LEGITTIMO
L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTESTATI SOA DA PARTE DELL'AUTORITÀ
(Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 2 marzo 2004 n. 991)
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia della VI Sez. del 2 marzo
2004 n. 991, ha riconosciuto all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
il potere di annullare gli attestati rilasciati dalle SOA, necessari alle
imprese per la partecipazione alle gare per l'esecuzione di lavori pubblici.
I giudici muovendo da una
attenta analisi del nuovo sistema di qualificazione delle imprese (D.P.R. n.
34/2000), entrato in vigore a seguito dell'abolizione dell'Albo Nazionale
Costruttori, basato sulle SOA, società di diritto privato, qualificano
l'attività svolta da queste ultime come ''una funzione pubblicistica che sfocia
in una attestazione con valore di atto pubblicò'.
Secondo il C.d.S. ''La
diversa natura giuridica del soggetto che esercita l'attività di certificazione
non incide sulla natura giuridica dell'attività esercitata che era in passato e
rimane oggi una funzione pubblica di certificazione volta a ingenerare pubblica
fiducia nel contenuto dell'atto. Le attestazioni SOA, al pari dei certificati
di iscrizione all'ANC, hanno una natura sostanzialmente pubblica e sono atti
vincolati.
La normativa sui lavori pubblici riconosce espressamente
all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici il potere di controllare la
presenza in capo alle imprese dei requisiti per il rilascio delle attestazioni.
Sulla scorta di ciò, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 991/04 riconosce
all'Autorità, con le limitazioni di seguito espresse, il potere di annullare il
provvedimento di autorizzazione (attestato) rilasciato dalla SOA, laddove,
nell'ambito dell'attività di controllo svolta, riscontrasse la carenza di
taluni requisiti.
In particolare, secondo i giudici di Palazzo Spada, il potere di
annullamento delle attestazioni da parte dell'autorità va esercitato solo in
caso di inerzia della SOA: sicchè, prima
l'Autorità dovrà indicare alla SOA il contenuto dell'atto che questa
deve adottare (modifica, ritiro dell'attestazione), assegnando un termine molto
breve; in caso di inerzia della SOA, l'Autorità interverrà in via diretta ad
adottare l'atto omesso dalla SOA.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
FATTO E DIRITTO
... omissis ...
4. Una volta acclarato, alla luce della disciplina positiva, che, le
SOA sono soggetti privati che esercitano una funzione pubblica, e che
all'Autorità sono attribuiti poteri penetranti di vigilanza e controllo sia
sulle SOA che sulle singole attestazioni, è agevole desumere, in chiave di
ricostruzione logica e sistematica, - al di là del mero dato letterale - la
sussistenza di un potere, in capo all'Autorità, di annullare in via diretta le
attestazioni SOA.
4.1. E, invero, dal quadro normativo emerge che:
- l'Autorità indica in maniera vincolante le condizioni che le SOA
devono rispettare nel contenuto dell'atto che esse adottano (rilascio,
modifica, revoca, diniego dell'attestazione);
- l'Autorità può sanzionare la SOA che rimane inadempiente alle
indicazioni, addirittura con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività;
- le SOA sono tenute ad inviare all'Autorità tutte le attestazioni
che rilasciano;
- l'Autorità controlla le attestazioni, oltre che su iniziativa
degli operatori nel mercato, anche di propria iniziativa, mediante periodico
controllo a campione.
I criteri ermeneutici logico e sistematico inducono a ritenere che
se l'Autorità può indicare in maniera vincolante il contenuto
dell'attestazione, e può addirittura, in caso di inadempimento della SOA nel
recepire tale contenuto, sanzionare la SOA precludendone ogni ulteriore
attività (mediante la revoca dell'autorizzazione generale), a maggior ragione
l'Autorità può adottare la misura, di minore impatto, di intervenire in via
diretta sulla attestazione, annullandola.
4.2. A ben vedere l'intervento diretto dell'Autorità, mediante
annullamento dell'attestazione viziata, è un rimedio indispensabile nelle
ipotesi di inerzia della SOA.
In mancanza, si consentirebbe ad imprese che hanno ottenuto
l'attestazione sulla base di presupposti erronei (o falsi), di continuare a
partecipare alle gare di appalto sine die, così frustrando la ratio posta a
base dell'istituzione del controllo pubblico sugli organismi di qualificazione,
data dalla necessità di assicurare il virtuoso andamento del mercato, mediante
la limitazione del perimetro delle imprese ammesse a partecipare alle procedure
in virtù delle relative referenze oggetto di certificazione .
Il solo ritiro dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei
confronti della SOA inadempiente potrebbe non essere un rimedio efficace,
perché quando una SOA cessa la sua attività, le attestazioni da essa rilasciate
devono essere trasferite ad altra SOA.
Sicché, si potrebbe verificare il paradosso che:
- una SOA ha rilasciato una attestazione sulla base di falsi presupposti;
- la SOA omette, contravvenendo alle indicazioni vincolanti
dell'Autorità, di revocare l'attestazione viziata;
- l'Autorità revoca alla SOA l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività;
- l'attestazione viziata viene trasferita ad altra SOA, e continua
ad essere efficace.
E' evidente che il dato normativo non può essere interpretato
secondo una chiave puramente letterale, che porterebbe a questo risultato
paradossale.
Va invece interpretato in chiave logica e sistematica, che
garantisca un significato utile delle norme e il raggiungimento degli scopi che
il legislatore si è prefisso, vale a dire la creazione di un sistema efficiente
ed efficace di qualificazione.
Non è inutile osservare che, diversamente da quanto accade per i
requisiti di partecipazione alle gare, il controllo sostanziale sulla
qualificazione non è di pertinenza della stazione appaltante, di talché la
preclusione di una vigilanza con poteri realmente operativi in testa all'Autorità
delineerebbe un quadro dato dall'assenza di meccanismi sanzionatori di stampo
pubblicistico, consentendo ad imprese non correttamente certificate di
partecipare senza limiti alle gare pubbliche.
4.3. L'interpretazione logica e sistematica ha anche il conforto del
dato normativo letterale, purché attentamente ricostruito.
Infatti, posto che:
- le SOA esercitano una pubblica funzione di certificazione;
- le attestazioni sono atti pubblici di certificazione;
- l'Autorità esercita un controllo sia sulle SOA che sulle
attestazioni che esse rilasciano;
- l'Autorità può indicare in modo vincolante il contenuto delle
attestazioni;
- l'Autorità può escludere dal mercato le SOA inadempienti;
- l'Autorità vigila sull'intero sistema di qualificazione, e dunque
ne garantisce l'efficienza e l'efficacia, a tutela della concorrenza e della
pubblica fiducia;
da tale complesso di poteri attribuiti all'Autorità si evince anche
quello, strettamente strumentale, di intervento diretto sulle attestazioni,
mediante annullamento delle stesse.
4.4. In chiave ricostruttiva, va evidenziato che il potere di
annullamento delle attestazioni va esercitato dall'Autorità solo in caso di
inerzia della SOA:
- sicché, in prima battuta, l'Autorità dovrà indicare alla SOA il
contenuto dell'atto che questa deve adottare (rilascio, modifica, ritiro,
dell'attestazione);
- in caso di inerzia della SOA, l'Autorità interverrà in via diretta
ad adottare l'atto omesso dalla SOA;
- la necessità che il sistema di qualificazione sia efficiente ed
efficace, comporta che vi sia una urgenza in re ipsa nell'adozione degli
interventi prescritti, per cui l'Autorità, nell'indicare alle SOA il contenuto
degli atti, potrà assegnare un termine molto breve, decorso il quale potrà
intervenire in via diretta.
... omissis ...