RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 -  CONTRATTI DI INSERIMENTO - ACCORDO INTERCONFEDERALE 11 FEBBRAIO 2004

 

L’11 febbraio 2004 Confindustria e Cgil,  Cisl e Uil, hanno sottoscritto l’accordo in materia di contratti di inserimento, introdotti dal decreto legislativo n. 276/03 di riforma del mercato del lavoro.

L’obiettivo dell’accordo è quello di consentire ai datori di lavoro l’immediato utilizzo del contratto di inserimento nell’attesa dell’apposita disciplina definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli.

L’intesa individua alcuni elementi sia del contratto che del relativo progetto individuale di inserimento.

Gli elementi più strettamente connessi al contratto sono:

- durata. Il contatto di inserimento  potrà prevedere una durata minima di nove mesi  e massima di diciotto mesi, dilatabile a trentasei mesi  nel caso di soggetti riconosciuti affetti da gravi handicap fisici o psichici.

Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità adeguate al nuovo contesto organizzativo, in sede di contrattazione collettiva potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore rispetto alla mansione alla quale è preordinato il progetto di inserimento;

- periodo di prova. L’eventuale periodo di prova sarà determinato dal contratto collettivo applicato e dal livello di inquadramento attribuito al lavoratore in contratto di inserimento o reinserimento;

- orario di lavoro. L’orario di lavoro sarà determinato dal contratto collettivo applicato, salvo quanto direttamente previsto dalla parti per l’ipotesi di contratto a tempo parziale;

- inquadramento. La categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore a più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle per le quali sia  preordinato il progetto individuale di inserimento o reinserimento;

- malattia e infortunio. Il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro è disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi  interconfederali per la disciplina dei contratti di formazione e  lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda. Tale trattamento è riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento o reinserimento, e comunque non può essere inferiore a settanta giorni e superiore a 90 giorni;

- trattamento economico e normativo. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento o reinserimento comporta l’utilizzo da parte dei lavoratori dei servizi aziendali, quali mensa e trasporto, ovvero il godimento delle relative indennità sostitutive, corrisposte al personale in rapporto di lavoro subordinato, nonchè di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche delle prestazione lavorativa che sono previste dal contratto collettivo applicato, quali ad esempio quelle per lavoro notturno, festivo, lavoro a turni, ecc.;

- anzianità di servizio. Nel caso di trasformazione del contratto di inserimento o reinserimento in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di inserimento o reinserimento  sarà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o di istituti di carattere economico ad esso assimilati .

Gli elementi relativi alla definizione del progetto individuale di inserimento, che deve essere definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato all’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, sono:

- la qualificazione per la quale è preordinato il progetto;

- la durata e le modalità della formazione: il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore sulle seguenti tematiche: disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale, nozioni di prevenzione antinfortunistica accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico o anche in e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

La formazione antinfortunistica deve essere impartita nella fase iniziale del rapporto.

In attesa della definizione del libretto formativo del cittadino, la registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata a cura del datore di lavoro  o di un suo delegato.

Le parti si sono inoltre riservate di verificare, nell’ambito dei fondi interprofessio-nali per la formazione continua, la possibilità di sostenere anche i progetti formativi per il contratto di reinserimento.

Inoltre, per quanto riguarda le organizzazioni che rappresentano le imprese artigiane, queste ultime, pur condividendo il testo dell’accordo, si sono riservate di procedere a verifiche di natura statutaria prima della sottoscrizione dello stesso. Al momento per le imprese artigiane è ancora preclusa la possibilità di avvalersi di tale tipo di contratto.

Si formula riserva di pubblicare ulteriori approfondimenti sulla materia.