RIFORMA MERCATO DEL
LAVORO - D.LGS 276/2003 - CONTRATTI DI INSERIMENTO - ACCORDO
INTERCONFEDERALE 11 FEBBRAIO 2004
L’11 febbraio 2004 Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto l’accordo in
materia di contratti di inserimento, introdotti dal decreto legislativo n.
276/03 di riforma del mercato del lavoro.
L’obiettivo dell’accordo è quello di consentire ai datori di
lavoro l’immediato utilizzo del contratto di inserimento nell’attesa
dell’apposita disciplina definita dalla contrattazione collettiva ai vari
livelli.
L’intesa individua alcuni elementi sia del contratto che del
relativo progetto individuale di inserimento.
Gli elementi più strettamente connessi al contratto sono:
- durata. Il contatto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove
mesi e massima di diciotto mesi,
dilatabile a trentasei mesi nel caso di
soggetti riconosciuti affetti da gravi handicap fisici o psichici.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità
adeguate al nuovo contesto organizzativo, in sede di contrattazione collettiva
potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, anche tenendo
conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore rispetto alla
mansione alla quale è preordinato il progetto di inserimento;
- periodo di prova. L’eventuale periodo di prova sarà
determinato dal contratto collettivo applicato e dal livello di inquadramento
attribuito al lavoratore in contratto di inserimento o reinserimento;
- orario di lavoro. L’orario di lavoro sarà
determinato dal contratto collettivo applicato, salvo quanto direttamente previsto
dalla parti per l’ipotesi di contratto a tempo parziale;
- inquadramento. La categoria di inquadramento del
lavoratore non potrà essere inferiore a più di due livelli rispetto alla
categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato,
spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano
qualificazioni corrispondenti a quelle per le quali sia preordinato il progetto individuale di
inserimento o reinserimento;
- malattia e infortunio. Il trattamento di malattia e
infortunio non sul lavoro è disciplinato secondo quanto previsto in materia
dagli accordi interconfederali per la
disciplina dei contratti di formazione e
lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda.
Tale trattamento è riproporzionato in base alla durata del rapporto
prevista dal contratto di inserimento o reinserimento, e comunque non può
essere inferiore a settanta giorni e superiore a 90 giorni;
- trattamento economico e normativo. L’applicazione
dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i
contratti di inserimento o reinserimento comporta l’utilizzo da parte dei
lavoratori dei servizi aziendali, quali mensa e trasporto, ovvero il godimento
delle relative indennità sostitutive, corrisposte al personale in rapporto di
lavoro subordinato, nonchè di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche
caratteristiche delle prestazione lavorativa che sono previste dal contratto
collettivo applicato, quali ad esempio quelle per lavoro notturno, festivo,
lavoro a turni, ecc.;
- anzianità di servizio. Nel caso di trasformazione
del contratto di inserimento o reinserimento in rapporto a tempo indeterminato,
il periodo di inserimento o reinserimento
sarà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti
previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli
aumenti periodici di anzianità o di istituti di carattere economico ad esso
assimilati .
Gli elementi relativi alla definizione del progetto individuale
di inserimento, che deve essere definito con il consenso del lavoratore e deve
essere finalizzato all’adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore al contesto lavorativo, sono:
- la qualificazione per la quale è preordinato il
progetto;
- la durata e le modalità della formazione: il
progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore sulle
seguenti tematiche: disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione
aziendale, nozioni di prevenzione antinfortunistica accompagnata da congrue
fasi di addestramento specifico o anche in e-learning, in funzione
dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica deve essere impartita nella
fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione del libretto formativo del
cittadino, la registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata a cura
del datore di lavoro o di un suo
delegato.
Le parti si sono inoltre riservate di verificare, nell’ambito
dei fondi interprofessio-nali per la formazione continua, la possibilità di
sostenere anche i progetti formativi per il contratto di reinserimento.
Inoltre, per quanto riguarda le organizzazioni che
rappresentano le imprese artigiane, queste ultime, pur condividendo il testo
dell’accordo, si sono riservate di procedere a verifiche di natura statutaria
prima della sottoscrizione dello stesso. Al momento per le imprese artigiane è
ancora preclusa la possibilità di avvalersi di tale tipo di contratto.
Si formula riserva di pubblicare ulteriori approfondimenti sulla materia.