RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 -  APPRENDISTATO, CONTRATTI DI INSERIMENTO, TIROCINI ESTIVI E DI ORIENTAMENTO, CREDITI FORMATIVI E REPERTORIO PROFESSIONALE

 

Il decreto legislativo n. 276/03 ha riformato profondamente la disciplina del mercato del lavoro entrato in vigore il 24 ottobre scorso (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 10/2003). Con la presente si fornisce una prima illustrazione dei contratti di apprendistato, di inserimento e dei tirocini formativi estivi e circa le relative implicazioni in materia di formazione professionale di cui al titolo VI dello stesso decreto.

 

APPRENDISTATO (art. da 47 a 53)

La normativa sull’apprendistato si colloca nell’ambito della strategia europea di apprendimento lungo tutto l’arco della vita e pertanto, parte dei suoi contenuti recepisce le disposizioni di cui alla legge n. 53 del 2003 su ‘’norme generali sull’istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.

L’istituto  viene sostanzialmente modificato attraverso l’introduzione di tre forme di apprendistato che sono inserite nel contesto del processo formativo integrato scuola lavoro onde assicurare ai giovani una preparazione scolastica in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

L’apprendistato si distingue in:

a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione per i giovani che abbiano compiuto 15 anni.

Questa tipologia  di apprendistato non può avere una durata superiore a tre anni ed è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale. La durata effettiva del contratto sarà determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio e dei crediti formativi acquisiti. Questa forma di apprendistato risente della legge di riforma dell’istruzione e formazione e pertanto la sua applicabilità dipende dalla soluzione degli aspetti strettamente connessi alla legge n. 53 da cui dipende la sua operatività.

Si tratta dell’individuazione dell’età minima e massima  e della durata dei percorsi formativi.

b) contratto di apprendistato professio-nalizzante per i giovani tra i 18 e i 29 anni diminuiti a 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale.

Ha una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.

I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale ne stabiliscono la durata nel rispetto dei limiti di età sopra enunciati.

Questa tipologia, per quanto concerne, il settore delle costruzioni, si avvarrà del patrimonio di esperienze realizzate nell’ambito  del progetto del Formedil, avviato con accordo delle parti  sociali di settore, e finanziato dal Ministero del lavoro per la sperimentazione della precedente riforma dell’istituto dell’apprendistato di cui all’art. 16 della legge n. 196/97.

Per l’apprendistato professionalizzante viene meno la necessità del giovane di utilizzare il periodo di formazione sul lavoro per il completamento della scuola dell’obbligo e per il conseguimento del diploma o di professionalità conseguite con la formazione integrata superiore.

c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione per i giovani tra i 18 e i 29 anni, diminuiti a 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione.

La regolamentazione e la durata di questa tipologia di contratto sono rimesse alle Regioni, in accordo con le associazioni datoriali, le università e le altre istituzioni formative.

Anche questa forma di apprendistato, come la prima, si inserisce nel quadro della riforma dell’istruzione e formazione.

Parte comune alle tre tipologie

I criteri, disposizioni e procedure comuni alle tre forme di apprendistato si elencano qui si seguito:

- forma scritta del contratto contenente le indicazioni della prestazione lavorativa oggetto del contratto e piano individuale di formazione;

- divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;

- facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro, dandone preavviso al lavoratore al termine del periodo di apprendistato;

- divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato prima della conclusione del periodo di apprendistato  in assenza di giusta causa o giustificato motivo;

- registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo istituito dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;

- presenza di un tutor aziendale con competenze adeguate  (si ricorda che il ruolo di tutor nel caso di imprese con meno  di 15 dipendenti può essere svolto dallo stesso imprenditore);

- fatta eccezione per le aziende artigiane, il numero complessivo di apprendisti da assumere con contratto di apprendistato, non può superare il 100 per cento dei lavoratori qualificati e specializzati in forza; se i lavoratori qualificati o specializzati sono inferiori a tre, gli apprendisti non potranno essere più di tre;

- in carenza di regolamentazione continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.

La regolamentazione dei profili formativi

La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome, d’intesa con il Ministero del lavoro e il Ministero dell’Istruzione, sentite le parti sociali  più rappresentative sul piano nazionale, sulla base di una serie di criteri e principi direttivi. Si tratta della previsione di un monte ore di formazione interna ed esterna all’azienda congruo al conseguimento della qualifica, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, dal bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati e secondo standard minimi formativi di cui alla legge n. 53 del 28 marzo 2003.

I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali determineranno, anche con riguardo agli enti bilaterali, le modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regioni.

La qualifica ai fini contrattuali sarà riconosciuta sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna ed interna all’impresa.

La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle province autonome d’intesa con le parti sociali, nel rispetto di criteri e principi direttivi individuati.

In particolare occorre prevedere un monte ore formale di formazione, interna o esterna all’azienda, di almeno di 120 ore  per anno per l’acquisizione di competenze di base  e tecnico professionali. Si tratta di una formazione che ha caratteristiche più generali rispetto a quella destinata alla qualifica professionale in una situazione di lavoro.

Si sottolinea in tale materia il ruolo affidato alle parti sociali, le quali debbono concorrere per espressa previsione di legge alla regolamentazione dei profili formativi.

Le modifiche

L’istituto dell’apprendistato viene totalmente riformato, in particolare per quanto attiene le modalità di erogazione della formazione in azienda, la durata effettiva in relazione alla professionalità da conseguire nel caso di apprendistato professionalizzante.

Sono invece abrogate alcune norme contenute nella legge n. 25 del 1955.

Si tratta della norma che di cui all’art. 2 comma 2 che prevede per il datore di lavoro l’autorizzazione della Direzione del lavoro competente per instaurare un rapporto di apprendistato e, la norma dell’art. 3 che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assumere gli apprendisti per il tramite dell’Ufficio di collocamento anche se questa ultima fattispecie viene comunque a decadere con l’eliminazione  delle liste di collocamento.

È da sottolineare inoltre la novità, relativamente all’apprendistato professiona-lizzante, circa lo svolgimento della formazione di base, trasversale, tecnico professionale, poiché questa potrà svolgersi anche all’interno dell’impresa e non necessariamente in centri esterni.

In attesa della riforma del sistema di incentivi alla occupazione, restano confermati gli attuali sistemi di agevolazioni contributive la cui erogazione è soggetta alla verifica della formazione svolta secondo modalità definite con decreto del Ministero del lavoro d’intesa con la conferenza Stato-Regioni. In caso di inadempienza  il datore di lavoro sarà tenuto a versare la quota dei contributi agevolativi maggiorata del 100 per cento.

Durante il rapporto di apprendistato, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori alla categoria spettante ai lavoratori che svolgono mansioni corrispondenti alla qualifica a cui il contratto di apprendistato è finalizzato.

 

CONTRATTO DI INSERIMENTO (art. da 54 a 59)

Il contratto di inserimento, sostituisce integralmente la normativa sui contratti di formazione e lavoro che restano applicabili esclusivamente al settore pubblico.

Il nuovo contratto si caratterizza per la predisposizione di un progetto individuale  definito con il consenso del lavoratore per l’inserimento ed il reinserimento lavorativo.

Obiettivo del progetto individuale è quello di adattare le competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.

Esso si rivolge a :

- soggetti compresi tra i 18 e 29 anni;

- disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;

- lavoratori con più di 50 anni senza posto di lavoro o in procinto di perderlo;

- lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni e che vogliono riprendere;

- donne di qualsiasi età residenti in un area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia al disotto del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione superi del 10% quello maschile. Un  decreto del Ministero del lavoro di concerto con quello dell’Economia  e delle finanze stabilirà le aree entro sessanta giorni dal 24 di ottobre, data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

- persone affette da grave handicap.

La durata del contratto è compresa tra i nove e i diciotto mesi elevabile a 36 mesi per i portatori di handicap.

I contratti di inserimento possono essere stipulati da imprese e loro consorzi enti pubblici economici, gruppi di imprese, associazioni professionali socioculturali e sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati.

La condizione per l’assunzione con contratto di inserimento è la permanenza in servizio di almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.

I contratti collettivi nazionali, aziendali e territoriali stabiliscono le modalità di definizione dei piani individuali anche all’interno degli enti bilaterali. Possono essere utilizzate le risorse dei fondi  interprofessionali per la formazione continua.

L’11 febbraio 2004 Confindustria e la Cgil, la Cisl e la Uil, hanno sottoscritto un accordo in materia di contratti di inserimento.In tal modo è possibile l’immediato utilizzo del contratto di inserimento nell’attesa dell’apposita disciplina definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli (regime transitorio). Circa i contenuti dell’intesa si rinvia ad altro articolo del presente notiziario.

Così come per l’apprendistato, anche nel contratto di inserimento, la categoria di inquadramento non può essere inferiore per più di due livelli alla categoria spettante in applicazione del contratto collettivo di lavoro.

I lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti.

I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire le percentuali massime di lavoratori assunti con contratto di inserimento.

La formazione eventualmente realizzata durante il contratto di inserimento viene registrata sul libretto formativo.

In attesa della riforma degli incentivi all’occupazione, trovano applicazione gli incentivi economici di cui al contratto di formazione e lavoro per tutte le categorie cui è rivolto, ad esclusione dei giovani di 18-29 anni.

Nel caso di inadempienza nella realizzazione del progetto individuale di inserimento, il datore di lavoro deve versare la quota di contributi agevolati maggiorati del 100 per cento come per l’apprendistato.

Il contratto deve essere  in forma scritta, in caso contrario è nullo.

Il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti. Le proroghe sono ammesse nel limite massimo di durata  18 mesi e 36 mesi per i portatori di handicap.

 

TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO (art.60)

Si tratta di tirocini non strettamente connessi ad un’attività formativa che possono essere promossi a favore di adolescenti o di giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine  e grado, con soli fini di orientamento e addestramento pratico.

Hanno una durata massima di tre mesi e devono essere svolti  nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico o scolastico e l’inizio di quello successivo.

È prevista l’erogazione di borse di studio a favore del tirocinante di importo mensile non superiore a 600 euro.

Non sono previsti limiti percentuali massimi per il coinvolgimento di giovani in tirocini estivi e di orientamento salvo diversa disposizione contrattuale.

Per quanto non è disciplinato dalla presente normativa si fa riferimento all’applicazione delle disposizioni contenute all’art. 18 della legge n. 196 del 1997 e del DM n. 141 del 1998, e cioè  relative alle norme di attuazione per i tirocini formativi e di orientamento.

I tirocini instaurati ai sensi della normativa di cui al citato art. 18 della legge n. 196 non costituiscono rapporti di lavoro e ai promotori dei tirocini spetta l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

CREDITI FORMATIVI (art. 51)

L’art. 2 della legge n. 53 del 2003 definisce credito formativo per il passaggio tra i diversi sistemi di istruzione e istruzione e formazione una competenza certificata conseguente a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato.

La qualifica professionale conseguita nell’esercizio dell’apprendistato costituisce credito formativo  per il proseguimento nei percorsi di istruzione, istruzione e formazione professionale.

Le modalità di riconoscimento dei crediti saranno stabilite da un decreto del Ministero del lavoro, nel rispetto delle competenze delle Regioni e Province autonome e di quanto stabilito dall’accordo nell’ambito Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali.

 

REPERTORIO DELLE PROFESSIONI (art. 52)

Presso il Ministero del lavoro è istituito il repertorio delle professioni al fine di omogeneizzare le diverse qualifiche sul territorio. Il repertorio è predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più comparativamente rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato Regioni.