INPS - CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A FAMIGLIARI CON HANDICAP - CIRCOLARE ISTITUTO N. 20/2004

 

Ai sensi dell’art.42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/ 2001, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire di un congedo straordinario di due anni con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e con contribuzione figurativa fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.

L’Inps, con la circolare n. 20 del 3 febbraio 2004, comunica che la legge 24 dicembre 2003, n.350 (finanziaria 2004) ha previsto la soppressione nella suddetta norma delle parole “da almeno 5 anni”.

Ne deriva che, ai fini del conseguimento del congedo straordinario di due anni da parte degli aventi diritto, non è più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell’apposita Commissione ASL, o nel caso di portatori di handicap affetti da sindrome di down, dalla data della certificazione da parte del curante o, per i grandi invalidi, dalla data del provvedimento ministeriale attestante tale stato.

Con l’occasione, l’Inps ricorda che l’attestazione dello stato di grave handicap deve essere rilasciata esclusivamente da parte degli organismi o soggetti sopra indicati: non sono valide le certificazioni attestanti l’invalidità civile, sia pure al 100% e sia pure con riconoscimento del diritto all’accompagnamento. Gli interessati che, prima dell’entrata in vigore della norma che ha eliminato il requisito della decorrenza dei 5 anni, avessero presentato la domanda di congedo in assenza del suddetto requisito e che per tale motivo si sono visti respingere la domanda, dovranno presentare nuova domanda, con l’indicazione dei periodi di cui intendano fruire.

Eventuali periodi di congedo per gravi motivi familiari, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro ai sensi dell’art.4, comma 2, legge n. 53/2001 e fruiti prima dell’entrata in vigore della citata legge n.350 in assenza del requisito dei 5 anni, non potranno essere trasformati in congedo straordinario