INAIL - RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 - DISCIPLINA
DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO - PRIME ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO - CIRCOLARE N.
22/2004
L’Inail, con circolare n. 22 del 18 marzo 2004, ha
illustrato le conseguenze sull’obbligo assicurativo della nuova figura
contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità
cosiddetta “a progetto”.
Oltre a ribadire le principali innovazioni
contenute nel D.Lgs. 276/2003 in tema di collaboratori a progetto uniformandosi
alla posizione già espressa dal Ministero del Lavoro e dall’Inps (cfr. Not. n.
2/2004), l’Istituto conferma che le istruzioni già impartite in ordine ai
lavoratori parasubordinati trovano applicazione anche per i collaboratori a
progetto.
Infatti, il D.Lgs. 38/2000 ha previsto
l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali anche ai lavoratori parasubordinati che svolgano alcune delle
attività protette per le quali l’art. 1 del DPR n. 1124/1965 prevede l’obbligo
assicurativo, oppure se i medesimi soggetti si avvalgono, in via non
occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti.
A parere dell’Inail al fine di individuare quali
siano i soggetti che devono essere assicurati contro gli infortuni e le
malattie professionali si deve far riferimento “alla norma fiscale che
definisce i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa”, e cioè all’art 50 (ex art. 47, comma 1, lettera c-bis) del DPR
n. 917/1986, modificato e integrato per effetto del D.Lgs. n. 344/2003.
Nell’ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli
che eseguono prestazioni occasionali ma anche alcuni soggetti esclusi dalla
disciplina dei lavori a progetto, quali:
- i componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle società
- i membri di comitati e commissioni
- i collaboratori che percepiscono pensione di
vecchiaia.
Restano, invece, escluse dall’assogget-tamento all’assicurazione
obbligatoria, tra le altre, le prestazioni rese da professionisti iscritti agli
albi nell’ambito della professione esercitata e le attività di lavoro autonomo
occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed
una continuità nelle prestazioni.
Pertanto, l’Istituto conferma, come detto, che per
i lavoratori a progetto dovranno essere applicate le istruzioni già impartite
per i lavoratori parasubordinati, anche per quanto riguarda la base imponibile
contributiva, che va individuata nei redditi assimilati a quelli derivanti dal
lavoro dipendente.
Restano, inoltre, confermate le istruzioni in tema
di libri matricola, libri paga e denuncie nominative (cfr. Not. n. 3/2004) già
impartite con riferimento ai lavoratori parasubordinati.
Di seguito si pubblica il testo della circolare in
commento.
Inail
Circolare n. 22 del 18 marzo 2004
Oggetto: Collaborazioni coordinate e continuative.
Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina.
La nuova disciplina
Premessa
Con l’entrata in vigore del Decreto di attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, è stata dettata
una nuova disciplina in tema di collaborazioni coordinate e continuative.
In particolare, viene stabilito che “i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n.3, del Codice di
Procedura Civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.
In sostanza, le norme in materia di lavori a
progetto hanno la finalità di inibire il fenomeno delle collaborazioni
fittizie, laddove vi si ricorra per evitare l’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato e la conseguente applicazione delle tutele previste per
questo rapporto.
A decorrere dal 24 ottobre 2003, l’attività dei
collaboratori deve essere prestata nell’ambito di uno specifico progetto,
programma o di una fase di esso.
L’individuazione del progetto, programma o della
fase di esso, come pure i requisiti cui è subordinato il lavoro a progetto
formano oggetto delle specifiche istruzioni ministeriali.
Esclusioni
In relazione alle finalità della norma, restano
escluse dalla disciplina dei lavori a progetto alcune fattispecie che non
presentano significativi rischi di elusione.
E’ il caso delle prestazioni occasionali che
consistono in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ciascuno di
durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso
che non ecceda l’importo di 5.000 euro.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui i limiti di 30
giorni e di 5.000 euro, riferiti a ciascun committente, vengano superati, dovrà
essere applicata la disciplina prevista in materia di lavoro a progetto.
Sono, altresì, esclusi dall’applicazione della
nuova disciplina:
- i professionisti iscritti negli albi della
categoria di appartenenza alla data del 24 ottobre 2003
- i pensionati di vecchiaia
- i soggetti che prestano collaborazioni in favore
di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- i componenti degli organi di amministrazione e di
controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni.
Le norme in tema di lavori a progetto non si
applicano alle pubbliche amministrazioni.
Ciò vale fino al momento in cui il Ministro della
Funzione Pubblica adotterà le determinazioni rivolte all’armonizzazione dei
profili per effetto dell’entrata in vigore delle nuove norme.
La forma del contratto
Il contratto di collaborazione a progetto viene
stipulato in forma scritta solo ai fini probatori e non per la validità del
contratto medesimo.
Proprio ai fini della prova, quindi, è necessario
che nel contratto sussistano i seguenti elementi.
- durata della prestazione, determinata o
determinabile
- progetto o programma di lavoro o fasi dello
stesso, individuati nel loro contenuto caratterizzante
- corrispettivo economico e criteri per la sua
determinazione, tempi e modalità di pagamento, nonché disciplina dei rimborsi
spese
- modalità di svolgimento delle prestazioni che, in
ogni caso, non possono pregiudicare l’autonomia del lavoratore
- eventuali misure per la tutela della salute e
sicurezza del collaboratore a progetto.
Le sanzioni
E’ fatto espresso divieto di instaurare rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa privi dell’indicazione di uno
specifico progetto o programma. I rapporti di collaborazione instaurati in
violazione del divieto sono considerati sin dall’inizio quali rapporti di
lavoro a tempo indeterminato.
Il fatto di considerarli rapporti di lavoro a tempo
indeterminato costituisce una “presunzione semplice” dell’esistenza della
subordinazione, ferma restando la facoltà del committente di provare in sede
giudiziaria che si tratta di un rapporto di diversa natura.
La forma scritta, pur non essendo richiesta a pena
di nullità del contratto, rende però agevole alle parti la prova giudiziale che
la collaborazione può essere inquadrata in uno specifico progetto, programma di
lavoro o in una fase di esso.
Qualora un rapporto instaurato come collaborazione
coordinata e continuativa venga qualificato in via giudiziaria come rapporto di
lavoro dipendente troveranno applicazione le norme che regolano il contratto
che le parti hanno voluto di fatto costituire.
Restano estranee a tale divieto le fattispecie
escluse dalla disciplina dei lavori a progetto. nonché quelle rientranti
nel regime transitorio previsto per le collaborazioni coordinate e continuative
già in essere alla data del 24 ottobre 2003.
Regime transitorio
I rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa instaurati a norma della disciplina anteriore al Decreto di attuazione
e privi di uno specifico progetto o programma di lavoro continuano a spiegare
effetti fino alla loro scadenza naturale e comunque, non oltre un anno
dall’entrata in vigore delle nuove norme e cioè a decorrere dal 24 ottobre
2003.
Tali effetti potranno essere ulteriormente estesi
in sede di accordo sindacale aziendale.
Obbligo assicurativo
L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali dei collaboratori a progetto deve essere applicata in base alle
condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, tenendo conto del fatto
che l’area dei parasubordinati da assicurare all’Inail continua ad essere
individuata mediante richiamo alla norma fiscale che definisce i compensi
derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Nell’ambito di tale area rientrano non solo i
collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali ma anche
alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto, quali:
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle società
- i membri di comitati e commissioni
- i collaboratori che percepiscono pensione di
vecchiaia.
Restano, invece, escluse dall’assogget-tamento
all’assicurazione obbligatoria:
- le collaborazioni rese in favore di associazioni
e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati dal punto
di vista fiscale nei “redditi diversi”.
- le prestazioni rese da professionisti iscritti
agli albi nell’ambito della professione esercitata
- le attività di lavoro autonomo occasionale vero e
proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle
prestazioni.
Le collaborazioni coordinate e continuative
stipulate o che verranno stipulate dalle pubbliche amministrazioni restano
regolamentate, come già riferito, fino all’emanazione delle determinazioni di
armonizzazione da parte del Ministro della Funzione Pubblica.
Conferma delle procedure in atto
Per i lavoratori a progetto dovranno essere
applicate le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati. Posto che
il corrispettivo per i lavoratori a progetto è “proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro eseguito”, si conferma che la base imponibile contributiva
si identifica nei “compensi effettivamente percepiti”, sia pure nel rispetto
del minimale e del massimale di rendita. Rimane valido perciò il rinvio alla
normativa fiscale anche per la base imponibile contributiva dei lavoratori
parasubordinati, che va individuata nei redditi assimilati a quelli derivanti
dal lavoro dipendente. Restano inoltre confermate le istruzioni in tema di
semplificazione dei libri matricola e paga relativi ai lavoratori
parasu-bordinati.
Quanto alla denuncia nominativa dei lavoratori
parasubordinati, i termini sono stati uniformati alla specifica disciplina che
ha modificato, con effetto dal 9 ottobre 2003, le modalità previste per la
presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione
dell’attività.
La denuncia, quindi, deve essere effettuata:
- contestualmente all’instaurazione del rapporto di
lavoro, in caso di denuncia di esercizio
- non oltre il 30° giorno dal verificarsi
dell’evento, nei casi di variazione e cessazione.
Prestazioni
Per quanto riguarda le prestazioni, si ritengono
applicabili i criteri stabiliti dalle istruzioni vigenti, che qui brevemente si
riassumono. In linea generale, le prestazioni dovranno essere liquidate in base
al corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto ed in
particolare:
- per la liquidazione della quota di rendita
diretta per danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai
superstiti, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo,
fermo restando il rispetto del minimale e del massimale di rendita
- per la liquidazione dell’indennità di temporanea,
dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo anche se
superiore al massimale.
Nell’ipotesi di più rapporti di lavoro con diversi
committenti, la liquidazione della rendita dovrà essere effettuata in base al
totale dei corrispettivi percepiti nel rispetto del massimale e del minimale di
legge.
La liquidazione dell’indennità di temporanea dovrà,
invece, essere effettuata in base al cumulo dei corrispettivi effettivamente
percepiti, anche quando è superiore al massimale.
Limitatamente ai casi di corrispettivo non accertabile
dovranno essere applicate le disposizioni in materia di retribuzione di
ragguaglio.
In questi casi, le prestazioni dovranno essere
liquidate, in via presuntiva, come di seguito indicato:
- per la liquidazione della quota di rendita
diretta per danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai
superstiti, dovrà essere presa per base la retribuzione minimale di rendita
- per la liquidazione dell’indennità di temporanea,
la retribuzione giornaliera valida ai fini dell’erogazione della suddetta
indennità sarà costituita dalla retribuzione minimale di legge valida per le
rendite, divisa per 300 (trecento).
Il minimale resta unico anche nel caso in cui
sussistano più rapporti di lavoro.
Le disposizioni di cui alla presente circolare
dovranno essere applicate anche per quanto riguarda il calcolo delle
prestazioni spettanti ai lavoratori occasionali che, secondo l’interpretazione
ministeriale, rientrano nella categoria dei collaboratori coordinati e
continuativi.