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EXTRACOMUNITARI - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - DIRETTIVA EUROPEA 2003/86/CE
Nel mese di ottobre è stata pubblicata nella Gazzetta
comunitaria la Direttiva 2003/86/CE con la quale le istituzioni europee hanno
inteso stabilire le condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiun-gimento
familiare da parte dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel
territorio dell’UE. Qui di seguito si riportano, in sintesi, le disposizioni
principali del provvedimento finalizzato a tutelare l’unità familiare e ad
agevolare l’integrazione dei cittadini extracomunitari negli Stati membri.
Destinatari della direttiva
La direttiva trova applicazione nell’ipotesi in cui il
soggiornante sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato
membro per un periodo pari o superiore ad un anno e abbia una fondata
prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, e qualora i
membri della sua famiglia siano cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal
loro status giuridico. Possono beneficiare del ricongiungimento
familiare:
a) il coniuge del soggiornante (in caso di matrimonio
poligamo, è autorizzato il ricongiungimento con un solo coniuge);
b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge, compresi
quelli adottati sulla base di una decisione dall’autorità competente o in virtù
di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro interessato;
c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del
soggiornante ovvero del coniuge, qualora questi ultimi risultino titolari
dell’affidamento e responsabili del loro mantenimento.
d) è ammissibile il ricongiungimento dei figli affidati ad
entrambi i genitori, se sussiste il consenso dell’altro titolare
dell’affidamento.
Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l’ingresso e il
soggiorno dei seguenti soggetti:
a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o
del coniuge, qualora siano a carico di questi ultimi e non dispongano di un
adeguato sostegno nel paese d’origine;
b) i figli adulti non coniugati del soggiornante o del
coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in
ragione del loro stato di salute;
c) il partner stabile o un cittadino di un paese terzo legato
al soggiornante da una relazione formalmente registrata, nonchè i figli
minorenni, anche adottati, o adulti non coniugati di tali persone, sempre che
non possano far fronte alle proprie necessità per ragioni di salute.
Al fine di evitare i matrimoni forzati, è riconosciuta agli
Stati membri la facoltà di stabilire per il ricongiungimento un limite minimo
di età per il soggiornante e il coniuge pari a massimo 21 anni.
Domanda di ricongiungimento
La domanda di ingresso e di soggiorno per il ricongiungimento
familiare deve essere presentata alle autorità competenti dal soggiornante o
dal familiare interessato, in base alla scelta che sarà effettuata in tal senso
dagli Stati membri. La domanda deve essere corredata dai documenti che
comprovano il vincolo familiare e dalle copie autenticate dei documenti di
viaggio del soggiornante o dei familiari. Può essere richiesto a colui che
presenta la domanda di dimostrare che il soggiornante dispone di un alloggio,
di un’assicurazione contro le malattie e di risorse stabili e sufficienti per
il mantenimento. Le autorità competenti comunicano per iscritto la loro
decisione, di norma, entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Gli Stati membri possono esigere che il cittadino extracomunitario, prima di
dar luogo al ricongiungimento familiare, abbia soggiornato legalmente nel
territorio nazionale per un periodo massimo di 2 anni, ovvero prevedere, in
base alla capacità di accoglienza, un periodo di attesa non superiore a 3 anni
tra la presentazione della domanda di ricongiungimento ed il rilascio del permesso
di soggiorno ai familiari. Disposizioni specifiche sono previste per il
ricongiungimento familiare dei rifugiati.
Ingresso e soggiorno dei familiari
Accettata la domanda di ricongiungimento, lo Stato autorizza
l’ingresso dei familiari agevolando il rilascio dei visti.
Ai familiari viene rilasciato un primo permesso di soggiorno
valido almeno un anno; tale periodo, rinnovabile, non può di norma andare oltre
la data di scadenza del permesso di soggiorno del soggiornante. I familiari del
soggiornante hanno diritto all’istruzione, ad un lavoro dipendente o autonomo,
alla formazione e all’aggiornamento professionale. Trascorso un periodo massimo
di 5 anni di soggiorno, sempre che al familiare non sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, il
coniuge o il partner e il figlio maggiorenne hanno diritto ad un permesso di
soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante. I requisiti per il
rilascio e la durata del permesso autonomo sono stabiliti dalla legislazione
nazionale. Gli articoli 6 e 16 delineano le ipotesi in cui gli Stati membri
possono respingere la domanda per il ricongiungimento, revocare o rifiutare il
rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel far presente che gli Stati membri dovranno conformarsi
alle disposizioni comunitarie entro il 3 ottobre 2005 e che la Commissione
europea è chiamata a presentare una relazione nel merito entro l’ottobre del
2007, si fa riserva di ulteriori comunicazioni a seguito della trasposizione
della direttiva nell’ordinamento italiano.