - DIRETTIVA EUROPEA 2003/86/CE

 

Nel mese di ottobre è stata pubblicata nella Gazzetta comunitaria la Direttiva 2003/86/CE con la quale le istituzioni europee hanno inteso stabilire le condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiun-gimento familiare da parte dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio dell’UE. Qui di seguito si riportano, in sintesi, le disposizioni principali del provvedimento finalizzato a tutelare l’unità familiare e ad agevolare l’integrazione dei cittadini extracomunitari negli Stati membri.

Destinatari della direttiva

La direttiva trova applicazione nell’ipotesi in cui il soggiornante sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro per un periodo pari o superiore ad un anno e abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, e qualora i membri della sua famiglia siano cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico. Possono beneficiare del ricongiungimento familiare:

a) il coniuge del soggiornante (in caso di matrimonio poligamo, è autorizzato il ricongiungimento con un solo coniuge);

b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge, compresi quelli adottati sulla base di una decisione dall’autorità competente o in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro interessato;

c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del soggiornante ovvero del coniuge, qualora questi ultimi risultino titolari dell’affidamento e responsabili del loro mantenimento.

d) è ammissibile il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, se sussiste il consenso dell’altro titolare dell’affidamento.

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei seguenti soggetti:

a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del coniuge, qualora siano a carico di questi ultimi e non dispongano di un adeguato sostegno nel paese d’origine;

b) i figli adulti non coniugati del soggiornante o del coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute;

c) il partner stabile o un cittadino di un paese terzo legato al soggiornante da una relazione formalmente registrata, nonchè i figli minorenni, anche adottati, o adulti non coniugati di tali persone, sempre che non possano far fronte alle proprie necessità per ragioni di salute.

Al fine di evitare i matrimoni forzati, è riconosciuta agli Stati membri la facoltà di stabilire per il ricongiungimento un limite minimo di età per il soggiornante e il coniuge pari a massimo 21 anni.

Domanda di ricongiungimento

La domanda di ingresso e di soggiorno per il ricongiungimento familiare deve essere presentata alle autorità competenti dal soggiornante o dal familiare interessato, in base alla scelta che sarà effettuata in tal senso dagli Stati membri. La domanda deve essere corredata dai documenti che comprovano il vincolo familiare e dalle copie autenticate dei documenti di viaggio del soggiornante o dei familiari. Può essere richiesto a colui che presenta la domanda di dimostrare che il soggiornante dispone di un alloggio, di un’assicurazione contro le malattie e di risorse stabili e sufficienti per il mantenimento. Le autorità competenti comunicano per iscritto la loro decisione, di norma, entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda. Gli Stati membri possono esigere che il cittadino extracomunitario, prima di dar luogo al ricongiungimento familiare, abbia soggiornato legalmente nel territorio nazionale per un periodo massimo di 2 anni, ovvero prevedere, in base alla capacità di accoglienza, un periodo di attesa non superiore a 3 anni tra la presentazione della domanda di ricongiungimento ed il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari. Disposizioni specifiche sono previste per il ricongiungimento familiare dei rifugiati.

Ingresso e soggiorno dei familiari

Accettata la domanda di ricongiungimento, lo Stato autorizza l’ingresso dei familiari agevolando il rilascio dei visti.

Ai familiari viene rilasciato un primo permesso di soggiorno valido almeno un anno; tale periodo, rinnovabile, non può di norma andare oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno del soggiornante. I familiari del soggiornante hanno diritto all’istruzione, ad un lavoro dipendente o autonomo, alla formazione e all’aggiornamento professionale. Trascorso un periodo massimo di 5 anni di soggiorno, sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, il coniuge o il partner e il figlio maggiorenne hanno diritto ad un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante. I requisiti per il rilascio e la durata del permesso autonomo sono stabiliti dalla legislazione nazionale. Gli articoli 6 e 16 delineano le ipotesi in cui gli Stati membri possono respingere la domanda per il ricongiungimento, revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel far presente che gli Stati membri dovranno conformarsi alle disposizioni comunitarie entro il 3 ottobre 2005 e che la Commissione europea è chiamata a presentare una relazione nel merito entro l’ottobre del 2007, si fa riserva di ulteriori comunicazioni a seguito della trasposizione della direttiva nell’ordinamento italiano.