TERRE E ROCCE DA SCAVO -
CHIARIMENTI
Si informa che il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio, con lettera del 1° marzo 2004, ha chiarito alcuni
aspetti controversi in materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo
conseguenti alle modifiche normative apportate dall'art. 23 della legge 31 ottobre
2003, n. 306.
In particolare è stato precisato che le analisi del terreno, secondo
i criteri previsti dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, devono
essere eseguite solo, qualora, vengano utilizzate tecnologie di scavo o
perforazione che prevedano l'impiego di sostanze inquinanti.
Pertanto, secondo il Ministero, per adempiere alle indicazioni
previste dall'art. 1, commi 17, 18 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
come modificato dall'art. 23, della legge n. 306/2003, è sufficiente trasmettere
all'ARPA un'attestazione dell'operatore riportante le metodologie di scavo e
l'indicazione della destinazione finale del materiale.
Per i lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 il riutilizzo
delle rocce e terre da scavo può essere effettuato, sino al 31 dicembre 2004,
senza sottoporre il progetto all'ARPA come espressamente previsto dall'art.
23-octies del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, così come inserito, in
sede di conversione, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (G.U., n. 48, del 27
febbraio 2004).