INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2003/2004 - RATEAZIONE DEL PREMIO - TASSO DI INTERESSE DA APPLICARE ALLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

 

Secondo le vigenti disposizioni legislative, il datore di lavoro può fruire della rateizzazione in quattro rate del premio Inail risultante dalle operazioni di autoliquidazione (sia di quanto dovuto a titolo di saldo che di quanto dovuto a titolo di anticipo rata). Le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse fissato con apposito decreto ministeriale, che per le predette operazioni di autoliquidazione 2003/2004 è stato stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella misura del 2,72%. Pertanto la Direzione Generale dell’Istituto, con nota del 9 febbraio 2004, inviata alle proprie sedi periferiche, ha reso noti i coefficienti che, in relazione al suddetto tasso di interesse, devono essere applicati alle rate con scadenza 16 maggio 2004, 16 agosto 2004 e 16 novembre 2004. I predetti coefficienti sono:

 

2^ rata scadenza 16 maggio 2004                       0,006706849

 

3^ rata scadenza 16 agosto 2004             0,013562740

 

4^ rata scadenza 16 novembre 2004                   0,020418630