NUOVA DISCIPLINA
DEGLI APPALTI DI BENI CULTURALI (CAT. OG2 - OS2 - OS25 ) - D.LGS. 30/2004
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 31, del 7 febbraio 2004, il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 30, contenente le
modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i
beni culturali.
Il decreto legislativo, entrato in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione (8 febbraio 2004), costituisce attuazione sia
della legge delega 6 luglio 2002 n. 137, (articolo 10, comma 2, lettera d.),
sia delle modifiche apportate alla Legge Merloni dall'art. 7 della Legge n.
166/02.
Il provvedimento approvato in via definitiva dal Consiglio
dei Ministri, finalizzato ad assicurare la prevalenza delle esigenze
conservative dei beni culturali rispetto ad ogni altro interesse pubblico
rilevante, riconosce alcune specificità di questi interventi non sempre
compatibili con le previsioni della Legge Merloni e dei relativi regolamenti
attuativi.
Di seguito viene esaminata sinteticamente la nuova
disciplina.
Ambito di applicazione (Articolo 1)
La disciplina speciale si applica ai lavori rientranti nelle
categorie OS 2 (restauro di beni mobili e superfici decorate), OG 2 (restauro
di beni immobili) e OS 25 (scavi archeologici).
Circa la ripartizione di competenze tra Stato e regioni, il
decreto statuisce che le norme in esso contenute costituiscono un limite alla
competenza regionale in materia.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, mentre la ''tutela dei beni culturali" è materia di
competenza legislativa dello Stato, la ''valorizzazione dei beni culturali e
ambientali" rientra nella legislazione concorrente, nell'ambito della
quale spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Il comma 5 dell'art. 1 stabilisce che, per quanto non
diversamente disposto dal decreto legislativo, resta ferma la disciplina
legislativa statale e regionale in materia di appalti di lavori pubblici. Ciò
significa che gli istituti non direttamente disciplinati dalla nuova normativa
(ad es. le cause di esclusione dalle gare, la disciplina economica del
contratto ecc.) continuano ad essere regolati dalla legge quadro e dalla
normativa regolamentare di attuazione, ovvero dalle leggi regionali, qualora
emanate e qualora la materia rientri nella competenza legislativa regionale.
Contratti di sponsorizzazione (Articolo 2)
Viene chiarito definitivamente che i lavori su beni culturali
realizzati a spesa di uno sponsor, e quindi senza impiego di denaro pubblico,
non sono soggetti alla normativa in materia di lavori pubblici, salvo le norme
sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.
Appalti misti (Articolo 3)
Per alcuni particolari interventi (allestimenti di musei, di
archivi e biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione e il
restauro di giardini storici), qualora si tratti di appalti misti (lavori,
servizi, forniture) il decreto in trattazione prevede che, per stabilire la
normativa applicabile, previo provvedimento motivato del responsabile unico del
procedimento, si deve fare ricorso al criterio funzionale e non al criterio
quantitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo della Legge
Merloni.
Va tenuto presente che il criterio della mera prevalenza
economica, al fine di individuare la normativa applicabile negli appalti misti,
cui fa riferimento l'art. 2, comma 1, della legge Merloni, è stato contestato
dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione aperta nei
confronti della legge n. 166/2002. La Commissione ritiene infatti che non possa
essere qualificato come appalto di lavori un contratto in cui i lavori, pur se
di importo superiore al 50% delle prestazioni oggetto dell'appalto, abbiano
carattere chiaramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto
medesimo.
È da presumere, quindi, che anche la disposizione della legge
109/1994 sarà modificata nel senso richiesto dalla Commissione Cee.
L'art. 3 del decreto legislativo n. 30/04, peraltro,
stabilisce che, anche quando i lavori non abbiano rilevanza prevalente
nell'ambito dell'appalto, i soggetti esecutori degli stessi debbono possedere i
requisiti i qualificazione.
Limiti all'affidamento congiunto e disgiunto (Articolo 4)
Il nuovo decreto, relativamente agli interventi in categoria
OS 2, introduce il principio che questi non possano essere affidati
congiuntamente ad altri lavori, a meno che non vi siano eccezionali esigenze di
coordinamento, motivate dal responsabile del procedimento (RUP).
Si tratta di un temperamento della regola già contenuta nella
legge n. 166/02, secondo cui i lavori in categoria OS2 non potevano mai essere
affidati congiuntamente ad altri lavori.
Tuttavia, la norma dispone che, in caso di affidamento
congiunto il bando di gara o di invito a presentare offerta richieda
espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti per
i lavori affidati congiuntamente. Il che significa che i concorrenti non in
possesso dei requisiti relativi alla OS2, dovranno comunque associarsi con soggetti qualificati ai fini
di concorrere alla gara.
Inoltre, la norma dispone che i lavori rientranti nelle
categorie OS 2, OG 2 e OS 25 possono essere affidati separatamente, anche se
sono inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, qualora
siano distinti in base alla tecnologia dei materiali e a quella da utilizzare
per l'intervento ovvero alla tecnica e all'epoca di realizzazione: siffatta
scelta deve essere comunque motivata da parte del responsabile del
procedimento.
Qualificazione (Articolo 5)
In materia di qualificazione, l'articolo 5 contiene una
disposizione molto rigorosa, secondo cui per l'esecuzione dei lavori in
questione è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento,
a prescindere dall'incidenza percentuale di tali lavori rispetto all'appalto
complessivo.
La norma rinvia, inoltre, a due successivi provvedimenti la
definizione delle regole relative al nuovo sistema di qualificazione.
In particolare, nel termine di 90 giorni dall'entrata in
vigore del decreto in trattazione, dovrà essere emanato dal Ministero dei Beni
Culturali di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e previa intesa con
la Conferenza Unificata Stato-Regioni, un decreto per definire gli specifici
requisiti di qualificazione. Tale disposizione estenderà ai lavori sui beni
immobili (OG 2) la possibilità di definire ulteriori requisiti di
qualificazione degli esecutori, rispetto a quelli già previsti dal D.P.R. n.
34/2000.
In proposito, si deve considerare che tale possibilità è
espressamente prevista dalla Legge n. 166/02 per i soli lavori su beni mobili e
superfici decorate (OS 2), nè tale materia sembra essere ricompresa nella
delega legislativa, contenuta all'art. 10, della Legge n. 137/2002, di cui lo
schema di decreto legislativo costituisce attuazione.
L'altro provvedimento attuativo, da emanare entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sarà un D.P.R. che andrà a
modificare il regolamento generale sulla qualificazione, disciplinando in
particolare:
- la puntuale
verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del
possesso dei requisiti specifici da parte degli esecutori dei lavori oggetto
del decreto;
- la definizione di
nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei
settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
- i contenuti e la
rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei lavori, ai fini
dell'ottenimento della qualificazione;
- le forme di verifica semplificata dei requisito, al fine di
favorire l'accesso al mercato delle imprese artigiane.
Fino all'entrata in vigore dei due provvedimenti suddetti, le
stazioni appaltanti potranno individuare nei bandi di gara, quale ulteriore
requisito di qualificazione rispetto a quelli previsti nel D.P.R. n. 34 del
2000, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento.
Progettazione (Articolo 6)
Nell'ipotesi in cui vi siano da appaltare interventi di
particolare complessità, la stazione appaltante potrà prevedere, in sede di
progettazione preliminare, la redazione di schede tecniche da allegare al
progetto, sottoscritte da professionisti o restauratori con specifica
competenza. Tali schede devono puntualmente individuare le caratteristiche del
bene oggetto dell'intervento e sono obbligatorie nel caso in cui l'intervento
abbia ad oggetto la categoria OS 2.
Una deroga alla normativa ordinaria, motivata dalle
caratteristiche peculiari degli interventi da realizzare, è contenuta nel comma
3, il quale prevede la possibilità di affidare l'attività di progettazione e
supporto ai lavori (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione
lavori e supporto tecnico al responsabile del procedimento) ad un restauratore
di beni culturali.
Sia la predisposizione della scheda tecnica, che le suddette
attività di progettazione, come del resto avviene nella normativa ordinaria,
possono essere affidate a tecnici qualificati interni all'amministrazione.
Tutte le attività tecniche regolamentate dalla norma in esame
sono oggetto di apposite coperture assicurative a carico delle amministrazioni.
Il responsabile del procedimento, relativamente agli interventi nelle categorie
OG 2, OS 2 e OS 25, verifica l'entità dei rischi connessi sia alla fase
esecutiva che a quella di progettazione per valutare, in ragione anche dei dati
storici relativi ad interventi analoghi, l'ammontare della quota parte della
copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori prevista dal regime
vigente in tema di garanzie.
Affidamento (Articolo 7)
La disposizione contempla un generale e opportuno, vista la
peculiarità degli interventi, innalzamento delle soglie previste dall'articolo
24 della Legge Merloni per il ricorso alla trattativa privata e per i lavori in
economia e di quelle prevista dall'articolo 23 per la licitazione privata
semplificata (da 750.000 a 1.500.000 euro).
In particolare, per l'individuazione dell'esecutore degli
interventi nella categoria OS 2, il ricorso alla trattativa privata è
consentito nelle seguenti ipotesi:
- lavori di importo inferiore a 500.000 euro, mediante gara
informale a cui devono essere invitati almeno quindici imprese qualificate;
- lavori di importo inferiore a 40.000 euro, previa
motivazione e verifica dei requisiti per eseguire i lavori;
- lavori relativi a lotti successivi già facenti parte del
progetto generale approvato, consistenti nella ripetizione di opere similari,
già affidate all'impresa titolare del primo lotto, in base a una precedente
procedura di gara ad evidenza pubblica, a condizione che, negli atti della
prima gara, sia stata esplicitamente prevista la possibilità di affidare lotti
successivi. In questo caso l'affidamento a favore dell'impresa che si è
aggiudicata il primo lotto, deve avvenire entro tre anni dall'ultimazione del
primo lotto.
Oltre alle ipotesi sopra descritte (OS 2), il ricorso alla
trattativa privata per gli interventi nelle categorie OG 2 e OS 25 è possibile
anche per lavori di importo superiore ai 500 mila euro, qualora i lavori
riguardino il ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e
rese inutilizzabili da eventi calamitosi, e vi sia una motivata urgenza
attestata dal Responsabile Unico del Procedimento.
Il legislatore ha voluto garantire un principio di
trasparenza, nell'applicazione della trattativa privata, stabilendo che, per
gli appalti di importo compreso tra 40.000 e 500.000 euro, la lettera di invito
e l'elenco delle imprese invitate siano trasmessi preventivamente
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne
un'adeguata pubblicizzazione.
Relativamente ai lavori in economia, eseguiti sia in
amministrazione diretta che attraverso il cottimo fiduciario, affidato tramite
procedura negoziata, la soglia per l'affidamento prevista nel decreto in esame
è di 300.000 euro, a fronte della soglia di 200.000 euro prevista della Legge
Merloni per il cottimo fiduciario.
Infine, è prevista un'ulteriore ipotesi di ricorso alla
trattativa privata, applicabile a tutte le tipologie di lavoro oggetto del
presente decreto, laddove sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:
- lavori complementari non previsti nel primo progetto o
nell'affidamento iniziale;
- lavori diventati, a seguito di circostanze imprevedibili,
necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo;
- lavori il cui importo non superi il 50% dell'importo
dell'appalto principale.
- lavori che non possono essere separati dall'intervento
principale, senza gravi inconvenienti tecnici o economici per
l'amministrazione, ovvero lavori che, seppure separabili dall'appalto
principale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Si tratta, in sostanza, della fattispecie prevista dall'art.
7, comma 3, lettera d) della direttiva 93/37 CEE.
Progettazione (Articolo 8)
La disposizione prevede che di norma per l'affidamento dei
lavori oggetto del decreto in trattazione sia sufficiente il progetto
definitivo, corredato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. Tale
disposizione si giustifica dal momento che, date le caratteristiche degli
interventi e la limitata conoscenza che se ne può avere a priori, pervenire ad
una progettazione esecutiva, prima di iniziare i lavori, non risulta sempre
possibile.
Nei casi in cui la progettazione esecutiva risulti
necessaria, si prevede la possibilità di effettuarla durante l'esecuzione dei
lavori, da parte della stazione appaltante o da parte dell'appaltatore, entro
un termine, stabilito nel bando di gara.
Criteri di aggiudicazione (articolo 9)
Il primo comma dell'articolo 9 prevede la possibilità di
stipulare contratti a misura in relazione alle caratteristiche dell'intervento,
ciò in considerazione della limitata prevedibilità della consistenza degli
interventi stessi.
Circa, poi, i criteri di aggiudicazione, oltre al criterio
del prezzo più basso, viene prevista la possibilità di ricorrere al criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza limitazioni di sorta; anzi
nel caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il ricorso a
detto criterio è addirittura obbligatorio.
Per i lavori relativi a beni mobili o superfici decorate di
importo inferiore a cinque milioni di euro, inoltre, la disposizione prevede
che, qualora si ricorra al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, tra gli elementi di valutazione, oltre al prezzo, debba esserci l'apprezzamento dei curricula
dell'impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate
nelle schede tecniche redatte in sede di progettazione.
Le modalità di redazione e presentazione dei curricula, i
contenuti, nonchè le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione
dei punteggi, dovranno essere individuati da un decreto del Ministero dei beni
culturali. Tra gli elementi che il decreto dovrà individuare, è previsto al
prezzo sia attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovrà essere
valutata l'eventuale anomalia.
L'obbligo di verificare l'anomalia delle offerte scatta, in
generale, in tutti i casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso: quanto ai sistemi di valutazione, il decreto legislativo rinvia alle
disposizioni vigenti (art. 21, comma 1 bis della legge 109/94).
Varianti (Articolo 10)
In linea di principio è prevista la possibilità delle
varianti in corso d'opera per tutte le categorie di lavori contemplate dal
presente decreto (OG2, OS 2 e OS 25), oltre che nei casi previsti dalla
disciplina comune in materia di appalti pubblici, anche nel caso in cui siano
giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Tale indicazione deve poi essere coordinata con quella
contenuta nel comma 4 dell'articolo 10, che ammette le varianti, nel limite del
sesto quinto in più dell'importo contrattuale, connesse alle sopravvenienze in
corso d'opera tipiche dei lavori di restauro (rinvenimenti imprevisti o
imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare il progetto qualora sia
necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento).
Anche le varianti disposte dal direttore dei lavori o
dall'amministrazione nel corso dei lavori hanno un ambito di applicazione più
ampio: gli interventi del direttore lavori per risolvere questioni di dettaglio
sono portate al 20%, in aumento o in diminuzione, del valore di ogni singola
categoria di lavorazione, senza che venga modificato l'importo complessivo
dell'appalto; le varianti migliorative disposte dall'amministrazione (e per
essa dal responsabile del procedimento), che devono trovare copertura
finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto, sono
consentite nel limite del 10% dell'importo complessivo del contratto.
Abrogazioni (Articolo 12)
La norma elenca alcune disposizioni della Legge Merloni
interamente abrogate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto
(art.: 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e 11-sexies; art. 16, comma
3-bis; art. 19, comma 1-quater; art. 21, comma 8-bis; art. 2, commi 1, lettera
c), 5-bis e 7-bis; art. 27, comma 2-bis).
Tuttavia, tale elencazione non è esaustiva in quanto
l'articolato in trattazione introduce deroghe a disposizioni di diritto comune
aventi portata applicativa generale. In questi casi è affidata all'interprete
l'individuazione degli effetti abrogativi che, stante l'incompatibilità
specifica con le nuove disposizioni, deriveranno dall'entrata in vigore del
decreto legislativo
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 30
Modificazioni alla disciplina degli appalti di
lavori pubblici concernenti i beni culturali
(G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004)
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V
della Costituzione, le disposizioni del presente decreto dettano la disciplina
degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli
interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del
patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare l'interesse pubblico
alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro
caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente decreto, relative alle
attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi
archeologici.
3. Le regioni disciplinano le attività di programmazione, di
progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici
riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di
valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto disposto dal presente decreto
legislativo.
4. Alle finalità di cui al presente decreto le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto
legislativo, resta ferma la disciplina legislativa statale e regionale in
materia di appalti di lavori pubblici.
Art. 2. Interventi realizzati mediante sponsorizzazione
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2,
realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello
sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non
trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di
appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei
progettisti e dei soggetti esecutori.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta
alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.
Art. 3. Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie
di interventi
1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli
allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi
culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di
installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di
materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali
e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e
della qualità dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento
motivato del responsabile unico del procedimento, applica la disciplina,
rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico
dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono
essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente
decreto legislativo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, l'amministrazione
aggiudicatrice è obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di
qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto
complessivo della gara.
4. Negli appalti misti, nei casi di trattativa privata
eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è
tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono
essere garantiti.
Art. 4. Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento
unitario
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali
non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere
generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di
coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del procedimento,
non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto
al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione
stabiliti nel presente decreto legislativo.
2. E' consentito affidare separatamente, previo provvedimento
motivato del responsabile unico del procedimento che ne indichi le
caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2,
concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio
immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali
impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie
specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. L'amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a
presentare offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i
requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo da parte
dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1, 2, e 3, necessari per
l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di trattativa privata eseguiti senza
pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire
preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel
rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal
presente decreto legislativo.
Art. 5. Qualificazione
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono definiti specifici requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi
1 e 2, ad integrazione di quelli definiti dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34,
anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
apportate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, modificazioni al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da disciplinare:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle
attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte
dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che
tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli
interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare
esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori,
anche in relazione alle professionalità utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti,
volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1 e delle modificazioni di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono
individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di
appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si
riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto
di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito,
possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal
soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1, commi
1 e 2, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a
prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni
tutelati assume nell'appalto complessivo.
5. Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria
OS2, di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla
data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8, comma
11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a
decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della
stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto
regolamento.
Art. 6. Attività di progettazione, direzione dei lavori ed
accessorie
1. L'amministrazione aggiudicatrice, per interventi di
particolare complessità o specificità, per i lavori indicati all'articolo 1,
commi 1 e 2, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione
di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle
caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda
tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili
e alle superfici decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e
sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza
sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni
culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici
decorate dei beni architettonici.
3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai
servizi sui beni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nei casi in cui non sia
necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori
ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile unico del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate
da funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di
adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate
di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere,
tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa,
in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il
ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative
interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per
l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei
propri funzionari.
7. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, il
responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle complessità e
difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità' dei rischi
connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati
storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte
l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori
previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di
esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.
Art. 7. Individuazione del contraente e affidamento dei
lavori
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti
beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, l'affidamento a
trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità,
trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione all'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite da ogni Regione, nei
seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000
euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i
lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese
invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione
appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti
dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle
prestazioni da affidare;
c) per lavori relativi a lotti successivi di progetti
generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano
conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato
con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia
stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato
considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della
normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio
successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
2. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti
beni immobili, e per quelli indicati all'articolo 1, comma 2, l'affidamento a
trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità,
trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione all'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite da ogni regione, nei
seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000
euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i
lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese
invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo anche superiore a
500.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti,
danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa,
qualora per motivata urgenza attestata dal responsabile unico del procedimento
si rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento
degli appalti;
c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione
appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti
dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle
prestazioni da affidare;
d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti
generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano
conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato
con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia
stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato
considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della
normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio
successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
3. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, i
lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 euro per
particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma
urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e
alla tutela del bene e possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario. I lavori in amministrazione
diretta si eseguono a mezzo del personale dell'amministrazione aggiudicatrice.
Il cottimo fiduciario si attua tramite procedura negoziata.
4. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, è
ammissibile l'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un
appalto, di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente
approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati,
a seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla realizzazione
dell'intervento complessivo, sempreché tali lavori non possano essere separati
dall'appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per
l'amministrazione, oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo di detti
lavori complementari non può comunque complessivamente superare il cinquanta
per cento di quello dell'appalto principale.
5. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, il
ricorso alla licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è consentito fino
all'importo complessivo di 1.500.000 euro.
Art. 8. Progettazione
1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1
e 2, è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal
capitolato speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta
redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in
relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla
stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i
termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque
necessaria la redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate
di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di
tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento
sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre
all'attività' di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello
previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari
complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
4. Il responsabile unico del procedimento verifica il
raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da
porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da
1, 2 e 3.
Art. 9. Criteri di aggiudicazione
1. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 1,
comma 1 e 2, possono essere stipulati a misura, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
2. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i seguenti
criteri:
a) il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto
a base di gara determinato:
1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi
unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura,
mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero
mediante offerta a prezzi unitari;
b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici
decorate di beni architettonici il cui importo stimato sia inferiore a
5.000.000 di euro può essere disposta secondo il criterio di cui al comma 2,
lettera b), assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorché non
esclusivi, il prezzo, nonché l'apprezzamento dei curricula dell'impresa
esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella
scheda tecnica di cui all'articolo 6, comma 1.
4. Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi
valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali
componenti dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e
l'esecuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di verificare le
offerte anomale secondo le disposizioni vigenti.
7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di redazione e
di presentazione dei curricula di cui al comma 3, il contenuto degli stessi
nonché le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei
punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, fermo restando che all'elemento prezzo dovrà essere comunque
attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovrà essere valutata
l'eventuale anomalia.
Art. 10. Varianti
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, le
varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti
dalla disciplina comune degli appalti pubblici di lavori, su proposta del
direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla
evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non si intendono varianti in corso d'opera gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento
dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme
e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al
venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza
modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il
responsabile unico del procedimento, così come individuato dalla normativa
vigente in materia, può, altresì, disporre varianti in aumento rispetto
all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento,
qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in più
dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie,
posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili
nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora
ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento
degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il
responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione sulla
stessa al collaudatore in corso d'opera qualora lo stesso sia stato nominato.
Art. 11. Adeguamento del regolamento attuativo
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le vigenti disposizioni del titolo XIII del d.P.R.
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono modificate alla luce delle
disposizioni del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 12. Abrogazione
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate
le seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni:
a) articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e
11-sexies;
b) articolo 16, comma 3-bis;
c) articolo 19, comma 1-quater;
d) articolo 21, comma 8-bis;
e) articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis;
f) articolo 27, comma 2-bis.
Art. 13. Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.