ANTIMAFIA - FUTURI SNELLIMENTI PROCEDURALI PER LE CERTIFICAZIONI -

D.M. 16/12/1997, n. 486

 

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1998, n. 14 è stato pubblicato il Decreto 16 dicembre 1997, n. 486, adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia e con quello dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente “Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia”.

Con tale provvedimento si è data attuazione alla disposizione contenuta all'art. 15 della legge n. 135/97 che, come è noto, ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti una apposita dicitura, alle “comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l'inesistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/65.

Ne consegue, pertanto, che ai fini della verifica antimafia nulla è cambiato per quanto concerne la procedura da seguire per l'acquisizione delle c.d. “informazioni” di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 490/94.

Per quanto concerne i contenuti del Decreto, si precisa che le imprese interessate al rilascio delle “comunicazioni” antimafia, non dovranno più rivolgersi alla Prefettura, ma alla competente Camera di Commercio, dove potranno richiedere la certificazione camerale con l'espressa specificazione che, ai fini antimafia, non sussiste alcuna causa di impedimento.

Circa la richiesta di tale certificato, che ha valenza semestrale, viene chiarito che potrà essere presentata dalla persona interessata o da un suo delegato.

Al riguardo, si evidenzia che nel provvedimento si fa riferimento all'art. 2 ter del D.L.vo n. 490/94, che non esiste, anziché all'art. 2, comma 2 ter.

Per assolvere a questo nuovo servizio, è prevista l'attivazione di un collegamento telematico fra il sistema informativo delle Camere di Commercio e quello della Prefettura di Roma.

Quest'ultimo, per quanto concerne i dati antimafia, sarà aggiornato dal Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) del Ministro dell'Interno, che costituisce un apposito archivio informatico con l'elenco delle persone cui sono stati applicati provvedimenti di sospensione o decadenza di cui all'allegato 1 del D.L.vo n. 490/94.

Qualora si tratti di procedimenti per i quali non è necessaria alcuna certificazione o attestazione delle Camere di Commercio, la verifica “antimafia” continua ad essere effettuata attraverso le “comunicazioni” prefettizie, secondo le procedure di cui agli artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 490/94.

La certificazione della Camera di Commercio, priva della specifica dicitura antimafia, non implica, di per sè, la sussistenza di una delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/65. In questa ipotesi deve essere richiesta la “comunicazione” antimafia direttamente alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n. 490/94.

Il sistema informativo della Camera di Commercio, precisa il Decreto, qualora acquisisca, a seguito dell'interrogazione nominativa, un'INFORMATIVA POSITIVA, sospende il rilascio del certificato relativo alle iscrizioni di cui all'allegato 3, lett. “d” (albi di appaltatori o fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, A.N.C., ecc.) e lett. “e” (altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali) del sopracitato Decreto Legislativo, fermo restando che rimane consentito il rilascio del certificato relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o ad altre iscrizioni diverse da quelle sopracitate, privo della dicitura “antimafia”.

Verificandosi questa ipotesi, la Camera di Commercio informa l'interessato che occorre acquisire, presso la Prefettura competente, la “comunicazione” antimafia anche per i provvedimenti di competenza della Camera di Commercio, quando deve disporsi la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione.

Qualora, invece, a seguito dell'interrogazione antimafia, venga acquisita un'INFORMATIVA NEGATIVA, la dicitura “antimafia” viene inserita automaticamente nel testo della certificazione o attestazione richiesta, salvo che l'interessato abbia espressamente manifestato la volontà che non venga inserita tale indicazione.

Il provvedimento, dopo aver definito il contenuto della dicitura “antimafia” da apporre nelle certificazioni delle Camere di Commercio, chiarisce, infine, che con apposito decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato saranno definiti tanto i certificati di iscrizione nel registro delle imprese recanti siffatta indicazione, quanto quelli relativi agli altri registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle Camere di Commercio.

Pertanto la concreta operatività del nuovo sistema resta subordinata oltreché alla attivazione dei collegamenti telematici tra le varie Camere di Commercio e la Prefettura di Roma, anche all'emanazione del sopracitato decreto.