Nuove norme relative ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio u.s. è stato pubblicato il Decreto 7 gennaio 1998 del Ministero del Tesoro recante “Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti”.

L'obiettivo di questo provvedimento è quello di semplificare la procedura di finanziamento dei mutui della Cassa DD. PP. che, in tal modo, risulterà senz'altro più competitiva sul mercato del credito delle opere pubbliche.

L'art. 1 del decreto prevede che i mutui della Cassa DD.PP., nell'ambito delle finalità pubbliche perseguite dagli enti mutuatari, possono avere per oggetto:

a.la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;

b.l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;

c.l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, di mezzi di trasporto e altri beni mobili;

d.gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni.

Viene estesa, rispetto al passato, la possibilità di finanziamento a qualsiasi investimento, fissando solo due condizioni: che rimanga l'interesse pubblico (mutuo di scopo) e che il progetto sia comunque previsto da una fonte legislativa.

La procedura di finanziamento (art. 2) si articola in tre fasi:

1.Adesione di massima. Viene fornita sulla base di una richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e la quantificazione del fabbisogno finanziario, e non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

2.Concessione. Viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonché, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

3.Erogazioni. I mutui sono somministrati, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute da imputare in conto mutuo.

La procedura risulta notevolmente semplificata. Sono stati infatti eliminati alcuni complessi adempimenti a carico dell'ente locale, in particolare nella fase dell'adesione e della erogazione. Diviene invece obbligatoria l'approvazione di un progetto definitivo o esecutivo per la concessione del mutuo.

I mutui sono ammortizzati in un periodo non superiore a 20 anni, mediante rate comprensive di capitale ed interessi, decorrenti dall'1 gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

Su richiesta degli enti, le quote di ammortamento di loro pertinenza possono decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

Con riguardo al tasso di interesse sulle somme concesse a mutuo dalla Cassa, il tasso è stato determinato con Decreto 24 gennaio 1998 Ministero del Tesoro (in G.U. n. 22 del 28/1/1998) nella misura del 6 per cento annuo. Per le operazioni di mutuo, con oneri di rimborso a carico degli enti mutuatari, per le quali viene richiesto il piano economico finanziario ex art. 46 d.lgs 504/1992, il saggio di interesse viene fissato nella misura del 5,50 per cento annuo.

In caso di ritardato pagamento sulle somme dovute alla Cassa, è previsto che vengano corrisposti gli interessi di mora ad un tasso superiore del 50% quello di concessione vigente per i mutui al momento della maturazione degli interessi di mora.

L'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso, per finalità diverse da quelle originarie, è consentito a condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 1 e che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.

La devoluzione e cioè l'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso è consentita, per finalità diverse da quelle originarie a condizione che si tratti di investimenti ex art. 1 e che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento. E' consentita, inoltre, la devoluzione del residuo capitale per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento sempre che siano rispettate le due condizioni sopra indicate e che i singoli mutui siano garantiti dall'ente mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale.

La Cassa DD. PP. sta peraltro predisponendo una circolare nella quale verranno recepite le nuove norme procedurali.