PROROGA BIENNALE
DELLE AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E DELL'IVA AL 10% PER LE
MANUTENZIONI EDILIZIE - DECRETO “MILLEPROROGHE” - CONVERSIONE IN LEGGE
(DL 24/12/03, n.355, convertito in L.27/2/04 n.47)
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di
conversione, del decreto legge c.d. milleproroghe.
La legge, che entra in vigore il 28 febbraio 2004, ha
apportato modifiche riguardanti in particolare:
- la proroga biennale delle agevolazioni per le
ristrutturazioni edilizie e dell'iva al 10% per le manutenzioni edilizie;
- la proroga dei termini per i condoni e le sanatorie
fiscali.
PROROGA BIENNALE DELLE
AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E DELL'IVA AL 10% PER LE
MANUTENZIONI EDILIZIE
Con le modifiche apportate dalla legge di conversione al D.L.
24 dicembre 2003, n. 355 viene definitivamente fissata la proroga per il 2004 e
per il 2005 delle agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio (cd 36%)
e dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni
Come risulta dall'articolo 23 bis dell'attuale testo, vengono
stabilite:
- la proroga dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 delle agevolazioni
previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia a favore dei privati
(possessori o detentori), nella misura del 36%, per un importo massimo di
48.000 euro (art.2, comma 5 della legge 289/2002- Finanziaria 2003);
- la proroga delle agevolazioni previste per gli acquisti di
immobili interamente ristrutturati da imprese di costruzione entro il 31
dicembre 2005 e ceduti entro il 30 giugno 2006 nella misura del 36%, per un
importo massimo di 48.000 euro (art.9, comma 2 della legge 448/2001- Finanziaria
2002 nel testo vigente al 31 dicembre 2003);
- la proroga dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al
10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatturati dal
1° gennaio 2004, con effetto retroattivo (art.7, comma 1 della legge 488/1999-
Finanziaria 2000).
Di fatto, con l'abrogazione dei commi 15 e 16 dell'art.2
della Legge 350/2003 (Finanziaria 2004), che fissavano per quest'anno il
ritorno ad una percentuale di spese detraibili pari al 41% per un importo
massimo di 60.000 euro, l'agevolazione ritorna, con efficacia retroattiva per
le spese sostenute dal 1° gennaio 2004, alla misura percentuale (36%) e al
limite massimo (48.000 euro), stabiliti nella Legge Finanziaria 2003, sia per
gli interventi di recupero che per gli acquisti di fabbricati ristrutturati da
imprese edili.
Viene meno, inoltre, la facoltà dei Comuni di ridurre del 50%
gli oneri concessori correlati al costo di costruzione.
A seguito dell'approvazione, lo scorso 10 febbraio, della
Direttiva che modifica la Dir.77/388/CEE relativamente alla possibilità di
applicazione per un ulteriore biennio di aliquote IVA agevolate ai servizi ad
alta intensità di manodopera il Parlamento italiano ha repentinamente recepito
l'estensione dell'agevolazione che permette cosi' l'applicazione dell'aliquota
IVA ridotta al 10% per le manutenzioni degli edifici residenziali non solo per
il 2004 e 2005 ma anche con efficacia retroattiva dall'inizio del 2004.
CONDONI E SANATORIE - PROROGA
TERMINI AL 16 APRILE 2004
Con le modifiche apportate dalla legge di conversione al D.L.
24 dicembre 2003, n. 355 è stata prevista la possibilità di effettuare entro il
16 aprile 2004 (in precedenza 16 marzo 2004) i versamenti utili per la
definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari relativi a:
- definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro
autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (art. 7, legge n.
289/2002)
- integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (art.
8, legge n. 289/2002)
- definizione automatica per gli anni pregressi (art. 9,
legge n. 289/2002)
- definizione dei ritardati od omessi versamenti (art. 9bis,
legge n. 289/2002)
- definizione agevolata ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di
valore degli immobili (art. 11, legge n. 289/2002)
- definizione dei carichi di ruolo pregressi (art. 12, legge
n. 289/2002)
- regolarizzazione delle scritture contabili (art. 14, legge
n. 289/2002)
- definizione degli accertamenti, degli atti di
contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al
contraddittorio e dei processi verbali di constatazione - Liti fiscali
potenziali (art. 15, legge n. 289/2002)
- chiusura delle liti fiscali pendenti (art. 16, legge n.
289/2002)
Periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002
Anche per le definizioni previste dagli art. 7, 8, 9 della
legge n. 289/2002 relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002,
per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003 è
stata disposta la proroga del versamento al 16 aprile 2004 (in precedenza 16
marzo 2004).
Definizione agevolata ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e
sull'incremento di valore degli immobili
- Presentazione delle istanze e versamento delle somme dovute
entro il 16 aprile 2004 (in precedenza 16 marzo 2004)
- Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni
tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni possono
essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il
contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2004 (in precedenza 16
marzo 2004) istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare
dell'agevolazione precedentemente richiesta.
Definizione dei carichi di ruolo pregressi
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici
statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione
dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito
sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004 (in precedenza 16 marzo 2004), l'atto
con il quale dichiarano di avvalersi della presente definizione e versando
contestualmente almeno l'80% delle somme dovute, sulla base di apposita
comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2004
(in precedenza 16 febbraio 2004).
Liti fiscali potenziali
- Il termine per la proposizione del ricorso avverso atti
dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti che non provvedono
entro il 16 aprile 2004 (in precedenza 16 marzo 2004) ai versamenti utili per
la presente definizione è fissato al 19 aprile 2004 (in precedenza 18 marzo
2004).
- Sono sospesi fino al 19 aprile 2004 (in precedenza 18 marzo
2004) i termini per il perfezionamento della definizione di cui al D.Lgs. n.
218/1997 relativamente agli inviti al contraddittorio.
Chiusura delle liti fiscali pendenti
- Le liti fiscali sono sospese fino al 1° giugno 2004 (in
precedenza 30 aprile 2004), salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione.
- Sono altresì sospesi sino al 1° giugno 2004 (in precedenza
30 aprile 2004), salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione,
i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la
costituzione in giudizio.
- Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla Corte di
cassazione, entro il 15 giugno 2004 (in precedenza 16 maggio 2004), un elenco
delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.
- Per le liti fiscali pendenti al 1° gennaio 2004 le somme dovute devono essere versate entro il 16 aprile 2004 ( in precedenza 16 marzo 2004). In caso di versamento rateale l'importo della prima rata è versato entro il predetto termine de 16 aprile 2004 e gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2004 (in precedenza 17 marzo 2004) sull'importo delle rate successive.