ABROGAZIONE DELLE RITENUTE DI GARANZIA

 

Con riferimento alla frequente previsione da parte delle Stazioni appaltanti, nei contratti o nei capitolati speciali d'appalto, di una ritenuta di garanzia pari al 5%, sulla base dell'art. 22 della Legge n. 1/78, si precisa che l'art. 30, comma 7, della Legge n. 216/95, stabilisce che sono soppresse le forme di garanzia e le cauzioni previste da norme diverse rispetto alla medesima legge quadro.

Pertanto detta ritenuta č da considerarsi abrogata espressamente per legge, come pure la trattenuta dello 0,5% di cui all'articolo 19 del DPR n. 1063 del 16 luglio 1962 (Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei  lavori pubblici) relativo alla “Tutela dei lavoratori”.