INPS - CONGEDO
STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A FAMIGLIARI CON HANDICAP - CIRCOLARE ISTITUTO N. 20/2004
Ai sensi dell’art.42, comma 5, del decreto legislativo n.
151/ 2001, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e
3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l’assistenza del figlio, hanno
diritto a fruire di un congedo straordinario di due anni con un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione e con contribuzione figurativa fino ad
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di
durata annuale.
L’Inps, con la circolare n. 20 del 3 febbraio 2004, comunica
che la legge 24 dicembre 2003, n.350 (finanziaria 2004) ha previsto la
soppressione nella suddetta norma delle parole “da almeno 5 anni”.
Ne deriva che, ai fini del conseguimento del congedo straordinario
di due anni da parte degli aventi diritto, non è più richiesto il requisito
della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da
parte dell’apposita Commissione ASL, o nel caso di portatori di handicap
affetti da sindrome di down, dalla data della certificazione da parte del
curante o, per i grandi invalidi, dalla data del provvedimento ministeriale
attestante tale stato.
Con l’occasione, l’Inps ricorda che l’attestazione dello
stato di grave handicap deve essere rilasciata esclusivamente da parte degli
organismi o soggetti sopra indicati: non sono valide le certificazioni attestanti
l’invalidità civile, sia pure al 100% e sia pure con riconoscimento del diritto
all’accompagnamento. Gli interessati che, prima dell’entrata in vigore della
norma che ha eliminato il requisito della decorrenza dei 5 anni, avessero
presentato la domanda di congedo in assenza del suddetto requisito e che per
tale motivo si sono visti respingere la domanda, dovranno presentare nuova
domanda, con l’indicazione dei periodi di cui intendano fruire.
Eventuali periodi di congedo per gravi motivi familiari, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro ai sensi dell’art.4, comma 2, legge n. 53/2001 e fruiti prima dell’entrata in vigore della citata legge n.350 in assenza del requisito dei 5 anni, non potranno essere trasformati in congedo straordinario