NON E' ANCORA POSSIBILE RICHIEDERE LE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA LEGGE “MERLONI”

 

Si ritiene cosa utile fornire alle imprese associate alcune indicazioni in materia di garanzie e coperture assicurative previste dalla legislazione vigente (art. 30 della Legge n. 216/95) nell'ambito dei contratti di appalto di opere pubbliche.

Si fa particolare riferimento all'obbligo (previsto al comma 4) in capo all'esecutore dei lavori pubblici di stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale (“cd. postuma”) nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivati da gravi difetti costruttivi.

A tale proposito si evidenzia come l'operatività di detta norma sia subordinata, per legge, all'emanazione di un decreto del Ministro dei LL.PP., che dovrà fissare la soglia a partire dalla quale dette coperture assicurative saranno richiedibili.

In assenza di questo decreto, la richiesta della stipulazione della polizza in questione da parte delle stazioni appaltanti è da ritenersi non corretta, tenuto anche conto del fatto che, per quanto ci consta, la generalità delle compagnie assicuratrici non è ancora attrezzata per la redazione di detti modelli di polizze.

A supporto di quanto sopra illustrato si ricorda che la circolare del Ministero dei LL.PP. n. 4488/UL del 7 ottobre 1996 (cd. “Circolare Di Pietro”), paragrafo 2, lett. c), ritiene i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 30 non operativi comunque, a prescindere dalla data di pubblicazione del bando; a conferma di quanto esposto, si precisa che il d.d.l. n. 2288 (cd. “Merloni ter”, di modifica della Legge n. 216/95), contiene, all'art. 9, comma 34, un emendamento, approvato dalla Commissione LL.PP. del Senato, che prevede che gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative di cui all'art. 30 della Legge n. 216/95 debbano essere approvati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge cd. “Merloni ter”. È evidente, pertanto, il rinvio ad un momento successivo dell'operatività della norma in questione.