RISCOSSIONE -
NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO - TERMINE
(Cass., Sez. Trib., Sent. 7/1/2004, n. 10)
Il termine entro il quale l'esattore è tenuto a notificare al
contribuente la cartella di pagamento, fissato al giorno cinque del mese
successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, ha
natura perentoria.
La Corte di Cassazione ritiene che dalla formulazione letterale e dal tenore logico delle espressioni usate dal legislatore sia inequivocabile evincere l'obbligo per l'esattore di notificare la cartella di pagamento entro il termine fissato.