INPS INAIL - ART. 29 LEGGE 341/95 - PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2003 - ISTRUZIONI OPERATIVE

 

La Gazzetta Ufficiale n. 72, del 26 marzo 2004, ha pubblicato il testo del Decreto interministeriale 9 febbraio 2004, che dispone la proroga per l'intero anno 2003 della riduzione contributiva per l'edilizia dell`11,50%, disciplinata dall'art. 29 della legge n.341/95.

L’Inps e l’Inail hanno impartito, con proprie circolari, le necessarie istruzioni operative al fine di consentire l’applicazione da parte delle imprese del beneficio contributivo in parola per l’anno 2003.

Le istruzioni dettate dall'Inail, peraltro, non interessano le imprese che hanno già fruito della riduzione dell'11,50% in sede di autoliquidazione 2003/2004 (cfr. Suppl. n. 4 al Not. 1/2004).

Si riepilogano, qui di seguito, le istruzioni emanate dai citati Istituti. Si ricorda (cfr. Suppl. n. 2 al Not. 8-9/2002) che per poter usufruire del beneficio in parola per l’anno 2004 è necessario attendere l’emanazione del relativo decreto interministeriale attuativo che ne disponga l’operatività per il citato anno 2004.

 

ISTRUZIONI INPS

Le istruzioni Inps sono contenute nella circolare n. 59/2004. In primo luogo, l’Istituto ribadisce che la riduzione in parola spetta per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Inoltre, viene precisato che la riduzione contributiva dell’11,50% compete sulla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza al fondo pensioni lavoratori dipendenti e che si applica ai soli operai occupati con orario di lavoro a 40 ore settimanali (quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale). L'Istituto ricorda, inoltre, che il beneficio non compete per quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratto formazione lavoro ecc.).

Le istruzioni prevedono che le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dai datori di lavoro entro il 16 giugno 2004. A tal fine i datori di lavoro interessati, calcolato l’importo della riduzione contributiva spettante per l’anno 2003, indicheranno il medesimo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello DM 10/2 preceduto dalla dizione “ARR. RID. ART.29,c 2 DL 244/95” e dal codice “L 207”.

Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l'anno 2003.

Aliquota periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2003

Imprese industriali con più di 15 dipendenti

36,58% - 23,81% (Fondo pensioni) =12,77% base su cui opera la riduzione contributiva

Imprese industriali fino a 15 dipendenti

35,98% - 23,81% (Fondo pensioni) =12,17% base su cui opera la riduzione contributiva

Imprese artigiane

33,93% - 23,81% (Fondo pensioni) =10,12% base su cui opera la riduzione contributiva.

ISTRUZIONI INAIL

Le istruzioni impartite dall'Inail, e qui di seguito riportate, non riguardano, come detto, le imprese che hanno già fruito della riduzione dell'11,50% in sede di autoliquidazione 2003/2004, effettuata entro il 16 febbraio 2004 (cfr. Suppl. n. 4 al Not. 1/2004).

Le imprese che, invece, non hanno usufruito della cennata riduzione in sede di autoliquidazione 2003/2004, potranno avvalersi del beneficio contributivo in parola secondo le modalità disposte dall'Inail con nota del 16 aprile 2004.

Di seguito si riepilogano le citate istruzioni operative diramate dall'Istituto.

Le imprese che non hanno già fruito della riduzione dell’11,50%,  dovranno presentare alla sede Inail competente, mediante raccomandata A.R., entro il più breve tempo possibile, apposita istanza unitamente al modello di autocertificazione utilizzando il fac-simile predisposto dall'Istituto e che si allega alla presente.

Le istruzioni fornite dall’Istituto prevedono due ipotesi per il recupero della riduzione in esame e precisamente:

A) Datore di lavoro che ha optato per il pagamento rateale del premio risultante da autoliquidazione 2003/2004

Il datore di lavoro che, secondo le previsioni di legge, stia effettuando il pagamento del premio risultante da autoliquidazione 2003/2004 in forma rateale potrà recuperare l’importo della riduzione contributiva in parola in occasione del versamento della seconda rata in scadenza al 16 maggio 2004 o in caso necessario anche con quelle successive.

B) Datore di lavoro che ha versato il premio risultante da autoliquidazione 2003/2004 in unica soluzione

In tale caso il datore di lavoro potrà beneficiare dello sconto dell’11,50% utilizzando una delle tre sottoriportate modalità:

1)     Compensazione del credito determinato dall’importo della riduzione in oggetto con eventuali debiti nei confronti di altri soggetti (Inps, Erario) mediante il modello F24 indicandolo nella colonna “importi a credito compensati” con il codice 90 e anno 2004, nel campo causale la lettera “P”;

2)     Richiesta alla competente sede Inail del rimborso dell’eccedenza o integrazione negativa prodotta;

3)     Fruizione del credito per compensare, tramite specifica richiesta alla sede Inail competente, eventuali debiti nei confronti dell’Istituto stesso.

Si rammenta che il beneficio della riduzione dell’11,50% compete per gli operai occupati con orario di lavoro a 40 ore settimanali e opera sui premi relativi all’anno 2003, c.d. “regolazione 2003”, con esclusione del premio speciale unitario degli artigiani.

 

 

 

***.***

 

 

Alla Sede INAIL di

                                                                                                            _________________

                                                                                                            Via _________ n. ___

Cap ____ Città _____

Prov. ____

 

 Data ___________

 

 

Oggetto: Autoliquidazione 2003/2004: riduzione premi per il settore edile.

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ in qualità di ________________________ della Ditta ___________________________, Via __________________________________________, n° _____ Cap _________ Comune _____________________ Provincia _________

chiede di usufruire della riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2003.

                        A tale scopo il sottoscritto medesimo comunica i dati identificativi della Ditta stessa:

Numero di Codice Fiscale _____________________

Numero di Codice Cliente e c/c _________________

Numero di Pat e c/c __________________________

Voce di tariffa _______________________________

Retribuzioni soggette a sconto __________________

Codice Tipo Sconto    1

                        Il sottoscritto medesimo, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (1), dichiara che la Ditta _______________________ Codice Fiscale/Partita Iva _____________________

Posizione Cassa Edile ________________

risulta in Regola  con i versamenti dovuti alla competente Cassa Edile relativamente

·        all’anno 2002.

·        ai seguenti periodi lavorativi   …………………………………………………………..

 

      Lo stesso dichiara, inoltre:

·        che la Ditta richiedente svolge attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale;

·        che le retribuzioni dichiarate si riferiscono a dipendenti che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa suesposta;

·        di essere consapevole che l’Istituto, nel caso in cui dovesse accertare la mancanza dei requisiti richiesti, si riserva il diritto di revocare i benefici applicati e di richiedere quanto dovuto a titolo di premi ed accessori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

 

                                                                                               IL RICHIEDENTE

 

 

 

 

 

(1) Art. 46, D.P.R. 445/2000