AGEVOLAZIONI “PRIMA
CASA” - IMMOBILE PRIVO DI IDONEITA' ABITATIVA
(Cass., Sez. trib., Sent. 23/03, n. 19738)
La Corte di Cassazione ha stabilito che il requisito della
impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad
abitazione sussiste laddove il soggetto non possieda un alloggio concretamente
idoneo a sopperire ai bisogni abitativi e quindi non assume rilievo la
proprietà di un altro appartamento ove l'interessato deduca e dimostri che esso
non è in grado , per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare
dette esigenze.
Pertanto l'agevolazione "prima casa" spetta anche a chi acquisti un alloggio trovandosi nel possesso di altra cosa che, per qualsiasi ragione, sociale o tecnica, sia riscontrata inidonea, o sia in qualsiasi modo, inadeguata, ad esempio, per dimensioni, caratteristiche qualitative ecc. a soddisfare le sue esigenze abitative.