TRASPORTI - BOLLO AUTO - NUOVE REGOLE

(Regione Lombardia, legge regionale 24/3/04, n. 5)

 

La Regione Lombardia ha disposto nuove regole per il pagamento della tassa automobilistica da applicarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

 

Pagamento quadrimestrale

La tassa automobilistica regionale di proprietà può essere corrisposta quadrimestralmente, con decorrenza dal mese di immatricolazione nei seguenti casi:

- autovetture e autoveicoli per uso promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE n. 91/441) immatricolati dall'anno 1985;

- autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile;

- autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;

- veicoli adibiti a locazione senza conducente (art. 84, D.Lgs. n. 285/1992).

In caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce oblazione autonoma.

 

Variazione di destinazione d'uso

Per i veicoli per i quali sia intervenuta variazione di destinazione d'uso le scadenze per il pagamento della tassa decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'annotazione della variazione sulla carta di circolazione.

 

Veicoli ultraventennali, storici e d'epoca

È stata abrogata la disposizione che prevedeva il pagamento della tassa di proprietà per gli autoveicoli e motoveicoli per uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.

Per questa tipologia di veicoli è previsto ora il pagamento della tassa di circolazione.