La Gazzetta Ufficiale n. 72, del 26 marzo 2004, ha pubblicato il testo
del Decreto interministeriale 9 febbraio 2004, che dispone la proroga per
l'intero anno 2003 della riduzione contributiva per l'edilizia dell`11,50%,
disciplinata dall'art. 29 della legge n.341/95.
L’Inps e l’Inail hanno impartito, con proprie circolari, le necessarie
istruzioni operative al fine di consentire l’applicazione da parte delle
imprese del beneficio contributivo in parola per l’anno 2003.
Le istruzioni dettate dall'Inail, peraltro, non interessano le imprese che hanno già fruito della riduzione dell'11,50% in sede di autoliquidazione 2003/2004 (cfr. Suppl. n. 4 al Not. 1/2004).
Si riepilogano, qui di seguito, le istruzioni emanate dai citati
Istituti. Si ricorda (cfr. Suppl. n. 2 al Not. 8-9/2002) che per poter
usufruire del beneficio in parola per l’anno 2004 è necessario attendere
l’emanazione del relativo decreto interministeriale attuativo che ne disponga
l’operatività per il citato anno 2004.
Le istruzioni Inps sono contenute nella circolare n. 59/2004. In primo
luogo, l’Istituto ribadisce che la riduzione in parola spetta per i periodi di
paga decorrenti dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Inoltre, viene
precisato che la riduzione contributiva dell’11,50% compete sulla quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza al
fondo pensioni lavoratori dipendenti e che si applica ai soli operai occupati
con orario di lavoro a 40 ore settimanali (quindi non spetta per gli operai che
prestano attività lavorativa a tempo parziale). L'Istituto ricorda, inoltre,
che il beneficio non compete per quei lavoratori per i quali spetta al datore
di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio
assunzione dalle liste di mobilità, contratto formazione lavoro ecc.).
Le istruzioni prevedono che le operazioni di conguaglio devono essere
effettuate dai datori di lavoro entro il 16 giugno 2004. A tal fine i
datori di lavoro interessati, calcolato l’importo della riduzione contributiva
spettante per l’anno 2003, indicheranno il medesimo importo in uno dei righi
in bianco del quadro “D” del modello DM 10/2 preceduto dalla dizione “ARR. RID.
ART.29,c 2 DL 244/95” e dal codice “L 207”.
Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo
della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l'anno 2003.
36,58% - 23,81% (Fondo pensioni) =12,77% base su cui opera la riduzione
contributiva
35,98% - 23,81% (Fondo pensioni) =12,17% base su cui opera la riduzione
contributiva
33,93% - 23,81% (Fondo pensioni) =10,12% base su cui opera la riduzione
contributiva.
Le istruzioni impartite dall'Inail, e qui di seguito riportate, non riguardano, come detto, le imprese che hanno già fruito della riduzione dell'11,50% in sede di autoliquidazione 2003/2004, effettuata entro il 16 febbraio 2004 (cfr. Suppl. n. 4 al Not. 1/2004).
Le imprese che, invece, non hanno usufruito della cennata riduzione in sede di autoliquidazione 2003/2004, potranno avvalersi del beneficio contributivo in parola secondo le modalità disposte dall'Inail con nota del 16 aprile 2004.
Di seguito si riepilogano le citate istruzioni operative diramate
dall'Istituto.
Le imprese che non hanno già fruito della riduzione dell’11,50%, dovranno presentare alla sede Inail competente, mediante raccomandata
A.R., entro il più breve tempo possibile, apposita istanza
unitamente al modello di autocertificazione utilizzando il fac-simile predisposto dall'Istituto e che si allega alla
presente.
Le istruzioni fornite dall’Istituto prevedono due ipotesi per il
recupero della riduzione in esame e precisamente:
A) Datore
di lavoro che ha optato per il pagamento rateale del premio risultante da
autoliquidazione 2003/2004
Il datore di lavoro che, secondo le previsioni di legge, stia
effettuando il pagamento del premio risultante da autoliquidazione 2003/2004 in
forma rateale potrà recuperare l’importo della riduzione contributiva in parola
in occasione del versamento della seconda rata in scadenza al 16 maggio 2004 o
in caso necessario anche con quelle successive.
B) Datore
di lavoro che ha versato il premio risultante da autoliquidazione 2003/2004 in
unica soluzione
In tale caso il datore di lavoro potrà beneficiare dello sconto
dell’11,50% utilizzando una delle tre sottoriportate modalità:
1) Compensazione del credito determinato
dall’importo della riduzione in oggetto con eventuali debiti nei confronti di
altri soggetti (Inps, Erario) mediante il modello F24 indicandolo nella colonna
“importi a credito compensati” con il codice 90 e anno 2004, nel campo causale
la lettera “P”;
2) Richiesta alla competente sede Inail del
rimborso dell’eccedenza o integrazione negativa prodotta;
3) Fruizione del credito per compensare,
tramite specifica richiesta alla sede Inail competente, eventuali debiti nei
confronti dell’Istituto stesso.
Si
rammenta che il beneficio della riduzione dell’11,50% compete per gli operai
occupati con orario di lavoro a 40 ore settimanali e opera sui premi relativi
all’anno 2003, c.d. “regolazione 2003”, con esclusione del premio speciale
unitario degli artigiani.
***.***
Alla Sede INAIL di
_________________
Via _________ n. ___
Cap ____ Città _____
Prov. ____
Oggetto: Autoliquidazione 2003/2004:
riduzione premi per il settore edile.
chiede di usufruire
della riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2003.
A
tale scopo il sottoscritto medesimo comunica i dati identificativi della Ditta
stessa:
Numero di Codice
Fiscale _____________________
Numero di Codice
Cliente e c/c _________________
Numero di Pat e c/c
__________________________
Voce di tariffa
_______________________________
Retribuzioni
soggette a sconto __________________
Codice Tipo
Sconto 1
Il
sottoscritto medesimo, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (1),
dichiara che la Ditta _______________________ Codice Fiscale/Partita Iva
_____________________
Posizione Cassa
Edile ________________
risulta in Regola con i versamenti dovuti alla competente Cassa Edile relativamente
·
all’anno 2002.
·
ai seguenti periodi
lavorativi …………………………………………………………..
Lo stesso dichiara, inoltre:
·
che la Ditta
richiedente svolge attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale;
·
che le retribuzioni
dichiarate si riferiscono a dipendenti che sono in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa suesposta;
·
di essere consapevole
che l’Istituto, nel caso in cui dovesse accertare la mancanza dei requisiti
richiesti, si riserva il diritto di revocare i benefici applicati e di
richiedere quanto dovuto a titolo di premi ed accessori, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa.
IL
RICHIEDENTE
(1)
Art. 46, D.P.R. 445/2000