PROROGA AL 15 LUGLIO DELLA VALIDITA’ DEGLI ATTESTATI SOA IN SCADENZA

 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, è stato pubblicato il Decreto-Legge 26 aprile 2004, n. 107, relativo alla ‘’Proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici”.

Il decreto in parola, in vigore dal 28 aprile 2004, proroga fino al 15 luglio 2004 il termine di validità delle attestazioni SOA, già prorogato dalla legge n. 47/2004, a causa del ritardo con il quale è stato approvato e pubblicato il D.P.R. n. 93/2004 che modifica ed integra il D.P.R. n. 34/2000.

Al riguardo, si precisa che il disposto normativo, come chiarito anche dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici nel Comunicato del 28 aprile 2004, va interpretato nel senso che la citata proroga riguarda la validità di tutte le attestazioni SOA la cui scadenza intervenga prima del 15 luglio 2004.

Nella nota dell’Autorità di vigilanza si afferma infatti che la proroga riguarda anche le attestazioni in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 15 luglio 2004 e non si limita a quelle in scadenza entro il 30 aprile.

‘’È alla data del 15 luglio 2004 - si legge nel comunicato dell’Authority - che occorre fare riferimento per quanto riguarda la determinazione della prorogà’.

Perciò, dice ancora la nota, nella formulazione che deriva dal decreto legge 107/2004, l’articolo 4 del precedente provvedimento di urgenza 355/2003 va letto nei termini seguenti: ‘’È prorogato al 15 luglio 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui  al comma 5 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n.34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (Soa), la cui scadenza interviene prima di tale data.’’

 

 

DECRETO-LEGGE 26 aprile 2004, n.107

Proroga del termine di validita’ delle certificazioni rilasciate dalle Societa’ Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici. (GU n. 98 del 27-4-2004)

testo in vigore dal: 28-4-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visto  il  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante proroga

di termini previsti da disposizioni legislative;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,

n.  34,  concernente  regolamento  recante istituzione del sistema di

qualificazione  per  gli  esecutori  di  lavori  pubblici,  ai  sensi

dell’articolo  8  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive

modificazioni;

  Ritenuta  la straordinaria necessità ed urgenza di consentire alle

Società  Organismi di attestazione (SOA) di svolgere la procedura di

verifica  triennale  relativa  al  mantenimento  dei  requisiti delle

imprese  entro  le  scadenze fissate dal decreto del Presidente della

Repubblica  10  marzo  2004,  n.  93, concernente regolamento recante

modifica  al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,

n.  34,  in  materia  di  qualificazione  degli  esecutori  di lavori

pubblici;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 aprile 2004;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

E m a n a

il seguente decreto-legge:

                              

Art. 1.

  1. Il termine previsto all’articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre

2003,  n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2004, n. 47, e’ prorogato al 15 luglio 2004.

Art. 2.

  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 26 aprile 2004

 

DL 24/12/2003 n. 355 - Art. 4

(testo vigente)

Validità attestazioni SOA

Art. 4.

1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell’articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data (1) .

(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.