INAIL
- SANZIONI CIVILI - DISCIPLINA DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA - CHIARIMENTI
DELL’ISTITUTO
Si segnala che l’Inail, con circolare n. 73 del 19 dicembre
2003 , ha impartito istruzioni in merito alla riduzione delle sanzioni civili,
fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, ai sensi
dell’art.116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi 15 e 16, secondo i
criteri a suo tempo fissati dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
(Delibera n. 1 del 17 gennaio 2002) ed anche sulla base della Direttiva emanata
il 19 aprile 2001 dal Ministero del Lavoro di concerto con il Dicastero
dell’Economia. In particolare, l’Inail, richiamando la precedente circolare n.
56 del 27 luglio 2001, conferma che il pagamento in misura ridotta è limitato
alle ipotesi di:
a) omissione o evasione contributiva (salvo quanto precisato
più avanti) derivate da:
1) oggettive incertezze di particolare rilevanza;
2) fatto doloso del terzo;
3) crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione
aziendale;
4) procedure concorsuali;
b) sola omissione (e non anche evasione) derivata da
indisponibilità di finanzia-menti pubblici a favore di enti non economici e di
enti, fondazioni e associazioni senza fini di lucro.
Relativamente alle ipotesi sub a), punti 1, 2 e 3 - che
risultano disciplinate in conformità alla richiamata Direttiva
intermini-steriale del 2001- la circolare precisa che:
- in caso di evasione contributiva, la riduzione si applica
solamente quando il datore di lavoro effettua la denuncia della propria
situazione debitoria spontaneamente e, comunque, entro 12 mesi dal termine
stabilito per il pagamento di contributi o premi, provvedendo, quindi, entro
trenta giorni successivi alla denuncia e, comunque, entro il termine fissato
dall’Istituto, a dare corso al pagamento del premio ovvero a presentare domanda
di rateazione del debito;
- la misura della riduzione è determinata sulla base degli
indicatori individuati da detta Direttiva: in caso di valutazione
complessivamente positiva, la riduzione massima consentita è pari agli
interessi legali in vigore alla data di presentazione dell’istanza
(dall’1.1.2004 con DM dell’1.12.2003 il tasso è stato portato al 2,5%); nel
caso di esito negativo della valutazione, invece, la riduzione minima
consentita è pari alla misura degli interessi legali in vigore alla data di
presentazione dell’istanza aumentata del 50%.
Relativamente alla ipotesi sub a), punto 4 (aziende
sottoposte a procedure concorsuali), sono previste due distinte sanzioni civili
in misura ridotta, rispettivamente, per le ipotesi di omissione (mancato o
tardivo versamento) e di evasione.
Nel primo caso, la misura della sanzione è pari al tasso
ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore all’atto della richiesta di
concessione della riduzione ( a decorrere dal 9.6.2003 la Banca d’Italia ha
portato tale tasso al 2%); nel caso di evasione, invece, è pari allo stesso
T.U.R. aumentato di 2 punti. La richiesta di riduzione va presentata al
Direttore Regionale dell’Istituto, per il tramite del Direttore della Sede
titolare del rapporto assicurativo il quale provvede ad esprimere il proprio
parere.
Condizione per l’accoglimento dell’istanza è il pagamento, in
via provvisoria (in attesa della decisione sulla stessa istanza), del premio e
delle sanzioni ridotte nella misura degli interessi legali dovuti alla data di
formulazione della richiesta di riduzione. Il pagamento, infine, può avvenire
in unica soluzione o a rate, salvo eventuale conguaglio. In relazione ad
ipotesi di conversione di un contratto simulato di collaborazione coordinata e
continuativa o di lavoro autonomo in un contratto di lavoro subordinato,
l’Inail, con Istruzioni operative del 14 gennaio 2004, ha chiarito che in tutti
i casi in cui si proceda, anche a seguito di accertamento ispettivo, alla trasformazione
del rapporto di lavoro, non può configurarsi la fattispecie dell’evasione,
ricorrendo, più semplicemente, quella della omissione contributiva
(conformemente a quanto precisato, per la stessa ipotesi, dall’Inps con
Circolare 10 aprile 2003, n. 74). Per l’applicazione delle sanzioni civili,
quindi, dovrà farsi riferimento alla previsione dell’art. 116, comma 8, lett.
a), della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.