PROGRAMMI INTEGRATI
DI INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Nella seduta del Consiglio Regionale del 17 febbraio 2004 è stata
approvata la legge contenente disposizioni in materia di programmazione
negoziata con valenza territoriale.
L'art. 1, sostituendo l'art.
9 della l.r. n. 9/1999, disciplina l'approvazione dei programmi integrati di
intervento che comportino variante alla strumentazione comunale.
L'approvazione avviene a mezzo di accordi di programma ed è
competente la Regione unicamente per i programmi di intervento di rilevanza
regionale per i quali siano previsti:
a) interventi finanziari a carico della Regione;
b) opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi
aggiornamenti annuali, nonché dagli altri piani e programmi regionali di
settore;
c) grandi strutture di vendita;
d) opere dello Stato o di interesse statale.
In tutti gli altri casi competente all'approvazione dei programmi è
lo stesso Comune, applicando la procedura semplificata della l.r. n. 23/1997,
con termini dimezzati.
La Provincia attua una verifica di compatibilità con il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, che, nel caso di accordi di
programma non aventi rilevanza regionale, è reso nel termine di 45 giorni
anziché 90.
Vengono disciplinati anche gli eventuali effetti di variante al
P.T.C.P. connessi all'approvazione del programma integrato di intervento
(deposito della variante presso la Segreteria provinciale, pubblicazione sul
BURL, possibilità di osservazioni; controdeduzioni del Consiglio Provinciale,
approvazione della variante entro 60 giorni dal deposito degli atti in
segreteria, decorsi i quali la variante si intende respinta).
L'art. 2 disciplina gli accordi di programma promossi dalla Regione
ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003, prevedendo che la verifica di
compatibilità del progetto di variante con il P.T.C.P. sia resa dalla Provincia
direttamente al Comitato per l'accordo di programma.
L'art. 3 detta la norma transitoria, prevedendo che agli accordi di programma comportanti variante urbanistica e promossi, sia dalla Regione sia dagli enti locali, prima dell'entrata in vigore del P.T.C.P. continuano ad applicarsi le procedure di approvazione vigenti al momento della loro promozione, fatta salva l'acquisizione, se non già intervenuta, della verifica di compatibilità con il P.T.C.P..