AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - ACQUISTO DI TERRENO DOPO LA VENDITA
DELL'ABITAZIONE
(Ris. 16/3/04, n. 44/E)
Per non incorrere nella decadenza dal beneficio per
l’acquisto della prima casa non è di per sé sufficiente l’acquisto entro un
anno del terreno, richiedendosi a tal fine che, entro l'anno dall'alienazione,
venga ad esistenza il fabbricato destinato ad abitazione principale.
Non è necessario che il fabbricato sia ultimato, ma
è sufficiente che lo stesso entro l'anno venga ad esistenza cioè acquisti
rilevanza dal punto di vista urbanistico.
Deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo
delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura.