AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - ACQUISTO DI TERRENO DOPO LA VENDITA DELL'ABITAZIONE

(Ris. 16/3/04, n. 44/E)

 

Per non incorrere nella decadenza dal beneficio per l’acquisto della prima casa non è di per sé sufficiente l’acquisto entro un anno del terreno, richiedendosi a tal fine che, entro l'anno dall'alienazione, venga ad esistenza il fabbricato destinato ad abitazione principale.

Non è necessario che il fabbricato sia ultimato, ma è sufficiente che lo stesso entro l'anno venga ad esistenza cioè acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico.

Deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura.