INPS
- INDENNITÀ DI MALATTIA - LAVORATORI SPEDALIZZATI CON FAMILIARI A CARICO -
LIMITI DI REDDITO MENSILE ANNO 2004
L’Inps con circolare 5 gennaio 2003, n. 2, ha indicato i
limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2004 ai fini del riconoscimento
della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni
familiari. I nuovi importi, da valere per il periodo 1° gennaio al 31 dicembre
2004 sono così determinati:
- euro 580,49 per il coniuge, per un genitore, per ciascun
figlio od equiparato;
- euro 1.015,86 per due genitori.
Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati. Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo - e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2004 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare. La vivenza a carico - ai fini della determinazione dell’indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello FC/Mal.