MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA
CUD 2004 - TERMINE CONSEGNA 15 MARZO 2004
Sul Supplemento Ordinario n. 191 alla
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2003, n. 292, è stato pubblicato il
provvedimento 25 novembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato,
con le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica (CUD 2004)
concernente l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2003, delle indennità di fine
rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute d'acconto operate,
delle deduzioni e delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed
assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps. Si
ricorda che detta certificazione a decorrere dall’anno 2001 deve essere
rilasciata anche per i redditi derivanti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa.
Termini di consegna
La certificazione deve essere rilasciata
al dipendente entro il termine del 15 marzo 2004 ovvero entro 12 giorni
dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se
la richiesta è effettuata prima che siano liquidate le ultime competenze soggette
a tassazione ordinaria, i dodici giorni decorrono da tale liquidazione. Al
dipendente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che
può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le
istruzioni (Allegato 1 Informazioni per il contribuente) che contengono, fra
l'altro, l'informativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 sulla tutela della privacy.
Modalità generali di
compilazione
Lo schema di certificazione CUD 2004 può essere
utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2003,
fino all'approvazione di una nuova certificazione.
Qualora il sostituto d'imposta abbia già provveduto a consegnare al sostituito la certificazione unica, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2003, i dati previsti nello schema CUD 2004, e non presenti nella certificazione CUD già consegnata, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il 15 marzo 2004.
Il nuovo schema di certificazione presenta
alcune modifiche, introdotte principalmente nella sezione dedicata
all'attestazione dei dati fiscali, rispetto al modello relativo all'anno
scorso.
Le principali modifiche sono evidenziate di
seguito.
Dati generali (Parte A)
Il punto 8 deve essere
compilato per indicare particolari situazioni relative alla deducibilità dei
contributi e premi versati ai fondi di previdenza complementare, utilizzando
eventualmente un apposito codice, rilevabile dalle istruzioni allegate al
modello di certificazione in parola.
Per i lavoratori del settore edile che nel
2003 si sono iscritti a Prevedi, nel punto 8, non dovrà essere indicato alcun
codice. Per i lavoratori non iscritti, invece, andrà indicato il codice
"4".
Dati fiscali (Parte B)
Nel punto 1
deve essere indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di
quelli a questi assimilati per i quali è possibile fruire teoricamente della
deduzione di cui all'art.10-bis commi 1, 2 e 3 Tuir e delle detrazioni per
lavoro dipendente e pensione.
Pertanto, nel punto 1 devono essere indicati
i citati redditi al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 Tuir, che
andranno indicati nel punto 25, al netto dei contributi alla previdenza
complementare, che andranno indicati nel punto 26, al netto, infine, dei
contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il
reddito.
Peraltro, si sottolinea che tali redditi sono
da indicare al lordo della deduzione di cui all'art.10 bis del Tuir (no-tax
area) effettivamente riconosciuta dal sostituto al percipiente, che
dovrà essere indicata al punto 24.
Pertanto, a differenza degli anni precedenti,
l'importo evidenziato al punto 1 può non coincidere con l'imponibile fiscale in
quanto viene riportato al lordo della no-tax area ove spettante.
La casella del punto 3 deve
essere barrata se il sostituito abbia chiesto, nel corso del periodo d’imposta,
l’applicazione di un’aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al
periodo di paga dei vari scaglioni annui di reddito, al fine di evitare di
pagare un’imposta particolarmente elevata in sede di conguaglio.
Il punto 4 deve essere barrato
qualora il sostituito abbia chiesto al sostituto d'imposta che non gli venga
riconosciuta la deduzione spettante ai sensi del citato art.10-bis del Tuir. In
tale circostanza nessun importo dovrà essere indicato al punto 24.
Nel punto 6 devono essere
indicati i giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i
quali compete la deduzione aggiuntiva di 4.500 euro. Nel caso il rapporto abbia
una durata inferiore all'anno nelle annotazioni dovrà essere riportata la data
di inizio e di cessazione dello stesso. Il punto in parola va compilato anche
qualora non competa la deduzione o nel caso in cui il sostituito abbia
richiesto al sostituto d'imposta di non applicare la deduzione.
Nei punti 13 e 14 vanno
indicati, rispettivamente, gli importi delle addizionali regionali e comunali
che, si ricorda, sono stati determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e
quindi al lordo della no-tax area.
Nel punto 24 deve essere
indicato l'importo della deduzione ex art.10-bis (no-tax area) effettivamente
riconosciuta. Il punto deve essere lasciato in bianco qualora il sostituito
abbia chiesto al sostituto di non applicare la deduzione in parola. Nelle
annotazioni deve essere indicata distintamente la quota attribuita sia della
deduzione base (3.000 euro) che di quella aggiuntiva (4.500 euro). Le
istruzioni precisano che in caso di rapporti di lavoro di durata inferiore
all'anno, anche la deduzione base pari a 3.000 euro deve essere ragguagliata al
periodo di lavoro, salva l'ipotesi in cui il sostituito abbia richiesto
l'applicazione della stessa in misura intera e la deduzione risulti
effettivamente spettante. Infine le istruzioni precisano che, nel caso in cui
il sostituito abbia comunicato al sostituto l'ammontare di altri redditi
posseduti ai fini della precisa determinazione della deduzione spettante, nelle
annotazioni dovrà essere indicato l'importo di tali redditi con evidenziazione
separata del reddito della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze
se compresi nell'ammontare comunicato.
Nel punto 25 deve essere
indicato il totale degli oneri deducibili dall’imponibile ai sensi dell’art.10
del Tuir, ad esclusione dei contributi destinati alla previdenza complementare,
da indicare nei successivi punti e di cui si dirà più avanti. Il sostituto
d’imposta, oltre a riportare l’importo totale nella relativa casella, deve
indicare analiticamente le singole voci nelle Annotazioni, evidenziando che
tali importi, riconosciuti dal datore di lavoro, non devono essere riportati
nell’eventuale dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.
Per quanto riguarda i contributi versati alla previdenza complementare, da indicare nei punti 26, 27 e 28, si rammenta che la disciplina fiscale è contenuta nell’art. 10, lett. e-bis) del Tuir, come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. n.47/2000. La norma prevede la deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare nella misura massima del 12% del reddito complessivo del soggetto, e con il limite assoluto di euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, la deduzione fiscale compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di T.F.R. destinata alle forme pensionistiche complementari e, comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57.
Nel punto 26 va indicato il totale dei contributi e premi, diversi dal T.F.R., complessivamente versati dal datore di lavoro e dal lavoratore esclusi dall’imponibile, mentre nel punto 27 deve essere riportato l’importo dei contributi e premi che concorrono a formare il reddito, ad esempio perché eccedenti i limiti di deducibilità indicati nel citato art.10, lett. e-bis) del TUIR. Infine, nel punto 28 deve essere indicato l’importo del trattamento di fine rapporto destinato al fondo di previdenza complementare.
Nel punto 31 deve essere indicato il totale imponibile Irpef sul quale sono state applicate le aliquote per scaglioni di reddito. Tale importo è la risultante della somma dei redditi indicati ai punti 1 e 2 al netto della no-tax area riconosciuta, se spettante, ed indicata come detto al punto 24.
Nel punto 32 va indicata l'imposta lorda calcolata sul totale imponibile evidenziato al precedente punto 31
Nel punto 33 va indicato
l'importo della detrazione eventualmente spettante ai sensi dell’art.13 del
Tuir per lavoro dipendente.
Nel punto 34 vanno indicate le detrazioni per i carichi di famiglia di cui all’art. 12 Tuir.
Nei punti da 70 a 74 vanno indicati i dati relativi all’ammontare del T.F.R., e alle altre indennità, nonché i relativi acconti e le anticipazioni, soggette a tassazione separata erogati nell’anno 2003 ed eventualmente in anni precedenti, e le ritenute operate.
In particolare nel punto 70 si deve indicare l’ammontare complessivo del T.F.R. corrisposto, diminuito dello 0,50% destinato al Fondo Pensioni IVS, e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva dell’11%. Si sottolinea che l’imposta sostitutiva non va indicata in alcun campo. Le istruzioni precisano, inoltre, che relativamente al T.F.R. e alle altre indennità e somme, il sostituto deve indicare gli importi in parola, nelle Annotazioni del CUD 2004, distinguendo tra quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001.
Dati previdenziali ed
assistenziali (Parte C)
Anche la certificazione CUD 2004 deve essere
compilata, ai fini contributivi, indicando i dati previdenziali ed
assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta, per quanto qui
rileva, all’Inps, nonché l’importo dei contributi previdenziali ed
assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli istituti
previdenziali.
La versione del CUD 2004 non presenta
particolari modifiche rispetto alla versione precedente.
Le differenze introdotte sono in relazione
alla soppressione dell'Inpdai ed alla sua confluenza nell'Inps con decorrenza
1° gennaio 2003.
Pertanto è stata eliminato il campo 4 che era
destinato all'indicazione del codice dell'Ente, e sempre nella sezione 1 è
stato soppresso il campo 10 "FG".
Le istruzioni precisano che per i dirigenti
di aziende industriali sono stati previsti nuovi codici da indicare nel punto 1
e precisamente:
-
dirigenti già iscritti all'Inpdai al 31 dicembre 2002: codice 3;
-
dirigenti assunti dal 1°gennaio 2003: codice 9