PROROGA AL 15
LUGLIO DELLA VALIDITA’ DEGLI ATTESTATI SOA IN SCADENZA
Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, è stato
pubblicato il Decreto-Legge 26 aprile 2004, n. 107, relativo alla ‘’Proroga
del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi
di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici”.
Il decreto in parola, in vigore dal 28 aprile 2004, proroga
fino al 15 luglio 2004 il termine di validità delle attestazioni SOA,
già prorogato dalla legge n. 47/2004, a causa del ritardo con il quale è stato
approvato e pubblicato il D.P.R. n. 93/2004 che modifica ed integra il D.P.R.
n. 34/2000.
Al riguardo, si precisa che il disposto normativo, come
chiarito anche dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici nel
Comunicato del 28 aprile 2004, va interpretato nel senso che la citata proroga
riguarda la validità di tutte le attestazioni SOA la cui scadenza intervenga
prima del 15 luglio 2004.
Nella nota dell’Autorità di vigilanza si afferma infatti che
la proroga riguarda anche le attestazioni in scadenza nel periodo dal 1° maggio
al 15 luglio 2004 e non si limita a quelle in scadenza entro il 30 aprile.
‘’È alla data del 15 luglio 2004 - si legge nel comunicato
dell’Authority - che occorre fare riferimento per quanto riguarda la
determinazione della prorogà’.
Perciò, dice ancora la nota, nella formulazione che deriva
dal decreto legge 107/2004, l’articolo 4 del precedente provvedimento di
urgenza 355/2003 va letto nei termini seguenti: ‘’È prorogato al 15 luglio
2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n.34, rilasciate dalle Società
Organismi di Attestazione (Soa), la cui scadenza interviene prima di tale
data.’’
DECRETO-LEGGE 26 aprile 2004, n.107
Proroga del termine di validita’ delle certificazioni
rilasciate dalle Societa’ Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di
lavori pubblici. (GU
n. 98 del 27-4-2004)
testo in vigore dal: 28-4-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione;
Visto il
decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, concernente
regolamento recante istituzione
del sistema di
qualificazione
per gli esecutori
di lavori pubblici,
ai sensi
dell’articolo 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
consentire alle
Società Organismi di
attestazione (SOA) di svolgere la procedura di
verifica
triennale relativa al
mantenimento dei requisiti delle
imprese entro le
scadenze fissate dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo
2004, n. 93, concernente regolamento recante
modifica al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, in
materia di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta
del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il termine
previsto all’articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, e’ prorogato al 15 luglio 2004.
Art. 2.
1. Il presente
decreto entra in
vigore il giorno successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione
in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’
26 aprile 2004
DL
24/12/2003 n. 355 - Art. 4
(testo vigente)
Validità attestazioni SOA
Art. 4.
1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di
validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell’articolo 15 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza
interviene prima di tale data (1) .
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.