ANTIMAFIA - FUTURI
SNELLIMENTI PROCEDURALI PER LE CERTIFICAZIONI -
D.M. 16/12/1997, n.
486
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1998, n.
14 è stato pubblicato il Decreto 16 dicembre 1997, n. 486, adottato dal
Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia e con
quello dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente
“Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di
comunicazioni antimafia”.
Con tale provvedimento si è data attuazione alla disposizione
contenuta all'art. 15 della legge n. 135/97 che, come è noto, ha equiparato le
attestazioni della Camera di Commercio, recanti una apposita dicitura, alle
“comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l'inesistenza delle cause
impeditive di cui alla legge n. 575/65.
Ne consegue, pertanto, che ai fini della verifica antimafia nulla
è cambiato per quanto concerne la procedura da seguire per l'acquisizione delle
c.d. “informazioni” di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 490/94.
Per quanto concerne i contenuti del Decreto, si precisa che le
imprese interessate al rilascio delle “comunicazioni” antimafia, non dovranno
più rivolgersi alla Prefettura, ma alla competente Camera di Commercio, dove
potranno richiedere la certificazione camerale con l'espressa specificazione
che, ai fini antimafia, non sussiste alcuna causa di impedimento.
Circa la richiesta di tale certificato, che ha valenza semestrale,
viene chiarito che potrà essere presentata dalla persona interessata o da un
suo delegato.
Al riguardo, si evidenzia che nel provvedimento si fa riferimento
all'art. 2 ter del D.L.vo n. 490/94, che non esiste, anziché all'art. 2, comma
2 ter.
Per assolvere a questo nuovo servizio, è prevista l'attivazione di
un collegamento telematico fra il sistema informativo delle Camere di Commercio
e quello della Prefettura di Roma.
Quest'ultimo, per quanto concerne i dati antimafia, sarà
aggiornato dal Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) del Ministro dell'Interno, che
costituisce un apposito archivio informatico con l'elenco delle persone cui
sono stati applicati provvedimenti di sospensione o decadenza di cui
all'allegato 1 del D.L.vo n. 490/94.
Qualora si tratti di procedimenti per i quali non è necessaria
alcuna certificazione o attestazione delle Camere di Commercio, la verifica
“antimafia” continua ad essere effettuata attraverso le “comunicazioni”
prefettizie, secondo le procedure di cui agli artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 490/94.
La certificazione della Camera di Commercio, priva della specifica
dicitura antimafia, non implica, di per sè, la sussistenza di una delle cause
impeditive di cui alla legge n. 575/65. In questa ipotesi deve essere richiesta
la “comunicazione” antimafia direttamente alla Prefettura competente, ai sensi
dell'art. 2 del D.L.vo n. 490/94.
Il sistema informativo della Camera di Commercio, precisa il
Decreto, qualora acquisisca, a seguito dell'interrogazione nominativa,
un'INFORMATIVA POSITIVA, sospende il rilascio del certificato relativo alle
iscrizioni di cui all'allegato 3, lett. “d” (albi di appaltatori o fornitori di
opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, A.N.C., ecc.) e
lett. “e” (altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali) del
sopracitato Decreto Legislativo, fermo restando che rimane consentito il
rilascio del certificato relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o
ad altre iscrizioni diverse da quelle sopracitate, privo della dicitura
“antimafia”.
Verificandosi questa ipotesi, la Camera di Commercio informa
l'interessato che occorre acquisire, presso la Prefettura competente, la
“comunicazione” antimafia anche per i provvedimenti di competenza della Camera
di Commercio, quando deve disporsi la sospensione o la cancellazione
dell'iscrizione.
Qualora, invece, a seguito dell'interrogazione antimafia, venga
acquisita un'INFORMATIVA NEGATIVA, la dicitura “antimafia” viene inserita
automaticamente nel testo della certificazione o attestazione richiesta, salvo
che l'interessato abbia espressamente manifestato la volontà che non venga
inserita tale indicazione.
Il provvedimento, dopo aver definito il contenuto della dicitura
“antimafia” da apporre nelle certificazioni delle Camere di Commercio,
chiarisce, infine, che con apposito decreto del Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato saranno definiti tanto i certificati di iscrizione
nel registro delle imprese recanti siffatta indicazione, quanto quelli relativi
agli altri registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle Camere di Commercio.
Pertanto la concreta operatività del nuovo sistema resta
subordinata oltreché alla attivazione dei collegamenti telematici tra le varie
Camere di Commercio e la Prefettura di Roma, anche all'emanazione del
sopracitato decreto.