LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI - DEFINIZIONE PROVVISORIA DEI FLUSSI D’INGRESSO PER L’ANNO 2004
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2004, n. 18, sono
stati pubblicati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, datati
19 dicembre 2003, riguardanti la programmazione provvisoria dei flussi di
ingresso motivi di lavoro di cittadini non comunitari per l’anno 2004. I
decreti, emanati ai sensi della potestà transitoria prevista dal comma 4
dell’art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, autorizzano, come
anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori extracomunitari,
per l’anno 2004 l’ingresso di 79.500 lavoratori subordinati, residenti
all’estero.
La suddetta quota è così ripartita:
1) n. 400 lavoratori di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza
residenti in Argentina, Uruguay e Venezue-la, che chiedano di essere
inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente
le qualifiche professionali dei lavoratori stessi. Tali ingressi possono essere
autorizzati sia per motivi di lavoro subordinato non stagionale che di
lavoro autonomo.
2) n. 26.600 lavoratori extracomunitari per motivi di
lavoro subordinato non stagionale, con la seguente ulteriore ripartizione:
- n. 6.100 ingressi per cittadini stranieri extracomunitari
residenti all’estero di nazionalità non predeterminata;
- n. 20.000 ingressi per cittadini stranieri extracomunitari
residenti all’estero, in Paesi che hanno sottoscritto o stanno sottoscrivendo
con l’Italia specifici accordi di cooperazione in materia di migrazione come di
seguito ripartiti:
- 3.000 cittadini albanesi;
- 3.000 cittadini tunisini;
- 2.500 cittadini marocchini;
- 1.500 cittadini egiziani;
- 2.000 cittadini nigeriani;
- 1.500 cittadini moldavi;
- 1.500 cittadini dello Sri Lanka;
- 1.500 cittadini del Bangladesh;
- 1.000 cittadini pakistani;
- 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti
all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamen-tazione
dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione;
- n. 500 ingressi per cittadini stranieri
extracomunitari residenti all’estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti
o personale altamente qualificato;
3) n. 2.500 ingressi per cittadini stranieri extracomunitari
residenti all’estero per motivi di lavoro autonomo;
4) n. 50.000 lavoratori extracomunitari per motivi di
lavoro subordinato stagionale, riservate a cittadini non comunitari di
Paesi di cui e’ stata accettata l’adesione all’Unione europea (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia),
di Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, nonchè di Paesi che hanno
sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia
migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto e altresì i
cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato stagionale nell’anno 2002 o 2003.
Con circolare n. 5 del 21 gennaio 2004, il Ministero del
lavoro ha fornito le prime indicazioni operative. Alla citata circolare sono
allegati prospetti di ripartizione a livello di Regione e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano, della quota di lavoro subordinato e della quota
di lavoro stagionale. Come per il passato, le Direzioni Regionali provvederanno
a stabilire le unità spettanti a ciascuna Provincia. Si sottolinea, infine,
quanto alla tempistica di presentazione delle istanze, che la circolare precisa
che a partire dalla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale, e
dunque dal 23 gennaio 2004, è consentito ai datori di lavoro interessati
presentare le domande di autorizzazione al lavoro alle Direzioni Provinciali
del Lavoro. Viene ancora precisato che le domande da presentare alle Direzioni
Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla “prescritta
documentazione”.
La Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia, con
comunicato stampa, ha disposto che le domande di autorizzazione al lavoro
devono essere inoltrate unicamente a mezzo posta con raccomandata. A tal fine
si consiglia di fare ricorso a raccomandata con avviso di ricevimento.