I.N.P.S. INDENNITA' ANTITUBERCOLARE IN MISURA FISSA - IMPORTI DAL 1° GENNAIO 1998 - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

In calce è riprodotta la circolare con la quale la Direzione Centrale Prestazioni Temporanee dell'I.N.P.S. ha comunicato gli importi delle indennità antitubercolari e dell'assegno di cura e sostentamento in vigore rispettivamente dal 1° gennaio 1997 e dal 1° gennaio 1998. I nuovi importi sostituiscono, con effetto dalle decorrenze indicate, quelli indicati nella circolare 19 dicembre 1996, n. 257. I medesimi risultano dall'aumento determinato, dal 1° gennaio 1997 nella misura del 3,9% (in luogo della minore misura del 3,8% indicata dal Decreto Ministeriale 20 novembre 1996), dal 1° gennaio 1998 nella misura dell'1,7%, per la perequazione automatica delle pensioni, dal Decreto del Ministero del Tesoro 20 novembre 1997, in applicazione dell'art. 11, comma 1, Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Come precisato nella circolare, le Sedi I.N.P.S. competenti avranno cura di comunicare l'ammontare dei nuovi importi alle aziende che erogano direttamente l'indennità giornaliera ai lavoratori aventi diritto. Limitatamente all'anno 1997 le aziende interessate dovranno effettuare i conguagli tra i maggiori importi indicati nella circolare ed i minori corrisposti in corso d'anno ed erogare la differenza.

 

 

I.N.P.S. - Direzione Centrale Prestazioni Temporanee

Circolare 14 gennaio 1998, n. 9

 

Oggetto: aumento indennità antitu-bercolari

 

Per effetto degli aumenti determinati dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del ministro del Tesoro del 20 novembre 1997 - nelle misure, rispettivamente, del 3,9% (in luogo del 3,8% attribuito con decreto del ministro del Tesoro del 20 novembre 1996) dal 1 gennaio 1997 e dell'1,7%, dal 1 gennaio 1998 - gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 1997 e per il 1998 sono i seguenti:

                                                                                                1/1/97     1/1/98

- Indennità giornaliera

spettante agli assistiti

in qualità di

assicurati:                        17.970    18.280

- Indennità giornaliera

spettante agli assistiti

in qualità di familiari di

assicurato, nonché ai

pensionati o titolari di

rendita ed ai loro familiari

ammessi a fruire

delle prestazioni

antitubercolari ai sensi

dell'art. 1 della legge

n. 419/1975:                     8.985      9.140

- Indennità post-sanatoriale

spettante agli assistiti

in qualità di assicurati

(giornaliera):                    29.940    30.450

- Indennità post-sanatoriale

spettante agli assistiti

in qualità di familiari di

assicurato, nonché ai

pensionati o titolari di

rendita ed ai loro familiari,

ammessi a fruire delle

prestazioni antitubercolari

ai sensi del citato art. 1

della legge n. 419/1975

(giornaliera):                    14.970    15.225

- Assegno di cura o di

sostentamento

(mensile):                         120.810  122.860

 

Le sedi, tenuto conto degli importi sopraindicati, provvederanno ad effettuare per l'anno 1997 i dovuti conguagli ed a corrispondere per l'anno 1998 le indennità antitubercolari nella misura prevista.

Inoltre, per quanto attiene all'indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le sedi dovranno dare comunicazione agli stessi degli aumenti intervenuti dal 1 gennaio 1997 e dal 1 gennaio 1998, affinché provvedano alla corresponsione dei conguagli inerenti all'anno 1997 ed all'adeguamento dei nuovi importi relativi all'anno 1998.

Il suddetto adeguamento sarà operato, sempre a decorrere dal 1 gennaio 1998, anche sulle indennità giornaliere, in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per  i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art. 1, 1 comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Si ricorda che in ogni caso dovrà essere assicurata la corresponsione dell'indennità giornaliera nella misura fissa di .18.280.

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari verrà adeguata in modo da consentire alle sedi l'effettuazione degli adempimenti sopraindicati.