(a cura di Antonio
Gnecchi)
RIEPILOGO DEGLI ARGOMENTI
1.0 PRESENTAZIONE
2.0 ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
3.0 COMPITI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
4.0 DEFINIZIONI
5.0 PROPOSTA PER UN REGOLAMENTO EDILIZIO ANTI BARRIERE
6.0 ESPERTO IN COMMISSIONE EDILIZIA
7.0 DEROGHE ED INTERPRETAZIONI
8.0 MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE
9.0 ADATTABILITA’
10.0 AMPLIAMENTI
11.0 DEROGHE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
11.1 DEROGHE DALL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
12.0 INTERVENTI EDILIZI EX ART. 26 DELLA LEGGE 47/85
13.0 OBBLIGO ALL’INSTALLAZIONE DI ASCENSORE
14.0 ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI IN EDIFICI UNIFAMILIARI
15.0 RISTRUTTURAZIONE
16.0 SANZIONI
17.0 AGEVOLAZIONI
18.0 RIFLESSIONI IN ORDINE AL T.U. PER L’EDILIZIA E AI VINCOLI
19.0 PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER IL R.E.
20.0 RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO PRATICA BARRIERE
ARCHITETTONICHE – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
21.0 SINTESI DEI LIVELLI QUALITATIVI RICHIESTI PER DIVERSI TIPI
EDILIZI NON RESIDENZIALI
21.1 SINTESI DEI LIVELLI QUALITATIVI RICHIESTI PER DIVERSI TIPI
EDILIZI RESIDENZIALI
22.0 CRITERI DI PROGETTAZIONE
23.0 PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE B.A.
23.1 DISPOSIZIONI GENERALI
23.2 DEFINIZIONI
23.3 OBIETTIVI
23.4 EDIFICI, IMPIANTI SPORTIVI, GIARDINI E PARCHE, PASSERELLE, PIAZZE
E AREE DI SOSTA.
23.5 STRADE COMUNALI
23.6 FORMAZIONE DEL PIANO
23.7 PROCEDURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
24.0 SCHEMA SINTETICO CHE ILLUSTRA I CASI IN CUI VI E’ O MENO
L’OBBLIGO DI INSTALLARE L’ASCENSORE.
25.0 PRINCIPALE NORMATIVA IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
25.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DEI RISPETTIVI PROVVEDIMENTI NORMATIVI
26.0 ABITAZIONE UNIFAMILIARE
27.0 RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI DI PROGETTAZIONE
28.0 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI PRIVATI
1.0 - PRESENTAZIONE
Fornire
uno stimolo affinché l’ambiente costruito (in particolare i luoghi pubblici o
aperti al pubblico) siano accessibili a tutte le persone.
E’
errato il pensiero comune che ritiene che le barriere architettoniche siano un
problema che riguarda solo uomini e le donne in carrozzina. Le barriere
colpiscono tutte le categorie dei cittadini di ogni età e di ogni estrazione.
Rimuoverle
è compito di tutti come dice l’articolo 3 della Costituzione Italiana.
Il
contributo propositivo di questo intervento vuole evidenziare le competenze dei
comuni, che non si esauriscono con l’adozione dei piani di abbattimento delle
barriere architettoniche, nonché quelle dei professionisti e di tutti coloro
che costruiscono ex novo ovvero eseguono interventi di recupero edilizio.
2.0
– ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
In
base alle normative vigenti, le amministrazioni comunali devono provvedere ai
seguenti adempimenti:
-
censire gli immobili e gli
edifici pubblici
-
adeguare il costruito alle
norme antibarriere
-
adottare i piani di
eliminazione delle barriere
-
predisporre i piani biennali
di intervento
-
integrare i piani con
l’accessibilità degli spazi urbani
-
adeguare gli strumenti
urbanistici (regolamenti edilizi)
-
aggiornamento del personale in
materia
-
favorire la partecipazione di
esperti in materia nelle commissioni edilizie (si tenga conto della facoltà di
mantenere la C.E. e dell’obbligo, da parte del R.d.P. dei compiti assegnati
all’esperto, in caso il comune abbia optato per l’eliminazione della C.E.)
-
richiedere la conformità dei
progetti
-
applicare le norme
antibarriere nel rilascio dei permessi di costruire o a seguito della presentazione
delle Dia. In ordine a quest’ultimo punto, le prescrizioni si applicano ai
fini:
a)
del rilascio dei
permessi di costruire per nuove costruzioni, nonché per le costruzioni
esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica,
b)
della presentazione
della Dia relativa ad interventi di manutenzione straordinaria che riguardino
specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature
oggetto delle prescrizioni stesse (L.R. 6/89, art. 13, comma 2).
Viene inoltre precisato che il rilascio del p.d.c.
per le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico è
subordinato alla verifica della conformità del progetto da parte dell’UTC. Il
dirigente o il R.d.S., nel rilasciare il certificato di agibilità deve
accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle b.a.. A tale fine può richiedere al
proprietario dell’immobile o all’intestatario del p.d.c. una dichiarazione resa
sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato (L. 104/92, art.
24, comma 4).
-
destinare quota delle entrate
per gli oneri di urbanizzazione per abbattere le barriere (L.R. 6/89 . articolo
15, pari al 10% delle somma introitate)
-
stabilire annualmente il
fabbisogno complessivo del comune per l’eliminazione delle barriere negli
edifici privati (L. n. 13/89, articolo 11). Gli interessati debbono presentare
domanda al sindaco in cui è sito l’immobile con l’indicazione delle opere da
realizzare e della spesa prevista entro il 1 marzo di ciascun anno. Il sindaco,
nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune
sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione (L.
n.13/89, articolo 11)
-
assegnare i contributi
disponibili. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni
richiedenti. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle
disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che
ne abbiano fatto richiesta (L. n. 13/89, articolo 10)
-
realizzare indagine
conoscitiva per l’abolizione delle barriere negli alloggi E.R.P. (L.R. 6/89,
art. 18, comma 1)
-
elaborare programma intervento
esecutivo negli alloggi di E.R.P. (L.R. 6/89, art. 18, commi 2 e 3)
-
realizzare alloggi accessibili
in caso di interventi sul patrimonio esistente di E.R.P. ( L.R. 6/89, art. 17,
commi 1 e 2)
-
garantire a tutti gli elettori
la possibilità di esercitare il diritto di voto (L. n. 15/91). Censimento delle
barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali allo scopo di
rimuovere gli ostacoli e permettere alle persone non deambulanti le funzioni di
consultazione e di voto
-
assicurare modalità di
trasporto per le persone handicappate e agevolare il trasporto degli anziani
(L. n. 104/92, art. 26, comma 2)
-
adeguare i regolamenti
comunali per i noleggi e i servizi di piazza (L.R. n. 6/89, art. 31)
-
rendere accessibili i servizi
di taxi e di noleggio
-
realizzare appositi spazi
riservati ai veicoli degli handicappati:
a)
nelle aree di
parcheggio devono essere comunque previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o
frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a mt. 3,20 e riservati gratuitamente
ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente
segnalati, sono ubicati in aderenza a percorsi pedonali e nelle vicinanze
dell’accesso dell’edificio o attrezzature,
b)
nelle aree di sosta e
parcheggio, pubblico e privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in
aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei
passeggeri dall’autovettura ai percorsi pedonali stessi. Nei parcheggi con
custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un
posto ogni 50 posti macchina o frazione (.L.R. n. 6/89, art. 2.2)
c)
i comuni assicurano
appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei
parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati
e gestiti da privati (L. n. 104/92, art. 28, comma 1)
d)
apporre il simbolo di
accessibilità in assenza di barriere (Tit. I, punto 2.1, del d.P.R. n. 503/96)
3.0
– COMPITI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE.
1.
controllo della
conformità del progetto alle norme sulla eliminazione delle barriere
architettoniche, con riferimento alla dichiarazione di conformità resa dal
progettista ovvero dal “professionista abilitato” (articolo 1 della legge n. 13
del 1989),
2.
parere sulla
legittimità delle deroghe eventualmente introdotte nelle soluzioni tecniche
adottate nei casi di ristrutturazione (articolo 7.5 del decreto ministeriale n.
236 del 1989),
3.
accertamento, in sede
di ispezione per il rilascio del certificato di agibilità, dell’avvenuta
esecuzione delle opere nel rispetto della legge e delle relative specifiche
tecniche (articolo 11 del d.m. n. 236/89). Da tenere presente la previsione
dell’applicazione delle sanzioni formulate dall’articolo 24 della legge
regionale n. 6/89 (vedi separato commento).
4.0
– DEFINIZIONI (vedi punto 23.2):
-
barriera architettonica
-
barriera localizzativa
-
adeguamento
-
accessibilità
-
visitabilità
-
adattabilità
Per le definizioni di accessibilità
e visitabilità si rimanda ai punti G) e H) dell’articolo 2 del decreto
ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, che sembrano sufficientemente esaurienti.
E’
opportuno invece soffermarsi sul concetto di adattabilità, sia per la
particolarità dell’innovazione sia perché è risultato il caso più diffuso e
generalizzato di applicazione.
La
adattabilità deve per altro essere soddisfatta per ogni unità immobiliare, di
qualsiasi destinazione, per la quale non sia richiesta l’accessibilità e /o la
visitabilità, fatti salvi i seguenti casi:
1)
edifici e loro parti che non possono essere realizzati senza barriere per specifiche
normative tecniche, ovvero locali tecnici con accesso riservato ad addetti
specializzati,
2) nelle
ristrutturazioni sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità
tecnica connessi agli elementi strutturali e impiantistici.
Si
evidenzia che tali deroghe sono concesse dal funzionario o dal responsabile del
servizio previo parere favorevole del responsabile del procedimento.
Alla
domanda del permesso di costruire dovranno essere allegati elaborati di
progetto che dimostrino chiaramente l’accessibilità e visitabilità e, per la
adattabilità dovranno essere presentate apposite tavole integrative
(relativamente alle piante).
Ricordo
che nelle planimetrie, oltre agli elementi usuali richiesti dal Regolamento
Edilizio, dovrà essere evidenziato lo sviluppo planimetrico e altimetrico dei
percorsi esterni di accesso alle singole unità immobiliari.
La
relazione tecnica specifica, riferita agli elaborati, deve contenere la
descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la
eliminazione delle b.a.
Il
decreto ministeriale n. 236 del 1989 prevede inoltre l’accertamento di
conformità alla legge sulle b.a., da parte del “sindaco”, in sede di rilascio
dell’agibilità.
Tale
accertamento si intende ovviamente supportato da una relazione da parte del
responsabile del procedimento che deve curare l’istruttoria della pratica
edilizia pervenuta all’ufficio dello sportello unico.
Prevede
anche la possibilità di richiedere al proprietario dichiarazione in tal senso
(articolo 11.2)
Sono
allegate a questa illustrazione:
-
relazione tecnica ex articolo 10, punto 10.2 del decreto ministeriale 14 giugno
1989, n. 236,
-
dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 1, della legge 9 gennaio
1989.
5.0
– PROPOSTA PER UN REGOLAMENTO EDILIZIO
ANTI BARRIERE
In
relazione all’obbligo di adeguamento imposto dall’art. 11 della legge regionale
n. 23 del 1997, nonché alla normativa sulla disciplina delle barriere confluita
nel Capo III, Parte II, del Testo Unico per l’Edilizia, approvata con d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, si propone che nel Regolamento Edilizio, vengano inseriti
i seguenti articoli:
articolo
1 – disposizioni generali
articolo
2 – definizioni
articolo
3 – commissione edilizia
articolo
4 – agibilità (dopo il d.P.R. n. 380/01)
Norme
tecniche:
articolo
5 – percorsi di accesso
articolo
6 – rampe
articolo
7 – scale
articolo
8 – parapetti
articolo
9 – passaggi e porte
articolo
10 – ascensori
articolo
11 – locali igienici
articolo
12 – mobilità e arredo urbano
articolo
13 – parcheggi
6.0
– ESPERTO IN COMMISSIONE EDILIZIA (art. 13 della L.R. n. 6/89)
Aspetto
qualificante della normativa regionale.
Dopo
la novità normativa con la quale si pone il problema della facoltà di mantenere
la commissione edilizia, diventa ancora più problematica la designazione dell’esperto.
Nel
caso non venga nominato, è necessario che le funzioni siano assunte ed
espletate dal responsabile del procedimento dell’UTC.
Nel
caso invece nel comune abbia a funzionare la C.E., la designazione dell’esperto
presuppone che sia a conoscenza della materia, sia in grado di svolgere il
proprio mandato tecnico con cognizione di causa.
L’eventuale
nomina può essere imposta dal Regolamento Edilizio.
Esperto:
membro di diritto o membro consultivo?
E’
il regolamento edilizio che, eventualmente, stabilirà quelli di diritto;
l’importante è che l’esperto sia messo nella migliore condizione di esaminare
gli elaborati dal punto di vista dei contenuti afferenti alla sua competenza e
che possa esprimere il suo giudizio fino alla verbalizzazione delle proprie
osservazioni.
7.0
– DEROGHE ED INTERPRETAZIONI sull’applicazione delle leggi.
In
particolare, la concomitanza temporale del varo dei provvedimenti statale e
regionale del 1989 ha creato, non essendo i due interventi correlati, né uno
integrativo o sostitutivo dell’altro, molte difficoltà applicative,
specialmente dove esistono sovrapposizioni previsionali che non contemplino gli
stessi minimi prestazionali o gli stessi campi di applicazione (es. limitazione
all’applicazione della normativa nazionale in relazione alla superficie degli
esercizi commerciali, all’esenzione dalla normativa sul collocamento
obbligatorio nei luoghi di lavoro, alle pendenze delle rampe, etc.).
La differenza più vistosa e rilevante
dal punto di vista pratico consiste nel fatto che la normativa nazionale è
applicabile soltanto alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di interi
edifici, mentre quella regionale si applica anche ai casi di ristrutturazione
di singole unità immobiliari, di restauro e risanamento conservativo e perfino
di manutenzione straordinaria, sia pure solo se riguardano specificatamente le
parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle
prescrizioni stesse.
La G.R.L., constatate le serie
difficoltà operative, ha deliberato una prima Circolare esplicativa di raccordo
tra le due norme, con la quale stabilisce dignità di “principio” alla legge n.
13 e di prescrizione tecnica del D.M. n. 236/89, specificando che la legge
regionale n. 6/89 nell’applicare le norme di principio della legge nazionale,
emana sue prescrizioni tecniche che prevalgono su quelle statali ove vi sia
concomitanza di intervento o vuoto da parte della normativa statale.
Si
ribadisce però che l’allegato alla legge regionale n. 6/89 prevede dei minimi
prestazionali e che perciò nulla impedisce l’utilizzo di soluzioni equipollenti
o migliorative dettate dalla norma nazionale.
Al
contrario, sostiene la Regione, non si possono applicare le prescrizioni del
decreto ministeriale, ove le prescrizioni non raggiungono i minimi voluti dall’allegato
alla legge regionale.
Può
esserci concorrente applicazione delle prescrizioni statali e di quelle
regionali nel caso che la stessa ipotesi di intervento ciascuno dei due
strumenti normativi preveda specifiche tecniche diverse.
I
casi che sin qui maggiormente hanno reso controversa l’applicazione normativa
si riferiscono a:
1.
mutamenti di destinazione d’uso senza esecuzione di opere
2.
adattabilità : modi di dimostrazione
3.
ampliamenti
4.
deroghe
5.
deroghe per l’applicazione della normativa sul superamento delle b.a.
6.
deroghe dall’applicazione della normativa sul superamento delle b.a.
7.
interventi edilizi ex art. 26 della legge n. 47 del 1985
8.
obbligo dell’installazione di ascensore
9.
accessibilità degli spazi esterni in edifici unifamiliari.
Relativamente
ai primi sette punti esistono ancora delle controversie in quanto non si sono
avuti chiarimenti sufficienti né a livello regionale, né a livello
ministeriale, mentre esistono indicazioni ministeriali per i punti 8 e 9 a
seguito di specifici quesiti.
8.0
– MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO SENZA ESECUZIONE DI
OPERE
Nel
caso di modifica destinata ad un utilizzo di carattere collettivo risulta
necessario che l’immobile possieda i requisiti a tal scopo previsti dalla legge
regionale 6/89 (articolo 24 della legge n. 104/92).
Tre
le categorie in cui si possono dividere:
A.
luogo pubblico / esercizio pubblico: deve essere dimostrata l’accessibilità
dell’intera struttura con particolare riguardo ad ingressi, collegamenti
verticali ed orizzontali, percorsi interni ed esterni, arredi fissi, servizi
igienici,
B.
spazi aperti al pubblico (non rientranti nella precedente categoria: negozi,
banche, assicurazioni, ecc.): deve essere dimostrata l’accessibilità della
parte della struttura in cui si entra in relazione con la specifica
destinazione d’uso, con particolare riguardo agli ingressi, collegamenti
verticali ed orizzontali, percorsi interni ed esterni.arredi fissi, e almeno un
servizio igienico qualora la superficie netta superi i 250 mq (punto 3.4.e, del
D.M. n. 236/89)
C.
residenza e altra attività non aperte al pubblico: non viene previsto alcun
adempimento.
9.0
– ADATTABILITA’: modi di dimostrazione.
Si
tratta del requisito minimo richiesto nel caso di intervento di
ristrutturazione edilizia e urbanistica (articolo 31, comma 1, lettere d) ed
e), della legge n. 457/78) per unità edilizie a qualunque tipo di destinazione
d’uso, anche residenziale, individuato come:
“… possibilità di modificare nel tempo lo
spazio costruito, a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed
agevolmente fruibile …”
“ condizione di modificabilità di un
alloggio, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante
su carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita
quotidiana; i lavori di modifica non devono interessare né le strutture, né la
rete degli impianti comuni” (art. 14, punto 3, della L.R. n. 6/89).
La
lettura comparata delle due definizioni evidenzia:
-
necessità di individuare, già in sede progettuale, un organismo edilizio
modificabile con opere modeste, di costi contenuti, al fine di garantire
il livello di accessibilità a tutti gli spazi previsti;
- tutti
gli spazi devono essere resi fruibili, in tal senso appare lecito eliminare
locali accessori le cui dimensioni non consentano l’accessibilità (es.
ripostiglio, 2° bagno, etc.) inglobandoli in altre stanze a favore di una
migliore fruibilità di queste ultime; non appare, invece, legittimo eliminare
fisicamente spazi costruiti (es. balconi), perché non progettati secondo il
concetto di adattabilità, né tanto meno si ritiene opportuno consentire la
riduzione del numero totale di stanze (vani).
L’adattabilità
deve essere dimostrata con appositi elaborati grafici, che evidenzino le
soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati (articolo 10, comma
1, del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989); deve essere inoltre redatta una
relazione specifica di descrizione delle soluzioni progettuali, delle opere
previste, degli accorgimenti tecnico – strutturali ed impiantistici previsti
(articolo 10, comma 2 del D.M. 236/89).
Nel
caso in cui l’intervento sia soggetto alla normativa regionale (L.R. n. 6 del
1989) oltre che nazionale (legge n. 13 del 1989), gli elaborati grafici devono
prevedere anche l’ingombro degli arredi in cucina e nelle camere a
dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 6.1.2
dell’allegato ad ottemperanza di quanto disposto dall’articolo 14, comma 4,
della legge regionale n. 6/89.
In
ogni caso dovrà essere illustrata la disposizione degli apparecchi sanitari per
i bagni. Nelle previsioni di adattabilità non sarà possibile intendere gli
interventi necessari quali opere di adeguamento relative ad edifici esistenti,
per fruire delle deroghe dimensionali previste rispetto al livello di
accessibilità immediata ai punti sotto indicati del decreto ministeriale n. 236
del 1989:
8.0.2
spazi di manovra con sedia a ruota con manovra combinata
8.1.11
rampe con pendenza > 8%
8.1.12/c ascensori con dimensioni cabine
1,20 x 0,80
Queste
dimensioni, pertanto, dovranno costituire minimi inderogabili.
10.0
– AMPLIAMENTI
Gli
ampliamenti seguono sia la normativa nazionale che regionale (nel caso di
destinazione residenziale la L.R. 6/89 vale solo se l’intervento sia riferito a
più di quattro alloggi) qualora si configurino come “edifici”, ossia come
organismi edilizi dotati di autonomia funzionale (accesso proprio e spazi
relativi allo svolgimento dell’attività specifica indipendenti da altre unità
immobiliari); nel caso in cui gli ampliamenti siano parti di edifici
funzionalmente legati ad unità immobiliari preesistenti, si dovrà garantire
l’accessibilità della zona ampliata (qualora la funzione dell’unità immobiliare
originaria preveda il soddisfacimento di tale requisito) anche se ciò
richiedesse la realizzazione di opere su parti esistenti non oggetto di
intervento.
11.0 –
DEROGHE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE.
La legge
regionale n. 6/89, con l’articolo 19, stabilisce che è possibile rilasciare
eccezionalmente p.d.c. in “… deroga agli standard, limiti o vincoli previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti“ qualora ciò sia necessario per abbattere
barriere architettoniche o localizzative.
Per
poter applicare tale deroga è necessario che:
a)
l’intervento sia riferito ad edifici esistenti e si tratti di: manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
b) non
sono previste deroghe nel caso di manutenzione ordinaria, opere interne ex
articolo 26 della legge n. 47/85, nuove costruzioni, demolizione e
ricostruzione, ristrutturazioni urbanistiche;
c) la
deroga si riferisca all’esecuzione di opere volte esclusivamente a “… garantire
la fruibilità e l’accessibilità di quelle strutture o quegli spazi interessati
dall’intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le
prescrizioni della presente legge a causa dei vincoli e delle limitazioni ..“
derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti;
d)
l’indispensabilità della deroga sia motivata e documentata, al momento della
sua richiesta, a firma dell’estensore del progetto;
e) venga
seguito l’iter richiamato dall’articolo 41 quater della legge n. 1150/42 (ora
articolo 14 del d.P.R. n. 380/01) che prevede la delibera del consiglio
comunale.
La
legge n. 13/89, all’articolo 3,
prevede (nel caso di interventi su edifici esistenti, di cui all’articolo 2
stessa legge, volti all’eliminazione delle b.a. e localizzative) una deroga
relativa alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per
cortili e chiostrine comuni o di uso comune interne ai fabbricati.
Si
ritiene comunque che debbano essere garantiti i minimi dimensionali prescritti
dal Tit. III del Regolamento Locale d’Igiene (Capo V). Qualora tra le opere da
realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o
alcuna area di proprietà o di uso
comune, ricorre l’obbligo di rispettare le distanze di cui agli articoli 873 e
907 del Codice Civile.
La
procedura di deroga prevista dalla legge n. 13/89 non prevede né le condizioni
né le procedure necessarie all’ottenimento della deroga ai sensi dell’articolo
19 della legge regionale n. 6/89.
11.1
– DEROGHE DALL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE.
Non avendo
natura urbanistica l’applicazione di tali deroghe non implica le procedure di
cui all’articolo 41 quater della legge n. 1150 del 1942 (ora art. 14 del d.P.R.
n. 380/01).
La
legge regionale n. 6/89, con l’articolo 20, regolamenta i casi in cui è possibile
rilasciare p.d.c. senza rispettare la normativa dettata per l’eliminazione
delle b.a.
Il primo
caso è relativo agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, limitatamente ai casi in cui il rispetto della
normativa:
a) sia
impedito dall’esistenza di vincoli posti a tutela di beni ambientali,
artistici, archeologici, storici e culturali, ai sensi delle norme vigenti
(legge n. 1497/39, legge n. 431/85, legge n. 1089/39, ora decreto legislativo
n. 490/99,
b) sia
resa tecnicamente impossibile a causa degli elementi statici ed impiantistici
degli edifici oggetto di intervento; in tal senso deve essere valutato anche
l’aspetto economico relativo al superamento di tale impedimento.
Questo
primo caso di deroga deve essere inteso come parziale, cioè applicabile
singolarmente per ciascuno degli elementi che presentino gli impedimenti
previsti dai due punti precedenti.
Il
secondo caso si riferisce a qualsiasi tipo di intervento relativo ad ambienti
di lavoro destinati alla produzione, con esclusione degli ambienti di cui al
punto 6.6 dell’allegato alla legge regionale n. 6/89 (mense, spogliatoi e
servizi).
Per poter
applicare tale deroga è necessario che:
a) esista
“… l’impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di
handicap di tipo tale da essere in pregiudizio alla sicurezza propria e dei
colleghi o degli impianti”,
b)
si sia in presenza di macchinari non adattabili alle esigenze di persone
portatore di handicap.
In
entrambi i casi l’esistenza delle citate condizioni devono essere documentate,
sotto la propria responsabilità, dall’estensore del progetto e, nel caso di
immobili vincolati, dall’autorità preposta alla tutela del vincolo.
In questi
casi sarà possibile imporre, nell’atto autorizzativo, l’adozione di soluzioni
tecniche che comunque salvaguardino le finalità della L.R. 6/89, pur con
riferimento a minimi prestazionali diversi da quelli previsti dall’allegato
alla legge stessa.
La deroga
non è estensibile a tutto l’insediamento industriale. La concessione della
deroga di cui sopra prevede comunque il rispetto delle disposizioni previste
dal D.M. 236/89 punto 3.3.c (edifici sedi di aziende soggette al collocamento
obbligatorio), 4.5 (accessibilità a tutti i settori produttivi, agli uffici
amministrativi e ad almeno un servizio igienico per ogni gruppo di servizi,
fruibilità della mensa, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e dei servizi
di pertinenza) e 3.4. f (solo requisito dell’adattabilità nei luoghi di lavoro
non aperti al pubblico e non soggetti al collocamento obbligatorio).
Le
prescrizioni del D.M. 236 sono derogabili solo per edifici o loro parti che,
per il rispetto di normative specifiche, non possono essere realizzati senza
b.a., ovvero per i singoli locali tecnici il cui accesso sia riservato ai soli
addetti specializzati.
Nel caso
di interventi di ristrutturazione è possibile derogare alle norme del D.M. 236
solo in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi
strutturali ed impiantistici.
In ogni
caso sono esclusi dalla possibilità della deroga:
a)
l’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, compresi i
servoscala,
b)
l’accessibilità agli edifici ed alle singole unità immobiliari,
c)
l’installazione di ascensori per edifici residenziali con più di tre livelli.
12
– INTERVENTI EDILIZI ex art. 26 della legge
n. 47 del 1985.
Tali
interventi sono esclusi dalle prescrizioni normative della legge n. 13 del 1989
e sono normati dalla legge regionale n. 6/89 nei limiti di cui al comma 2 dell’articolo 13 della stessa, che
riguarda l’obbligo di applicare le prescrizioni dell’allegato agli interventi
di manutenzione straordinaria.
Le
prescrizioni dell’allegato si applicano solo nel caso di intervento specifico
sulle parti della costruzione, elementi e attrezzature oggetto delle
prescrizioni stesse.
Nel
caso di edifici pubblici o privati aperti al pubblico (negozi, cinema,
ristoranti, alberghi, etc.), oltre alle prescrizioni regionali su citate, le
opere suscettibili di limitare l’accessibilità e la visibitabilità (così come
definite alle lettere G e H dell’articolo 2 del D.M. 236/89), devono essere
realizzate anche in conformità ai dettati del D.M. n. 236/89, della legge n.
104/92 e del d.P.R. n. 503/96.
Nel
caso di sovrapposizione di regolamentazione tra questi strumenti normativi si
farà riferimento alle prescrizioni che risultino più favorevoli al
raggiungimento degli obiettivi che le normative, sia regionale che statale, si
sono prefissate.
Sarà
comunque sempre necessario allegare documentazione grafica illustrativa delle
opere da eseguire e dichiarazione di conformità delle opere alla normativa
vigente in materia di superamento delle b.a.
Nel
caso in cui sia prevista la realizzazione o comunque l’intervento su scala
interna non rettilinea ad unica rampa, che non costituisca parte comune e non
sia di uso pubblico, si suggerisce per la rampa scala larghezza minima di
cm.100 al fine di garantire l’adattabilità della stessa all’installazione dei
meccanismi servoscala attualmente commerciati, che implicano, nei punti di
svolta o percorso non rettilineo, ingombri in larghezza non inferiori a cm. 96.
A
seguito dell’entrata in vigore del T.U. per l’edilizia, approvato con d.P.R. n.
380/01, gli interventi previsti dall’articolo 26 della legge n. 47/85,
concernente le opere interne, sono riconducibili nell’ambito della categoria
degli interventi realizzabili mediante Dia (articolo 22 L).
13.0
– OBBLIGO ALL’INSTALLAZIONE DI ASCENSORE.
La
controversia del caso si propone in relazione agli edifici residenziali ove
sussiste sovrapposizione normativa che parla di obbligo di installazione
dell’ascensore in caso di più di tre livelli (articolo 3.2.b del D.M. n. 236)
ivi compresi interrati e/o porticati, e tre piani fuori terra (legge regionale
n. 6/89, articolo 5.3.3).
Il
Ministero dei LL.PP. esplicita il riferimento della norma nazionale a tre
livelli in assoluto. Secondo tale interpretazione l’inserimento dell’ascensore
risulta obbligatorio in ogni caso in
cui tra il livello più basso e il livello dell’accesso della più alta unità
immobiliare esista più di un livello intermedio.
Per
gli edifici di destinazione diversa da quella residenziale l’obbligo
all’installazione dell’ascensore sussiste in tutti i casi in cui esiste più di
un livello raccordato con la quota dell’accesso.
Conformità
alla normativa nazionale.
Il
riferimento primario è l’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 9 gennaio
1989, n. 13, che rende obbligatoria “l’installazione, nel caso di immobili con
più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale
raggiungibile mediante rampe prive di gradini”.
Non
c’è dubbio che un immobile di quattro piani, di cui un seminterrato, non ha più
di tre livelli fuori terra (l’obbligo colpisce gli immobili che hanno almeno
quattro livelli fuori terra); è altrettanto certo che la presenza di un piano
interrato o piano seminterrato (o anche di più piani interrati) non modifica in
alcun modo tale conclusione.
Il
riferimento secondario è il regolamento attuativo approvato con D.M. n. 236/89
e in particolare l’allegato A.
La
tabella dell’allegato A non fa che ribadire che solo gli edifici plurifamiliari
con più di tre livelli fuori terra sono obbligati all’installazione
dell’ascensore, mentre fino a tre livelli fuori terra è sufficiente la
possibilità di installare nel tempo dei meccanismi di sollevamento (ascensore o
servoscala) come è detto anche nella nota in calce allo stesso allegato.
L’articolo
3.2 del predetto D.M., dopo aver prescritto l’accessibilità alle parti comuni
(primo comma, lettera b), consente l’esonero
dall’installazione di ascensore e servoscala purché sia prevista la
possibilità di una loro installazione (alternativa) in un tempo successivo,
tutte le volte che gli edifici residenziali non abbiano più di tre livelli
fuori terra.
E’
ovvio che qualora l’accesso (nel senso di unico ingresso all’edificio accessibile ai disabili) fosse ad un livello
diverso, ad esempio al piano interrato, al piano seminterrato o al piano
pilotis, anche tale livello andrebbe computato; in altre parole i tre livelli
da considerare sono quelli fuori terra in ogni caso, aumentati dei livelli
interrati o seminterrati, qualora l’ingresso utilizzabile dai disabili per
accedere all’edifico, sia collocato a questi piani.
In tal
senso l’articolo 3.2 del predetto D.M. che, come noto e per principio generale,
in quanto norma di attuazione non può essere letto che in conformità alla norma
di delega (il già citato articolo 1 della legge 1/89), che di per sé non si
presta ad equivoci. Una diversa e più restrittiva lettura del predetto articolo
3.2 del D.M. (nel senso dell’obbligo di installazione di ascensore ogni volta
che si superi i tre livelli computando anche quelli interrati e seminterrati)
renderebbe il D.M. illegittimo per eccesso di delega.
E’
ovvio che tra le diverse interpretazione deve essere accolta quella conforme
alla legge, in ragione del principio di presunzione di legittimità degli atti
amministrativi.
Nei
casi diversi, la progettazione deve
rispettare la normativa nazionale e regionale a condizione che:
a) sia
comunque prevista la possibilità futura di installazione di ascensore o di
servoscala (requisito della adattabilità rispetto alla mobilità verticale),
b)
l’accesso alle parti comuni interne e ai percorsi interni di distribuzione
(vano scala e simili) avvenga al livello del piano terreno (e non del piano
seminterrato), cioè non vi siano più di tre livelli serviti a partire dal
livello al quale avviene l’accesso all’edificio agibile a tutti e senza
barriere (requisito
dell’accessibilità).
E’
allegato a questa pubblicazione uno schema sintetico che illustra i casi in cui
vi è o meno l’obbligo di installazione di ascensore.
14.0
– ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI ESTERNI IN EDIFICI UNIFAMILIARI.
E’
stato chiarito dal Ministero LL.PP. che gli spazi esterni di edifici
unifamiliari vanno intesi come parti degli stessi edifici, pertanto non
sussiste per gli stessi l’obbligo di soddisfacimento dei requisiti di
accessibilità immediata, ma di sola previsione di adattabilità.
15 –
RISTRUTTURAZIONE.
Le
prescrizioni che devono essere rispettate per il superamento delle b.a. sono in
sostanza tutte riconducibili alla definizione di “ristrutturazione di interi
edifici”, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 13/89.
Si
tratta, però, di una definizione non individuabile nell’articolo 31, della
legge n. 457/78, che è alla base della definizione di tutti gli interventi,
compresi quelli di ristrutturazione, per cui necessariamente si deve far
riferimento al citato articolo 31, comma 1, lettera d), che non fa alcuna
distinzione fra interi edifici o porzioni degli stessi.
Questa
considerazione è anche avvalorata dal fatto che con l’articolo 2, lettera L),
del D.M. 236/89, il legislatore ha puntualizzato meglio il termine di
ristrutturazione nel modo seguente: “ per ristrutturazione di edifici si
intende la categoria di intervento definita al Tit. IV, articolo 31, comma 1,
lett. d), della legge n. 457del 5 agosto 1978”.
Si
dovrà, pertanto, considerare che, rispetto alle generiche affermazioni di “
interi edifici” riportata dall’articolo 1 della legge 13/89, l’articolo 2, del
D.M. 236 fa riferimento a una precisa qualificazione di opere, la quale prevede
anche “il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, quindi anche parziale.
Se
si tiene poi conto che per
ristrutturazioni si considera “un insieme sistematico di opere”, ciò fa
pensare che il legislatore abbia inteso che per questa tipologia di interventi
esistano le condizioni e l’opportunità per rimuovere eventuali b.a. esistenti
negli edifici o parti di essi e, quindi, consentire a tutte le persone
l’accessibilità, la visibilità e l’adattabilità.
Tuttavia,
qualora, un piano di un edificio sottoposto a ristrutturazione edilizia non
venisse interessato dagli interventi non si è tenuti, ovviamente, ad adeguarlo
alla normativa sulle b.a., mentre sussiste per tutte le altre parti
dell’edificio con l’obbligo, eventualmente, nel caso di edifici con più di tre
livelli fuori terra, di installare, l’ascensore per i collegamenti verticali
(articolo 5.3.3 Allegato L.R. n. 6/89 e articolo 3.2.b del D.M. n. 236/89).
Secondo
i principi fondamentali della legge n. 13/89 (e legge quadro n. 104/92) non
devono esserci b.a. nei nuovi edifici e vanno rimosse quelle in edifici
esistenti, qualora si dia corso a interventi di ristrutturazione .
Pertanto,
in sede di progettazione per interventi di ristrutturazione edilizia, anche di
sole parti dell’edificio, si deve tenere conto dell’accessibilità, visitabilità
e adattabilità.
L’articolo
7.5 del decreto ministeriale n. 236/89 precisa che: “negli interventi di
ristrutturazione (senza precisare di interi edifici), fermo restando il
rispetto dell’articolo 1, comma 3 (criterio generale di progettazione con
l’obbligo di installare l’ascensore negli edifici con più di tre livelli fuori
terra), sono ammesse deroghe alle norme del D.M. in caso di dimostrata
impossibilità tecnica connessa agli adempimenti strutturali e impiantistici”.
(Tar
Toscana , Sezione III, sentenza n. 151 del 9 giugno 2000)
16.0
– SANZIONI.
L’inosservanza
delle norme della legge n. 6/89 da parte del titolare della concessione
edilizia (ora p.d.c.), del committente, del direttore dei lavori, costutisce
variazione essenziale di cui all’articolo 8, primo comma, lettera c), della
legge 28 gannaio 1985, n. 47, cui consegue l’applicazione delle disposizioni e
delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Oltre
alle sanzioni previste dal Capo I della legge n. 47/85 (ora Capo II, del d.P.R.
n. 380/01), per l’esecuzione di opere senza titolo o in difformità da esso, in
base alla tipologia dell’abuso commesso, con legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
precisamente l’articolo 24, comma 7, prevede che “ tutte le opere realizzate
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (escluse quindi, le
costruzioni ad uso residenziale) in difformità dalle disposizioni vigenti in
materia di accessibilità ed eliminazione delle b.a., sono dichiarate
inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità e il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono
puniti con l’ammenda da 5.164 euro a 25.822 euro e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo da uno a sei mesi”.
Queste
sono le prescrizioni e le sanzioni (in caso di violazioni) riguardanti il
superamento delle b.a. per interventi di nuova costruzione, compresi sopralzi e
ampliamenti e gli interventi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 31,
comma 1, lettera d), della legge 457/78 pur non interessando l’intero edificio
per i motivi già ricordati.
17.0
– AGEVOLAZIONI.
La
legge n. 13 del 1989 ha disposto anche dei contributi a fondo perduto per i
portatori di handicap per qualsiasi tipo di intervento finalizzato
all’abbattimento delle b.a. e questi sono cumulabili con le agevolazioni
fiscali del 41% previste dalla legge n. 449 del 1997 e successive
modificazioni.
Oltre
all’agevolazione sull’IRPEF, resta a regime l’altra agevolazione sulle imposte
indiretta dell’aliquota IVA al 4% sulle prestazioni di servizi dipendenti da
contratti d’appalto (o d’opera, nel caso in cui il contribuente non si sia
rivolto a un’impresa, ma ad un lavoratore autonomo quale un artigiano) che
hanno per oggetto la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione
delle b.a. (punto 41 ter, Tab. A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/72).
Restano
purtroppo ancora molte barriere da rimuovere, soprattutto negli edifici
pubblici, che pure sono direttamente interessati da norme che avevano preso
avvio con la legge n. 118 del 1971, rese più severe con la legge n. 104 del
1992 e ultimamente con il d.P.R. n. 503 del 1996.
17.1
– MODIFICA AL REGIME DELLE AGEVOLAZIONI INTRODOTTE CON IL D.L. N. 355 DEL 24
DICEMBRE 2003, CONVERTITO IN LEGGE N. 47 DEL 27 FEBBRAIO 2004 (G.U. N. 48 DEL
27 FEBBRAIO 2004).
A
seguito dell’entrata in vigore del decreto cosiddetto “milleproroghe“, le
agevolazioni fiscali, in materia di barriere architettoniche, sono state
modificate rispetto a quanto disciplinato dalla legge Finanziaria per il 2004,
nel seguente modo:
a) la
detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio introdotta dalla legge n.
499 del 1997 è stata ridotta dal 41 al 36% così come la somma massima ammessa a
detrazione che passa da 60 a 48.000 euro,
b)
è stata introdotta nuovamente l’aliquota agevolata del 10% per gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 3, comma 1. lettere
a) e b) del d.P.R. n. 380/01.
Queste
modifiche meritano alcune particolari precisazioni.
La
prima riguarda l’applicazione della detrazione Irpef: il bonus fiscale per chi
ristruttura viene prorogato al 31 dicembre 2005.
Si
segnala che le nuove disposizioni, rendendosi applicabili a decorrere dal 1
gennaio 2004, a fronte di una abrogazione esplicita dei commi 15 e 16 dell’articolo
2 della legge 350/03, impongono ai contribuenti di dover calcolare la
detrazione spettante applicando, agli importi effettivamente rimasti a carico,
l’aliquota del 36% (e non del 41%) nel rispetto del limite massimo di spesa di
48.000 euro (in luogo dei 60 mila euro originariamente previsti)
La
seconda riguarda l’applicazione dell’aliquota ridotta Iva del 10% che interessa
le opere di manutenzioni ordinarie e straordinarie (le sole prestazioni di
servizi, con le limitazioni dei beni significativi), mentre restano a regime
ordinario del 10% gli interventi di restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del d.P.R. n.
380/01.
Pur
ribadendo che tutte le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto
relativi all’esecuzione di interventi finalizzati all’abbattimento delle b.a.
scontano l’aliquota agevolata del 4%, è doveroso precisare che, nel caso di
intervento di recupero edilizio,
comunque denominato, per il 2004 e il 2005, l’aliquota Iva agevolata del 4% si
applicherà alle opere finalizzate all’eliminazione e al superamento delle b.a.,
mentre tutte le altre opere sconteranno l’aliquota ridotta del 10%.
18.0
– RIFLESSIONI IN ORDINE AL T.U. PER L’EDILIZIA IN TEMA DI B.A.
Alcune
riflessioni in merito agli articoli che riguardano le b.a. e localizzative in
relazione al d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, con cui è stato approvato il
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia“ (Testo A), pubblicato sulla G.U. n. 239/I – S.O. alla G.U. – Serie
generale n. 245 del 20.10.2001.
Il
testo è stato ripubblicato sulla G.U. n. 264 – S.O. alla G.U. – Serie generale
n. 266 del 15.11.2001, a seguito di alcune correzioni apportate allo stesso.
Il
1 luglio 2003 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del d.P.R. 380/01,
tra cui il Capo III, Parte II (Normativa tecnica per l’Edilizia) in tema di
barriere architettoniche.
Le
disposizioni legislative e normative che rimangono in vigore in materia di
superamento e di eliminazione delle b.a. e localizzative sono:
-
la legge 9 gennaio 1089, n. 13
-
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro)
-
il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (attuativo della legge n. 13/89)
- il
d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “ Regolamento recante norme per l’eliminazione
delle b.a. negli edifici, spazi e servizi pubblici”
Si
evidenzia, inoltre, la presenza di alcuni errori “formali” che permangono,
anche dopo la ripubblicazione del “T.U. in materia edilizia” :
- viene
richiamato il d.P.R. del 27.4.1978, n. 384 “Regolamento di attuazione
dell’articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e
invalidi civili, in materia di b.a. e trasporti pubblici”, che è stato abrogato
dal d.P.R. n. 503 del 1996 (articolo 32),
-
viene richiamato l’articolo 27 della legge n. 118/71, che non compare tra le
disposizioni che rimangono in vigore, né tra quelle che vengono abrogate dal
“T.U. in materia edilizia”. Tale articolo, inoltre, viene citato con
riferimento agli interventi di eliminazione e superamento delle b.a. negli
edifici privati (articolo 78), mentre lo stesso riguarda gli edifici pubblici,
i luoghi privati aperti al pubblico e i mezzi di trasporto.
Si
osserva, infine, come nel “T.U. in materia edilizia” vengono riportati solo gli
articoli di legge che vengono modificati, non rendendo agevole la lettura
complessiva delle leggi stesse.
Degli
articoli di legge che vengono modificati appare importante segnalare il comma 2
dell’articolo 77 del “Testo Unico dell’edilizia”- progettazione di nuovi
edifici e ristrutturazione di interi edifici, che modifica il corrispondente
comma 2 dell’articolo 1, della legge 09.01.1989, n. 13.
Con
tale articolo si dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposrti
fissi con decreto le prescrizioni tecniche necessarie per garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
E.R.P., sovvenzionata ed agevolata.
Da
ciò si deve dedurre che il ministro competente provvederà ad emanare nuove
prescrizioni tecniche, in sostituzione di quelle contenute nel D.M. 236/89 che,
peraltro, rimarranno in vigore almeno fino alla loro emanazione.
Questo
fatto non solo riveste interesse circa i contenuti di tali prescrizioni
tecniche, atteso che le stesse riguardano un argomento molto importante, quale
è quello dell’edilizia residenziale abitativa privata e pubblica, sovvenzionata
e agevolata, ma soprattutto, per il fatto che lo stesso decreto deve essere
applicato anche per quanto riguarda gli edifici, gli spazi ed i servizi
pubblici, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. n. 503 del 1996.
Con
il d.P.R. n. 503/96, che riguarda gli
edifici, spazi e servizi pubblici, infatti, il legislatore statale ha stabilito
di utilizzare, quali prescrizioni tecniche di attuazione dello stesso, quelle
del D.M. 236/89, riguardanti gli edifici privati ed i E.R.P., sacrificando, in
alcuni casi, la qualità degli interventi relativamente a quelli pubblici.
E’
pertanto auspicabile che l’emanazione del nuovo decreto sia l’occasione per
migliorare la qualità degli interventi nel “pubblico” e ciò non solo a favore
delle persone disabili ma di tutti i cittadini.
Testo
Unico dell’edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Parte
II – normativa tecnica per l’Edilizia; Capo III – Sezione I – Eliminazione
barriere architettoniche negli edifici privati:
art.
77(L) progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici (art.
1
L. 13/89)
art.
78(L) deliberazioni sull’eliminazione delle b.a. (art. 2 L. 13/89)
art.
79(L) opere in deroga ai R.E. (art. 3 L. 13/89)
art.
80(L) rispetto norme antisismiche, antincendio e prevenzione degli infortuni
(art.
(L. 13/89)
art.
81(L) certificazioni (art. 8 L. 13/89; artt, 107 e 109 D. Lgs 267/00)
Sezione
II – Eliminazione o superamento b.a. negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico
art.
62(L) eliminazione o superamento b.a. negli edifici pubblici e privati aperti
al
pubblico (art. 24 L, 104/92;
D. Lgs 112/98, art, 52, co. 2; artt. 107
e 109 D.
Lgs. 267/00)
N.B.
l’articolo 137(L) del T.U. dell’Edilizia, approvato con d.P.R. 380/01, ha
disposto che resta in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente
previsti dal relativo testo normativo e non applicabili alla parte I dello
stesso T.U.,la legge 9 gennaio 1989, n. 13.
19.0
– PROPOSTA DI NORME TECNICHE DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO, RELATIVA AL
SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Articolo
1 – Disposizioni generali.
Le
norme di cui al presente capo si applicano in tutti i casi di nuova
costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo,
manutenzione straordinaria, modifica o cambiamento di destinazione d’uso di
edifici o parti di questi, modifica di strutture. Fanno eccezione i luoghi che
per le loro funzioni escludono l’impiego o la presenza di disabili o gli
interventi che per loro natura non
comprendono barriere architettoniche.
Con
esclusione delle nuove costruzioni e fatte salve eventuali deroghe di legge,
soluzioni diverse da quelle più avanti elencate possono essere consentite,
sulla base di motivata giustificazione, per grave difficoltà tecnica o per
sproporzione dei costi, purché soddisfino il raggiungimento degli scopi.
Per
quanto non previsto nelle presenti norme si fa riferimento alle prescrizioni
statali e regionali in materia di abolizione delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici e privati.
Articolo
2 – Definizioni.
Qualora
nel corso delle presenti norme sia fatto riferimento o siano riportati termini
quali accessibilità, visitabilità, e adattabilità, gli stessi devono
così intendersi:
a)
per accessibilità “la possibilità, anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e
le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di
fruire di tutti gli spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e
autonomia” (d.P.R. 236/89 articolo 2 G);
b)
per visitabilità la
possibilità di accedere, all’interno dell’unità immobiliare “agli spazi di
relazione e ad almeno un servizio igienico” (d.P.R. 236/89 articolo 2 H);
c)
per adattabilità la possibilità di adeguare in tempi futuri la
singola unità immobiliare, e gli spazi comuni eventualmente non dotati di
adeguati impianti di sollevamento, alle esigenze di utenti disabili con
previsione di minima spesa.
Articolo
3 – Commissione Edilizia.
In
sede di Commissione Edilizia l’esperto in materia di abolizione delle barriere
architettoniche quando sia previsto o il relatore, presenta un proprio parere
scritto su accessibilità, visitabilità e adattabilità dell’immobile o parte di
questo, in esame.
Analogo
parere, qualora non sia previsto l’esame da parte della Commissione Edilizia,
deve essere espresso dal tecnico responsabile del procedimento.
Articolo
4 - Agibilità.
Alla
richiesta di rilascio di agibilità deve essere allegata la dichiarazione di
conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo
77, nonché all’articolo 82 del d.P.R- 6 giugno 2001, n. 380.
In
sede di ispezione per il rilascio del certificato di agibilità ai sensi
dell’articolo 25 del d,P.R. 380/01, il R.d.P. deve accertare l’avvenuta
esecuzione delle opere nel rispetto della legge e delle specifiche tecniche
(articolo 11 del D.M. 236/89).
L’inosservanza
delle norme di legge prevedono l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 24 della legge regionale n. 6/89.
Articolo
5 – Percorsi di accesso.
I
percorsi di accesso, dal marciapiede esterno fino alla scala di accesso e/o
all’ascensore, dovranno essere realizzati in materiale liscio, uniforme e non
sdrucciolevole, senza discontinuità planimetriche e altimetriche, e con
larghezze non inferiori a mt. 1,50.
Su
tali percorsi, che dovranno essere sufficientemente illuminati, gli eventuali
grigliati devono avere maglie con vuoti non superiori a cm. 1,5 e/o tali da non
costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno e simili.
Articolo
6 – Rampe.
La
larghezza minima delle rampe, ove previste, deve essere di ml. 1,50.
Ogni
mt. 10,00 di sviluppo lineare, o in presenza di porte o cambi di direzione,
deve essere previsto un pianerottolo di sosta di mt. 1,50 x 1,50 quale utile
minimo netto.
La
pavimentazione deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole, compatto
ed omogeneo; l’inizio e la fine della rampa stessa dovranno essere segnalati
con una linea tattile e visiva.
Le
rampe devono essere dotate di doppio corrimano, rispettivamente all’altezza di
cm. 90 e cm. 75, nonché di cordolo pieno alto cm. 10, almeno sul lato non
protetto.
Qualora
la larghezza della rampa superi mt. 1,80, il doppio corrimano dovrà essere
posto su entrambi i lati.
La
pendenza massima delle rampe non deve superare:
-
il 12 % qualora lo sviluppo lineare non superi mt. 0,50
-
l’ 8 %
qualora lo sviluppo lineare non superi mt. 2,00
-
il 7 %
qualora lo sviluppo lineare non superi mt. 3,00
-
il 5 %
fino a mt. 10,00.
Si
consiglia, comunque, di non superare in ogni caso la pendenza del 5%.
In ogni caso si ricorda che la rampa non costituisce una
soluzione alternativa ai gradini e che, nel caso di contropendenze la
sommatoria delle singole pendenze non deve superare il 22%.
Articolo
7 - Scale.
Per
quanto riguarda la tipologia delle scale e dei gradini, questa dovrà
rispettare, a seconda della destinazione degli edifici e delle loro
caratteristiche, le seguenti prescrizioni:
a) scale
per edifici pubblici o di uso pubblico e scale condominiali in genere:
a-1
larghezza libera non inferiore a mt. 1,20
a-2
andamento regolare ed omogeneo per tutto lo sviluppo della scala; è comunque
vietato il ricorso a gradini a piè d’oca.
a-3
le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei
pianerottoli, che per le nuove costruzioni devono avere profondità non
inferiore a mt. 1,20, mentre il pianerottolo di arrivo dovrà avere il lato
minore non inferiore a mt. 1,50.
a-4
il vano scala deve essere immediatamente individuabile; deve essere disposto in
modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente uscendo
dagli ascensori o percorrendo i corridoi di distribuzione.
b)
scale interne e per case unifamiliari e a schiera:
b-1 le rampe
di scale devono avere larghezza libera non inferiore a mt. 1,00
b-2
le rampe di scale devono avere preferibilmente un andamento regolare ed
omogeneo; è sconsigliato prevedere gradini a piè d’oca.
b-3
I pianerottoli di partenza e di arrivo non devono avere dimensioni inferiori a
mt. 1,30.
c)
corrimano:
Per
tutti gli edifici le scale di uso comune dovranno essere dotate di doppio
corrimano posti uno ad un’altezza tra mt. 0,90 e 1,00 e l’altro a mt. 0,75;
entrambi devono presentare la massima continuità possibile ed essere facilmente
afferrabili (il corrimano inferiore avrà diametro inferiore a mm. 30). Il
corrimano esterno dovrà essere prolungato di cm. 30 oltre l’ultimo gradino.
Qualora la larghezza della scala superi mt. 1,80, il doppio corrimano dovrà
essere posto su entrambi i lati.
d)
gradini:
In
tutte le costruzioni si suggerisce di dotare il rivestimento dei gradini di
fascia antisdrucciolo di colore contrastante. Le scale di tutti gli edifici
pubblici o di uso pubblico e tutte le scale di uso comune devono avere gradini
con:
d-1 pedata minima di cm. 30
d-2 alzata massima di cm. 16
d-3 profilo
a disegno continuo e a spigoli arrotondati; è consigliata l’alzata in
sottosquadro.
Articolo
8 – Parapetti.
L’altezza
minima dei parapetti di ogni tipo e funzione dovrà essere di cm. 100 per i
primi due piani e cm. 110 per i piani successivi, preferibilmente in materiale
trasparente dai 60 cm. in su; detti parapetti devono essere inattraversabili da
una sfera di cm. 10 di diametro.
Articolo
9 – Passaggi e porte.
Ogni
apertura destinata a passaggio di persone, o infisso posto a chiusura della
stessa, deve avere luce libera non inferiore a cm. 80 ad eccezione della porta
d’ingresso, per la quale la luce libera minima è fissata in cm. 90.
A)
Edifici pubblici o di uso pubblico e spazi
comuni in genere:
a-1
i corridoi, i disimpegni e gli altri ambienti di passaggio pedonale comunque
denominati, devono avere una larghezza non inferiore a mt. 1,50.
Gli
infissi posti su detti passaggi devono essere distanti tra loro almeno mt.
1,50, oltre l’eventuale ingombro per l’apertura degli stessi.
a-2 gli accessi agli edifici devono avere luce
minima di mt. 1,50 (con infisso a due battenti, dei quali almeno uno di cm. 90)
ed essere protetti e liberi per una profondità di mt. 1,50 antistante e
retrostante ad essi.
B)
Alloggi.
b-1
in tutte le unità immobiliari di edifici non unifamiliari i corridoi ed i
passaggi lungo i quali si aprono porte devono avere larghezza minima di cm. 120
e possibilmente essere dotati di uno slargo di cm. 150, o presentare soluzioni
conformi a quanto previsto negli schemi riferiti al presente articolo.
b-2
ogni apertura destinata a passaggio di persone, o infisso posto a chiusura
della stessa, deve avere luce libera non inferiore a cm. 80 ad eccezione della
porta d’ingresso, per la quale la luce libera minima è fissata in cm. 90.
Articolo
10 – Ascensori.
L’installazione
dell’ascensore è obbligatorio in ogni edificio (esclusi quelli unifamiliari)
quando si superino i tre livelli fuori terra, così come illustrato sulla scheda
di cui al punto n. 24.0.
Per
le edificazioni sino a tre livelli fuori terra si dovrà avere l’avvertenza di
prevedere luoghi in cui sia possibile installare in futuro un ascensore di
dimensioni adeguate o altri meccanismi per l’accesso ai piani superiori.
Per
edifici pubblici o aperti al pubblico o di uso terziario l’ascensore è comunque
obbligatorio, salvo che per gli edifici ad unico livello raggiungibile in piano
o mediante rampe a norma.
La
cabina, per gli edifici di cui al precedente comma, deve garantire dimensione
utile non inferiore a mt. 1,37 di larghezza e mt. 1,50 di profondità; per gli
edifici privati mt. 0.95 di larghezza e mt. 1.30 di profondità.
Nel
caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile
l’installazione di cabine di dimensioni superiori, può essere ammesso un
ascensore di dimensioni minime di mt. 1,20 x 0,80 (articolo 8.1.12 lett. c) del
D.M. 236/89).
La
piattaforma di distribuzione anteriore alla cabina deve avere misure non
inferiore a mt. 1,50 x 1,50. Lo stazionamento della cabina ai vari piani deve
avvenire con porte chiuse.
La cabina
deve essere dotata di:
a. porte a scorrimento laterale automatico, sul lato
più corto, di luce cm. 90 per edifici pubblici, e di luce cm. 85 per edifici
privati,
b. arresto ai piani con autolivellamento e scarto
massimo in quota di cm. 2,
c. bottoniera di comando interna ed esterna ad
altezza tra cm. 80 e cm. 120 e su parete laterale ad almeno cm. 35 dalla porta,
d. campanello di allarme e citofono tra cm. 80 e cm.
120,
e. indicazione ai piani percepibile con suono e al
tatto sia all’interno che all’esterno della cabina.
f. segnale di arrivo al piano e, ove possibile,
sedile ribaltabile con ritorno automatico,
chiamata esterna con memoria di prenotazione.
Articolo 11 – Locali igienici.
Negli edifici pubblici ed
in quelli privati aperti al
pubblico, i locali igienici devono
essere facilmente raggiungibili,
adeguatamente dimensionati ed
attrezzati; di questi
non meno di uno per piano deve
essere accessibile,
mediante un percorso continuo
orizzontale o raccordato con
rampe, a persone
con ridotte o
impedite capacità
motorie;
le dimensioni interne devono
garantire la possibilità
di rotazione di una
carrozzina (spazio libero da
accessori e ingombro di apertura di porte o circolare di
diametro cm. 150 o rettangolare di cm. 135
x 150).
Per
l’edilizia residenziale almeno
un locale igienico
per unità abitativa
(con
esclusione di quelle unifamiliari), deve
garantire la possibilità di accesso e
l’uso del
wc e del lavabo anche a persone con
ridotte o impedite capacità motorie.
In ogni caso dovrà essere garantita
l’adattabilità di almeno un bagno
con operazioni
estremamente
contenute da un punto di vista economico.
Articolo 12 –
Mobilità e arredo urbano.
Sono aree e
percorsi pedonali ad uso
esclusivo dei pedoni: le piazze, i marciapiedi, i
porticati, i percorsi
nel verde, i sottopassi o
sovrappassi; sono aree di uso promiscuo
gli attraversamenti
di ogni altra area e percorso in genere.
Tutti i
percorsi pedonali, da dotarsi
di adeguata illuminazione, devono rispettare le
esigenze di fluida e
sicura circolazione, eliminando eventuali
fonti di pericolo
e di
impedimento; ove non
sia possibile eliminare le barriere architettoniche di dovranno
predisporre percorsi
pedonali alternativi.
Per quanto riguarda
la tipologia relativa ai marciapiedi, essi dovranno presentare le
seguenti
caratteristiche:
a. avere
una larghezza non inferiore a mt. 1,50 con un dislivello, tra il piano del
marciapiede e le zone carrabili non superiore a cm. 15,
b.
ogni raccordo, senza ricorso a rampe, non dovrà superare i cm. 2 e dovrà essere
eseguito con materiali arrotondati o smussati e segnalato mediante contrasto
cromatico,
c.
le pendenze longitudinali dovranno rispettare i parametri di cui al precedente
articolo 6.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi pedonali, in
presenza o meno di gradini, devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero
superate mediante rampe; ed evidenziate con variazioni cromatiche e di
scabrezza.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone
verdi o non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio realizzato con
materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva nonché acustica se
percorso con un bastone.
Le intersezioni tra i percorsi pedonali e le zone carrabili
devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.
Fino ad un’altezza minima di mt. 2,20 dal piano di
calpestio non devono esistere ostacoli di alcun genere quali tabelle
segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possano essere causa di
infortunio ad una persona in movimento.
Gli attraversamenti stradali devono avere le stesse
caratteristiche indicate per i marciapiedi; gli attraversamenti vietati devono essere opportunamente sbarrati.
Negli attraversamenti delle strade di grande traffico, o
comunque con più di una corsia per senso di marcia, devono essere predisposte
isole salvagente, rialzate ed in materiale contrastante, di almeno mt. 1,50 di
larghezza, interrotte in corrispondenza delle strisce zebrate; tali
interruzioni, complanari con il piano stradale, debbono essere pavimentate con
materiale differente e percepibile al calpestio.
La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali, anche
in zone a verde, deve essere in materiale antisdrucciolevole, compatto ed
omogeneo, con impiego anche di segnalazioni ed orientamento ai non vedenti. Non
sono ammesse fessure, in griglie o altri manufatti, con larghezza o diametro
superiore a cm. 1,5.
Gli elementi o strutture di arredo urbano, anche
commerciali, atti ad erogare un servizio pubblico o privato, devono essere
accessibili.
Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere
installati in posizione tale da essere agevolmente identificabili e leggibili
anche dai non vedenti ed ipovedenti.
Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma
precedente, nonché le strutture di sostegno di
linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e
comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, dovranno essere installati in
modo da non essere fonte di infortunio o di intralcio.
Articolo 13 – Parcheggi.
Nelle aree di sosta a parcheggio, pubblico e privato,
deve essere riservato ai portatori di handicap, aduso gratuito, almeno un
parcheggio ogni 50 posti auto o frazione di 50.
Tale posto deve essere di larghezza non inferiore a
mt. 3,20, opportunamente segnalato e ubicato in aderenza ai percorsi pedonali,
più prossimo all’accesso degli edifici e a questi collegato da percorsi
orizzontali e/o raccordati tramite rampe.
La pendenza massima trasversale non deve essere
superiore all’1%, eventuali dislivelli tra il posto auto e la zona pedonale non
devono essere superiori a cm. 2.
In posto auto dovrà essere previsto, nelle vie di
traffico intenso, fuori dalla carreggiata, distante dagli incroci, senza
occupare i percorsi pedonali.
Nei parcheggi a silos i posti auto riservati ai
portatori di handicap non devono essere mai collocati, per ragioni di
sicurezza, al di sotto del primo livello interrato o al di sopra del primo
livello fuori terra.
Il testo del Regolamento Edilizio rappresenta una
proposta che ha per fondamento la disciplina nazionale e regionale in materia
di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche e, nel contempo,
basata sulle esperienze sviluppate in questi anni nell’attuazione pratica .
20.0 – RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO PRETICA BARRIERE
ARCHITETTONICHE – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
COMUNE DI
……………………
Edilizia
Privata
Data, ……………………
Oggetto: Relazione tecnica
ex art. 10, punto 2, del D.M. n. 236/89.
Dichiarazione di conformità
ex art. 77, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 7, punto 3, del
decreto ministeriale n. 236 del 1989.
Allegato al progetto di
da realizzarsi in via
…………………………. n. ……...
sui mapp. (NCTR) …………………………
fg. ………
committente
…………………………………………....
proprietario
…………………………………………….
visitabilità
Al Responsabile del Servizio
Tecnico.
Il
sottoscritto tecnico ……………………………….……… con studio in ………………………, via ………………… , n.
….. tel. ……………… progettista dell’intervento edilizio indicato in oggetto,
descrive qui di seguito le caratteristiche degli elementi progettuali per i
quali si sono applicate le norme vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, con riferimento agli specifici elaborati grafici
allegati alla dichiarazione di conformità ex articolo 77, comma 4, del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, qui allegata.
Gli
elementi ed i parametri di raffronto sono quelli più significativi contemplati,
per l’edilizia abitativa, dalla legge n. 13/89 (e relativo regolamento di
attuazione approvato con decreto ministeriale n. 236 del 1989) e prescrizioni
tecniche allegate, nonché della legge regionale 20 febbraio 1989,n. 6.
E’
comunque prevista in progetto, e verrà curata nell’esecuzione dei lavori, l’applicazione
dei criteri generali e degli accorgimenti particolari previsti dalle norme
sopra richiamate e non indicati in dettaglio nella presente relazione.
Verranno
pure introdotti, in quanto ritenuti opportuni o necessari, gli elementi, le
soluzioni e gli accorgimenti tecnici previsti dalla circolare del ministero
Lavori Pubblici 19 giugno 1968, n. 4809, dal d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e della legge regionale 20
febbraio 1989, n. 6, come risulta specificato in calce alla presente relazione.
Criteri
di progettazione per edifici residenziali plurifamiliari, con parti comuni,
nuovi o ristrutturati e porzioni di essi
N.B.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di cui all’art.
22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (opere interne), i parametri
a seguito elencati si
applicano alle sole porzioni oggetto di modifica.
I
parametri ed i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa potrebbero
subire, in fase di realizzazione delle opere, lievi differenze dovute alle
dimensioni, agli spessori dei materiali ed a
motivi tecnici, in modo particolare
per quanto concerne
i rivestimenti delle scale e
l’altezza delle maniglie delle finestre.
Allorquando
l’applicazione rigorosa della norma rischia di condurre a situazioni anomale
e/o paradossali, potranno concordarsi con l’ufficio le soluzioni alternative,
come previsto dall’art. 7 del D.M. 236/1989.
PARAMETRI E LIMITI MINIMI E MASSIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA
(sintesi fra quella statale
e quella regionale)
PARTI COMUNI :
-
accesso all’edificio
posto allo stesso livello dei percorsi pedonali e con essi raccordato mediante
rampe;
-
accesso all’edificio
con luce netta dall’ingombro dell’ anta mobile di cm. 150 minima;
-
zona orizzontale
antistante e retrostante la porta di accesso all’edificio dimensioni minime cm.
150 x 150, al netto dell’ingombro dei battenti
-
zona orizzontale di
accesso all’edifico protetta dagli agenti atmosferici;
piano dei collegamenti verticali posto allo stesso
livello dell’accesso;
-
differenze di quota non
superiori a cm. 2,5 arrotondate;
-
porte con meccanismo di
apertura e chiusura di tipo a maniglia;
-
altezza della maniglia
della porta dal pavimento cm. 90;
-
battenti delle porte
max. cm.120 di larghezza;
-
battenti mobili delle
porte con pressione di apertura max. kg. 8;
-
percorsi pedonali
esterni raccordati a quelli pubblici in piano, mediante rampe, con dislivelli
max. di cm. 2,5 arrotondati, larghezza minima cm.150, pendenza laterale max. 1%
e longitudinale max. 5%;
-
percorso pedonale
accessibile che giunge all’edificio dai parcheggi e servizi;
-
cambi di direzione dei
precitati percorsi pedonali esterni sempre in piano;
-
rampe: dislivello max.
superabile mt. 3.20, protezione sul vuoto minimo cm. 100 dal pavimento
inattraversabile da sfera avente il diametro pari a cm. 10;
-
rampe di collegamento
fra piani orizzontali diversi:
fino a mt. 0,50 di sviluppo pendenza max. 12%
fino a mt. 2,00 di sviluppo pendenza max. 8%
fino a mt. 5,00 di sviluppo pendenza max. 7%
oltre mt.
5,00 di sviluppo pendenza max. 5%;
-
rampe interrotte da
ripiani di lunghezza minima di cm. 150 ogni mt. 10 od in presenza di
interruzioni mediante porte al netto dell’ingombro delle medesime;
-
qualora a lato della
rampa esistano dislivelli superiori a cm. 20, cordolo di contenimento di almeno
cm. 10;
-
pavimentazioni dei
percorsi pedonali e delle rampe realizzate in materiale antisdrucciolevole,
compatto ed omogeneo (esclusa ghiaia e/o rizzarda) privi di fessure, griglie o
altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm. 2;
-
parcheggio (1 ogni 50 o
frazione di 50 e di larghezza non inferiore a mt.3,20) in aderenza alle aree
pedonali con spazio zebrato larghezza minima di cm. 150 complanare al
parcheggio stesso e raccordato ai percorsi pedonali preferibilmente dotato di
copertura;
-
localizzazione del
parcheggio evidenziata con segnalazione su pavimento e su palo;
-
parcheggio ubicato ad
un piano diverso da quello del marciapiede collegato a questo mediante sistemi
di rampe o di ascensori a norma;
-
percorsi pedonali privi
di ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o di elemento
sporgenti dai fabbricati fino ad un’altezza di mt. 2,10 dal calpestio;
-
scale con andamento
regolare ed omogeneo e pendenza costante; rampanti con lo stesso numero di
gradini con alzata max. di cm. 16 e pedata antisdrucciolevole minimo di cm. 30,
larghezza minima utile di cm. 120 a spigoli arrotondati;
-
parapetti delle scale:
altezza minima di cm. 100, inattraversabili da sfera di diametro di cm.
10;
-
corrimano posto a cm.
90 da terra, in corrispondenza delle interruzioni, questo è prolungato di cm.
30 oltre il primo ed ultimo gradino;
-
segnale al pavimento di
materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti,
situato ad almeno cm. 30 dal primo ed ultimo gradino che segnali l’inizio e la
fine dei rampanti;
-
altezza più alta dei
pulsanti dei campanelli cm. 120 da terra;
-
citofono posto a cm.120
da terra;
-
altezza degli
interruttori tra cm. 75 e cm. 140 da terra;
-
per edifici in cui
l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello ivi
compresi eventuali livelli interrati e/o porticati previsione di almeno un
ascensore con cabina avente lunghezza di cm. 130 minimo e larghezza di cm. 95
minimo con porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, avente luce netta
di cm. 85 minimo ed antistante piattaforma minima di distribuzione di cm. 150 x
150;
-
per edifici esistenti
con non più di tre livelli, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti
servo – assistiti per il trasporto verticale di persone quali ad esempio pedane
e piattaforme mobili, tali impianti non superano dislivelli superiori a mt. 4 e
sono dotati di spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l’utilizzo da
parte di persone in carrozzella e, se esterni, protetti dagli agenti
atmosferici;
-
cambi di direzione dei
percorsi pedonali sempre in piano con variazioni di livello e di percorsi
segnalate cromaticamente;
-
percorsi pedonali
dotati di segnaletica e se a bandiera posta a mt. 2,10 minimo da terra;
-
targhe, contrassegni,
numeri civici facilmente leggibili;
-
pavimentazioni
all’interno della struttura edilizia antisdrucciolevoli, perfettamente
complanari senza variazioni minime di livello quali ad esempio zerbini non
incassati o guide in rialzo;
-
cassette per la
raccolta della corrispondenza, poste ad altezza di cm. 120 dal pavimento;
UNITA’ IMMOBILIARI
Porte:
-
di accesso alle unità
immobiliari di larghezza utile minima di cm. 90;
-
di accesso alle zone
soggiorno o pranzo, ad almeno un servizio igienico ed ai relativi percorsi di
collegamento di larghezza minima utile di cm. 80;
-
spazi antistanti e
retrostanti complanari (come da grafici al punto 8.1.1 del D.M. n. 236 del
1989;
-
apertura e chiusura di
tipo a maniglia;
-
altezza delle maniglie
dal pavimento tra cm. 85 e cm. 95
(consigliata di cm.90);
-
battenti max. di cm.
120;
-
vetri ad altezza minima
di cm. 40 dal pavimento;
-
battenti mobili con
pressione di apertura max. kg. 8;
Servizi
igienici:
-
possibilità di arrivare
sino alla diretta prossimità della tazza w.c. anche senza l’accostamento
laterale, al lavabo anche senza l’accostamento frontale da parte di persone su
sedia a ruote;
-
spazio di manovra (come
dai grafici al punto 8.0.2 del D.M. n.236/89;
percorsi orizzontali e di
collegamento tra le zone pranzo o soggiorno, il servizio igienico e l’ingresso
delle unità immobiliari (si vedano i disegni
allegati)
-
larghezza minima cm.
100;
-
allargamenti per
rotazione delle carrozzine ogni mt. 10 max. (spazi di manovra di cui al punto
8.0.2 del D.M. n. 236/89;
Per
quanto riguarda elementi non menzionati si precisa che in fase di realizzazione
saranno eseguiti secondo le disposizioni e le specifiche adottate ai sensi
della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del decreto ministeriale n. 236 del 1989 e
della legge regionale 20 febbraio
1989,n. 6.
Il
tecnico
…………………………….
Eventuali ulteriori
descrizioni o precisazioni :
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Il
tecnico
………………………………
Al Responsabile del Servizio
Tecnico
del comune di ………………………
Il
sottoscritto tecnico …………………………………………, con studio in ………………………..
Via
………………………. , n. …….., progettista dell’intervento edilizio sopra indicato;
CERTIFICA
sotto
la propria personale responsabilità, che gli elaborati relativi all’intervento
medesimo sono conformi alle disposizioni adottate ai sensi della legge 9
gennaio 1989,n. 13, del decreto ministeriale n. 236 del 1989 e della legge
regionale 20 febbraio 1989, n. 6, ivi comprese le soluzioni alternative
descritte nella relazione tecnica qui allegata.
Il
tecnico
……………………………..
Destinazioni non residenziali |
Spazi esterni di pertinenza |
Parti comuni dell’edificio |
Unità immobiliare |
Attività sociali scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive |
(art. 3.2.a) A
|
(art. 3.2.b) A
|
(art. 3.2.b) A
(solo per wc; almeno uno per ogni livello art. 4.4) |
Sedi di aziende non soggette al collocamento obbligatorio |
(art. 3.2.a) A
|
(art. 3.2.b) A
|
(artt. 3.3.c / 4.5) A
settori produttivi A
uffici amministrativi A
1 wc. per nucleo wc. A
mensa A
spogliatoi A
luoghi ricreativi e servizi di pertinenza Ad
(restanti parti) |
Sedi di aziende non soggette al collocamento obbligatorio |
(art. 3.2.a) A
|
(art, 3.2.b) A
|
(art. 3.4) V
Ad (tutto) |
Sale e luoghi per riunioni o spettacoli e circoli privati |
(art. 3.2.a) A
|
(art. 3.2.b) A
|
(art. 3.4.b) V
A
una zona riservata al pubblico (2 posti ogni 400 da riservare a persone con ridotte capacità motorie + spazi da riservare per due persone su sedia a ruote ogni 400 persone – art. 5.2) A
un servizio igienico A
spazi di relazione e servizi previsti (biglietteria e guardaroba) + (ingresso, atrio, bar, telefono, ecc.) A
eventuale palco o palcoscenico o camerino spogliatoio, con relativo wc. (art. 5.2) Ad
(restanti parti) |
sale per ristorazione |
(art. 3.2.a) A
|
(art. 3.2.b) A
|
(art. 3.4.b) V
A
una zona riservata al pubblico A
un servizio igienico A
spazi di relazione e servizi previsti (biglietteria e guardaroba) + (ingresso, cassa, telefono, ecc.) Ad
(restanti spazi) |
Destinazioni non residenziali |
Spazi esterni di pertinenza |
Parti comuni dell’edificio |
Unità immobiliare |
Sedi di attività ricettive (alberghi, pensioni, ecc.) |
(art. 3.2.a) A
|
(art. 3.2.b) (art. 3.4.c) A
|
(art. 3.4.c) V
A
parti e servizi comuni A
alcune stanze e zone all’aperto per soggiorno temporaneo (2 stanze ogni 40 o frazione – art. 5.3) A
almeno 1 wc in vicinanza stanze (se già non dotate di wc – art. 5,3) Ad ( restanti spazi) |
Sedi di attività ricettive (villaggi, turistici, campeggi, ecc,) |
(art. 3.2.a) A
|
(art. 3.2.b) (art. 3.4.c) A
|
(art. 3.4.c) V
A attrezzature e servizi comuni
(art. 5.3) A 5%
delle superfici
destinate a soggiorno
temporaneo (minimo 2 unità)
(art. 5.3) Ad ( restanti parti) |
Sedi di culto |
(art. 3.2.a) A
|
(art. 3.2.b) A
|
(art. 3.4.d) V
A
una zona sala per funzioni religiose (art. 5.4) Ad (restanti spazi) |
Altri locali con attività aperte al pubblico |
(art.
3.2.a) A
|
(art. 3.2.b) A
|
(art. 3.4.e) V
A
eventuali spazi di relazione A
un servizio igienico con U.I. di superficie netta di 250 mq. Ad
( restanti spazi) |
Luoghi di lavoro con attività non aperta al pubblico |
(art.
3.2.a) A
|
(art. 3.2.b) A
|
(art. 3.4.f) V
|
Destinazioni residenziali |
Spazi esterni di pertinenza (art.3.2.a) |
Parti comuni dell’edificio (art.3.2.b) |
Unità Immobiliari |
Unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni (1) |
A
|
|
(Art. 3.4.g) Ad |
Plurifamiliari 3 livelli |
A |
A con deroga installazione ascensore Ad per istallazione ascensore |
(Art. 5.1) V
A soggiorno o pranzo A un wc. (2) A percorsi di collegamento
soggiorno – wc o pranzo – wc Ad (restanti unità ambientali) |
Plurifamiliari 3 livelli |
A
|
A
|
(Art. 5.1) V
A soggiorno o pranzo A un wc. (2) A percorsi di collegamento
soggiorno – wc o pranzo – wc Ad (restanti unità ambientali) |
5% di alloggio di edilizia residenziale sovvenzionata |
A
|
A
|
(art. 3.3) A
|
(1)
es. case a schiera,
alloggi sovrapposti con accessi indipendenti (2)
A con deroga
(raggiungimento di tazza e lavabo): vedi punto 8.1.6 ultimi due commi. Legenda: A accessibile V visitabile Ad adattabile |
22.0 – CRITERI
GENERALI DI PROGETTAZIONE
ALLEGATO A
Decreto
Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Accessibile |
Visitabile |
Adattabile |
|
||
|
|
● |
Unifamiliari
e plurifamiliari privi di parti comuni |
||
|
● |
● |
Unità
immobiliari |
Plurifamiliari
con non più di tre livelli fuori terra |
Edifici residenziali |
○ |
|
○ |
Parti
comuni |
||
|
● |
● |
Unità
immobiliari |
Plurifamiliari
con più di tre livelli fuori terra |
|
● |
|
|
Parti
comuni |
||
● |
|
|
Attività
sociali (scuole, sanità, cultura, assistenza, sport) |
Edifici non
residenziali
|
|
|
● |
● |
Collocamento
non obbligatorio |
Riunione
o spettacolo e ristorazione |
|
● |
|
|
Collocamento
obbligatorio |
||
|
● |
● |
Ricettivi
e pararicettivi |
||
● |
|
|
Collocamento
obbligatorio |
||
|
● |
● |
Culto |
||
|
● |
● |
Collocamento
non obbligatorio |
Locali
aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie |
|
● |
|
|
Collocamento
obbligatorio |
||
|
|
● |
Luoghi
di lavoro non aperti al pubblico |
||
● |
|
|
Collocamento obbligatorio |
Accessibilità: deroga all’installazione dell’ascensore; restano
valide tutte le altre prescrizioni previste per l’accessibilità.
Adattabilità: possibilità
di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore o
servoscala)
23.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.
Le barriere architettoniche più frequenti che il
disabile incontra nel suo movimento interno agli edifici, sia
pubblici che privati, sono le scale e le porte troppo strette e l’assenza di
specifici locali per servizi igienici, opportunamente attrezzati.
Le barriere architettoniche più frequenti che il
disabile incontra nel suo movimento fuori casa sono i
marciapiedi, l’assenza di specifici spazi per la sosta dei veicoli e
l’inadeguatezza dei mezzi di trasporto pubblico.
23.2– DEFINIZIONI.
Con il termine “barriera architettonica” si intende
qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di spazi,
edifici o strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con
difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea,
dipendente da qualsiasi causa.
Con il termine “barriera localizzativa” si intende
ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla
forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tale
da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da
difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea,
dipendente da qualsiasi causa.
Con il termine “adeguamento” dell’ambiente costruito
si intendono gli interventi necessari al fine di garantire l’assenza di limiti
all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze
individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.
Con il termine ”accessibilità” si
intende la possibilità anche da parte di persone con ridotte o impedite
capacità motorie e/o sensoriali, di raggiungere l’edificio e le sue singole
unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti
gli spazi e attrezzature in sicurezza e autonomia.
Con il termine “visitabilità” di un alloggio si
intende la sua condizione di permettere a persone di ridotta capacità motoria
di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico dell’alloggio stesso.
Con il termine “adattabilità” di un alloggio si
intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo
scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed
esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine
l’esecuzione dei lavori di modifica non deve alterare né la struttura, né la
rete degli impianti comuni degli edifici.
23.3 – OBIETTIVI.
Sono obiettivi di un Piano per abbattere le barriere
architettoniche:
a. la conoscenza mediante censimento delle situazione di
fatto degli edifici di proprietà comunale, di altri enti pubblici e di privati
di uso pubblico, degli impianti sportivi, giardini e parchi, passerelle, piazze
e aree di sosta, con particolare riguardo alle strutture di carattere
collettivo – sociale, in riferimento all’aspetto della loro accessibilità e
fruizione da parte di tutti i cittadini; la conoscenza delle problematiche
relative alla rete stradale per quanto attiene i percorsi pedonali e gli
attraversamenti,
b. l’individuazione degli interventi necessari per eliminare
tutti quegli impedimenti, comunemente definiti “barriere architettoniche” che
sono di ostacolo alla vita di relazione per la generalità dei cittadini e la
formulazione di proposte atte a definire i necessari interventi di adeguamento,
c. le valutazioni di massima dei costi per l’esecuzione
degli adeguamenti necessari onde formulare un programma di intervento
articolato nel tempo secondo priorità e previsioni di spesa da inserire nel
bilanci annuali.
Il piano di eliminazione delle b.a. non si deve configurare
quale raccolta di progetti esecutivi di adeguamento, bensì quale censimento
delle situazioni di fatto corredate da proposte per l’abolizione delle b.a.
realizzabili sul territorio comunale a medio termine.
Il piano prevede valutazioni della spesa e indicazioni circa
le priorità d’intervento per quanto attiene alle proprietà comunali, mentre si
limita ad un rilevamento dello stato di fatto e ad alcune proposte di
adeguamento circa l’accessibilità agli immobili o uffici di uso pubblico ma di
proprietà privata o di altri enti.
23.4 - EDIFICI, IMPIANTI SPORTIVI, GIARDINI E PARCHI,
PASSERELLE, PIAZZE E AREE DI SOSTA.
A) Contenuti e aspetti operativi.
Individuazione dei
campi operativi.
Le analisi devono
riguardare:
a. gli edifici e i locali pubblici e privati di uso
pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità,
b. gli edifici di uso residenziale abitativo di
proprietà comunale e di altri enti pubblici
c. le attività commerciali e terziario di prima
necessità,
d. le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonché i
parcheggi,
e. le strutture e gli impianti fissi connessi
all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza sovracomunale,
f. le strutture e gli impianti di servizio di uso
pubblico, esterni o interni alle costruzioni,
g. i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare
negli ambienti di cui alle lettere precedenti.
Gli edifici, gli ambienti e le strutture presi in
esame si possono configurare in tre distinte categorie:
- di proprietà comunale di uso pubblico
- di proprietà comunale di uso residenziale
- di proprietà privata o di altri enti ad uso
pubblico.
Le schede argomento.
Tali schede riguardano le principali indicazioni
prescrittive delle norme, le situazioni dello stato di fatto e le proposte di
massima da formulare in sede di rilievo, relative a:
- strade, piazze e slarghi,
- parcheggi
- marciapiedi
- attraversamenti regolamentati
- percorsi e accessi
- viali e sentieri
- passerelle
- cancelli
- accessi alle aree attrezzate e ai servizi
-rampe
- scale
- piattaforme di distribuzione
- ascensori
- corridoi e passaggi
- porte esterne e interne
- locale igienico
- cabine e cabine telefoniche
- citofoni e pulsantiere
- impianti elettrici
Le schede di
analisi.
Tali schede si compongono di più schede la cui intestazione
riporta il titolo, l’oggetto ed eventuali note.
Le diversità dei casi da trattare comporta
l’allestimento di quattro distinte schede di analisi ottenute comprendendo
convenientemente le singole schede argomento.
Le quattro schede di analisi riguardano:
A – B gli
edifici (A) e gli impianti sportivi (B)
C
giardini e parchi
D
passerelle pedonali
E
piazze e aree di sosta
Criteri adottati nella compilazione delle schede
Per ogni elemento elencato nelle schede argomento
sono stabiliti dei criteri esplicativi
B) Censimento e
valutazione economica degli interventi.
Elenco degli edifici
considerati.
Si procede innanzitutto al
censimento degli edifici pubblici comunali, cioè di quegli edifici di proprietà
del comune che comportano accesso di pubblico e di quelli privati o di
proprietà di altri enti ma di uso pubblico.
Sulla base delle risultanze emerse dalle schede di
rilevamento si individuano le proposte di adeguamento atte a consentire una
migliore o definitiva possibilità di accesso e fruizione da parte della
generalità dei cittadini, previa definizione di diverse tipologie d’intervento,
per ciascuna delle quali è stato calcolato un preventivo di spesa.
Tipologia di intervento.
Gli
interventi di maggior entità necessari per l’eliminazione delle b.a., sono da
ricondurre ad una serie di “tipologie d’intervento” diversificate a seconda che
i lavori da effettuare siano da riferire a :
A esecuzione di spazi di parcheggio per la sosta dei
veicoli,
B esecuzione di rampe e scivoli fissi e mobili,
C dotazione di attrezzature per il superamento delle
scale,
D esecuzione o modifica di porte esterne o interne,
E esecuzione, installazione o adeguamento di servizi
igienici.
Costi unitari di
ciascuna tipologia di intervento.
Per ciascuna delle tipologie d’intervento sopra elencate
viene calcolato un preventivo di spesa che riguarda il costo degli interventi
di maggiore entità.
I prezzi ed i costi delle opere devono essere quelli realmente praticati sul territorio
comunale.
Per gli adeguamenti di entità minore va valutata,
volta per volta, la spesa attribuibile ad ogni situazione presa in esame. La
spesa per questi interventi va riportata in forma complessiva nel successivo
preventivo globale.
L’incidenza degli interventi minori sul costo
complessivo risulta certamente rilevante in quanto, generalmente, numerosi sono
gli interventi necessari di modesto adeguamento.
E’ da tenere altresì in conto che le valutazioni
espresse singolarmente per gli interventi di minore entità e che il Piano
riassume globalmente, hanno validità e rispondenza solo se eseguiti non
isolatamente; in caso contrario i costi risulterebbero notevolmente maggiori,
tanto più che nei piccoli interventi si richiedono prestazioni di maestranze di
varie specializzazioni.
La spesa.
Il preventivo della spesa si riferisce ai soli
edifici, strutture e spazi di proprietà comunale; per tutte le altre situazioni
prese in esame, la spesa non compare all’interno del Piano e dovrà essere
necessariamente assunta dai singoli privati o enti proprietari.
Nell’importo della spesa rientrano anche opere
necessarie come, ad esempio, il costo per l’adeguamento o rinnovamento di
ascensori esistenti in edifici residenziali di cui il comune possiede una
porzione.
In sede di attuazione si dovrà valutare l’effettiva
convenienza degli interventi proposti anche ad eventuale modifica delle
indicazioni orientative formulate nelle singole schede del Piano.
23.5 - STRADE COMUNALI.
E’ opportuno trattare l’argomento delle strade comunali come
capitolo a se stante nel Piano.
L’orientamento seguito da parte delle A.C. per
l’adeguamento delle strade si è concretato con interventi limitati spesso alla
messa in opera di manufatti prefabbricati di scivoli nei marciapiedi.
Queste soluzioni, non supportate da progettazioni più
complessive di sistemazione dei percorsi pedonali, con particolare attenzione
agli attraversamenti e ai punti di conflitto, hanno dato esito spesso non rispondente alle necessità
e non conforme alle prescrizioni che si sono susseguite.
Da questo discende la necessità che ogni studio di
adeguamento interessi ampi ambiti urbani e, in sede progettuale, ogni singola
strada venga presa in considerazione in base alle proprie caratteristiche e
collocazione.
Nella fase di studio del Piano generale, risulta
utile dettare norme di carattere orientativo da valere per le future
progettazioni esecutive degli interventi da realizzare.
Anche per questo elemento da includere nel Piano si
rende necessario stabilire preliminarmente i criteri per l’adeguamento e le
relative spese.
23.6 - FORMAZIONE DEL PIANO
Priorità.
Il Piano provvede a determinare i criteri di priorità di
ordine eminentemente tecnico da adottare nell’esecuzione delle opere necessarie
per l’abbattimento delle b.a.
Detti criteri dovranno trovare corrispondenza nelle determinazioni
politiche, amministrative ed economiche da assumersi da parte dell’A.C.
Si espongono, di seguito, gli elementi di cui si devono
stabilire i criteri tecnici da adottare nella determinazione delle priorità
d’intervento:
-
fruibilità multipla
-
fruibilità multipla
interna
-
fruibilità totale
Il ruolo dell’ufficio tecnico comunale.
Alla realizzazione del Piano, è chiamato soprattutto
l’UTC nella sua funzione di organo promotore e coordinatore dei progetti e
delle opere da eseguire.
In questa fase dovranno essere impartite modalità e
criteri tendenti a rendere conformi ed omogenei le soluzioni progettuali e/o
realizzative.
L’UTC è pure chiamato a svolgere opera di
orientamento nei confronti della cittadinanza e, soprattutto, del progettisti
ai quali è demandata la concreto applicazione della normativa che regola la
materia.
23.7 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE.
Scheda operativa.
1.0
Pianificazione e programmazione
1.1
Censimento e relazione in accompagnamento
1.2
Formazione del Piano ed
individuazione delle priorità e dei relativi costi
1.3
Deliberazione di
approvazione del Piano e della programmazione operativa e finanziaria.
2.0
Progettazione degli interventi
2.1
Incarico all’Ufficio
tecnico o a liberi professionisti
2.2
Presentazione dei
progetti e conclusione dell’istruttoria tecnica con i necessari NO
2.3
Approvazione del Piano
finanziario dell’intervento e del progetto
3.0 Richiesta
di finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti
3.1
Istanza da presentarsi
alla Cassa Depositi e Prestiti entri il 31 marzo, per ottenere l’ammissione a
mutui a carico dello Stato di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67 e, per quanto
non ammissibile ai benefici predetti, con mutuo ordinario richiesto
contestualmente alla stessa Cassa,
3.2
Dichiarazione a corredo
dell’istanza alla Cassa DD.PP.,
3.3
Certificazione relativa
alla capacità d’indebitamento a corredo dell’istanza,
3.4
Adesione di massima da
parte della Cassa DD.PP. con la specificazione delle condizioni di concessione
e dei documenti da produrre per il perfezionamento del mutuo.
4.0 Perfezionamento
del mutuo
5.0 Appalto
dei lavori.
24.0 SCHEMA SINTETICO CHE ILLUSTRA I CASI IN CUI
VI E’ O MENO L’OBBLIGO DI INSTALLARE L’ASCENSORE.
25.0 PRINCIPALE NORMATIVA IN MATERIA DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE
1. legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati” (coordinata con le modifiche apportate dalla legge 27.02.1989,
n. 62).
2. legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, recante “norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di
attuazione“.
3. decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.236, recante
“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle
barriere architettoniche ”.
4. legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate“.
5. decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, che
ha emanato il “Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ,
spazi e servizi pubblici“.
25.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DEI RISPETTIVI
PROVVEDIMENTI NORMATIVI
1. edifici privati. Costruzione e ristrutturazione di interi
edifici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e
agevolata.
2. tutti gli edifici, gli ambienti, e le strutture private o
pubbliche anche temporanee, che prevedono il passaggio e la permanenza di
persone:
a. edifici e locali pubblici e di uso pubblico,
compresi gli esercizi di ospitalità,
b. edifici residenziali abitabili,
c. attività produttive, industriali, artigianali,
commerciali e del settore terziario,
d. aree e percorsi pedonali urbani, parcheggi,
e. mezzi di trasporto,
f. strutture e impianti per i mezzi di trasporto,
g. strutture e impianti di servizio pubblico, interni
o esterni alle costruzioni
h. segnali ottici, acustici e tattili.
Costruzioni nuove nonché restauro o risanamento,
ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbana e parzialmente manutenzione
straordinaria. Le specifiche dell’allegato non si applicano alle case
unifamiliari o con non più di quattro alloggi.
1. edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata. Nuova costruzione e ristrutturazione di interi
edifici privati residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale convenzionata, nonché quelli di edilizia pubblica sovvenzionata ed
agevolata. Spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui sopra.
2. edifici destinati alle attività sportive, turistiche e
ricreative. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico. Mobilità e trasporti collettivi.
3. edifici e spazi pubblici di nuova costruzione,
anche a carattere temporaneo, e a quelli esistenti da sottoporre a
ristrutturazione. Edifici, spazi pubblici sottoposti a qualunque intervento
edilizio che limiti l’accessibilità e la visitabilità, nonché agli edifici e
spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione d’uso
per finalità di uso pubblico.
26.0 – ABITAZIONE UNIFAMILIARE
la legge nazionale n. 13 del 1989 nulla dispone in
ordine agli edifici residenziali unifamiliari e plurifamiliari privi di parti
comuni.
Le disposizioni dell’allegato alla legge regionale 20
febbraio 1989, n. 6, non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni
unifamiliari o con non più di quattro alloggi.
Negli edifici residenziali unifamiliari e in quelli
plurifamiliari privi di parti comuni è sufficiente infatti che sia soddisfatto
il requisito dell’adattabilità.
I criteri di progettazione dell’adattabilità sono
prescritti:
a.
per gli interventi di nuova edificazione, dall’articolo 6.1 del d.m. 236/89,
b.
per gli interventi di ristrutturazione, dall’articolo 6.2. del d.m. citato.
L’osservanza
del requisito deve essere dimostrata corredando l’istanza di permesso di
costruire, ovvero della Dia sostitutiva del p.d.c.. degli elaborati tecnici prescritti
dagli articoli 10.1. e 10.2 del ripetuto d.m. 236 del 1989.
27.0
RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI DI PROGETTAZIONE
1.0 Agibilità
articolo
11.1 e 11.2 d.m. 236; articolo 24.4 e
24.7 legge 104/92
1.0 Accessibilità
articolo
1.2 legge 13/89, articolo 2.1, lettera G) d.m. 236/89; soglie minime
dell’accessibilità: articolo 3.2, articolo
3.3, articolo 4 d.m. 236 del 1989, distinto:
1.
alle unità ambientale e alle loro componenti
2.
agli spazi esterni
3. alle strutture sociali
4.
alle sedi di aziende con collocamento obbligatorio
5.
alla normativa antincendio
2.0 Adattabilità
articolo 1.2 legge 13/89;
articolo 14.3 L.R. 6/89 e articolo 2.1, lettera L) d.m. 236
articolo
14.3 legge regionale 6/89 e art. 14.4 e 14.5
articolo
3.1 e articolo 3.5 d.m. 236
articolo
6 d.m. 236, con riferimento:
1.
agli interventi di nuova edificazione
2.
agli interventi di ristrutturazione
3.0 Visitabilità
articolo 14.2 L.R. 6/89; articolo 2.1, lettera H)
d.m. 236
articolo 5 d.m. 236, con riferimento:
- alla residenza
- alle sale e luoghi per riunioni, spettacoli e
ristorazione
- alle strutture ricettive
- ai luoghi per il culto
- agli altri luoghi aperti al pubblico
articolo
3.1 e 3.4 d.m. 236
articolo
14, commi 5 e 6 legge regionale 6/89
4.0 Adeguamento
articolo 2.1, lettera M) d.m. 236; articolo 1, commi
4 e 5 d.P.R. 503/96
5.0 Ascensore
articolo 5.3.3 Allegato tecnico L.R. 6/89; articolo
15 d.P.R. 503
art. 4.1.12. e 8.1.12 d.m. 236
6.0 Autorimesse
articolo
4.1.14 e 8.1.14 d.m. 236
Barriere
architettoniche: articolo 3.1 L.R. 6/89; articolo 2.1, lettera A) d.m. 236;
articolo 1, comma 2 d.P.R. 503/96
Barriera
localizzativa: articolo 3.2 L.R. 6/89
7.0
Circolazione e sosta veicoli al servizio di persone disabili
articolo
11 d.P.R. 503/96
8.0 Contrassegni
articolo 2 d.P.R. 503/96
9.0 Corrimano
articolo 8.0.1 d.m. 236; articolo 5.3.1 L.R. 6/89
(scale)
10.0 Deroghe all’allegato tecnico regionale:
generalità
articolo 20.1 L.R.6/89
10.1 Deroga
allegato regionale: nei luoghi di produzione
articolo 20.2 L.R. 6/89
10.2
Deroga d.m. 236
articolo
7, commi 4 e 5
10.3
Deroghe e soluzioni alternative
art.
19 d.P.R. 503/95; articolo 7.2 d.m. 236
10.4 Deroghe norme antisismiche
art.
6.1 legge 13/89
10.5
Deroghe norme prevenz. Infortuni
art.
6.1 legge 13/89
11.0 Deroghe norme regolamento edil.
art.
3.1 legge 13/89
12.0 Edifici in genere
articolo
2.1, lettera D) d.m. 236
13.0 Edifici pubblici
articolo
5.1 e 5.2 legge regionale 6/89
14.0 Edifici privati aperti al pubblico
articolo
24.2. legge 104/02
15.0
Edifici privati aperti al pubblico
art.
24.2 legge 104/92
presenza
vincoli
art. 19, comma 3, d.P.R.
503/96
16.0 Edificio residenziale plurifamiliare
articolo
14.6 legge regionale 6/89
articolo
3.4, lettera G) d.m. 236
17.0 Innovazioni nei condomini
articolo
2.1 e 2.2 legge 13/89
18.0 legge regionale
campo
di applicazione
articolo
5.1
finalità
articolo
1
obiettivi
articolo
2
19.0
Luoghi di lavoro, produzione
articolo
3.4, lettera F) d.m. 236; Allegato L.R.
20.0
Manutenzione straordinaria
articolo
13.2 legge regionale 6/89
21.0 Marciapiede
articolo
5 d.P.R. 503
articolo
4.2.2 e 8.2.2 d.m. 236
22.0 Modalità di misura delle soluzioni
tecniche
articolo
8 d.m. 236
23.0 Norme generali degli edifici
articolo
13 d.P.R. 503/96
24.0 Oneri
di urbanizzazione
articolo
15 L.R. 6/89; articolo 24.8 legge 104/92
25.0
Opere interne
Articolo
24, comma 3, legge 104/92
26.0 Parapetti
o corrimano
articolo
8.0.1 d.m. 236/89
articolo
5.3.1 L.R. 6/89 (scale)
27.0 Parcheggio
articolo
2.2. Allegato tecnico; articolo 4.2.3. e 8.2.3 d.m. 236 articolo 10 d.P.R.
503/96
28.0 Parti
comuni degli edifici
articolo
2.1, lettera E) d.m. 236/89
29.0 Pavimentazioni
antisdruciolevoli
articolo
8.2.2 d.m. 236; art. 2.1.4 Allegato tecnico L.R. 6/89
30.0 Persone
handicappate, portatori di handicap
articolo
3.1 d.m. 236
31.0 PRG
(variante)
articolo
10.6 legge 104/92
32.0
Porta, porta finestra
articolo
8.0.1 d.m. 236
33.0 Rampa
(pendenze)
articolo
5.3.2 Allegato tecnico L.R. 6/89 articolo 4.1.10; 4.1.11; 8.1.10; 8.1.11 d.m.
236/89 articolo 7 d.P.R. 503/96
34.0 Rampa
( lunghezza )
articolo
8.0.1 d.m. 236; articolo 5.3.2 Allegato tecnico L.R. 6/89 articolo 4.1.10;
4.1.11; 8.1.10; 8.1.11 d.m. 236/89 articolo 7 d.P.R. 503/96
35.0 Regolamento
Edilizio
articolo
12.2 L.R. 6/89; articolo 24.11 legge 104/92
36.0 Restauro,
risanamento conservativo
articolo
13.1 L.R. 6/89
37.0 Ristrutturazione
edilizia
articolo
1.1 legge 13/89; articolo 13.1 L.R. 6/89 articolo 7.5 d.m. 236; articolo 1, co. 3 d.P.R. 503/96
38.0
Ristrutturazione urbanistica
articolo
13 L.R. 6/89
39.0 Sanzioni
articolo
24.1 L.R. 6/89; articolo 23.5 e 24.7 legge 104/92
40.0 Scala
articolo
4.1.10 e 8.1.10 L.R. 6/89; articolo 7 d.P.R. 503/96
41.0 Servizi
igienici pubblici
articolo
8 d.P.R. 503
42.0 Segnaletica
articolo
17 d.P.R. 503/96
43.0 Servoscala
(piattaforma elevatrice)
articolo
8.1.13 d.m. 236; vedere anche articolo 5.3.4 Allegato tecnico L.R. 6/89,
articolo 4.1.13 d.m. 236/89 articolo 15 d.P.R. 503/96
44.0 Spazi
esterni di pertinenza dell’edificio
articolo
16 d.P.R. 503/96
45.0 Spazi
di relazione
articolo
2.1, lettera H) d.m. 236/89; vedere anche articolo 6.1.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5;
6.6 Allegato L.R. 6/89
46.0 Spazi
esterni
articolo
2.1, lettera H) d.m. 236
criteri
di progettazione:
artt.
4.2.1 (percorsi), 4.2.2 (pavimentazioni). 4.2.3 (parcheggi); 4.3 (segnaletica)
d.m. 236 del 1989, artt. 2.1.1 (percorsi pedonali), 2.1.2 (rampe), 2.1.3
(attraversamenti stradali), 2.2, (parcheggi), 2.1.4 (pavimentazioni) Allegato
tecnico L.R. 6/89.
47.0 Spazi
pedonali
articolo
4 d.P.R. 503/96 articolo 4.2.1; 4.2.2 e 8.2.1; 8.2.2 d.m. 236
48.0 Struttura
ricettiva
articolo
5.3 d.m. 236, art. 23.5 legge 104/92 e Allegato tecnico L.R. 6/89
49.0 Struttura
sportiva
articolo
4.4. d.m. 236, articolo 23 legge 104/92, articoli 6.2 e 6.3 Allegato tecnico
L.R. 6/89
50.0 Unità
ambientale: spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo
svolgimento
di attività compatibili tra loro
articolo
2, lettera B) d.m. 236/89
51.0 Unità
immobiliare
articolo
2.1, lettera C) d.m. 236, articolo 3.4 (visitabilità), articolo 3.5
(adattabilità)
52.0 Unità immobiliare sede di attività aperte
al pubblico
articolo
3.4, lettera E) d.m. 236 del 1989
53.0 Unità
immobiliare sede di attività ricettive
articolo
3.4, lettera C) d.m. 236 articolo 5 per visitabilità
54.0 Unità
immobiliari sede di culto
articolo 3.4, lettera D) d.m. 236 articolo
5.4, d.m. 236 articolo 4.1 , 4.2. e 4.3 stesso d.m. 236
55.0 Unità
immobiliare sede di riunioni e spettacoli
articolo
3.4, lettera D) d.m. 236 articolo 6.3 L.R. 6/89 articolo 5.2 d.m. 236
56.0 Variante
in corso d’opera
articolo
24.3 legge 104/92
57.0 Verifiche
delle opere
articolo
21 legge 104/92
28.0
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.
Gli
articoli 9, 10 e 11 della legge 13/89 regolano la materia dei contributi per
l’eliminazione delle barriere architettoniche specificatamente agli edifici
privati e agli edifici adibiti a centri o istituti residenziali per
l’assistenza degli handicappati.
Gli
interventi devono soddisfare i requisiti che siano quelli di essere finalizzati
all’abbattimento delle b.a.
In
contributi sono erogati per le opere dirette a consentire una migliore
utilizzazione degli edifici privati e delle loro parti.
Requisiti:
-
Opere in immobili
privati già esistenti ove vivano portatori di handicap (requisito soggettivo),
-
Edifici dove il
portatore di handicap ha la residenza (requisito oggettivo).
28.1
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER I CONTRIBUTI:
a)
certificato medico in carta libera attestante l’handicap,
b)
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del
d.P.R. 445/2000, dalla quale risulti l’ubicazione della propria abitazione,
nonché le difficoltà di accesso,
c)
qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap
riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione, deve allegare la
certificazione rilasciata dall’Asl competente (in originale o copia conforme
all’originale),
d)
il preventivo delle spese da sostenere per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Si
rileva, infine, che i documenti sopra indicati devono essere completi ed
allegati contestualmente alla domanda, al fine dell’inserimento nella
graduatoria, per l’ottenimento dei contributi.
28.2
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO.
L’articolo
9, comma 2, della legge 13/89, stabilisce che l’entità del contributo
concedibile, va determinata nel seguente modo:
-
Per costi fino a 2.582,28 euro il contributo è concesso in misura pari alla
spesa;
-
Per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 euro, il contributo è aumentato del 25%
della spesa effettivamente sostenuta fino ad un massimo di 5.164,57 euro;
-
Per costi da 12.911,42 euro a 51.645,69 euro, si aumenta l’erogazione di un
ulteriore 5% fino ad un massimo di 7.101,28 euro;
-
Tutte le somme che esulano i 51.645,69 euro, sono a totale carico di chi
effettua le opere di abbattimento delle barriere architettoniche.
La
domanda, una volta approvata dal comune e dalla Regione, conserva la sua
efficacia fino al momento dell’avvenuta erogazione del relativo contributo,
pertanto, non deve essere reiterata dal soggetto richiedente.
28.3
COMPITI DEL COMUNE.
L’amministrazione
comunale che riceve la domanda effettua un immediato accertamento
sull’ammissibilità delle stessa subordinata alla presenza di tutti i requisiti
necessari per la concessione del contributo, all’inesistenza dell’opera alla
data di presentazione della domanda, al mancato inizio dei lavori ed alla
verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da
realizzare; provvede infine a comunicare ai soggetti interessati, in base alla
legge 241/90 , il nominativo del responsabile del procedimento, qualora non sia
stato fatto all’atto della presentazione della domanda.
Entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande il
sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il
fabbisogno del comune, che provvede a comunicare al Servizio Tecnico
Amministrativo Provinciale (ex Genio Civile) competente per territorio. Il
comune provvede inoltre a formulare l’elenco che deve essere pubblicato
mediante affissione all’Albo comunale.
La
regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero
dei LL.PP. per l’erogazione del fondo.
Le
regioni ripartiscono, quando hanno ricevuto il fondo, le somme assegnate ai
comuni richiedenti ed i rispettivi sindaci, entro trenta giorni dalla
comunicazione delle disponibilità come sopra attribuite, assegnano, dandone
tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati.
Nell’assegnazione
si deve dare la precedenza assoluta agli handicappati riconosciuti invalidi
totali, con difficoltà di deambulazione dalle competenti ASL, criterio
subordinato è quello dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le
domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque
valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di
ammissibilità; esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i
presupposti del diritto al contributo.
Per
l’eventuale soddisfazione nell’anno successivo, qualora si verifiche nel
frattempo un aumento dei costi di realizzazione dell’opera il richiedente può
comunicare la variazione della spesa prevista, ad integrazione della domanda
già formulata.
La
concreta erogazione del contributo deve
avvenire dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture debitamente
quietanziate; il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la
conclusione dei lavori con trasmissione delle fatture.
Entro
15 giorni il comune, accertato l’effettivo compimento dell’opera e la
conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede
all’erogazione, dandone comunicazione al richiedente e/o all’avente diritto.
Se
la spesa effettivamente sostenuta, è inferiore a quella originariamente
indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata
computata l’entità del contributo, lo stesso è ridotto tenendo conto della
minore spesa.
Qualora,
per una qualsiasi causa, il richiedente rinunci al contributo, ovvero perda il
diritto al suo ottenimento, la relativa somma deve essere restituita dal comune
alla regione, che provvede a rassegnarla alle domande ammesse in ordine di
graduatoria regionale.
Raccomandazioni importanti
Prima
di eseguire le opere:
-
Presentare la domanda di contributo presso il Comune di Vestone verificare se
le opere da realizzare rientrano nella manutenzione ordinaria; in tal ipotesi
le stesse si possono eseguire senza alcuna autorizzazione;
-
Si raccomanda ai comuni, all’atto del ricevimento delle domande, di informare i
cittadini che l’insufficiente finanziamento effettivo della legge, comporta
l’impossibilità del rispetto dei tempi previsti dalla legge stessa
nell’erogazione dei contributi a favore degli aventi diritto,
-
I sindaci ricevute le domande, provvedono entro i successivi 30 giorni (non
oltre il 31 marzo di ogni anno), a formare l’elenco delle domande e poi ad
inoltrarlo al Servizio dell’ex Genio Civile, competente per territorio
Norme e procedure edilizie da
rispettare.
Se
lo opere da realizzare non rientrano nella manutenzione ordinaria occorre:
-
Presentare una Dia ai sensi
dell’articolo 4 della legge regionale n. 22 del 1999 oppure, ai sensi
dell’articolo 22 del d.P.R. n. 380/01 se trattasi di opere interne (ex articolo
26 legge n. 47/85), sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione;
-
Presentare un progetto per le opere soggette a permesso di costruire ai sensi
dell’articolo 10 del d.P.R. n. 380/01 ovvero Dia sostitutiva ai sensi dell’articolo
22 dello stesso decreto;
-
Verificare inoltre di eseguire le opere, se sul fabbricato esiste un vincolo.
In caso affermativo è necessario chiedere il nulla osta dell’ente preposto al
controllo del vincolo stesso.
Modello 1
DOMANDA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PREVISTI DALLA LEGGE 13/1989
(Circ.
n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989)
(in bollo)
AL SINDACO DEL COMUNE DI …………………….
Oggetto:
Domanda di concessione di contributo per il superamento e
l’eliminazione
delle barriere architettoniche
negli edifici privati, ai sensi della L. 9 gennaio
1989, n° 13.
Il sottoscritto ……….nato a
………… il …………….. abitante (1) in qualità di
□ proprietario
□ conduttore
□ altro (2)
nell’immobile di proprietà di ……………………………………………………
sito in ……………………C.A.P. ………… Via/piazza ………………………... n° civico ……… piano …………….
int. …….. tel. ………………., quale
□
portatore di handicap
□
esercente la potestà o tutela su soggetto portatore di handicap
il contributo (3) previsto dall’art. 9 della legge in oggetto, prevedendo
una spesa di € …………….. per la realizzazione della seguente opera (o più opere
funzionalmente connesse) (4), da realizzarsi nell’immobile sopra indicato, al fine di rimuovere
una o più barriere che creano difficoltà:
A - di
accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare :
1. rampa di accesso;
2. servo scala;
3. piattaforma o elevatore;
- installazione;
4. ascensore;
- adeguamento
5.
ampliamento porte ingresso;
6.
adeguamento percorsi orizzontali condominali;
7. installazione
dispositivi di segnalazione per
favorire la mobilità
dei non vedenti all’interno
degli edifici;
8.
installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;
9. acquisto
bene mobile non elettrico idoneo raggiungimento del medesimo
fine, essendo l’opera non realizzabile per
impedimenti materiali/giuridici;
10. altro (5) ……………………………………………………………………..
B - di
fruibilità e visitabilità dell’alloggio:
1. adeguamento spazi
interni all’alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
2. adeguamento percorsi
orizzontali e verticali interni all’alloggio;
3. altro (5) ……………………………………………………………………..
che avente diritto (6) al contributo, in quanto
onerato della spesa, è : il sottoscritto richiedente
…….l sig.
……………………………………………….., in qualità di :
□ esercente la potestà o tutela nei confronti
del portatore di handicap;
□ avente a carico il soggetto portatore di
handicap;
□ unico proprietario;
□ amministratore del condominio;
□ responsabile del centro o istituto ex art. 2
L. 27 febbraio 1989, n. 62.
ALLEGA
Alla
presente domanda:
□ certificato medico in carta libera
attestante l’handicap;
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
□ certificato A.S.L. (o
fotocopia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di
deambulazione, ovvero si riserva di presentarlo entro il (7) ...................
…………. lì ………………………
IL RICHIEDENTE
…………………………..
L’AVENTE
DIRITTO AL CONTRIBUTO
Per conferma ed adesione
………………………………….
Note
(1)
Si
deve indicare l’effettiva e stabile dimora del richiedente, che può anche non
coincidere con la sua residenza
anagrafica.
(2)
Barrare
se si abita l’immobile titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad es.:
convivenza, ospitalità, comodato, ecc.).
(3)
Il
contributo :
-
per
costi fino a 5 milioni è concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta;
-
per
costi da 5 a 25 milioni è aumentato del 25% della spesa effettivamente
sostenuta (es: per una spesa di 15 milioni, il contributo è pari a 5 milioni
più il 25% di 10 milioni, cioè è di 7 milioni e mezzo);
-
per
costi da 25 a 100 milioni è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di
80 milioni il contributo è pari a 5 milioni più il 25% di 20 milioni, più il 5%
di 55 milioni cioè è di 5+5+2.75 ovvero ammonta a 12 milioni e 750 mila lire).
(4)
Si
precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla
rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad
es.:funzione di accesso all’immobile; funzione di visitabilità dell’alloggio),
come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più
opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare
un’unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato
in base alla spesa complessiva.
Parimenti, qualora di un’opera o di
più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di handicap, deve
essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di handicap, in quanto
uno solo è il contributo concesso.
Se invece le opere riguardano
l’abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A.
funzione di accesso es.: installazione ascensore; B. funzione di visitabilità
es.: adeguamento servizi igienici) l’istante deve presentare una domanda per
ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo.
Si precisa inoltre che i contributi
ai sensi della L. n. 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi
titolo per la realizzazione della
stessa opera, fermo restando che l’importo complessivo dei contributi non può
superare la spesa effettivamente sostenuta.
(5)
Specificare
l’opera da realizzare.
(6)
Il
soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di
handicap qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie
spese.
(7)
Il
termine per la presentazione della domanda e della integrazione della
documentazione è fissato per il 1989 al 31 luglio e per gli anni successivi al
1° marzo.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Art.
47 d.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritta . . . . . . nato/a . . . . . . . .
. . il. . . . . . . . . . residente in via. . . . . . . . consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così stabilito
dall’art. 76, nonché di quanto previsto dal d.P.R. 445/2000
dichiaro
il sottoscritto portatore di handicap / tutore
esercente la potestà dei genitori nei confronti del portatore di handicap,
dichiara: (1)
-
che nell’immobile da lui abitato esistono le seguenti barriere
architettoniche . .. . . . . . . . .
-
che comportano al portatore di handicap, le seguenti difficoltà di . . .
. . . . . . . .
-
che al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare la /le
seguenti opere . . . . . . . . . . .
-
che tali opere non sono esistenti o in corso di esecuzione;
-
che per la realizzazione di tali opere gli è stato concesso (o non gli è
stato concesso)altro contributo il cui importo, cumulato a quello richiesto ai
sensi della legge n.13/89, non supera la spesa preventivata.
IL DICHIARANTE
.......................................................
La predetta dichiarazione da me ricevuta in base a
quanto disposto dall’art. 47 del d.P.R. 445/2000, è rilasciata in carta libera
per uso amministrativo e ne confermo la firma del dichiarante apposta in mia
presenza, ai sensi dell’art. 21 della succitato d.P.R. 445/00.
..................... lì
........................... Per il Sindaco
IL FUNZIONARIO INCARICATO
.........................................................................
1) Si deve trattare di interventi in edifici
già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 13/1989 (26
gennaio 1989)