INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2003/2004 - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% - ART. 29 LEGGE 341/95 - APPLICABILITA' DELLA RIDUZIONE GIA' DAL 16 FEBBRAIO 2004
L'ANCE informa che è stato emanato il decreto interministeriale, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che prevede la proroga per l'anno 2003 della riduzione contributiva dell'11,50% stabilita dall'articolo 29 della legge 341/95.
L'Inail, sollecitato dall'ANCE stessa, è intervenuto con nota del 10 febbraio 2004, che si pubblica, ed ha diramato istruzioni affinché le imprese edili possano fruire già in sede di autoliquidazione, il cui termine scade il prossimo 16 febbraio, della riduzione di cui trattasi per il pagamento del saldo dovuto per l'anno 2003.
Per poter fruire del beneficio contributivo in parola, il datore di lavoro deve attestare il possesso dei requisiti dettati dall'art. 29 della Legge 341/95 mediante autocertificazione. A tal fine l'Inail, nella citata nota, ha predisposto il fac-simile dell'autocertificazione, che si allega alla presente, e che deve essere spedito alla competente sede Inail, mediante raccomandata a.r., nel più breve tempo possibile.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni, sia sull'avvenuta pubblicazione che con riguardo alle ulteriori istruzioni dell'Inps per l'effettuazione dei relativi conguagli.
Autoliquidazione 2003/2004: riduzione
premi per il settore edile.
Istruzioni operative
Considerato che è stato
già firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze il decreto per la riduzione contributiva per
l’edilizia afferente l’anno 2003, si è ritenuto opportuno, in attesa della
conclusione dell’iter legislativo (registrazione della Corte dei Conti e
successiva pubblicazione in G.U.), consentire alle aziende del settore di
operare lo sconto già in occasione della prossima scadenza
dell’autoliquidazione (16 febbraio 2004).
Anche per l’anno 2003 è stata confermata, nella misura dell’11,50%, la riduzione prevista per il settore edile.
Le disposizioni riguardano
i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul
territorio nazionale. Il beneficio si applica soltanto agli operai
con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative
di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.
I datori di lavoro
interessati potranno usufruire della predetta riduzione dell’11,50% solo
per l’anno 2003 (regolazione 2003) ed
esclusivamente sul premio infortuni e silicosi; la stessa riduzione non si
applica, invece, sul premio speciale unitario artigiani.
Le aziende
interessate potranno attestare i requisiti richiesti per la fruizione del
beneficio in esame mediante la presentazione dell’unito modello di autocertificazione.
Il modello
di autocertificazione, disponibile anche sul sito INTERNET dell’Istituto dovrà
essere presentato, nell’interesse dell’utenza, entro il più breve tempo
possibile.
Modalità
operative
* * *
f.to
Dr Ennio DI LUCA
Alla Sede INAIL
Via n.
Cap Città
Prov.
Oggetto:
Autoliquidazione 2003/2004: riduzione premi per il settore edile.
chiede di usufruire della
riduzione contributiva per il settore
edile per l’anno 2003.
A tale scopo il sottoscritto
medesimo comunica i dati identificativi della Ditta stessa:
Numero di Codice Fiscale ………………………
Numero di Codice Cliente
e c/c ………………………
Numero di Pat e c/c ……………………….
Voce di tariffa ……………………….
Retribuzioni soggette a
sconto ……………………….
Codice Tipo Sconto 1
Il sottoscritto medesimo,
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia[1],
dichiara che la Ditta………………………………………………. Codice Fiscale/Partita Iva…………………………….
Posizione Cassa
Edile……………………
Risulta in regola con i
versamenti dovuti alla competente Cassa Edile relativamente
·
all’anno 2002.
·
ai seguenti periodi lavorativi …………………………………………………………..
Lo stesso dichiara, inoltre:
·
che la Ditta richiedente svolge attività edile, anche in
economia, sul territorio nazionale;
·
che le retribuzioni dichiarate si riferiscono a dipendenti
che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa suesposta;
·
di essere consapevole che l’Istituto, nel caso in cui
dovesse accertare la mancanza dei requisiti richiesti, si riserva il diritto di
revocare i benefici applicati e di richiedere quanto dovuto a titolo di premi
ed accessori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
IL
RICHIEDENTE