LE NUOVE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO
REGIONALE
(Studio aggiornato al 22 marzo 2004)
Le competenze in materia di classificazione sismica del territorio
Con il Decreto legislativo n°112/98, articolo 94, comma 2, lettera
a) è conferita alle Regioni ed agli Enti Locali l'individuazione delle zone
sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.
L'articolo 93, comma 1, lettera g) dello stesso Decreto legislativo
stabilisce, però, che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative
ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche ed alle norme
tecniche per le costruzioni nelle suddette zone.
Successivamente la competenza di formulare gli indirizzi ed i
criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche viene affidata al
Dipartimento della Protezione Civile (D.L. n°343/2001 convertito dalla L.
n°401/2001).
Da ultimo, il Decreto del Presidente della Repubblica n°380/2001,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", all'articolo 83, comma 2 dispone che "…Con
decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il
Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri
generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori
differenziali del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione
delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche…".
Normativa statale
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del
20.3.2003
"Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica".
(Pubblicata in G.U. n°105 del 8.5.2003)
A seguito dell'attività di un apposito gruppo di lavoro incaricato
di predisporre tutti gli elementi indispensabili per la successiva adozione di
un primo assetto normativo per la classificazione sismica del territorio
nazionale e per la progettazione antisismica e della Commissione per lo studio
della definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone
sismiche, viene emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n°3274 del 20 marzo 2003.
Con tale Ordinanza:
- vengono stabiliti i nuovi criteri per la classificazione sismica
del territorio (art. 1 e Allegato 1);
- viene fornita una prima classificazione dell`intero territorio
nazionale (Allegato 1);
- sono approvate le nuove norme tecniche per la progettazione, la
valutazione e l`adeguamento degli edifici, per il progetto sismico dei ponti e
delle opere di fondazione e sostegno dei terreni (art. 1 e Allegati 2, 3 e 4);
- viene prevista una serie di verifiche tecniche circa lo stato di
sicurezza di particolari opere.
Nuovi criteri per la classificazione sismica del territorio
L'Allegato 1 dell'Ordinanza riporta i criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche.
La nuova classificazione è articolata in 4 zone a seconda del grado
di sismicità (zona 1 - zona caratterizzata da elevata sismicità; zona 4 - zona
a minor rischio sismico).
In zona 4 le Regioni hanno la facoltà di introdurre o meno l'obbligo
della progettazione antisismica.
Prima classificazione sismica dell`intero territorio nazionale
Alle Regioni, secondo quanto stabilito all'art. 93 e 94 del D.Lgs.
112/98, viene riconosciuta la competenza in merito all'individuazione,
formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche.
L'Allegato 1 dell'Ordinanza prevede, in prima applicazione, fino alle
deliberazioni delle Regioni, che le zone sismiche siano individuate sulla base
del documento "Proposta di classificazione sismica del territorio
nazionale" elaborato dal Gruppo di lavoro costituito appositamente dalla
Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (1997).
L'Allegato 1 dell'Ordinanza comprende, pertanto, la lista dei Comuni
con la zona sismica corrispondente alla prima applicazione dei criteri
generali.
La lista è immediatamente operativa ai sensi dell'Ordinanza stessa.
Le Regioni possono modificare gli elenchi delle zone sismiche a
partire dalla mappa di riferimento fornita dall'Allegato 1 dell'Ordinanza con
una tolleranza di attribuzione pari ad una zona in aumento o diminuzione (ad
esempio, una zona classificata nell'Allegato 1 come zona 2 può essere tramutata
dalla Regione in zona 1, mantenerla come zona 2 ovvero portarla a zona 3).
Norme tecniche
Gli Allegati 2, 3 e 4 dell'Ordinanza indicano, rispettivamente:
- le norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento
sismico degli edifici;
- le norme tecniche per il progetto sismico dei ponti;
- le norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e
di sostegno dei terreni.
Le norme proposte sono caratterizzate da un'impostazione
esplicitamente "prestazionale", in cui vengono esplicitati gli
obiettivi della progettazione, i metodi utilizzati (procedure di analisi
strutturale e di dimensionamento degli elementi) e le motivazioni della loro
scelta.
L'Ordinanza (art. 2, comma 2) dà la possibilità di continuare ad
applicare le norme tecniche previgenti per un periodo non superiore a 18 mesi
dalla sua entrata in vigore.
Verifiche delle opere ed infrastrutture
L'Ordinanza (art. 2, commi da 3 a 6) avvia una ricognizione
obbligatoria dello stato di sicurezza di:
- edifici ed opere infrastrutturali di interesse
"strategico" la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza
in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Le tipologie di opere che presentano le caratteristiche sopra
riportate dovranno essere individuate dallo Stato e dalle Regioni per quanto di
loro competenza entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Ordinanza.
Le verifiche stabiliranno il livello di adeguatezza delle opere
rispetto agli standard definiti dalle norma tecniche e dalla classificazione
sismica emanati dall'ordinanza e consentiranno di stabilire un'indicazione
della priorità di intervento.
La verifica non è richiesta qualora le opere siano state progettate
secondo le norme sismiche emanate successivamente al 1984 e tenendo conto delle
categorie sismiche corrispondenti alle attuali zone sismiche 1, 2 e 3 (art. 2,
comma 5).
Entrata in vigore dell'Ordinanza
L'Ordinanza è entrata in vigore dalla sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
E' stata prevista, però, una graduazione dell'applicazione dei nuovi
criteri per la classificazione sismica e delle nuove norme tecniche (art.2,
comma 2).
Nello specifico:
- le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti possono
essere applicate per tutti i lavori già iniziati e per le opere pubbliche già
appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data dell'Ordinanza;
- le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti
continuano ad essere applicate per il completamento di interventi di
ricostruzione effettuati a seguito di eventi sismici già disciplinati prima
dell'entrata in vigore dell'Ordinanza;
- le nuove norme tecniche e la nuova classificazione sismica sono
immediatamente operative per gli edifici e le opere infrastrutturali (esistenti
e di nuova costruzione) di interesse "strategico" la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile e per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (indicazione
modificata successivamente dall'Ordinanza n°3333 del 23 gennaio 2004);
- in tutti gli altri casi è data facoltà per un periodo di 18 mesi
dall'entrata in vigore dell'Ordinanza n°3274/2003 di scegliere se utilizzare il
vecchio o il nuovo assetto normativo.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3316 del
2.10.2003
Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n°3274
del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche
per le costruzioni in zona sismica"
(Pubblicata in G.U. n°236 del 10.10.2003)
L'Ordinanza apporta alcune modifiche ed integrazioni alle norme
tecniche per le costruzioni in zona sismica individuate con la precedente
Ordinanza del marzo 2003.
Le modifiche si sono rese necessarie in ragione di riscontrati
errori materiali e per assicurare maggiore chiarezza alle disposizioni
normative aventi particolari contenuti tecnici.
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento
della Protezione Civile) del 21.10.2003
Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3
e 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20
marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica"
(Pubblicato in G.U. n°252 del 29.10.2003)
Il Decreto definisce, per quanto di competenza statale:
- le tipologie di edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile;
- le tipologie di edifici e delle opere che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici
ed opere rientranti nelle predette tipologie di edifici.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3333 del
23.01.2004
Disposizioni urgenti in materia di Protezione
Civile
(Pubblicata in G.U. n°26 del 2.2.2004)
L'articolo 6, comma 7 dell'Ordinanza modifica l'art. 2, comma 2
dell'Ordinanza n°3274/2003 estendendo anche agli edifici ed alle opere
infrastrutturali di interesse "strategico" (la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile nonché per gli edifici e le opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso) la possibilità di scegliere, per un periodo di 18 mesi dall'entrata
in vigore dell'Ordinanza sopra citata, se continuare ad applicare la classificazione
e le norme tecniche vigenti ovvero di utilizzare il nuovo assetto normativo.
La normativa regionale
Delibera di Giunta Regionale n°7/14964 del 7.11.2003
"Disposizioni preliminari per l'attuazione
dell'Ordinanza del Presidente del Cnsiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo
2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica"
(Pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n°48 del 24.11.2003)
La delibera regionale recepisce, in via transitoria, la
classificazione del territorio effettuata dall'Ordinanza ministeriale n°3274
del marzo 2003, prevedendo la suddivisione del territorio in 4 zone a diverso
grado di intensità e pericolosità sismica.
Dispone, inoltre, che in zona 4 (a bassa sismicità) l'obbligo della
progettazione antisismica sia prevista per i soli:
- edifici strategici ed opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini della protezione
civile;
- edifici ed opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza
in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Tali opere ed edifici saranno tipologicamente individuati con
successivo atto delle Direzioni Generali.
Fatti salvi gli edifici e le opere suddette, si lascia facoltà, per
un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza
ministeriale, di continuare ad applicare la classificazione e le norme tecniche
vigenti (tale facoltà, a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n°3333 del 23
gennaio 2004, è stata estesa anche agli edifici strategici ed alle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale ai fini della protezione civile nonché agli edifici ed alle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze
di un eventuale collasso).
Un programma temporale di verifiche, da definirsi puntualmente in un
momento successivo, verrà sviluppato, prioritariamente per la zona 2 e la zona
3, secondo due fasi distinte: la prima fase comprenderà un'analisi di
vulnerabilità preliminare, la seconda fase prevede le verifiche tecniche.
In ultimo la Regione dispone che i Comuni classificati in zona 2 e 3
provvedano ad aggiornare gli studi geologici di supporto agli strumenti
urbanistici in prospettiva sismica (laddove non siano già stati eseguiti). Tale
aggiornamento dovrà essere effettuato ai sensi della dgr 29 ottobre 2001
n.7/6645 - "Approvazione delle direttive per la redazione dello studio
geologico ai sensi dell'art. 3 della l.r. 41/97". Per i Comuni ricadenti
in zona 4, l'aggiornamento dello studio geologico in prospettiva sismica potrà
essere effettuato al momento della revisione dello strumento urbanistico.
Decreto del Direttore di Unità Organizzativa n°19904 del 21.11.2003
Approvazione elenco tipologie degli edifici e
opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2,
commi 3 e 4 dell'ordinanza P.C.M. n°3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della
d.g.r. n° 7/14964 del 7 novembre 2003.
(Pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n°49 del 1.12.2003)
Il Decreto approva:
- l'elenco degli edifici strategici ed alle opere infrastrutturali
la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai
fini della protezione civile nonché agli edifici ed alle opere infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso.
- il programma temporale delle verifiche da effettuare ai sensi
dell'art.2, commi 3 e 4 dell'OPCM n°3274 del marzo 2003.
Elenco di edifici ed opere strategiche
L'elenco individua le categorie di edifici e di opere
infrastrutturali di competenza regionale:
- la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile (Edifici ed opere
strategiche);
- che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
eventuale collasso (Edifici ed opere infrastrutturali rilevanti).
Programma temporale delle verifiche
Il programma temporale delle verifiche sarà effettuato in cinque
anni (60 mesi) secondo due fasi distinte:
- Fase A - Analisi di vulnerabilità.
Sarà condotta, a cura della Regione Lombardia, prioritariamente nei
Comuni classificati in zona 2 e 3.
- Fase B - Verifiche tecniche sui singoli edifici ed opere
infrastrutturali.
Le verifiche tecniche, che saranno in carico alle singole proprietà,
si svolgeranno in un periodo successivo all'analisi di vulnerabilità. Tali
verifiche riguarderanno edifici ed opere strategiche che supereranno una soglia
di vulnerabilità definita dalla Regione in funzione del rischio accettabile per
il territorio regionale.
E' recente (marzo 2004) la notizia affermata nel corso di un
congresso geologico internazionale del Cnr che il Dipartimento di Protezione
Civile ha recepito la nuova mappatura sismica del territorio nazionale dove
tutti i Comuni sono stati classificati secondo i nuovi parametri tecnici.
E' stata, inoltre, istituita una Commissione presso il Ministero
delle Infrastrutture con il compito di rivedere entro il giugno 2004 la
normativa tecnica allegata all'Ordinanza del marzo 2003 che presenta ancora
alcune lacune ed imprecisioni.
La stessa Regione Lombardia ha istituito, con deliberazione di
Giunta Regionale del giugno 2003, un gruppo di lavoro interdirezionale per la
predisposizione di tutti gli adempimenti connessi alla riclassificazione del
territorio lombardo ed al rischio sismico in campo urbanistico-territoriale.