IVA - APPALTI NEI CONFRONTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI - ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA
Si pubblica di seguito un chiarimento dell'Ance in
ordine alla nozione di "esigibilità dell'imposta" ai fini dell'IVA,
per operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi poste in essere nei
confronti dello Stato, enti pubblici territoriali od altri soggetti indicati
all'art.6, comma 5 del DPR 633/1972, nel caso di pagamenti parziali delle
relative fatture.
Alla luce del dettato normativo e dei chiarimenti
forniti dall'Amministrazione finanziaria in corrispondenza delle modifiche
apportate alla citata norma con l'entrata in vigore del D.Lgs. 313/1997 ,
l'Ance precisa quanto segue.
Con la Circolare n.328/E del 24/12/97, il Ministero
ha chiarito che l'art.1, comma 3, del D.Lgs 313/1997 ha sostituito il comma 5
dell'art.6 del DPR 633/1972, introducendo nella normativa IVA la nozione di
"esigibilità dell'imposta", intesa come diritto dell'Erario a
percepire il tributo a partire da un determinato momento (in sostituzione della
precedente modalità della fatturazione in sospeso).
La norma generale prevede che l'imposta diventi
esigibile al verificarsi degli eventi individuati dai primi quattro commi dello
stesso art.6, al realizzarsi dei quali le varie operazioni si considerano
effettuate:
a) Cessione di beni
- Beni mobili: Consegna o spedizione del bene
(art.6 comma 1)
- Beni immobili: Stipulazione del contratto (art.6
comma 1)
b) Prestazione di servizi
- Pagamento del corrispettivo (art.6 c.3)
Il momento di esigibilità dell'imposta riveste
particolare importanza ai fini dell'imputazione delle varie operazioni poste in
essere dal contribuente ai rispettivi periodi di liquidazione dell'imposta
(art.27 del DPR 633/1972) e, specularmente, ai fini della corretta
individuazione del momento in cui sorge il diritto alla detrazione in capo
all'acquirente dei beni e al committente dei servizi (art.19, comma 1, secondo
periodo del DPR 633/1972).
Il secondo periodo del comma 5 dell'art.6 ammette
però un'eccezione alla regola generale della coincidenza del momento di
esigibilità dell'imposta con quello di effettuazione delle operazioni,
riguardante proprio le cessioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato
ancorchè dotati di personalità giuridica, ad enti pubblici territoriali, ed
altri soggetti specificatamente indicati.
In questi casi, l'imposta diviene esigibile
all'atto del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate,
ciò al fine di evitare al cedente o prestatore di dover anticipare l'imposta
per operazioni il cui pagamento del corrispettivo e dell'imposta per rivalsa
avviene normalmente con notevole ritardo.
Il Legislatore ha messo quindi a disposizione (si
tratta di una facoltà e non di un obbligo) uno strumento specificatamente
destinato a tali operatori i quali devono:
- emettere la fattura definitiva nel momento in cui
l'operazione si considera effettuate, secondo le regole generali;
- apporre sulla fattura in questione la dicitura
"IVA ad esigibilità differita";
- computare la relativa imposta a debito nel
periodo in cui avviene l'incasso effettivo del corrispettivo.
In sostanza, il prestatore è obbligato ad emettere
subito la fattura di cui all'art.21 del DPR 633/1972 e ad annotarla sul
registro delle fatture entro i 15 giorni successivi alla sua emissione. In tal
caso, la registrazione è da considerarsi in via definitiva nei registri IVA,
salvo operare le evidenziazioni necessarie al fine del rinvio del pagamento
dell'imposta (la Circolare 328/E/997, a tal proposito, prevede la possibilità
di procedere alla gestione delle fatture mediante la tenuta di appositi
registri sezionali).
Qualora il cedente o prestatore non si avvalga del
rinvio dell'esigibilità dell'imposta, la fattura relativa all'operazione in
questione deve contenere l'annotazione "IVA ad esigibilità immediata"
affinchè l'acquirente o committente possa operare la detrazione d'imposta
immediatamente, secondo la regola generale. Diversamente, nel caso in cui la
fattura non contenga alcuna indicazione, il diritto alla detrazione da parte
del destinatario della fattura non può essere esercitato finchè non si è
provveduto al pagamento del corrispettivo.
Il pagamento del corrispettivo è comunque da
intendersi realizzato nel momento in cui il cedente o prestatore abbia
l'effettiva disponibilità delle somme spettanti. Pertanto, se il pagamento è
parziale (come per esempio nel caso di un acconto), l'operazione deve
considerarsi effettuata ai fini IVA nei limiti dell'importo pagato.
In assenza di specifici pronunciamenti ministeriali
sulla questione, si ritiene che l'IVA vada versata gradualmente e limitatamente
agli importi di volta in volta corrisposti dall'Amministrazione committente. A
tal fine, le movimentazioni di gestione delle fatture potranno essere
evidenziate, anche in sede di verifica, attraverso i registri sezionali
sopracitati.
Nelle operazioni effettuate nei confronti dello
Stato e degli enti pubblici territoriali, l'IVA diviene esigibile al pagamento
dei corrispettivi, a prescindere dall'operazione effettuata, ed il contribuente
può utilizzare le fatture con IVA ad esigibilità differita.