RISCOSSIONE - NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO - TERMINE

(Cass., Sez. Trib., Sent. 7/1/2004, n. 10)

 

 

Il termine entro il quale l'esattore è tenuto a notificare al contribuente la cartella di pagamento, fissato al giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, ha natura perentoria.

La Corte di Cassazione ritiene che dalla formulazione letterale e dal tenore logico delle espressioni usate dal legislatore sia inequivocabile evincere l'obbligo per l'esattore di notificare la cartella di pagamento entro il termine fissato.