RIFORMA DEL COLLOCAMENTO ORDINARIO - D.LVO 23-12-97 n.469

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Il provvedimento è in vigore dal 9 gennaio 1998.

Il decreto legislativo realizza due obiettivi:

a) decentrare compiti e funzioni in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;

b) consentire ai privati l'esercizio dell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ponendo così fine al monopolio pubblico del collocamento.

Circa il primo dei due aspetti considerati, l'organizzazione del decentramento presenta aspetti di inevitabile complessità, attraverso una proliferazione dei punti di snodo della politica regionale in materia di collocamento e politiche attive del lavoro.

Sempre con riferimento al decentramento dei compiti e delle funzioni, è opportuno sottolineare che la legge di delega prevede (art. 1, comma 2, lett. o)) il mantenimento di quelle relative alle eccedenze di personale temporanee e strutturali (cigs e procedura di mobilità) allo Stato. Tale principio è recepito nel decreto legislativo all'art. 3, comma 1 che conferisce al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale l'esercizio di detti compiti e funzioni.

L'art. 3, comma 2 dello stesso decreto legislativo introduce, peraltro, - "in attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali" - elementi di novità:

1) individua la Regione quale sede presso la quale si svolge l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto dalle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale.

2) dispone che la Regione fornisca un motivato parere in merito alle procedure in questione.

Tuttavia, considerato che la norma non introduce un nuovo ulteriore momento di confronto, si può affermare che, fino alla emanazione dei provvedimenti conseguenti al decreto legislativo necessari a regolare e disciplinare l'organizzazione del sistema di decentramento definita dal decreto stesso, le procedure debbano continuare ad essere indirizzate come in passato.

Questa impostazione è stata, peraltro, pienamente condivisa dal Ministero del lavoro con propria circolare 28 gennaio 1998, n. 13.

Un altro passaggio critico riguarda i tempi di attuazione del decentramento che si prospettano piuttosto lunghi. Le Regioni hanno sei mesi di tempo dall'entrata in vigore del decreto per emanare la legge regionale che disciplinerà le modalità di svolgimento delle funzioni loro attribuite, nonché la relativa organizzazione amministrativa. La Provincia avrà a sua volta sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale per costituire la commissione per le politiche del lavoro che assorbirà una serie di compiti e funzioni già assolti da varie commissioni di cui si prevede la soppressione.

A ciò si deve aggiungere che il decreto legislativo prevede che entro il 31 dicembre 1998 sia realizzata la riorganizzazione dei servizi del collocamento e che alla data del 1° gennaio 1999 vengano soppressi strutture e uffici periferici del Ministero del Lavoro i cui compiti siano stati conferiti.

Per quanto concerne l'esercizio dell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, l'aspetto di maggior rilievo è dato dal venir meno della previsione iniziale di un intervallo di dodici mesi tra l'entrata in vigore e l'esercizio della attività di collocamento da parte dei privati.

Non si è tuttavia realizzata l'auspicata immediata liberalizzazione del collocamento dal momento che il decreto legislativo prevede comunque la definizione di procedure autorizzative lunghe e farraginose. La domanda di autorizzazione potrà, infatti, essere presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale che determina criteri e modalità di svolgimento dell'attività di mediazione e che dovrà essere emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il Ministero ha 150 giorni per decidere in ordine alla richiesta di autorizzazione.

In dettaglio il provvedimento dispone:

 

A) Decentramento

Il decreto legislativo disciplina (art. 1) il conferimento alle Regioni e agli enti locali, delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

Rimangono compiti dello Stato (art. 1, co. 3):

1) la materia previdenziale, nonché quella relativa alle eccedenze di personale temporanee e strutturali (art. 1, co. 2, lett. o) della legge di delega);

2) la vigilanza in materia di lavoro, di flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti alla UE, nonché i procedimenti di autorizzazione per l'attività lavorativa all'estero: con riguardo a quest'ultima previsione ha quindi trovato accoglimento una specifica richiesta di Confindustria fondata sull'osservanza delle convenzioni internazionali e sulla competenza in materia del Ministero degli Affari esteri;

3) la conciliazione delle controversie di lavoro individuale e plurime;

4) la risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

5) la conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;

6) il raccordo con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea.

Alle Regioni sono conferiti (art. 2, comma 1) le seguenti funzioni e compiti relativi al collocamento:

1) ordinario;

2) agricolo;

3) dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

4) obbligatorio;

5) dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea;

6) dei lavoratori a domicilio;

7) dei lavoratori domestici;

8) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella Pubblica Amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

9) preselezione e incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

10) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

Sono inoltre conferiti alle Regioni (art. 2, comma 2) le funzioni ed i compiti connessi in materia di politica attiva del lavoro, ed in particolare:

1) programmazione e coordinamento di iniziative volte a:

- incrementare l'occupazione ed ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

- favorire l'occupazione degli iscritti nelle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento, e che non risultino iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi di esercenti attività commerciali, artigiani e liberi professionisti; iscritti nella lista di mobilità; categorie di lavoratori individuate mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego);

- reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento di categorie svantaggiate.

2) Collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti.

3) Indirizzo, programmazione e verifica in materia di - tirocini formativi e di orientamento - e le borse di lavoro; - lavori socialmente utili.

4) Compilazione e tenuta della lista di mobilità.

Diversamente da quanto auspicabile, il decreto legislativo non individua chi sovrintenda e chi garantisca l'omogeneità delle procedure e dei provvedimenti con riferimento ad interventi in materia di politica attiva del lavoro che investano ambiti territoriali pluriregioanli, lasciando all'autonomia delle Regioni il compito di autocoordinarsi.

Per quanto riguarda la questione delle eccedenze di personale temporanee e strutturali regolata dall'art. 3, ricordato che la legge n. 59 del 1997 esclude dal decentramento le funzioni ed i compiti riconducibili a tale tematica e che detta esclusione viene ribadita al citato art. 3, comma 1, si rinvia a quanto indicato in premessa anche in ragione dell'autorevole interpretazione fornita sul punto dal Ministero del Lavoro.

 

B) Sistema regionale per l'impiego

Le Regioni (art. 4) devono emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo una legge regionale che disciplini l'organizzazione amministrativa e le modalità di svolgimento delle funzioni e dei compiti loro conferiti, ciò anche al fine di assicurare l'integrazione tra servizi per l'impiego, politiche attive del lavoro e politiche formative.

I nuovi servizi per l'impiego dovranno essere organizzati entro il 31 dicembre 1998. La loro attivazione determinerà la soppressione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro che attualmente esercitano le funzioni conferite.

Il decreto legislativo enuncia principi e criteri direttivi che informano la legislazione regionale.

In particolare è prevista la costituzione dei seguenti organismi:

* commissione regionale tripartita, composta da:

- rappresentante regionale competente per materia facente parte dell'organismo istituzionale permanente;

- parti sociali rappresentative (sulla base dei criteri determinati dall'ordinamento) in misura paritetica;

- consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Costituisce la sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale. Alla commissione tripartita sono inoltre trasferite - salvo diversa determinazione della legge regionale - le funzioni e competenze della soppressa commissione regionale per l'impiego;

* organismo istituzionale permanente composto da rappresentanti di:

- Regione;

- Province;

- enti locali.

Attua sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche del lavoro e le politiche formative;

* ente pubblico regionale

È dotato di autonomia patrimoniale e personalità giuridica, adeguata alla gestione delle funzioni e dei compiti conferiti in materia di politica attiva del lavoro: svolge funzioni di assistenza e monitoraggio in materia di politica attiva del lavoro, collabora al conseguimento degli obiettivi di integrazione tra servizi all'impiego, politiche del lavoro e formative, garantisce il collegamento con il Servizio informativo del lavoro, svolge altre funzioni ed attività attribuite dalla legge regionale, la quale potrà prevedere che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano ricorso.

La legge regionale dovrà prevedere l'affidamento della gestione ed erogazione dei servizi del collocamento alle Province tramite i "centri per l'impiego", costituiti sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche.

La legge regionale potrà inoltre attribuire alle Province, anche tramite i summenzionati "centri per l'impiego", la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alle Regioni in materia di politica del lavoro.

Le Province devono inoltre individuare idonei strumenti di raccordo con gli altri enti locali prevedendo la partecipazione di questi alla organizzazione dei servizi ed alla individuazione degli obiettivi in materia di collocamento (art. 4, comma 2).

 

C) Funzioni e compiti demandati alla provincia

Sul piano dell'organizzazione amministrativa, la Provincia istituisce (art. 6), entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge regionale, un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro secondo i seguenti principi e criteri:

1) composizione della commissione tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;

2) presidenza della commissione al Presidente della Provincia;

3) inserimento del consigliere di parità;

4) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto del criterio della pariteticità delle posizioni delle parti sociali, anche a carattere tematico.

La commissione provinciale costituisce organo tripartito permanente di concentrazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla Provincia in materia di collocamento, nonché in relazione ad attività e funzioni già di competenza dei seguenti organi collegiali che vengono soppressi dalla data di costituzione della commissione provinciale:

1) Commissione provinciale per l'impiego;

2) Commissione circoscrizionale per l'impiego;

3) Commissione regionale per il lavoro a domicilio;

4) Commissione provinciale per il lavoro a domicilio;

5) Commissione comunale per il lavoro a domicilio;

6) Commissione provinciale per il lavoro domestico;

7) Commissione provinciale per la manodopera agricola;

8) Commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;

9) Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, accogliendo, sul punto una specifica richiesta di Confindustria.

Per quanto concerne il collocamento obbligatorio, la Provincia, nell'attribuire compiti e funzioni già della commissione provinciale, dovrà garantire la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché da un Ispettore medico (art. 6, comma 3).

Giova ricordare che sulla materia è attualmente all'esame della Camera il d.d.l. n. 4110, già approvato dal Senato in un testo unificato (n. 104 e collegati) che, agli artt. 11 e seguenti, individua i servizi del collocamento obbligatorio: il conferimento alle Regioni ed alle Province delle competenze in materia pone quindi dei problemi di collegamento tra le due discipline.

 

D) Attività di mediazione

L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro potrà essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni, nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni, che abbiano tutti come oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro (art. 10, commi 2 e 3).

L'autorizzazione (art. 10, comma 4) è rilasciata, entro e non oltre 150 giorni (decorsi i quali la domanda si intende respinta) dalla richiesta, per un periodo di 3 anni e può essere successivamente rinnovata per ulteriori periodi ciascuno di 3 anni.

La domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro, che la trasmette entro trenta giorni alla Regione territorialmente competente per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del Lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo (art. 10, comma 5).

Ai fini dell'autorizzazione, i soggetti interessati si dovranno impegnare a:

1) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;

2) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività;

3) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.

Le società che svolgono attività di mediazione, devono disporre di uffici idonei con operatori in possesso di competenze professionali atte allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera (l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze professionali almeno biennali relative a: gestione, orientamento, selezione, ovvero formazione del personale).

Inoltre le società di mediazione dovranno avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non dovranno aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per tutta una serie di delitti richiamati nel testo del decreto legislativo in esame.

Nello svolgimento dell'attività, che deve essere esercitata a titolo gratuito nei confronti dei lavoratori, è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sulle condizioni familiari, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni dovrà avvenire sulla base dei principi della legge del 31 dicembre 1996, n. 675.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge n. 59/1997, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, determinerà con decreto l'attuazione dei seguenti criteri e modalità di esercizio:

1) controllo sul corretto esercizio dell'attività;

2) revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle Regioni, in caso di non corretto andamento dell'attività svolta;

3) effettuazione delle comunicazioni previste;

4) accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.

La domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di mediazione potrà essere presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale.

Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera, non troveranno applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni.

 

E) Sistema informativo lavoro

L'ultima parte del decreto legislativo (art. 11) prevede la costituzione del SIL (Sistema informativo lavoro) attraverso un insieme di strutture organizzative, risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti previsti nello stesso decreto.

Il SIL ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate. Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, gli enti locali, i soggetti autorizzati alla mediazione, avranno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità saranno definite sentita l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, avranno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del Lavoro.

Le Regioni e gli enti locali potranno stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con le imprese di fornitura ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali.

Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, verrà istituito, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del Lavoro, le Regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.