I.N.P.S. INDENNITA'
DI MALATTIA PER I LAVORATORI SPEDALIZZATI CON FAMILIARI A CARICO
La Direzione Generale dell'INPS, con circolare 17 gennaio 1998 n.
11, ha indicato i limiti di reeddito mensile da valere per l'anno 1998 ai fini
del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico
sugli assegni familiari.
I nuovi importi, da valere per il periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 1997 sono così determinati:
- L. 982.600 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio
o equiparato;
- L. 1.719.550 per due genitori.
Per la generalità delle imprese i limiti di reddito testé indicati
non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i
quali vale la diversa disciplina dell'assegno per il nucleo familiare); sono
invece di interesse per la
determinazione dell'indennità economica di malattia a favore dei lavoratori
spedalizzati.
Come noto secondo le norme tuttora vigenti la misura
dell'indennità giornaliera di malattia è ridotta ai 2/5 della normale intera, a
carico dei lavoratori che siano ricoverati in luoghi di cura, e per tutto il
periodo della degenza. Tuttavia la riduzione non ha luogo - e l'indennità è
corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori spedalizzati che
abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina
degli assegni familiari.
Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari,
per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari
interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito
non maggiori ai limiti determinati; per l'anno 1998 valgono appunto gli importi
mensili indicati dalla circolare.
Superfluo
rammentare che la vivenza a carico - ai fini della determinazione
dell'indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque
essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello FC/Mal.