I.N.P.S. INDENNITA'
ANTITUBERCOLARE IN MISURA FISSA - IMPORTI DAL 1° GENNAIO 1998 - ISTRUZIONI
ISTITUTO
In calce è riprodotta la circolare con la quale la Direzione
Centrale Prestazioni Temporanee dell'I.N.P.S. ha comunicato gli importi delle
indennità antitubercolari e dell'assegno di cura e sostentamento in vigore
rispettivamente dal 1° gennaio 1997 e dal 1° gennaio 1998. I nuovi importi
sostituiscono, con effetto dalle decorrenze indicate, quelli indicati nella
circolare 19 dicembre 1996, n. 257. I medesimi risultano dall'aumento
determinato, dal 1° gennaio 1997 nella misura del 3,9% (in luogo della minore
misura del 3,8% indicata dal Decreto Ministeriale 20 novembre 1996), dal 1°
gennaio 1998 nella misura dell'1,7%, per la perequazione automatica delle
pensioni, dal Decreto del Ministero del Tesoro 20 novembre 1997, in
applicazione dell'art. 11, comma 1, Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.
Come precisato nella circolare, le Sedi I.N.P.S. competenti
avranno cura di comunicare l'ammontare dei nuovi importi alle aziende che
erogano direttamente l'indennità giornaliera ai lavoratori aventi diritto.
Limitatamente all'anno 1997 le aziende interessate dovranno effettuare i
conguagli tra i maggiori importi indicati nella circolare ed i minori corrisposti
in corso d'anno ed erogare la differenza.
I.N.P.S.
- Direzione Centrale Prestazioni Temporanee
Circolare
14 gennaio 1998, n. 9
Oggetto: aumento indennità antitu-bercolari
Per effetto degli aumenti determinati dall'art. 1 e dall'art. 2
del decreto del ministro del Tesoro del 20 novembre 1997 - nelle misure,
rispettivamente, del 3,9% (in luogo del 3,8% attribuito con decreto del
ministro del Tesoro del 20 novembre 1996) dal 1 gennaio 1997 e dell'1,7%, dal 1
gennaio 1998 - gli importi delle indennità antitubercolari, correlate
legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico
del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 1997 e per il 1998 sono i
seguenti:
1/1/97 1/1/98
- Indennità giornaliera
spettante agli assistiti
in qualità di
assicurati: 17.970 18.280
- Indennità giornaliera
spettante agli assistiti
in qualità di familiari di
assicurato, nonché ai
pensionati o titolari di
rendita ed ai loro familiari
ammessi a fruire
delle prestazioni
antitubercolari ai sensi
dell'art. 1 della legge
n. 419/1975: 8.985 9.140
- Indennità post-sanatoriale
spettante agli assistiti
in qualità di assicurati
(giornaliera): 29.940 30.450
- Indennità post-sanatoriale
spettante agli assistiti
in qualità di familiari di
assicurato, nonché ai
pensionati o titolari di
rendita ed ai loro familiari,
ammessi a fruire delle
prestazioni antitubercolari
ai sensi del citato art. 1
della legge n. 419/1975
(giornaliera): 14.970 15.225
- Assegno di cura o di
sostentamento
(mensile): 120.810 122.860
Le sedi, tenuto conto degli importi sopraindicati, provvederanno
ad effettuare per l'anno 1997 i dovuti conguagli ed a corrispondere per l'anno
1998 le indennità antitubercolari nella misura prevista.
Inoltre, per quanto attiene all'indennità giornaliera liquidata
dai datori di lavoro, le sedi dovranno dare comunicazione agli stessi degli
aumenti intervenuti dal 1 gennaio 1997 e dal 1 gennaio 1998, affinché
provvedano alla corresponsione dei conguagli inerenti all'anno 1997 ed all'adeguamento
dei nuovi importi relativi all'anno 1998.
Il suddetto adeguamento sarà operato, sempre a decorrere dal 1
gennaio 1998, anche sulle indennità giornaliere, in corso di godimento a
quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura
pari all'indennità di malattia per i
primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art. 1, 1 comma, della legge 14
dicembre 1970, n. 1088.
Si ricorda che in ogni caso dovrà essere assicurata la
corresponsione dell'indennità giornaliera nella misura fissa di .18.280.
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni
antitubercolari verrà adeguata in modo da consentire alle sedi l'effettuazione
degli adempimenti sopraindicati.