RIFORMA MERCATO DEL
LAVORO - D.LGS 276/2003 -
APPRENDISTATO, CONTRATTI DI INSERIMENTO, TIROCINI ESTIVI E DI ORIENTAMENTO, CREDITI
FORMATIVI E REPERTORIO PROFESSIONALE
Il decreto legislativo n. 276/03 ha riformato profondamente
la disciplina del mercato del lavoro entrato in vigore il 24 ottobre scorso
(cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 10/2003). Con la presente si fornisce una prima
illustrazione dei contratti di apprendistato, di inserimento e dei tirocini
formativi estivi e circa le relative implicazioni in materia di formazione
professionale di cui al titolo VI dello stesso decreto.
APPRENDISTATO (art. da 47 a 53)
La normativa sull’apprendistato si colloca nell’ambito della
strategia europea di apprendimento lungo tutto l’arco della vita e pertanto,
parte dei suoi contenuti recepisce le disposizioni di cui alla legge n. 53 del
2003 su ‘’norme generali sull’istruzione e livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale”.
L’istituto viene
sostanzialmente modificato attraverso l’introduzione di tre forme di
apprendistato che sono inserite nel contesto del processo formativo integrato
scuola lavoro onde assicurare ai giovani una preparazione scolastica in linea
con le esigenze del mercato del lavoro.
L’apprendistato si distingue in:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto
dovere di istruzione e formazione per i giovani che abbiano compiuto 15 anni.
Questa tipologia di
apprendistato non può avere una durata superiore a tre anni ed è finalizzata al
conseguimento di una qualifica professionale. La durata effettiva del contratto
sarà determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di
studio e dei crediti formativi acquisiti. Questa forma di apprendistato risente
della legge di riforma dell’istruzione e formazione e pertanto la sua
applicabilità dipende dalla soluzione degli aspetti strettamente connessi alla
legge n. 53 da cui dipende la sua operatività.
Si tratta dell’individuazione dell’età minima e massima e della durata dei percorsi formativi.
b) contratto di apprendistato professio-nalizzante per i giovani
tra i 18 e i 29 anni diminuiti a 17 anni per i soggetti in possesso di una
qualifica professionale.
Ha una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni
ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico professionali.
I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o regionale ne stabiliscono la durata nel rispetto dei limiti di età
sopra enunciati.
Questa tipologia, per quanto concerne, il settore delle
costruzioni, si avvarrà del patrimonio di esperienze realizzate
nell’ambito del progetto del Formedil,
avviato con accordo delle parti sociali
di settore, e finanziato dal Ministero del lavoro per la sperimentazione della
precedente riforma dell’istituto dell’apprendistato di cui all’art. 16 della
legge n. 196/97.
Per l’apprendistato professionalizzante viene meno la
necessità del giovane di utilizzare il periodo di formazione sul lavoro per il
completamento della scuola dell’obbligo e per il conseguimento del diploma o di
professionalità conseguite con la formazione integrata superiore.
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione per i giovani tra i 18 e i 29 anni, diminuiti
a 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale,
finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario,
universitario o di alta formazione.
La regolamentazione e la durata di questa tipologia di
contratto sono rimesse alle Regioni, in accordo con le associazioni datoriali,
le università e le altre istituzioni formative.
Anche questa forma di apprendistato, come la prima, si
inserisce nel quadro della riforma dell’istruzione e formazione.
Parte comune alle tre tipologie
I criteri, disposizioni e procedure comuni alle tre forme di
apprendistato si elencano qui si seguito:
- forma scritta del contratto contenente le indicazioni della
prestazione lavorativa oggetto del contratto e piano individuale di formazione;
- divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo
tariffe di cottimo;
- facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto di
lavoro, dandone preavviso al lavoratore al termine del periodo di
apprendistato;
- divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto
di apprendistato prima della conclusione del periodo di apprendistato in assenza di giusta causa o giustificato
motivo;
- registrazione della formazione effettuata nel libretto
formativo istituito dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca;
- presenza di un tutor aziendale con competenze adeguate (si ricorda che il ruolo di tutor nel caso
di imprese con meno di 15 dipendenti
può essere svolto dallo stesso imprenditore);
- fatta eccezione per le aziende artigiane, il numero
complessivo di apprendisti da assumere con contratto di apprendistato, non può
superare il 100 per cento dei lavoratori qualificati e specializzati in forza;
se i lavoratori qualificati o specializzati sono inferiori a tre, gli
apprendisti non potranno essere più di tre;
- in carenza di regolamentazione continua ad applicarsi la
vigente normativa in materia.
La regolamentazione dei profili formativi
La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato
per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione è rimessa alle
Regioni e alle Province autonome, d’intesa con il Ministero del lavoro e il
Ministero dell’Istruzione, sentite le parti sociali più rappresentative sul piano nazionale, sulla base di una serie
di criteri e principi direttivi. Si tratta della previsione di un monte ore di
formazione interna ed esterna all’azienda congruo al conseguimento della
qualifica, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi
acquisiti, dal bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per
l’impiego o dai soggetti privati accreditati e secondo standard minimi
formativi di cui alla legge n. 53 del 28 marzo 2003.
I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali
determineranno, anche con riguardo agli enti bilaterali, le modalità di
erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali
fissati dalla Regioni.
La qualifica ai fini contrattuali sarà riconosciuta sulla
base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna
ed interna all’impresa.
La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle province autonome d’intesa
con le parti sociali, nel rispetto di criteri e principi direttivi individuati.
In particolare occorre prevedere un monte ore formale di
formazione, interna o esterna all’azienda, di almeno di 120 ore per anno per l’acquisizione di competenze di
base e tecnico professionali. Si tratta
di una formazione che ha caratteristiche più generali rispetto a quella
destinata alla qualifica professionale in una situazione di lavoro.
Si sottolinea in tale materia il ruolo affidato alle parti
sociali, le quali debbono concorrere per espressa previsione di legge alla
regolamentazione dei profili formativi.
Le modifiche
L’istituto dell’apprendistato viene totalmente riformato, in
particolare per quanto attiene le modalità di erogazione della formazione in
azienda, la durata effettiva in relazione alla professionalità da conseguire
nel caso di apprendistato professionalizzante.
Sono invece abrogate alcune norme contenute nella legge n. 25
del 1955.
Si tratta della norma che di cui all’art. 2 comma 2 che
prevede per il datore di lavoro l’autorizzazione della Direzione del lavoro
competente per instaurare un rapporto di apprendistato e, la norma dell’art. 3
che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assumere gli apprendisti per
il tramite dell’Ufficio di collocamento anche se questa ultima fattispecie
viene comunque a decadere con l’eliminazione
delle liste di collocamento.
È da sottolineare inoltre la novità, relativamente
all’apprendistato professiona-lizzante, circa lo svolgimento della formazione
di base, trasversale, tecnico professionale, poiché questa potrà svolgersi
anche all’interno dell’impresa e non necessariamente in centri esterni.
In attesa della riforma del sistema di incentivi alla
occupazione, restano confermati gli attuali sistemi di agevolazioni
contributive la cui erogazione è soggetta alla verifica della formazione svolta
secondo modalità definite con decreto del Ministero del lavoro d’intesa con la
conferenza Stato-Regioni. In caso di inadempienza il datore di lavoro sarà tenuto a versare la quota dei contributi
agevolativi maggiorata del 100 per cento.
Durante il rapporto di apprendistato, l’apprendista può
essere inquadrato fino a due livelli inferiori alla categoria spettante ai
lavoratori che svolgono mansioni corrispondenti alla qualifica a cui il
contratto di apprendistato è finalizzato.
CONTRATTO DI INSERIMENTO (art. da 54 a 59)
Il contratto di inserimento, sostituisce integralmente la
normativa sui contratti di formazione e lavoro che restano applicabili
esclusivamente al settore pubblico.
Il nuovo contratto si caratterizza per la predisposizione di
un progetto individuale definito con il
consenso del lavoratore per l’inserimento ed il reinserimento lavorativo.
Obiettivo del progetto individuale è quello di adattare le
competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
Esso si rivolge a :
- soggetti compresi tra i 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni senza posto di lavoro o in
procinto di perderlo;
- lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni e
che vogliono riprendere;
- donne di qualsiasi età residenti in un area geografica in
cui il tasso di occupazione femminile sia al disotto del 20% di quello maschile
o in cui il tasso di disoccupazione superi del 10% quello maschile. Un decreto del Ministero del lavoro di concerto
con quello dell’Economia e delle
finanze stabilirà le aree entro sessanta giorni dal 24 di ottobre, data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
- persone affette da grave handicap.
La durata del contratto è compresa tra i nove e i diciotto
mesi elevabile a 36 mesi per i portatori di handicap.
I contratti di inserimento possono essere stipulati da
imprese e loro consorzi enti pubblici economici, gruppi di imprese,
associazioni professionali socioculturali e sportive, fondazioni, enti di
ricerca pubblici e privati.
La condizione per l’assunzione con contratto di inserimento è
la permanenza in servizio di almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di
inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
I contratti collettivi nazionali, aziendali e territoriali
stabiliscono le modalità di definizione dei piani individuali anche all’interno
degli enti bilaterali. Possono essere utilizzate le risorse dei fondi interprofessionali per la formazione
continua.
L’11 febbraio 2004 Confindustria e la Cgil, la Cisl e la Uil,
hanno sottoscritto un accordo in materia di contratti di inserimento.In tal
modo è possibile l’immediato utilizzo del contratto di inserimento nell’attesa
dell’apposita disciplina definita dalla contrattazione collettiva ai vari
livelli (regime transitorio). Circa i contenuti dell’intesa si rinvia ad altro
articolo del presente notiziario.
Così come per l’apprendistato, anche nel contratto di
inserimento, la categoria di inquadramento non può essere inferiore per più di
due livelli alla categoria spettante in applicazione del contratto collettivo
di lavoro.
I lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti.
I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
possono stabilire le percentuali massime di lavoratori assunti con contratto di
inserimento.
La formazione eventualmente realizzata durante il contratto
di inserimento viene registrata sul libretto formativo.
In attesa della riforma degli incentivi all’occupazione,
trovano applicazione gli incentivi economici di cui al contratto di formazione
e lavoro per tutte le categorie cui è rivolto, ad esclusione dei giovani di
18-29 anni.
Nel caso di inadempienza nella realizzazione del progetto
individuale di inserimento, il datore di lavoro deve versare la quota di
contributi agevolati maggiorati del 100 per cento come per l’apprendistato.
Il contratto deve essere
in forma scritta, in caso contrario è nullo.
Il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti. Le
proroghe sono ammesse nel limite massimo di durata 18 mesi e 36 mesi per i portatori di handicap.
TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO (art.60)
Si tratta di tirocini non strettamente connessi ad
un’attività formativa che possono essere promossi a favore di adolescenti o di
giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o presso
un istituto scolastico di qualsiasi ordine
e grado, con soli fini di orientamento e addestramento pratico.
Hanno una durata massima di tre mesi e devono essere
svolti nel periodo compreso tra la fine
dell’anno accademico o scolastico e l’inizio di quello successivo.
È prevista l’erogazione di borse di studio a favore del
tirocinante di importo mensile non superiore a 600 euro.
Non sono previsti limiti percentuali massimi per il
coinvolgimento di giovani in tirocini estivi e di orientamento salvo diversa
disposizione contrattuale.
Per quanto non è disciplinato dalla presente normativa si fa
riferimento all’applicazione delle disposizioni contenute all’art. 18 della
legge n. 196 del 1997 e del DM n. 141 del 1998, e cioè relative alle norme di attuazione per i
tirocini formativi e di orientamento.
I tirocini instaurati ai sensi della normativa di cui al
citato art. 18 della legge n. 196 non costituiscono rapporti di lavoro e ai
promotori dei tirocini spetta l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.
CREDITI FORMATIVI (art. 51)
L’art. 2 della legge n. 53 del 2003 definisce credito
formativo per il passaggio tra i diversi sistemi di istruzione e istruzione e
formazione una competenza certificata conseguente a qualsiasi segmento della
formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato.
La qualifica professionale conseguita nell’esercizio
dell’apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione, istruzione e
formazione professionale.
Le modalità di riconoscimento dei crediti saranno stabilite
da un decreto del Ministero del lavoro, nel rispetto delle competenze delle
Regioni e Province autonome e di quanto stabilito dall’accordo nell’ambito
Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali.
REPERTORIO DELLE PROFESSIONI (art. 52)
Presso il Ministero del lavoro è istituito il repertorio delle professioni al fine di omogeneizzare le diverse qualifiche sul territorio. Il repertorio è predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più comparativamente rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato Regioni.