RIFORMA DEL
COLLOCAMENTO ORDINARIO - D.LVO 23-12-97 n.469
Sulla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5 è stato pubblicato
il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 recante "Conferimento alle
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Il
provvedimento è in vigore dal 9 gennaio 1998.
Il decreto legislativo realizza due obiettivi:
a) decentrare compiti e funzioni in materia di collocamento e
politiche attive del lavoro;
b) consentire ai privati l'esercizio dell'attività di mediazione
tra domanda ed offerta di lavoro ponendo così fine al monopolio pubblico del
collocamento.
Circa il primo dei due aspetti considerati, l'organizzazione del
decentramento presenta aspetti di inevitabile complessità, attraverso una
proliferazione dei punti di snodo della politica regionale in materia di
collocamento e politiche attive del lavoro.
Sempre con riferimento al decentramento dei compiti e delle
funzioni, è opportuno sottolineare che la legge di delega prevede (art. 1,
comma 2, lett. o)) il mantenimento di quelle relative alle eccedenze di
personale temporanee e strutturali (cigs e procedura di mobilità) allo Stato.
Tale principio è recepito nel decreto legislativo all'art. 3, comma 1 che
conferisce al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale l'esercizio di
detti compiti e funzioni.
L'art. 3, comma 2 dello stesso decreto legislativo introduce,
peraltro, - "in attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori
sociali" - elementi di novità:
1) individua la Regione quale sede presso la quale si svolge
l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di
integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto dalle procedure per
la dichiarazione di mobilità del personale.
2) dispone che la Regione fornisca un motivato parere in merito
alle procedure in questione.
Tuttavia, considerato che la norma non introduce un nuovo
ulteriore momento di confronto, si può affermare che, fino alla emanazione dei
provvedimenti conseguenti al decreto legislativo necessari a regolare e
disciplinare l'organizzazione del sistema di decentramento definita dal decreto
stesso, le procedure debbano continuare ad essere indirizzate come in passato.
Questa impostazione è stata, peraltro, pienamente condivisa dal
Ministero del lavoro con propria circolare 28 gennaio 1998, n. 13.
Un altro passaggio critico riguarda i tempi di attuazione del
decentramento che si prospettano piuttosto lunghi. Le Regioni hanno sei mesi di
tempo dall'entrata in vigore del decreto per emanare la legge regionale che
disciplinerà le modalità di svolgimento delle funzioni loro attribuite, nonché
la relativa organizzazione amministrativa. La Provincia avrà a sua volta sei
mesi dall'entrata in vigore della legge regionale per costituire la commissione
per le politiche del lavoro che assorbirà una serie di compiti e funzioni già
assolti da varie commissioni di cui si prevede la soppressione.
A ciò si deve aggiungere che il decreto legislativo prevede che
entro il 31 dicembre 1998 sia realizzata la riorganizzazione dei servizi del
collocamento e che alla data del 1° gennaio 1999 vengano soppressi strutture e
uffici periferici del Ministero del Lavoro i cui compiti siano stati conferiti.
Per quanto concerne l'esercizio dell'attività di mediazione tra
domanda ed offerta di lavoro, l'aspetto di maggior rilievo è dato dal venir
meno della previsione iniziale di un intervallo di dodici mesi tra l'entrata in
vigore e l'esercizio della attività di collocamento da parte dei privati.
Non si è tuttavia realizzata l'auspicata immediata
liberalizzazione del collocamento dal momento che il decreto legislativo
prevede comunque la definizione di procedure autorizzative lunghe e
farraginose. La domanda di autorizzazione potrà, infatti, essere presentata
successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale che determina criteri
e modalità di svolgimento dell'attività di mediazione e che dovrà essere
emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il
Ministero ha 150 giorni per decidere in ordine alla richiesta di
autorizzazione.
In dettaglio il provvedimento dispone:
A) Decentramento
Il decreto legislativo disciplina (art. 1) il conferimento alle
Regioni e agli enti locali, delle funzioni e dei compiti relativi al
collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo
generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.
Rimangono compiti dello Stato (art. 1, co. 3):
1) la materia previdenziale, nonché quella relativa alle eccedenze
di personale temporanee e strutturali (art. 1, co. 2, lett. o) della legge di
delega);
2) la vigilanza in materia di lavoro, di flussi di entrata dei
lavoratori non appartenenti alla UE, nonché i procedimenti di autorizzazione
per l'attività lavorativa all'estero: con riguardo a quest'ultima previsione ha
quindi trovato accoglimento una specifica richiesta di Confindustria fondata
sull'osservanza delle convenzioni internazionali e sulla competenza in materia
del Ministero degli Affari esteri;
3) la conciliazione delle controversie di lavoro individuale e
plurime;
4) la risoluzione delle controversie collettive di rilevanza
pluriregionale;
5) la conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo
lavoro;
6) il raccordo con gli organismi internazionali e il coordinamento
dei rapporti con l'Unione Europea.
Alle Regioni sono conferiti (art. 2, comma 1) le seguenti funzioni
e compiti relativi al collocamento:
1) ordinario;
2) agricolo;
3) dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
4) obbligatorio;
5) dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea;
6) dei lavoratori a domicilio;
7) dei lavoratori domestici;
8) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella Pubblica
Amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali
dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
9) preselezione e incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
10) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad
incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento
all'occupazione femminile.
Sono inoltre conferiti alle Regioni (art. 2, comma 2) le funzioni
ed i compiti connessi in materia di politica attiva del lavoro, ed in
particolare:
1) programmazione e coordinamento di iniziative volte a:
- incrementare l'occupazione ed ad incentivare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
- favorire l'occupazione degli iscritti nelle liste di
collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di
cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (iscritti da più di due
anni nella prima classe delle liste di collocamento, e che non risultino
iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi di esercenti attività
commerciali, artigiani e liberi professionisti; iscritti nella lista di
mobilità; categorie di lavoratori individuate mediante delibera della
Commissione regionale per l'impiego);
- reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento di
categorie svantaggiate.
2) Collaborazione alla elaborazione di progetti relativi
all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti.
3) Indirizzo, programmazione e verifica in materia di - tirocini
formativi e di orientamento - e le borse di lavoro; - lavori socialmente utili.
4) Compilazione e tenuta della lista di mobilità.
Diversamente da quanto auspicabile, il decreto legislativo non
individua chi sovrintenda e chi garantisca l'omogeneità delle procedure e dei
provvedimenti con riferimento ad interventi in materia di politica attiva del
lavoro che investano ambiti territoriali pluriregioanli, lasciando
all'autonomia delle Regioni il compito di autocoordinarsi.
Per quanto riguarda la questione delle eccedenze di personale
temporanee e strutturali regolata dall'art. 3, ricordato che la legge n. 59 del
1997 esclude dal decentramento le funzioni ed i compiti riconducibili a tale
tematica e che detta esclusione viene ribadita al citato art. 3, comma 1, si
rinvia a quanto indicato in premessa anche in ragione dell'autorevole
interpretazione fornita sul punto dal Ministero del Lavoro.
B) Sistema regionale per l'impiego
Le Regioni (art. 4) devono emanare entro sei mesi dall'entrata in
vigore del decreto legislativo una legge regionale che disciplini
l'organizzazione amministrativa e le modalità di svolgimento delle funzioni e
dei compiti loro conferiti, ciò anche al fine di assicurare l'integrazione tra
servizi per l'impiego, politiche attive del lavoro e politiche formative.
I nuovi servizi per l'impiego dovranno essere organizzati entro il
31 dicembre 1998. La loro attivazione determinerà la soppressione degli uffici
periferici del Ministero del Lavoro che attualmente esercitano le funzioni
conferite.
Il decreto legislativo enuncia principi e criteri direttivi che
informano la legislazione regionale.
In particolare è prevista la costituzione dei seguenti organismi:
* commissione regionale tripartita, composta da:
- rappresentante regionale competente per materia facente parte
dell'organismo istituzionale permanente;
- parti sociali rappresentative (sulla base dei criteri
determinati dall'ordinamento) in misura paritetica;
- consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
Costituisce la sede concertativa di progettazione, proposta,
valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del
lavoro di competenza regionale. Alla commissione tripartita sono inoltre
trasferite - salvo diversa determinazione della legge regionale - le funzioni e
competenze della soppressa commissione regionale per l'impiego;
* organismo istituzionale permanente composto da rappresentanti
di:
- Regione;
- Province;
- enti locali.
Attua sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le
politiche del lavoro e le politiche formative;
* ente pubblico regionale
È dotato di autonomia patrimoniale e personalità giuridica,
adeguata alla gestione delle funzioni e dei compiti conferiti in materia di
politica attiva del lavoro: svolge funzioni di assistenza e monitoraggio in
materia di politica attiva del lavoro, collabora al conseguimento degli
obiettivi di integrazione tra servizi all'impiego, politiche del lavoro e
formative, garantisce il collegamento con il Servizio informativo del lavoro,
svolge altre funzioni ed attività attribuite dalla legge regionale, la quale
potrà prevedere che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso
per i privati che ne facciano ricorso.
La legge regionale dovrà prevedere l'affidamento della gestione ed
erogazione dei servizi del collocamento alle Province tramite i "centri
per l'impiego", costituiti sulla base di bacini provinciali con utenza non
inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche.
La legge regionale potrà inoltre attribuire alle Province, anche
tramite i summenzionati "centri per l'impiego", la gestione ed
erogazione dei servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alle Regioni
in materia di politica del lavoro.
Le Province devono inoltre individuare idonei strumenti di
raccordo con gli altri enti locali prevedendo la partecipazione di questi alla
organizzazione dei servizi ed alla individuazione degli obiettivi in materia di
collocamento (art. 4, comma 2).
C) Funzioni e compiti demandati alla provincia
Sul piano dell'organizzazione amministrativa, la Provincia
istituisce (art. 6), entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore
della legge regionale, un'unica commissione a livello provinciale per le
politiche del lavoro secondo i seguenti principi e criteri:
1) composizione della commissione tale da permettere la
pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
2) presidenza della commissione al Presidente della Provincia;
3) inserimento del consigliere di parità;
4) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto del
criterio della pariteticità delle posizioni delle parti sociali, anche a
carattere tematico.
La commissione provinciale costituisce organo tripartito
permanente di concentrazione e di consultazione delle parti sociali in
relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla Provincia in materia di
collocamento, nonché in relazione ad attività e funzioni già di competenza dei
seguenti organi collegiali che vengono soppressi dalla data di costituzione
della commissione provinciale:
1) Commissione provinciale per l'impiego;
2) Commissione circoscrizionale per l'impiego;
3) Commissione regionale per il lavoro a domicilio;
4) Commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
5) Commissione comunale per il lavoro a domicilio;
6) Commissione provinciale per il lavoro domestico;
7) Commissione provinciale per la manodopera agricola;
8) Commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
9) Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio,
accogliendo, sul punto una specifica richiesta di Confindustria.
Per quanto concerne il collocamento obbligatorio, la Provincia,
nell'attribuire compiti e funzioni già della commissione provinciale, dovrà
garantire la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate,
da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché da un Ispettore
medico (art. 6, comma 3).
Giova ricordare che sulla materia è attualmente all'esame della
Camera il d.d.l. n. 4110, già approvato dal Senato in un testo unificato (n.
104 e collegati) che, agli artt. 11 e seguenti, individua i servizi del
collocamento obbligatorio: il conferimento alle Regioni ed alle Province delle
competenze in materia pone quindi dei problemi di collegamento tra le due
discipline.
D) Attività di mediazione
L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro potrà
essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative
con capitale versato non inferiore a 200 milioni, nonché da enti non
commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni, che abbiano tutti come
oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro (art. 10, commi 2 e 3).
L'autorizzazione (art. 10, comma 4) è rilasciata, entro e non
oltre 150 giorni (decorsi i quali la domanda si intende respinta) dalla
richiesta, per un periodo di 3 anni e può essere successivamente rinnovata per
ulteriori periodi ciascuno di 3 anni.
La domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro, che la
trasmette entro trenta giorni alla Regione territorialmente competente per
acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del Lavoro, ove ne ricorrano i
presupposti, potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo
(art. 10, comma 5).
Ai fini dell'autorizzazione, i soggetti interessati si dovranno
impegnare a:
1) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i
dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro
disposizione;
2) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività;
3) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa
richiesta.
Le società che svolgono attività di mediazione, devono disporre di
uffici idonei con operatori in possesso di competenze professionali atte allo
svolgimento dell'attività di selezione di manodopera (l'idoneità delle
competenze professionali è comprovata da esperienze professionali almeno
biennali relative a: gestione, orientamento, selezione, ovvero formazione del
personale).
Inoltre le società di mediazione dovranno avere amministratori,
direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari in
possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo
della gestione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non
dovranno aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le
sanzioni sostitutive, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per tutta
una serie di delitti richiamati nel testo del decreto legislativo in esame.
Nello svolgimento dell'attività, che deve essere esercitata a
titolo gratuito nei confronti dei lavoratori, è vietata ogni pratica
discriminatoria basata sul sesso, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine
territoriale, sulle condizioni familiari, sull'opinione o affiliazione
politica, religiosa o sindacale dei lavoratori. La raccolta, la memorizzazione
e la diffusione delle informazioni dovrà avvenire sulla base dei principi della
legge del 31 dicembre 1996, n. 675.
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione della legge n. 59/1997, il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, determinerà con decreto l'attuazione dei seguenti
criteri e modalità di esercizio:
1) controllo sul corretto esercizio dell'attività;
2) revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle Regioni,
in caso di non corretto andamento dell'attività svolta;
3) effettuazione delle comunicazioni previste;
4) accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.
La domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di
mediazione potrà essere presentata successivamente all'entrata in vigore del
decreto ministeriale.
Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di
manodopera, non troveranno applicazione le disposizioni contenute nella legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni.
E) Sistema informativo lavoro
L'ultima parte del decreto legislativo (art. 11) prevede la
costituzione del SIL (Sistema informativo lavoro) attraverso un insieme di
strutture organizzative, risorse hardware, software e di rete relative alle
funzioni ed ai compiti previsti nello stesso decreto.
Il SIL ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate. Il
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, gli enti locali, i
soggetti autorizzati alla mediazione, avranno l'obbligo di connessione e di
scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità saranno definite sentita
l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.
Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti
autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, avranno facoltà
di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL
stipulando apposita convenzione con il Ministero del Lavoro.
Le Regioni e gli enti locali potranno stipulare convenzioni, anche
a titolo oneroso, con le imprese di fornitura ed i soggetti autorizzati alla
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro per l'accesso alle banche dati dei
sistemi informativi regionali e locali.
Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed
al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi
informativi regionali e locali ad esso collegati, verrà istituito, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico
con compiti di raccordo tra il Ministero del Lavoro, le Regioni e le
amministrazioni locali in materia di SIL.