SERVIZIO MILITARE DI LEVA - DISPENSA DAGLI OBBLIGHI PER RAGIONI LAVORATIVE - D.M. 30 DICEMBRE 2003

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2004, è stato pubblicato il Decreto 30 dicembre 2003 del Ministero della Difesa, che ha abrogato e sostituito il Decreto 13 marzo 2003, concernente la “Determinazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504”. Il citato decreto n. 504/1997 dispone che, qualora siano previste eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possono essere dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovino in condizioni di difficoltà economiche o familiari ovvero di particolari responsabilità lavorative, demandando al Ministero della Difesa la concreta individuazione di tali condizioni.

Con il citato decreto 30 dicembre 2003 il Ministero ha disposto, modificando i precedenti provvedimenti, che la dispensa dal servizio militare può essere richiesta dagli arruolati che risultino:

- destinatari di una proposta di assunzione:

1. con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

2. con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 273/2003, stipulato tra il somministratore e il lavoratore;

3. con contratto di inserimento di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 276/2003, che preveda, alla data della presentazione della domanda, l’espletamento di almeno dodici mesi di attività lavorativa;

ovvero:

- titolari di un contratto a tempo determinato e a tempo pieno, che preveda, alla data della presentazione della domanda, l’espletamento di almeno dodici mesi di attività lavorativa, di:

1. formazione e lavoro;

2. apprendistato, per le tipologie previste dall’art. 48 del decreto legislativo n. 276/2003.

La domanda di dispensa deve essere presentata entro il trimestre in cui si è svolta la visita di leva o, per ragioni sopravvenute, fino al giorno precedente l’incorporazione.

Per gli arruolati in possesso della proposta di lavoro, l’assunzione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di dispensa. Il provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine perentorio compreso tra il 210° giorno e il 270° giorno dall’inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla dispensa (periodo entro il quale l’arruolato e’ considerato sospeso dall’avviamento alle armi), l’interessato non presenti la certificazione che comprovi la vigenza del contratto di lavoro in corso.