Nuove norme
relative ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio u.s. è stato
pubblicato il Decreto 7 gennaio 1998 del Ministero del Tesoro recante “Nuove
norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte
della Cassa Depositi e Prestiti”.
L'obiettivo di questo provvedimento è quello di semplificare la
procedura di finanziamento dei mutui della Cassa DD. PP. che, in tal modo, risulterà
senz'altro più competitiva sul mercato del credito delle opere pubbliche.
L'art. 1 del decreto prevede che i mutui della Cassa DD.PP.,
nell'ambito delle finalità pubbliche perseguite dagli enti mutuatari, possono
avere per oggetto:
a.la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
beni immobili;
b.l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;
c.l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, di mezzi di
trasporto e altri beni mobili;
d.gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi
consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i
conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni.
Viene estesa, rispetto al passato, la possibilità di finanziamento
a qualsiasi investimento, fissando solo due condizioni: che rimanga l'interesse
pubblico (mutuo di scopo) e che il progetto sia comunque previsto da una fonte
legislativa.
La procedura di finanziamento (art. 2) si articola in tre fasi:
1.Adesione di massima. Viene fornita sulla base di una richiesta
contenente l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e la quantificazione
del fabbisogno finanziario, e non costituisce impegno della Cassa alla
concessione del relativo finanziamento.
2.Concessione. Viene deliberata sulla base degli atti di assunzione
e garanzia, nonché, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento,
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo.
3.Erogazioni. I mutui sono somministrati, in una o più soluzioni,
sulla base della domanda di erogazione corredata da una dichiarazione del
responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e
gli importi delle spese sostenute da imputare in conto mutuo.
La procedura risulta notevolmente semplificata. Sono stati infatti
eliminati alcuni complessi adempimenti a carico dell'ente locale, in
particolare nella fase dell'adesione e della erogazione. Diviene invece
obbligatoria l'approvazione di un progetto definitivo o esecutivo per la
concessione del mutuo.
I mutui sono ammortizzati in un periodo non superiore a 20 anni,
mediante rate comprensive di capitale ed interessi, decorrenti dall'1 gennaio
successivo alla data di concessione dei mutui stessi.
Su richiesta degli enti, le quote di ammortamento di loro
pertinenza possono decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a
quello in cui è avvenuta la formale concessione.
Con riguardo al tasso di interesse sulle somme concesse a mutuo
dalla Cassa, il tasso è stato determinato con Decreto 24 gennaio 1998 Ministero
del Tesoro (in G.U. n. 22 del 28/1/1998) nella misura del 6 per cento annuo.
Per le operazioni di mutuo, con oneri di rimborso a carico degli enti
mutuatari, per le quali viene richiesto il piano economico finanziario ex art.
46 d.lgs 504/1992, il saggio di interesse viene fissato nella misura del 5,50
per cento annuo.
In caso di ritardato pagamento sulle somme dovute alla Cassa, è
previsto che vengano corrisposti gli interessi di mora ad un tasso superiore
del 50% quello di concessione vigente per i mutui al momento della maturazione degli
interessi di mora.
L'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso, per finalità
diverse da quelle originarie, è consentito a condizione che si tratti di
investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 1 e che rimangano invariate le
condizioni dell'ammortamento.
La devoluzione e cioè l'utilizzo parziale o totale del mutuo
concesso è consentita, per finalità diverse da quelle originarie a condizione
che si tratti di investimenti ex art. 1 e che rimangano invariate le condizioni
dell'ammortamento. E' consentita, inoltre, la devoluzione del residuo capitale
per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento sempre che
siano rispettate le due condizioni sopra indicate e che i singoli mutui siano
garantiti dall'ente mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale.
La Cassa DD. PP. sta peraltro predisponendo una circolare nella
quale verranno recepite le nuove norme procedurali.