NON E' ANCORA
POSSIBILE RICHIEDERE LE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE AI SENSI DELL'ART. 30
DELLA LEGGE “MERLONI”
Si ritiene cosa utile fornire alle imprese associate alcune
indicazioni in materia di garanzie e coperture assicurative previste dalla
legislazione vigente (art. 30 della Legge n. 216/95) nell'ambito dei contratti
di appalto di opere pubbliche.
Si fa particolare riferimento all'obbligo (previsto al comma 4) in
capo all'esecutore dei lavori pubblici di stipulare, con decorrenza dalla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale (“cd. postuma”) nonché una polizza per responsabilità civile verso
terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivati da gravi difetti costruttivi.
A tale proposito si evidenzia come l'operatività di detta norma
sia subordinata, per legge, all'emanazione di un decreto del Ministro dei
LL.PP., che dovrà fissare la soglia a partire dalla quale dette coperture
assicurative saranno richiedibili.
In assenza di questo decreto, la richiesta della stipulazione
della polizza in questione da parte delle stazioni appaltanti è da ritenersi
non corretta, tenuto anche conto del fatto che, per quanto ci consta, la
generalità delle compagnie assicuratrici non è ancora attrezzata per la
redazione di detti modelli di polizze.
A supporto di quanto sopra illustrato si ricorda che la circolare
del Ministero dei LL.PP. n. 4488/UL del 7 ottobre 1996 (cd. “Circolare Di
Pietro”), paragrafo 2, lett. c), ritiene i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 30 non
operativi comunque, a prescindere dalla data di pubblicazione del bando; a
conferma di quanto esposto, si precisa che il d.d.l. n. 2288 (cd. “Merloni
ter”, di modifica della Legge n. 216/95), contiene, all'art. 9, comma 34, un
emendamento, approvato dalla Commissione LL.PP. del Senato, che prevede che gli
schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fidejussorie e le coperture
assicurative di cui all'art. 30 della Legge n. 216/95 debbano essere approvati
con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato, di
concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge cd. “Merloni ter”. È evidente, pertanto, il
rinvio ad un momento successivo dell'operatività della norma in questione.