SERVIZIO MILITARE DI LEVA - DISPENSA DAGLI OBBLIGHI PER RAGIONI
LAVORATIVE - D.M. 30 DICEMBRE 2003
Nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio
2004, è stato pubblicato il Decreto 30 dicembre 2003 del Ministero della
Difesa, che ha abrogato e sostituito il Decreto 13 marzo 2003, concernente la
“Determinazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli
obblighi di leva, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504”. Il citato decreto n. 504/1997 dispone
che, qualora siano previste eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione,
possono essere dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovino in
condizioni di difficoltà economiche o familiari ovvero di particolari
responsabilità lavorative, demandando al Ministero della Difesa la concreta
individuazione di tali condizioni.
Con il citato decreto 30 dicembre 2003 il Ministero
ha disposto, modificando i precedenti provvedimenti, che la dispensa dal
servizio militare può essere richiesta dagli arruolati che risultino:
- destinatari di una proposta di assunzione:
1. con contratto a tempo indeterminato e a tempo
pieno;
2. con contratto a tempo indeterminato e a tempo
pieno, di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 273/2003, stipulato tra il
somministratore e il lavoratore;
3. con contratto di inserimento di cui all’art. 54
del decreto legislativo n. 276/2003, che preveda, alla data della presentazione
della domanda, l’espletamento di almeno dodici mesi di attività lavorativa;
ovvero:
- titolari di un contratto a tempo determinato e a
tempo pieno, che preveda, alla data della presentazione della domanda,
l’espletamento di almeno dodici mesi di attività lavorativa, di:
1. formazione e lavoro;
2. apprendistato, per le tipologie previste
dall’art. 48 del decreto legislativo n. 276/2003.
La domanda di dispensa deve essere presentata entro
il trimestre in cui si è svolta la visita di leva o, per ragioni sopravvenute,
fino al giorno precedente l’incorporazione.
Per gli arruolati in possesso della proposta di
lavoro, l’assunzione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda e, comunque, non oltre il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di dispensa. Il
provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine
perentorio compreso tra il 210° giorno e il 270° giorno dall’inizio del
rapporto di lavoro che ha dato luogo alla dispensa (periodo entro il quale
l’arruolato e’ considerato sospeso dall’avviamento alle armi), l’interessato
non presenti la certificazione che comprovi la vigenza del contratto di lavoro
in corso.