BONIFICHE
DALL'AMIANTO - NUOVE NORME PER L'ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL’ALBO GESTORI
RIFIUTI
Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'ambiente 5
febbraio 2004 e delle due Delibere del Comitato Nazionale dell'Albo gestori
rifiuti n. 01 e 02 CN/Albo del 30 marzo 2004 (rispettivamente sulle Gazzette
Ufficiali n. 87 del 14 aprile 2004 e n. 88 del 15 aprile 2004) è divenuto
operativo, per le imprese che svolgono attività di bonifica di beni contenenti
amianto, l'obbligo dell'iscrizione alla categoria 10 dell'Albo gestori rifiuti,
previsto a suo tempo dal Decreto del Ministero dell'ambiente 406/1998.
In particolare, il D.M. 5 febbraio 2004 indica gli importi e le
modalità delle garanzie finanziarie (fideiussioni) che le imprese devono
prestare a favore dello Stato e alla cui presentazione è subordinata
l'iscrizione (art. 30, comma 6, D.Lgs. 22/1997 e art. 14, D.M. 406/1998),
mentre le Delibere contengono i requisiti per l'iscrizione (Delibera 01) e la
relativa modulistica (Delibera 02).
Questi i principali contenuti della nuova normativa.
Chi deve iscriversi alla categoria 10
La categoria 10 è divisa nelle sottocategorie a) e b) a seconda
della tipologia di attività ed in classi di lavori cantierabili.
· Le categorie
Devono iscriversi le imprese che effettuano attività di bonifica di
beni contenenti amianto su (art. 1, Delibera n. 1/2004):
- 10 a) materiali edili
contenenti amianto legato in matrici cementizie (es. eternit e simili);
- 10 b) materiali di
attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori
uso, altri materiali contenenti amianto.
I soggetti che hanno ottenuto l'iscrizione per la categoria 10 b)
possono eseguire anche le bonifiche previste dalla categoria 10 a), ma non
viceversa.
· Le classi
Le categorie 10 a) e 10 b) sono suddivise ognuna in 5 classi in
funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:
- a) oltre Euro
7.746.853,49
- b) sino a Euro
7.746.853,49
- c) sino a Euro
1.549.370,70
- d) sino a Euro 413.165,52
- e) sino a Euro 51.645,69
Quando presentare la domanda
Imprese in attività al 15 aprile 2004: entro il 14 giugno 2004 (art.
30, comma 8 D.Lgs. n.22/97) con "documentazione speciale" (art 3
Delibera 30 marzo 2004 n. 01)
Altre imprese: senza scadenza.
I requisiti minimi per iscriversi
Occorre avere i seguenti requisiti minimi:
- attrezzatura tecnica
- responsabile tecnico
- capacità finanziaria
- fideiussione
Tutti i requisiti sono proporzionali alla classe per cui si chiede
l'iscrizione.
Attrezzatura minima (art. 2, Delibera n. 01/2004)
· Categoria 10 a)
Le attrezzature minime richieste sono:
- aspiratori con filtri
assoluti
- dispositivi di protezione
individuale delle vie respiratorie (maschere)
- airless (pompe per
spruzzare incapsulanti).
Il valore minimo varia in funzione della classe di iscrizione a cui
l'impresa intende iscriversi:
classe e): Euro 2.600,00
classe d): Euro 2.600,00
classe c): Euro 7.700,00
classe b): Euro 38.700,00
classe a): Euro 51.600,00
· Categoria 10 b)
Le attrezzature minime richieste sono:
- impianti di estrazione ed
estrattori d'aria dotati di filtri assoluti
- unità decontaminazione
anche modulari/prefabbricate
- unità filtrazione acqua
- aspiratori con filtri
assoluti
- dispositivi di protezione
individuale delle vie respiratorie (maschere)
- airless (pompe per
spruzzare incapsulanti)
- campionatori d'aria
personali ed ambientali
- misuratori di depressione
- generatori di fumo
- unità di riscaldamento
acque
Il valore minimo varia in funzione della classe di iscrizione a cui
l'impresa intende iscriversi:
- classe e): Euro 12.900,00
- classe d): Euro 12.900,00
- classe c): Euro 31.000,00
- classe b): Euro
154.900,00
- classe a): Euro
180.800,00
· Come si calcola il valore
Il valore si calcola secondo il valore dell'ultimo acquisto
risultante dalla contabililtà di impresa ecc. (Allegato B, Delibera 01/2004).
· Titolo disponibilità
Le attrezzature debbono essere nella piena disponibilità
dell'impresa mediante:
- proprietà
- usufrutto
- acquisto con riservato
dominio
- leasing
· Dichiarazioni
- Il titolare dell'impresa
ed il responsabile tecnico congiuntamente dovranno attestare con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (Allegato B Delibera 01/2004):
a) dati identificativi delle attrezzature in dotazione
b) titolo giuridico di disponibilità delle singole attrezzature
c) valore d'acquisto
d) stato di conservazione
- La dichiarazione deve
essere stata fatta nei sei mesi antecedenti alla richiesta di iscrizione.
- All'atto della domanda di
iscrizione va presentata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
del legale rappresentante relativamente alla conformità dell'impresa alle norme
del D.Lgs. n. 277/1991 e del D.Lgs. n. 626/94.
Responsabile tecnico (art. 3, Delibera n. 1/2004)
Le imprese che intendono iscriversi devono avere un responsabile
tecnico con ben identificati requisiti professionali (art. 3, ed Allegato C
Delibera 01/2004).
Al responsabile tecnico è richiesta l'esperienza professionale e il
titolo di studio, ovvero un corso di formazione professionale.
Capacità finanziaria (art. 4, Delibera n. 1/2004)
La capacità finanziaria dell'impresa deve essere pari agli importi
elencati nella Delibera n. 01/2004 Allegato D e varia a seconda della categoria
e della classe di appartenenza.
In particolare, le imprese che si iscrivono alla categoria 10 a)
devono possedere le seguenti capacità finanziarie:
- classe e): Euro 23.200,00
- classe d): Euro 43.900,00
- classe c): Euro
152.400,00
- classe b): Euro
803.100,00
- classe a): Euro
1.084.600,00
Le capacità finanziarie delle imprese che si iscrivono alla
categoria 10 b) sono le seguenti:
- classe e): Euro 33.600,00
- classe d): Euro 54.200,00
- classe c): Euro 175.600,00
- classe b): Euro 919.300,00
- classe a): Euro
1.213.700,00
La capacità finanziaria deve essere dimostrata, alternativamente,
da:
- idonee referenze bancarie
- documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie
dell'impresa (volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA,
patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta)
- attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di
credito o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro
2.500.000 (il cui schema è contenuto nell'Allegato E)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la cifra di
affari globale e distinta per lavori, dell'impresa per gli ultimi cinque
esercizi.
Fideiussione (D.M. 5/2/2004)
L'iscrizione è subordinata altresì alla presentazione di una
garanzia finanziaria (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa), con validità quinquennale, a favore dello Stato e stipulata
secondo lo schema dell'Allegato A del Decreto Ministeriale.
L'importo della garanzia è proporzionale alla classe di iscrizione e
quindi all'entità dei lavori cantierabili:
- classe a): Euro 480.000 per lavori di bonifica cantierabili oltre
Euro 7.746.853,49
- classe b): Euro 240.000 per lavori di bonifica cantierabili sino
Euro 7.746.853,49
- classe c): Euro 120.000 per lavori di bonifica cantierabili sino
Euro 1.549.370,70
- classe d): Euro 60.000 per lavori di bonifica cantierabili sino
Euro 413.165,52
- classe e): Euro 30.500 per lavori di bonifica cantierabili sino
Euro 50.000 e Euro 15.000 per lavori cantierabili sino a Euro 25.000.
È previsto uno sconto del 70% sugli importi per le imprese
registrate EMAS.
L'iscrizione delle imprese in attività.
Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 2004 non ha
previsto alcun periodo transitorio per l'applicazione della nuova normativa che
dal giorno della sua entrata in vigore (15 aprile 2004, giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) si dovrebbe ritenere
obbligatoria con la conseguente necessità di iscrizione alla categoria 10.
Tale interpretazione restrittiva fortemente penalizzante per le
imprese, può essere superata, secondo il Comitato centrale dell'Albo gestori,
con quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Delibera 30 marzo 2004 n.01
dello stesso Comitato.
In tale provvedimento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
aprile e divenuto esecutivo il giorno stesso per effetto dell'art. 5 comma 1),
che è essenziale per l'individuazione dei requisiti necessari per l'iscrizione
alla categoria 10, è indicata, in modo per certi versi improprio, una sorta di
disciplina transitoria che il Comitato centrale dell'Albo gestori avrebbe però
già utilizzato in precedenti occasioni ed integrato con un' ulteriore
interpretazione che di seguito si riporta.
Nell'ambito della normativa relativa al responsabile tecnico ed ai
suoi requisiti professionali, è stato previsto che le imprese in attività
"alla data di efficacia della delibera" debbano presentare domanda di
iscrizione entro i successivi 60 giorni (14 giugno) e cioè nel termine di cui
all'art. 30 comma 8 del D.Lgs. 22/97 ("devono iscriversi" entro 60
giorni dall'entrata in vigore delle norme tecniche).
Il Comitato centrale dell'Albo gestori rifiuti, in base alla sua
interpretazione confermata nella Nota 2700/Albo/Pres del 21 aprile 2004 ritiene
che, ai fini della prosecuzione dell'attività, sia sufficiente la presentazione
della domanda di iscrizione all'Albo corredata dalla documentazione
espressamente indicata nelle Delibere 01 e 02 del 30 marzo 2004, nonchè dalle
garanzie finanziarie previste dal decreto 5 febbraio 2004.
Tra l'altro con riferimento alla citata nota n. 2700 si evidenzia
che il Comitato, relativamente all'entrata in vigore del decreto 5 febbraio
2004, precisa che esso è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione,
mentre invece, non essendovi stata alcuna espressa previsione in tal senso
nello stesso decreto, l'entrata in vigore è quella ordinaria e cioè il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Per le imprese che invece stavano eseguendo lavori di bonifica
regolarmente autorizzati al 15 aprile 2004 e che non intendono iscriversi
all'Albo la situazione va valutata con particolare cautela, in quanto,
formalmente, da tale data, sarebbero prive di uno dei requisiti che le abilita
ad eseguire le opere e cioè l'iscrizione alla categoria 10.
Al riguardo si ricorda comunque che l'art. 11, comma 1 delle
Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, stabilisce che "la
legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" e
pertanto si potrebbe ritenere che i lavori iniziati, ovvero i contratti
stipulati prima del 15 aprile 2004, possano essere portati a compimento senza
necessità di iscrizione alla categoria 10. È evidente, data la delicatezza
della situazione, nonchè i risvolti penali conseguenti alla violazione della
normativa in materia di rifiuti, che l'impresa dovrà attentamente valutare
l'opportunità o meno di ricorrere al principio sopra enunciato.
Gli altri requisiti speciali per le imprese in attività (al 15
aprile 2004).
La Delibera n. 01, all'art. 3, prevede che per le imprese in
attività l'incarico di responsabile tecnico possa essere assunto dal legale
rappresentate dell'impresa anche se non in possesso dei prescritti requisiti.
In questo caso l'impresa dovrà, nei cinque anni successivi, indicare comunque
il responsabile tecnico abilitato secondo le prescrizioni dell'art. 3 della
Delibera n. 01.
Le imprese dovranno inoltre dimostrare di essere in attività
mediante la presentazione di copia autentica della relazione annuale sull'attività,
predisposta ai sensi dell'art. 9 della legge 257/92, ovvero di almeno un piano
di lavoro per la bonifica presentato alla ASL (art. 34 D.Lgs. 277/91).
Non è chiaro se l'adempimento sia riferito solo al caso in cui ci si
avvalga della facoltà di non nominare il responsabile tecnico ovvero debba
applicarsi comunque ai fini della dimostrazione di "impresa in
attività".
Qualora le imprese in attività non dovessero presentare la domanda
di iscrizione entro il 14 giugno 2004, non potrebbero beneficiare, se
necessario, nè dell'eventuale deroga in materia di responsabile tecnico, nè
sulla base degli orientamenti espressi dal Comitato centrale, della possibilità
di prosecuzione dell'attività durante il periodo di esame della domanda.