IVA - RIMBORSI -
DURATA DELLE GARANZIE
(Ministero
finanze, Circ. 26/1/98, n. 29/E)
La legge collegata alla finanziaria 1998 ha stabilito che la
garanzia (sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato,
fideiussione o polizza fideiussoria), richiesta per conseguire il rimborso
dell'IVA versata in eccedenza, deve essere prestata contestualmente
all'esecuzione del rimborso stesso e per una durata pari al periodo mancante al
termine di decadenza dell'accertamento (art. 24, comma 22, legge n. 449/1997).
Il Ministero delle finanze ha precisato che, secondo la nuova
norma, il contribuente, previa richiesta da parte dell'Ufficio, può presentare
la fideiussione o la polizza fideiussoria, avente decorrenza dal momento
dell'erogazione del rimborso.
La data di decorrenza della garanzia verrà comunicata
all'interessato dall'Ufficio competente ai fini del perfezionamento della
medesima.
Durata della garanzia
Con la modifica è venuta meno, di fatto, la durata biennale della
garanzia, che ora è strettamente connessa al periodo intercorrente tra la
presentazione della garanzia e il termine di decadenza dell'accertamento
dell'annualità per la quale viene chiesto il rimborso.
Ad esempio per un rimborso relativo all'anno d'imposta 1994 deve
essere prestata una garanzia avente durata dal momento di presentazione della
stessa fino al 31 dicembre 1999.
Sospensione dei termini di decadenza degli accertamenti
Il Ministero ha ricordato che la norma sui termini per
l'accertamento, come modificata dal decreto sul riordino dell'IVA, prevede la
sospensione dei termini di decadenza stabiliti per l'esecuzione delle
rettifiche e degli accertamenti di un periodo pari a quello che intercorre tra
il quindicesimo giorno successivo alla data in cui l'Ufficio notifica la
richiesta di documentazione necessaria per il rimborso e la data in cui il
contribuente adempie alla richiesta stessa (cfr. art. 57, D.P.R. n. 633/1972,
modificato dall'art. 10, D.Lgs. n. 313/1997 e circ. n. 328/1997 punto 5.5).
Calcolo dei giorni di ritardo del contribuente
Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di accompagnamento
alla finanziaria, il rimborso potrà essere in sostanza effettuato con la
presentazione della fideiussione o della polizza fideiussoria, ferma restando
la possibilità per l'Ufficio di eseguire nei termini di durata della garanzia
gli ulteriori accertamenti.
Di conseguenza la durata della garanzia avrà effetto dalla data di
erogazione del rimborso e avrà termine al 31 dicembre dell'anno di decadenza,
aumentata di un numero di giorni pari a quelli di ritardo oltre il quindicesimo
giorno dalla richiesta dell'Ufficio.
Garanzie già presentate
Il Ministero ha dichiarato valide le garanzie richieste dagli
Uffici ai sensi della previgente disciplina purché emesse entro il 31 dicembre
1997.