INPS - LAVORATORI ISCRITTI ALLA
GESTIONE SEPARATA -
ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI - CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO - CIRCOLARE N. 56/2004
Con circolare n. 56 del 29 marzo 2004, l’Inps ha
fornito chiarimenti in ordine alla misura della contribuzione dovuta per i
lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 (cfr.
suppl. n. 1 al Not. n. 2/2004). Si rammenta che le aliquote contributive da
applicare per i lavoratori in parola sono le seguenti:
Iscritti alla gestione separata non assicurati ad
altre forme di previdenza obbligatoria: 17,80% per i redditi fino ad euro 37.883,00 (17,30%
contribuzione pensionistica più lo 0,50% contribuzione per maternità, assegni
nucleo famigliare e malattia spedalizzata);
- 18,80% per i redditi oltre ad euro 37.883,00 e
sino al massimale pari, per l’anno 2004, ad euro 82.401,00 (17,30%
contribuzione pensionistica, più l’1% aliquota aggiuntiva a carico del
dipendente ai sensi dell’art. 3 ter della Legge 438/92 e più lo 0,50%
contribuzione per maternità, assegni nucleo famigliare e malattia
spedalizzata);
Iscritti alla gestione separata e titolari di
pensione diretta: 15% ;
Iscritti alla gestione separata e ad altra forma di
previdenza obbligatoria o percettori di pensione ai superstiti: 10%.
Con la circolare n. 56/2004 l’Inps ha fornito
ulteriori chiarimenti per quanto riguarda:
1) Aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3
ter della legge 14 novembre 1992, n. 438
Si tratta dell’aliquota aggiuntiva da calcolare
sulle retribuzioni imponibili eccedenti euro 37.883,00 e fino al massimale
pari, sempre per l’anno 2004, ad euro 82.401,00.
L’Istituto ha chiarito che tale aliquota, ove
dovuta, è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del
collaboratore.
Inoltre, richiamando l’obbligo del collaboratore di
comunicare ai committenti il superamento del limite oltre il quale si rende
necessario applicare l’aliquota aggiuntiva, l’Inps ha precisato che nelle
ipotesi nelle quali il superamento del citato limite avvenga mentre sono in
corso una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare
all’aliquota aggiuntiva dell’1% la quota parte del reddito complessivamente
eccedente la fascia esente, determinata in base al rapporto proporzionale tra
l’emolumento dallo stesso erogato nel mese e la somma degli emolumenti erogati,
nello stesso mese, dagli altri committenti (singolo compenso mensile
moltiplicato per 100 e diviso per la somma dei compensi mensili). Così, ad
esempio, qualora il collaboratore abbia percepito a tutto il mese di maggio del
corrente anno euro 32.500 e nel mese di giugno riceverà altri 10.000 euro, di
cui euro 8.000,00 dal committente A (80% di 10.000,00) e euro 2.000,00 (20% di
10.000,00) dal committente B, l’aliquota maggiorata di un punto sui 4.617,00
euro (42.500,00 – 37.883,00) eccedenti il limite di 37.883,00 sarà applicata,
dal committente A, su euro 3.693,60 (80% di euro 4.617,00) e dal committente B
su euro 923,40 (20% di euro 4.617,00).
Non si pongono, evidentemente, particolari problemi
nel caso di un unico rapporto, o di più rapporti che però si susseguono nel
corso dell’anno. In tali casi il committente applicherà l’aliquota aggiuntiva
dell’1% sulle somme imponibili che eroga, ponendola per 1/3 a carico del
collaboratore.
2) Recupero degli importi versati in eccedenza.
L’Istituto ha chiarito che i datori di lavoro che,
nel mese di gennaio 2004 hanno applicato l’aliquota del 17,89% anziché quella
del 17,80%, potranno effettuare la compensazione tra crediti e debiti
risultanti dalla dichiarazione. Conseguentemente, allorché il credito risulterà
dalla denuncia annuale, gli interessati potranno dedurre il maggior importo
versato dalle somme risultanti a debito degli stessi.
In alternativa potranno chiedere alla competente
Agenzia dell’Istituto il rimborso della somma indebitamente corrisposta.