IRPEF - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% - VERSAMENTO SALDO IMPOSTA ANNO 2003

 

La disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2001 e suppl. n. 2 al Not. n. 11/2002) che sull’importo delle rivalutazioni dei trattamenti di fine rapporto, maturato a favore di ogni dipendente, sia trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo TFR, deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del 90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.

Pertanto entro il 16 febbraio 2004 le imprese devono versare il saldo dell’imposta, pari all’11% dell’ammontare della rivalutazione effettiva maturata nell’anno 2003, dedotto quanto versato in sede di acconto.

Il versamento del saldo deve essere effettuato tramite il Mod. F24, indicando nella Sezione Erario il codice-tributo 1713. Il periodo di riferimento da indicare č l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, cioč il 2003.

Si rammenta che in sede di versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R., sia in acconto che in saldo, puň essere utilizzato il credito derivante dall’anticipo d’imposta sui trattamenti di fine rapporto, di cui all’art. 3, commi da 211 a 213, della legge n. 662/1996, e successive modificazioni, senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo del credito d’imposta previste dalla relativa normativa.

Nel caso in cui venga utilizzato il citato credito, ai fini della compilazione del Mod. F24, nella colonna “anno di riferimento” va indicato l’anno di utilizzo del credito stesso, e cioč 2004 e nella colonna “importi a credito compensati” il codice tributo 1250, relativo all’anticipo di imposta sui TFR.