CHIARIMENTI SUL
CONCORDATO PREVENTIVO
(Agenzia Entrate, Circolare 4/2/04, n. 5/E)
L'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare esplicativa
e i modelli per la comunicazione di adesione al concordato preventivo.
Il concordato preventivo biennale è una sperimentazione del
concordato triennale ipotizzato dalla legge delega per la riforma del sistema
tributario (art. 33, D.L. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003)
Ha carattere di massa nel senso che si applica a tutti i
contribuenti secondo criteri uniformi, sia pure tenendo conto dei dati
dichiarati da ciascun contribuente per l'applicazione degli studi di settore e
dei parametri.
L'adesione al concordato, sottolinea l'Agenzia delle Entrate,
è una facoltà, non un obbligo: i contribuenti sono liberi di fruirne al fine di
beneficiare dei vantaggi; coloro che siano contemporaneamente titolari di
redditi sia d'impresa che di lavoro autonomo possono avvalersi del concordato
per una soltanto ovvero per entrambe le tipologie di attività svolte.
La circolare analizza in particolare:
- le condizioni di ammissibilità
- gli impegni da rispettare per fruire dei benefici
- le modalità di adesione al concordato preventivo da parte
delle società di persone e dei soggetti ad esse assimilati
- i rapporti tra concordato preventivo e successione
ereditaria/impresa familiare/impresa coniugale/trasformazione societaria
La comunicazione dovrà essere trasmessa in via telematica
entro il 16 marzo 2004.
Tale adempimento e, in particolare, la dichiarazione resa nel corpo della comunicazione di rispettare gli impegni assunti con l'adesione al concordato preventivo, è condizione essenziale per l'ammissione ai relativi benefici, essendo a tal fine irrilevanti i comportamenti concludenti tenuti dal contribuente.