RIFIUTI - MUD 2004 - PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ENTRO IL 30 APRILE
2004
Entro il 30 aprile 2004 deve essere presentato il
modello di dichiarazione ambientale per la denuncia annuale dei rifiuti
prodotti e gestiti nell'anno 2003 (MUD 2004).
Il modello da utilizzare per la compilazione della
dichiarazione cartacea è lo stesso dell'anno scorso mentre il programma per la
compilazione della dichiarazione su supporto magnetico è stato aggiornato e,
pertanto, non è possibile usare quello distribuito lo scorso anno.
Si fornisce di seguito un'analisi delle procedure
da osservare per la denuncia di cui all'oggetto.
MODULISTICA E SOFTWARE DI COMPILAZIONE
I modelli e il software di compilazione sono
reperibili gratuitamente presso la CCIAA in Via Orzinuovi, 3, sul sito internet
della CCIAA di Brescia (www.bs.camcom.it), sul sito internet del Collegio
Costruttori (www.ancebrescia.it) o su quello della Ecocerved
(www.ecocerved.it).
Si ricorda che per la denuncia non si possono
utilizzare le stampe effettuate con i software di compilazione.
SCADENZA
Come già detto il MUD deve essere presentato entro
il 30 aprile 2004 ed è riferito alle quantità prodotte, smaltite o gestite nel
2003.
SOGGETTI OBBLIGATI (art. 11, comma 3, del D.Lvo n. 22/97)
Sono tenuti alla presentazione del MUD:
1) i soggetti che effettuano a titolo professionale
attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
2) i
commercianti e gli intermediari di rifiuti;
3) i soggetti che svolgono operazioni di
smaltimento e di recupero dei rifiuti;
4) le imprese e gli enti che producono rifiuti
pericolosi;
5) le imprese che producono rifiuti non pericolosi
di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d), g) del D.Lvo n.2/97:
- rifiuti da lavorazioni industriali ed artigianali
- rifiuti derivanti dalle attività di recupero e
smaltimento
- i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
6) i soggetti che, pur non avendo prodotto rifiuti
nel 2003, hanno smaltito una giacenza.
ESCLUSIONI
I rifiuti speciali, non pericolosi, derivanti dalle
attività di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade
fresato), catalogati nella categoria 17 del nuovo Catalogo europeo Rifiuti (CER
2002), sono esclusi dal MUD.
Tale esclusione emerge dal combinato disposto degli
articoli 7, comma 3, lettera b) ed art. 11, comma 3 del D.Lvo n.22/97, come
modificato dal D.Lvo n.389/97.
Sono altresì esclusi, limitatamente alla produzione
di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo
2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti.
Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento
al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce
la dichiarazione (2003), aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai
dipendenti a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni,
in dodicesimi, di unità lavorative annue.
Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui i
produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio Pubblico di raccolta
(isole ecologiche e centri multiraccolta), la comunicazione è effettuata dal
gestore del servizio (D.Lvo. 22/97, art. 11 c.3).
CODICI RIFIUTO
Si ricorda che dal 1° gennaio 2002 è stato disposto
il passaggio dal vecchio Codice Europeo Rifiuti (CER) al nuovo Elenco europeo
dei rifiuti (CER 2002).
Il nuovo elenco CER 2002 e lo schema di
trasposizione dai vecchi ai nuovi codici dell'elenco dei rifiuti sono
disponibili nell'area "Rifiuti" sul sito del Collegio (www.ancebrescia.it).
Al fine di agevolare la compilazione del MUD si
riportano di seguito alcuni dei codici più frequentemente utilizzati dalle
imprese di costruzione, relativi ai rifiuti conferiti ai soggetti autorizzati
per lo smaltimento o il trattamento.
- rifiuti pericolosi provenienti dagli scavi. Sono
pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D
sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lvo n. 22/97 modificato dal D.Lvo n.
389/97
-
imballaggi in genere (classificati rifiuti speciali non pericolosi,
assimilabili ai rifiuti solidi urbani) es. cellophane, plastica ecc. - codice
europeo 150106
- oli minerali esausti (classificati rifiuti
speciali pericolosi) - codice europeo 130205
- filtri dell'olio (classificati rifiuti speciali
pericolosi) - codice europeo 160107
- pastiglie per freni (classificate rifiuti
speciali non pericolosi se non contengono amianto) - codice 160112
- batterie al piombo (classificate rifiuti speciali
pericolosi) provenienti dalla sostituzione diretta delle batterie dei veicoli -
codice europeo 160601
- fanghi da trattamento (classificati rifiuti
speciali non pericolosi) - codice europeo 070612
- fanghi di serbatoi settici (classificati rifiuti
speciali non pericolosi) es. spurgo fosse biologiche e pozzi neri - codice
europeo 200306
- manufatti contenenti amianto (classificati
rifiuti speciali pericolosi) es. provenienti dalla rimozione dalle lastre di
copertura in cemento-amianto - codice europeo 170605
- pneumatici usati (classificati rifiuti speciali
non pericolosi) - codice europeo 160103
- rifiuti compostabili (classificati rifiuti
speciali non pericolosi) es. provenienti dalla manutenzione del verde pubblico
- codice europeo 200201
- residui di pulizia delle strade pubbliche
(classificati rifiuti speciali non pericolosi) - codice europeo 200303
CANTIERI EDILI
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera i) del D.Lvo
n. 22/1997 é inteso per "luogo di produzione" uno o più edifici o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area
delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i
rifiuti.
Si segnala, però, che sul BURL del 6 febbraio 1998,
n. 9, é stata pubblicata la circolare n.4 del 26 gennaio 1998 che precisa che
deve intendersi: "... come luogo di produzione anche la sede legale od
operativa ove vengono depositati i rifiuti derivanti dall'attività svolta dal
soggetto al di fuori della propria sede (es. manutenzioni, ecc.)...".
DESTINATARIO DELLA DENUNCIA
Ai sensi dell'art. 2 della Legge 25 gennaio 1994,
n.70, la denuncia deve essere presentata alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura della Provincia dove è situata l'unità locale (luogo
di produzione) alla quale la dichiarazione si riferisce.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Il MUD può essere presentato mediante:
- consegna diretta all'Ufficio Certificati e Atti -
Via Orzinuovi, 3 - Salone piano terra
Tel. 030-3514268 Fax. 030-3514209 - e-mail:
anagrafe.dati@bs.camcom.it
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: 8.30 –
12.15 e dal lunedì al mercoledì: 13.45 – 15.45 (verrà rilasciata la ricevuta di
avvenuta consegna)
- spedizione, per mezzo di raccomandata senza
ricevuta di ritorno, allegando nell'apposita busta l'originale
dell'attestazione di pagamento (c/c 330258 - CCIAA Via
Orzinuovi, 3 - 25125 Brescia) dei seguenti diritti
di segreteria (che non sono variati rispetto all'anno scorso):
- euro 15,00 se si è utilizzato il MUD cartaceo;
- euro 10,00 se si è utilizzato il MUD informatico.
- invio telematico collegandosi al sito
www.mudtelematico.it.
La presentazione del MUD su dischetto magnetico e
quella telematica non può essere effettuata nel caso in cui venga utilizzato il
modello di denuncia semplificato.
La “scheda semplificata” (principale novità
introdotta con il MUD del 2003) può essere usata soltanto dai produttori di
rifiuti che
- nel 2003 hanno prodotto non più di tre tipologie
di rifiuti nell’unità locale cui il MUD è riferito;
- non hanno usato, per ogni tipologia di rifiuto,
più di tre trasportatori;
- non hanno usato, per ogni tipologia di rifiuto,
più di tre destinatari.
Le denunce devono essere firmate dal legale
rappresentante oppure da un soggetto che abbia ottenuto la delega/procura con
poteri di firma e rappresentanza sociale a tale scopo.
Le buste sono predisposte per contenere un solo MUD
e devono essere consegnate o spedite chiuse.
Sulla busta è necessario indicare:
- l'anno della dichiarazione (2003)
- il codice fiscale, la ragione sociale e
l'indirizzo dell'impresa, oltre al tipo di dichiarazione (supporto cartaceo o
supporto magnetico).
Nel caso di dichiarazione presentata su supporto
magnetico deve essere indicato il numero totale delle dichiarazioni multiple e
il numero di supporti magnetici.
REGISTRI DI CARICO/SCARICO DEI RIFIUTI
Considerato che i dati da riportare nel MUD sono
desunti dai registri di carico e scarico, si ricorda di utilizzare, per la
compilazione del MUD, i nuovi codici europei (CER 2002).
I rifiuti non pericolosi provenienti da
demolizioni, costruzioni (compresa la costruzione di strade) e scavi, conferiti
in discariche o impianti di recupero autorizzati, non sono soggetti alla
registrazione sul registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 12 del D.Lvo
5-2-97, n. 22 e pertanto non devono essere denunciati nel MUD.
Diversamente i rifiuti pericolosi che derivano
delle sopraccitate attività sono soggetti sia alla registrazione sul registro
di carico e scarico che alla denuncia nel MUD.
SUBAPPALTI
La denuncia MUD deve essere effettuata da colui che
produce i rifiuti nello svolgimento della sua attività e, pertanto, nell'ambito
dello stesso cantiere, i subappaltatori hanno l'obbligo di denunciare i rifiuti
prodotti per la parte di lavoro che hanno eseguito (es. rimozione lastre in
cemento-amianto ecc.).
OLIO E FILTRI ESAUSTI
I produttori di olio e filtri esausti che hanno
smaltito detti rifiuti tramite un soggetto terzo (ad esempio un trasportatore
professionale, autorizzato ad effettuare anche lo stoccaggio provvisorio),
devono compilare soltanto il modulo DR.
Se detti rifiuti sono stati conferiti a una ditta
autorizzata ad effettuare soltanto il trasporto è necessario compilare, oltre
al modulo DR, anche il modulo TE.
Per le officine interne, se queste ultime non sono
ubicate nella stessa sede legale dell'impresa, è necessario effettuare un
apposito MUD.
Si ricorda, infine, che per effetto del D.Lvo
n.22/1997 l'olio esausto è classificato rifiuto pericoloso e pertanto l'impresa
produttrice non può più effettuare il trasporto in conto proprio se non
iscritta nell'apposito Albo Gestori.
SCHEDA RIF (SR)
Questa scheda deve essere compilata per ogni
singola tipologia di rifiuto.
MODULO RT
Deve essere compilato solo da coloro che esercitano
impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
MODULO TE
Devono essere indicati i dati relativi ai trasportatori
professionisti, diversi sia dal produttore che dal destinatario del rifiuto, ai
quali sono stati affidati i rifiuti nel 2003.
Nel caso in cui il trasporto sia stato effettuato
con mezzi propri oppure sia stato effettuato dallo stesso soggetto destinatario
del rifiuto nella dichiarazione andrà compilato soltanto il modello DR.
MODULO DR
Nel modulo vengono indicati i dati relativi ai
destinatari dei rifiuti avviati dal produttore allo smaltimento o al recupero.
IMBALLAGGI IN GENERE
Se i rifiuti prodotti in più cantieri ubicati nella
medesima provincia sono stati regolarmente registrati sul registro di carico e
scarico e trasportati presso il magazzino per il successivo conferimento in
centri di stoccaggio o centri di cernita autorizzati è necessario compilare un
apposito MUD, indicando nella sezione anagrafica (SA1) come sede dell'unità
locale l'ubicazione del magazzino.
Se invece è stato aperto uno specifico registro di
carico/scarico per il cantiere, la sede dell'unità locale da indicare sarà,
ovviamente, il cantiere.
SANZIONI
Ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D.Lvo n.
22/1997 e successive modificazioni, chiunque non effettua la comunicazione di
cui all'articolo 11, comma 3 (MUD), ovvero la effettua in modo incompleto o
inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 a
euro 15.493,71.
Per effetto della Legge 24-11-1981, n. 689, art.
16, la sopraccitata sanzione amministrativa pecuniaria viene quantificata in
euro 5.164,57 (doppio del minimo o 1/3 del massimo).
Se la comunicazione è effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge
25-1-94, n.70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,82 a
euro 154,94.
Per effetto della Legge 24-11-1981, n.689, art. 16,
la sopraccitata sanzione amministrativa pecuniaria viene quantificata in euro
51,65 (doppio del minimo o 1/3 del massimo).
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 a euro
15.493,71. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,493,78 a euro 92.962,24, nonché
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno
dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e
dall'amministratore.
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il
prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario
stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.549,37 a euro 9.296,22. Si applica la pena di cui
all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.
Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Se le indicazioni di cui sopra sono formalmente
incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi indispensabili per
ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.549,37. La stessa pena si
applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorità
competenti dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario
di cui all'articolo 15.