I.N.P.S. INDENNITA' DI MALATTIA PER I LAVORATORI SPEDALIZZATI CON FAMILIARI A CARICO

 

La Direzione Generale dell'INPS, con circolare 17 gennaio 1998 n. 11, ha indicato i limiti di reeddito mensile da valere per l'anno 1998 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari.

I nuovi importi, da valere per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 sono così determinati:

- L. 982.600 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato;

- L. 1.719.550 per due genitori.

Per la generalità delle imprese i limiti di reddito testé indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell'assegno per il nucleo familiare); sono invece  di interesse per la determinazione dell'indennità economica di malattia a favore dei lavoratori spedalizzati.

Come noto secondo le norme tuttora vigenti la misura dell'indennità giornaliera di malattia è ridotta ai 2/5 della normale intera, a carico dei lavoratori che siano ricoverati in luoghi di cura, e per tutto il periodo della degenza. Tuttavia la riduzione non ha luogo - e l'indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori spedalizzati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari.

Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiori ai limiti determinati; per l'anno 1998 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla circolare.

Superfluo rammentare che la vivenza a carico - ai fini della determinazione dell'indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello FC/Mal.