TRASPORTI - BOLLO AUTO - NUOVE REGOLE
(Regione Lombardia, legge regionale 24/3/04, n. 5)
La Regione Lombardia ha disposto nuove regole per
il pagamento della tassa automobilistica da applicarsi per i periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
Pagamento quadrimestrale
La tassa automobilistica regionale di proprietà può
essere corrisposta quadrimestralmente, con decorrenza dal mese di
immatricolazione nei seguenti casi:
- autovetture e autoveicoli per uso promiscuo
persone e cose, alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva
CEE n. 91/441) immatricolati dall'anno 1985;
- autocarri e i complessi autotreni ed
autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa
rimorchiabile;
- autocarri e i complessi autotreni ed
autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12
tonnellate;
- veicoli adibiti a locazione senza conducente
(art. 84, D.Lgs. n. 285/1992).
In caso di pagamento frazionato ciascun
quadrimestre costituisce oblazione autonoma.
Variazione di destinazione d'uso
Per i veicoli per i quali sia intervenuta
variazione di destinazione d'uso le scadenze per il pagamento della tassa
decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data
dell'annotazione della variazione sulla carta di circolazione.
Veicoli ultraventennali, storici e d'epoca
È stata abrogata la disposizione che prevedeva il
pagamento della tassa di proprietà per gli autoveicoli e motoveicoli per uso
privato destinati esclusivamente al trasporto di persone a decorrere dall'anno
in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.
Per questa tipologia di veicoli è previsto ora il
pagamento della tassa di circolazione.