QUALIFICAZIONE SOA
-MODIFICHE E REVISIONE TRIENNALE - PUBBLICAZIONE NUOVO TESTO DEL DPR 34/2000
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 86 del 13
aprile 2004 il D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93, relativo al ‘’Regolamento recante
modifica al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 in materia di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici” .
Il provvedimento, entrato in vigore, dopo l’ordinario
periodo di ‘’vacatio legis’’, il 28 aprile 2004, ha inteso rendere operativa la
norma introdotta con la Legge n. 166/2002, che protrae da tre a cinque anni la
validità delle attestazioni SOA. Come noto, infatti, l’art. 8, comma 4 lettera
g) della Legge n. 109/1994, come modificato dalla Legge n. 166/2002, ha
previsto che la durata dell’efficacia della qualificazione sia pari a cinque
anni, ma ‘’con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di
ordine generale nonchè dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel
regolamento” (di qualificazione).
Il Regolamento in esame contiene diverse modificazioni
al D.P.R. n. 34/2000, oltre a quella principale riguardante i contenuti della
verifica triennale.
Si procede, pertanto, ad analizzare tali modifiche,
distinguendole nei seguenti paragrafi:
1. Modifiche riguardanti la procedura di attestazione
ed i relativi corrispettivi (art. 1, comma 1 lettere a) e b) punto 1, lettera
g) ed allegato E);
2. Modifiche riguardanti la durata
dell’attestazione e la verifica triennale (art. 1, comma 1 lettera b) punto 2 e
lettera c);
3. Modifiche relative alla categoria OS12 (art. 1,
comma 1 lettera d), lettera f) e lettera h);
4. Modifiche relative ai consorzi stabili (art. 1,
comma 1 lettera e).
1. MODIFICHE RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI ATTESTAZIONE ED I
RELATIVI CORRISPETTIVI
Il comma 1 lettera a) punto 1 della norma in esame modifica
il comma 3 dell’art. 12 del D.P.R. n. 34/2000 in tema di corrispettivo spettante
alla SOA, prevedendo che esso vada corrisposto non solo per il caso di rilascio
o rinnovo dell’attestazione, ma anche per ‘’tutte le attività integrative di
revisione o di variazione”, in base alle formule contenute nell’allegato E, che
è stato opportunamente integrato.
In particolare, l’allegato E contiene, oltre alla formula per
calcolare il corrispettivo di base, quella per il corrispettivo relativo
all’attività di revisione triennale, che - in conformità a quanto previsto
dall’art. 8 comma 4 lettera g) della legge quadro - è calcolato in rapporto ai
3/5 del corrispettivo base.
Per quanto riguarda il corrispettivo base, quest’ultimo è
stato modificato rispetto alla formula originaria, introducendo un coefficiente
correttivo pari a 1,0413, che tiene conto della durata delle attestazioni
protratta a cinque anni e della necessità della verifica intermedia.
Tale coefficiente nasce dal rapporto tra l’allungamento di
2/3 (da tre a cinque anni) della durata delle attestazioni (pari al 66,6%), che
avrebbe comportato un proporzionale incremento di tariffa, e l’incremento del
costo complessivo dovuto alla verifica triennale (pari ai 3/5 previsti dalla
legge n. 166/2002, e cioè al 60%), e pertanto pari a 1,666/1,60.
In sostanza, l’importo della nuova tariffa di attestazione,
unito all’importo della tariffa relativa alla verifica triennale, equivale
all’importo che, sulla base della precedente tariffa sarebbe stato corrisposto
alla SOA in ragione dell’incremento della durata delle attestazioni,
proporzionata su cinque anni.
Inoltre, la formula prevista nell’allegato E introduce la
rivalutazione della tariffa a partire dall’anno 2005, con aggiornamenti annuali
che prendono come base l’anno 2001. Pertanto la tariffa, calcolata secondo la
formula dell’allegato E, rimane valida fino a tutto il 2004. La tariffa del
2005 sarà aggiornata sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intercorsa tra l’anno 2001 e
l’anno 2004. I coefficienti di rivalutazione relativi agli anni successivi al
2005 seguiranno analoga procedura di aggiornamento.
Gli importi da corrispondere alla SOA continuano a
rappresentare il corrispettivo minimo della prestazione resa. La nuova norma
(punto 3) precisa che il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell’attestazione, revisione o variazione
dell’attestato. Sono, tuttavia, ammesse dilazioni non superiori a sei mesi,
purchè al momento del rilascio dell’attestazione sia stata disposta e
comunicata alla SOA l’autorizzazione di addebito in conto corrente dell’intero
importo del corrispettivo.
Infine, la successiva lettera b) della norma incide sulla
procedura di rilascio dell’attestazione, prevedendo che la stessa, avente una
durata di novanta giorni, possa essere sospesa per chiarimenti o integrazioni
documentali per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale o
decorsi comunque centottanta giorni dalla stipulazione del contratto, la SOA
deve rilasciare l’attestazione o il diniego di rilascio della stessa. Si
precisa, altresì, che per le procedure già sospese il termine di novanta giorni
per la sospensione decorre dall’entrata in vigore della disposizione in esame.
2. MODIFICHE RIGUARDANTI LA DURATA DELL’ATTESTAZIONE E LA
VERIFICA TRIENNALE
Le modifiche più rilevanti al D.P.R. n. 34/2000 concernono la
durata dell’attestazione, che viene protratta a cinque anni, nonchè i
contenuti, le modalità e i termini della verifica triennale per il mantenimento
dell’attestazione per i detti cinque anni.
Sotto il primo profilo, il punto 2 della lettera b) della
norma in esame, riprendendo il contenuto del citato art. 8 comma 4 lettera g)
della Legge n. 109/1994, interviene direttamente sull’art. 15, comma 5 del
D.P.R. n. 34/2000, nei seguenti termini:
- La durata dell’efficacia dell’attestazione è protratta da
tre a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti
generali, nonchè dei requisiti speciali, indicati al successivo art. 15 bis
(introdotto con la lettera c).
- Anche le attestazioni già rilasciate alla data di entrata
in vigore della Legge n. 166/2002 (18
agosto 2002) vedono la loro durata prorogata a cinque anni, sempre previa
verifica triennale.
Questa precisazione, fortemente auspicata dall’Ance, tende ad
assicurare alle imprese, in possesso dell’attestato al momento della modifica
della Legge quadro sui lavori pubblici operata dalla Legge n. 166/02, di poter
usufruire della protrazione della durata, senza attendere il primo rinnovo
dell’attestazione.
A questo fine, è stata altresì prorogata al 30 aprile
prossimo la validità delle prime attestazioni che sarebbero andate in scadenza
a partire dal dicembre 2003, stante il lungo termine necessario all’adozione
del regolamento in esame.
- Per ottenere il rinnovo l’impresa deve stipulare un nuovo
contratto, con la medesima SOA che ha rilasciato l’attestazione o con altra SOA
autorizzata, almeno tre mesi prima della scadenza dell’attestazione.
- È mantenuta la durata di tre anni per quelle attestazioni
relative alla categoria OS2 (lavori di restauro e manutenzione di superfici
decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico), che siano state
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento, che
dovrà disciplinare i requisiti specifici relativi a tale categoria.
Per quanto riguarda la verifica triennale, la lettera c)
della norma, che introduce l’art. 15 bis al D.P.R. n. 34/2000, prevede che
l’impresa debba presentare domanda di verifica alla medesima SOA che ha
rilasciato l’attestazione oggetto di revisione, almeno sessanta giorni prima
della scadenza del termine triennale. La SOA ha un termine di trenta giorni per
compiere l’istruttoria.
La disposizione, come si è visto, parla di ‘’compimento
dell’istruttoria”, adottando così un’espressione non particolarmente precisa;
comunque, una lettura sistematica e logica conduce ad intendere come compimento
dell’istruttoria il momento finale della stessa, quello cioè in cui la SOA dà
comunicazione di detto esito all’impresa richiedente, ai sensi del successivo
comma 5 dell’art. 15 bis. Ne consegue che il termine di trenta giorni dalla
domanda, che il regolamento assegna alla SOA, concerne l’esigenza che, entro
detto termine, la stessa SOA dia puntuale comunicazione all’impresa stessa.
Il successivo comma 5 dell’art. 15 bis prevede che la SOA
informi sia l’impresa che l’Autorità di vigilanza circa l’esito della procedura
di verifica, inviando copia del nuovo attestato ovvero la comunicazione
dell’esito negativo.
La stessa norma
contiene tre ordini di affermazioni:
1. in caso di esito negativo della verifica, l’attestato
perde validità dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito da parte
dell’impresa;
2. l’efficacia della verifica (intendendosi in questo caso
con esito positivo) decorre dalla data di scadenza del triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’attestazione;
3 tuttavia, ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza del
triennio, l’efficacia della stessa decorre dalla data di ricezione della
comunicazione da parte dell’impresa.
Quanto al primo punto, la precisazione che, in caso di esito
negativo della verifica, l’attestazione perde efficacia dalla data di ricezione
della comunicazione da parte dell’impresa, appare opportuna. Tale previsione,
infatti, chiarisce che l’attestazione mantiene la propria efficacia fino al
momento indicato e che, pertanto, l’esito negativo della verifica non opera
retroattivamente. Ciò significa che l’impresa, durante la fase dell’attività di
verifica dell’attestazione può partecipare alle gare, stipulare contratti con
l’amministrazione, continuare l’esecuzione dei lavori, senza attendere l’esito
della verifica.
Si ritiene che l’esito negativo della verifica incida
unicamente sui procedimenti in corso per i quali non sia intervenuta
l’aggiudicazione definitiva dei lavori; quest’ultima, quindi, costituisce il
momento discriminante a partire dal quale l’eventuale esito negativo della
verifica non produce effetti pregiudizievoli per l’impresa che, in buona fede,
abbia proseguito la sua attività imprenditoriale avvalendosi dell’attestazione
scaduta.
Per quanto concerne il secondo punto, in coerenza con il
punto precedente, si conferma che l’attestato, in caso di esito favorevole,
mantiene la propria efficacia dalla scadenza del triennio, senza alcuna
soluzione di continuità. Pertanto, la verifica interviene retroattivamente e
l’attestato si considera avente ab initio efficacia quinquennale.
Infine, al terzo punto, la norma afferma che se la verifica (deve intendersi sia con esito
positivo che negativo) interviene dopo la scadenza del triennio, l’efficacia
decorre dalla data della ricezione della comunicazione da parte dell’impresa.
Con ciò il Regolamento sembra significare che l’attestazione
perde comunque efficacia allo scadere del triennio; l’efficacia riprende successivamente a decorrere a
partire dalla data di comunicazione
dell’esito positivo della verifica. Conseguentemente, nel periodo intercorrente
tra la data di scadenza del triennio e
la comunicazione della verifica all’impresa non è consentito partecipare alle
gare.
È necessario, pertanto, che le imprese assolvano
diligentemente al proprio onere di inoltrare domanda di verifica almeno
sessanta giorni prima della scadenza del termine triennale: ciò dovrebbe
consentire alle SOA di effettuare la verifica entro i successivi 30 giorni e
dunque senza soluzione di continuità circa l’efficacia dell’attestato.
Per quanto riguarda le attestazioni SOA la cui durata è stata
prorogata al 30 aprile ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 355/2003, poichè in tal
caso risulta impossibile che le imprese che ne sono in possesso possano ad oggi
rispettare il termine di sessanta giorni prima della scadenza per avviare il
procedimento di verifica, si è in attesa di un decreto legge che, secondo le
assicurazioni fornite dal Ministro, ne prorogherà ulteriormente l’efficacia
presumibilmente al 15 luglio 2004.
Per quanto riguarda l’oggetto della verifica, la lettera c)
della norma, che introduce il già citato art. 15 bis, precisa che la stessa
riguarda sia i requisiti di carattere generale sia i requisiti di capacità
strutturale dell’impresa.
I requisiti di carattere generale sono quelli previsti
dall’art. 17 del D.P.R. n. 34/2000.
I requisiti di capacità strutturale che devono essere
verificati sono i seguenti:
-il possesso del sistema di qualità aziendale ovvero degli
elementi significativi e correlati di tale sistema;
- le idonee referenze bancarie;
- il capitale netto di valore positivo;
- l’idonea direzione tecnica;
- i requisiti per progettare ed eseguire (staff tecnico);
- il costo delle attrezzature;
- il costo del personale dipendente.
La verifica relativa al costo delle attrezzature ed al costo
del personale dipendente deve essere effettuata con riferimento al rapporto tra
il costo medio sostenuto nel quinquennio fiscale antecedente la scadenza del
termine triennale e l’importo medio annuale della cifra d’affari in lavori
accertata in sede di attestazione (eventualmente rideterminata figurativamente
ai sensi dell’art. 18, comma 15 del D.P.R. n. 34/2000), con una percentuale massima
di scostamento tollerabile pari al 25%.
Tale percentuale di scostamento deve intendersi riferita alla
percentuale minima rispetto alla cifra d’affari, richiesta dal regolamento di
qualificazione per i requisiti in questione, ossia il 2% per il costo delle
attrezzature (art. 18, comma 8) ed il 15% - 10% per il costo del personale
(art. 18, comma 10).
Qualora vi sia uno scostamento superiore al 25% la cifra
d’affari deve essere ridotta in proporzione e conseguentemente l’attestazione è
oggetto di revisione. La revisione investe le categorie indicate dall’impresa.
Così per esempio, fatto 100 la cifra d’affari, il costo del
personale non deve risultare inferiore a 15; ma poichè viene introdotta una
tolleranza del 25%, detto costo non deve risultare inferiore a 11,25. Ne
consegue che, ove il costo per il personale risulti pari o superiore ad un
valore di 11,25, non trova attuazione la riduzione figurativa proporzionale
della cifra di affari, ai sensi dell’art. 18, comma 15 del D.P.R. n. 34/2000 e
la classifica resta perciò invariata.
In tema di riduzione figurativa della cifra di affari, coma
prevista dall’art. 18 comma 15 del D.P.R. n. 34/2000, la lettera d) punto 2)
della norma in esame precisa che, ove a seguito della verifica triennale emerga
che tale riduzione dipende da un costo eccessivamente basso del personale
dipendente, la SOA deve dare informazione circa l’esito della procedura alla
Direzione Provinciale del lavoro - Servizio ispezione dei lavori, competente
per territorio.
3. MODIFICHE RELATIVE ALLA CATEGORIA OS 12
La lettera d) punto 1) della norma in esame stabilisce la
necessità di un requisito particolare per ottenere o rinnovare la
qualificazione nella categoria OS12 (fornitura e posa in opera di barriere e
protezioni stradali) per le classifiche pari o superiori alla III (1.032.913
euro).
A decorrere, infatti, dal 1° gennaio 2005 l’impresa dovrà
essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 ‘’relativamente alla produzione, al
montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria”.
Conseguentemente, il regolamento prevede che sia modificata
la declaratoria della categoria OS12, che pertanto riguarda anche la produzione
in stabilimento industriale dei beni oggetto della categoria, nei limiti sopra
visti del possesso della certificazione di qualità. Modificando, inoltre, la
‘’Tabella corrispondenze nuove e vecchie categoriè’, allegata al D.P.R. n.
34/00, la categoria OS12 diviene categoria a qualificazione obbligatoria.
Per le classifiche inferiori alla III, nonchè in via
transitoria per tutte le classifiche, le imprese che non siano certificate
devono presentare, ai fini del collaudo dei lavori rientranti nella categoria
OS12 di importo superiore a 50.000 euro, ‘’una dichiarazione del produttore dei
beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione
degli stessi”.
Premessa tale disciplina, va osservato che, in origine, lo
schema di regolamento conteneva la previsione che l’impresa qualificata nella
categoria OS12, per classifica di importo pari o superiore alla II, dovesse
avere la piena proprietà di uno stabilimento industriale per la produzione dei
beni oggetto della categoria.
Questa norma, formalmente contestata più volte anche
dall’Ance, ha ricevuto il parere contrario, sostanzialmente unanime, della
Conferenza Stato-Regioni, dell’Autorità di vigilanza, del Consiglio di Stato,
dell’Autorità garante per la concorrenza e delle Commissioni parlamentari.
L’esito finale del provvedimento ha condotto all’attuale
formulazione, che ha semplicemente spostato il problema dalla proprietà dello
stabilimento al possesso della certificazione di qualità per la produzione dei
beni in questione, senza sostanzialmente risolvere le notevoli e fondate
perplessità evidenziate dall’Ance e dai diversi organi consultivi.
Non si può, pertanto, che evidenziare come la norma in
questione comporterà una rilevante restrizione del mercato, in contrasto con i
principi e la normativa comunitaria e nazionale volti alla completa garanzia
della libertà di concorrenza. Si ritiene, infatti, che le pur rilevanti
esigenze di assicurare le necessarie garanzie di sicurezza nell’esecuzione dei
lavori della categoria OS12 potessero essere raggiunti mediante la definizione
di rigorose specifiche tecniche in sede di gara e non mediante la restrizione
del mercato a discapito della concorrenza.
Su questo specifico problema, peraltro, a seguito dei rilievi
mossi dall’Ance, il Ministro ha assicurato la costituzione di un tavolo tecnico
con la partecipazione delle associazioni di categoria, ai fini di valutare,
durante il periodo transitorio, l’impatto della disposizione sul mercato e
possibili soluzioni alternative atte ad assicurare la massima sicurezza delle
barriere.
4. MODIFICHE RELATIVE AI CONSORZI STABILI
Per quanto riguarda la disciplina dei consorzi stabili, la
lettera e) della norma in esame modifica l’art. 20 del D.P.R. n. 34/2000,
recependo sostanzialmente, nell’ambito del regolamento di qualificazione, le
modifiche alla disciplina dei consorzi stabili, già introdotte dalla Legge n.
166/2002 all’art. 12, comma 8 ter della Legge n. 109/1994.
Ciò si è reso opportuno, in quanto la materia della
qualificazione dei consorzi stabili trova la sua sede naturale nell’ambito del
D.P.R. n. 34/2000.
Si confermano, pertanto, le modifiche circa la qualificazione
nella categoria illimitata, la qualificazione per progettazione ed esecuzione
ed il requisito del sistema di qualità, nonchè la regola per la determinazione
della classifica spettante al consorzio mediante la somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate.
DPR 25 GENNAIO 2000, N. 34
Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della L. 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
(In carattere diverso le modifiche apportate dal DPR 10 marzo 2004, n. 93 (Regolamento
Martinat), pubblicato sulla G.U. 13 aprile 2004 n. 86, in materia di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici).
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente
Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all’articolo 8
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i
lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle Regioni anche
a statuto speciale e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, di importo
superiore a 150.000 Euro.
3. Fatto salvo quanto
stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione
rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e
sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità
tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni
appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della
qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti
dal presente titolo, nonché dai titoli III e
IV.
Art. 2
(Definizione)
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per :
a) “Legge”: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
b) “Stazioni appaltanti”: i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, della Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano;
c) “Regolamento generale”: il regolamento di cui all’articolo
3, comma 2, della Legge;
d) “Regolamento”: il presente regolamento;
e) “Procedimento di qualificazione”: la sequenza degli atti
disciplinati dalle norme del Regolamento che permette di individuare in capo a
determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari
e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
f) “Autorità”: l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge;
g) “Organismo di autorizzazione”: l’Autorità;
h) “Organismi di accreditamento”: i soggetti legittimati da
norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee
serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività
di cui alla lettera l);
i) “Organismi di attestazione”: gli organismi di diritto
privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l’esistenza
nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di
cui all’articolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a) e b) della
Legge;
l) “Organismi di certificazione”: gli organismi di diritto
privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme
europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e correlati del sistema di qualità;
m) “Autorizzazione”: l’atto conclusivo del procedimento
mediante il quale l’Autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere
le attività di cui alla lettera i);
n) “Accreditamento”: l’atto conclusivo della procedura
mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di
certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);
o) “Commissione”: la Commissione consultiva prevista
dall’articolo 8, comma 3, della Legge del cui parere si avvale l’Autorità ai fini
dell’autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di
cui alle lettere i) e l), nonché della definizione delle procedure e dei
criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al
rilascio dell’attestazione di qualificazione;
p) “Attestazione”: il documento che dimostra il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere
a) e b), della Legge;
q) “Certificazione”: il documento che dimostra il possesso
del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN
ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;
r) “Dichiarazione”: il documento che dimostra la presenza di
elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all’articolo
8, comma 3, lettera b) della legge;
s) “Osservatorio”: l’Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all’articolo 4, commi 10, lettera c), e all’articolo 14, comma 11, della Legge;
t) “Imprese”: i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1,
lettere a), b) e c), della Legge;
u) “Impresa assegnataria”: l’impresa cui i consorzi previsti
all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte o
totalmente, l’esecuzione dei lavori;
v) “Casse Edili”: gli organismi paritetici istituiti
attraverso la contrattazione collettiva di cui all’articolo 37 della Legge.
Art. 3
(Categorie e classifiche)
1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere
generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola
costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate,
nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al
comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o
consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna
impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per
una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. Le categorie sono specificate nell’allegato A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli
di importo:
I -fino a £. 500.000.000 Euro 258.228
II -fino a £. 1.000.000.000 Euro 516.457
III -fino a £. 2.000.000.000 Euro 1.032.913
IV -fino a £.
5.000.000.000 Euro 2.582.284
V -fino a £.
10.000.000.000 Euro 5.164.569
VI -fino a £.
20.000.000.000 Euro 10.329.138
VII -fino a £.
30.000.000.000 Euro 15.493.707
VIII -oltre £.
30.000.000.000 Euro 15.493.707
5.L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del
rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a
lire quaranta miliardi (Euro 20.658.276).
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire
40.000.000.000 (Euro 20.658.276), l’impresa, oltre alla qualificazione
conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta
con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre
volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto
previsto all’articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo
l’articolo 10, comma 1-quater, della Legge.
7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti
all’Unione Europea la qualificazione di cui al presente regolamento non è
condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori
pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi
dell’articolo 8, comma 11-bis, della Legge per le imprese stabilite in altri
Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base
alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per
le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla
Unione Europea.
8.Le imprese che non possiedono la qualificazione per
prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative
gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1,
lettere d), e) ed f), della Legge.
Art. 4
(Sistema di qualità aziendale ed elementi
significativi e correlati del sistema
di qualità aziendale)
1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 8,
comma 3, lettera b), della Legge, le imprese devono possedere il sistema di
qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del
suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza
temporale prevista dall’allegato B.
2. La certificazione del sistema di qualità aziendale e la
dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati
del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali
dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie
e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale
ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema
di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel
settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
TITOLO II
Autorizzazione degli organismi di attestazione
Art. 5
(Commissione consultiva)
1. La Commissione è composta dai seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con
funzioni di Presidente, designato dal Ministro competente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività
culturali designato dal Ministro competente;
c) un rappresentante del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato designato dal Ministro competente;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale designato dal Ministro competente;
e) un rappresentante del Ministero dell’ambiente designato
dal Ministro competente;
f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della
navigazione designato dal Ministro competente;
g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal
Ministro competente;
h) due rappresentanti delle Regioni e delle Province
autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome;
i) due rappresentanti dei Comuni designati dall’Associazione
nazionale dei comuni italiani;
l) un rappresentante delle Province designato dall’Unione
delle province d’Italia;
m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici
interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti
collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o
di comparto;
n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle
associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi
nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
2. Le attività di segreteria della Commissione sono svolte da
personale dell’Autorità.
3. La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere
h), i), l), m) e n) del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non
costituisce motivo ostativo al funzionamento della Commissione.
4. La Commissione è convocata dal Presidente dell’Autorità,
con preavviso di almeno quindici giorni e con l’indicazione delle questioni da
trattare.
5. I pareri della Commissione sono assunti, in prima
convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti e con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
6. Per la partecipazione alle attività della Commissione è
stabilito un compenso nella misura determinata dall’Autorità nei limiti delle
risorse disponibili.
Art. 6
(Nomina dei componenti della Commissione)
1. I membri della Commissione sono nominati dall’Autorità e
durano in carica per un triennio.
2. In caso di
dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall’incarico per
qualsiasi altro motivo, l’Autorità provvede alla loro sostituzione con le
stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui
sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 7
(Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e
relativi controlli)
1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella
forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente
comprendere la locuzione “organismi di attestazione”; la sede legale deve
essere nel territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo
di lire interamente versato.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo
svolgimento dell’attività di attestazione secondo le norme del Regolamento e di
effettuazione dei connessi controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e
sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità
operativa ed economico - finanziaria.
4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA
deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di
collegamento, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice
civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di
qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro
15 giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano
implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito
dell’indipendenza.
6. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione
azionaria delle SOA e sulla persistenza del requisito dell’indipendenza
l’Autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta non inferiore a
trenta giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al
relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei
rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento,
secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da
ogni altro dato a loro disposizione.
7. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato
preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali,
contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali
rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione prevista
dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle
cause ostative previste dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali
rappresentanti o direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida
sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) che nell’esercizio della propria attività si sono rese
responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa
documentazione in merito alle informazioni loro richieste.
8. Le SOA comunicano all’Autorità l’eventuale sopravvenienza
di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
9. La mancata
risposta a richieste dell’Autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata
comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione di
informazioni non veritiere implicano l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 4, comma 7, della Legge e possono nei casi più gravi comportare
la revoca dell’autorizzazione.
Art. 8
(Partecipazioni azionarie)
1. Non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o
indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati
dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della Legge, nonché le
regioni e le province autonome.
2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera n) e le associazioni nazionali rappresentative
delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite
massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni
nella misura massima del 10%. Al fine di garantire il principio dell’uguale
partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione
al capitale da parte delle associazioni di imprese è ammessa qualora nella
medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di
stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere,
direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve
darne preventiva comunicazione all’Autorità.
4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le
partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite
interposta persona.
5. L’Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può
vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla
correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito
dell’indipendenza a norma dell’articolo 7, comma 4; il decorso del termine
senza che l’Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta
all’operazione.
6. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto,
è comunicato all’Autorità e alla SOA.
Art. 9
(Requisiti tecnici delle SOA)
1. L’organico minimo delle SOA è costituito:
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in
architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni,
iscritto, al momento dell’attribuzione dell’incarico, al relativo albo
professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza
almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di
responsabilità direttiva, nell’attività di controllo tecnico dei cantieri
(organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della
capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio
ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo
direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi,
di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura,
uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo
indeterminato, in possesso di esperienza professionale almeno triennale
attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di
scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti
dall’articolo 7, comma 7.
3 Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla
carica; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni
dalla conoscenza del fatto.
4. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la
comunicazione delle informazioni all’Osservatorio conforme al tipo definito
dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento.
Art. 10
(Concessione e revoca della autorizzazione)
1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell’attività di
attestazione della qualificazione ai sensi del presente Regolamento è
subordinato alla autorizzazione dell’Autorità.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai
seguenti documenti:
a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l’elencazione della compagine sociale e la dichiarazione
circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l’organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei
soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con
le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l’inesistenza delle situazioni
previste dall’articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori,
legali rappresentanti o direttori tecnici;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli
amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure
che, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno utilizzate per
l’esercizio dell’attività di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce
l’obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all’attività
svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari
prevedibile.
3. L’Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori
informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e
conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell’istanza. Il tempo necessario all’Autorità per acquisire le richieste
integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la
presentazione di una nuova istanza.
5. L’autorizzazione è revocata dall’Autorità quando sia accertato
il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9,
nonché quando sia accertato il mancato inizio dell’attività sociale entro sei
mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per
più di sei mesi. L’autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di
violazione dell’obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli
articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la
propria attività in modo efficiente e conforme alle disposizioni della Legge,
del presente Regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento
di cui al comma 2, lettera f).
6. Il procedimento di revoca dell’autorizzazione, è iniziato
d’ufficio, quando l’Autorità viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito
di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di
cui al comma 5. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati,
invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro
un termine perentorio non inferiore a
trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene
assunta la decisione in ordine alla revoca.
8. In via istruttoria
l’Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali
necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata
e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione
di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per
controdeduzioni. In tal caso, il termine per le pronuncia da parte
dell’Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento
dell’istruttoria ed alle presentazione delle controdeduzioni.
9. In caso di revoca
dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una
SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese
qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei
suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono
state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell’eventualità di inerzia
del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dall’Autorità.
10. In caso di revoca
dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una
SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni
non ancora conclusi sono trasferite d’ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese
contraenti.
Art. 11
(Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese
qualificate)
1. L’Autorità iscrive in apposito elenco le società
autorizzate a svolgere l’attività di attestazione e ne assicura la pubblicità
per il tramite dell’Osservatorio.
2. L’Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle
SOA ai sensi dell’articolo 12, cura la formazione su base regionale, con
riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese
che hanno conseguito la qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite
l’Osservatorio.
Art. 12
(Svolgimento dell’attività di qualificazione e
relative tariffe)
1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da
qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo
trattamento;
d) assicurare e mantenere l’indipendenza richiesta dalla
Legge e dal Regolamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo
interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicità e la sostanza delle
dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai
soggetti cui rilasciare l’attestato.
2. Per l’espletamento delle loro attività le SOA non possono
ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo
nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono
soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all’importo
complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si
richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all’allegato E..
4. Gli importi
determinati ai sensi del comma 3 sono considerati corrispettivo minimo
della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un
corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è
nullo. Il corrispettivo deve
essere interamente pagato prima del rilascio dell’attestazione, revisione o
variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento
del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA
l’autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l’intero
corrispettivo.
5. Le SOA trasmettono all’Autorità, entro quindici giorni dal
loro rilascio, copia degli attestati.
Art. 13
(Autorizzazione di organismi di certificazione)
1. Gli organismi già
accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità, che intendono
svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da
parte dell’Autorità.
2. L’autorizzazione è
subordinata all’accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni
stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che attiene alla
denominazione sociale e all’unicità dell’oggetto sociale.
Art. 14
(Vigilanza dell’Autorità)
1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera i),
della Legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche
effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario,
controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno,
presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall’Autorità
stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità
di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti
stabiliti nell’articolo 4, e nel titolo III.
d) applichino le tariffe di cui all’allegato E.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell’Autorità ai fini
di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e
documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la
verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio
dell’attestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale.
Sull’istanza di verifica l’Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a
mezzo dei propri uffici e sentita l’impresa sottoposta a verifica, provvede
entro sessanta giorni.
3. L’Autorità provvede periodicamente alla verifica a
campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno
fissato dalla stessa Autorità.
TITOLO III
Requisiti per la qualificazione
Art. 15
(Domanda di qualificazione)
1. Per il
conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla
certificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di
elementi significativi di cui all’articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della
Legge secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B, i requisiti
stabiliti dal presente titolo.
2. L’impresa che
intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito
contratto con una delle SOA autorizzate.
3. La SOA svolge
l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di
qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’impresa
istante, e compie la procedura di rilascio dell’attestazione entro novanta
giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per
chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non
superiore a 90 giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque
trascorso un periodo complessivo non superiore a 180 giorni dalla stipula del
contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l’attestazione o comunque il diniego di
rilascio della stessa. Per le procedure già sospese, il termine di 90 giorni
decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Della stipula del
contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA
informa l’Autorità nei successivi trenta giorni.
5. La durata dell’efficacia dell’attestazione è pari a cinque
anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale,
nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 15-bis. La
efficacia delle attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore
della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogata a 5 anni. Almeno tre mesi prima
della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo
dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con
un’altra autorizzata.
5-bis. L’efficacia delle qualificazioni relative alla
categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di
tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è di
tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.
6. Il rinnovo
dell’attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che
siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell’attestazione già
acquisita.
7. Il rinnovo
dell’attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità
previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione
decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono
rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia
dell’attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della
relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo criteri
fissati dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa
ridotta.
9. In caso di fusione
o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo
ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti
posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.
Art. 15-bis
(Verifica triennale)
1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto
termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei
requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della
revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l’istruttoria.
2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica
triennale sono quelli previsti dall’articolo 17.
3. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica
triennale sono quelli previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 18, comma 2,
lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
4. La verifica di congruità tra cifra d’affari in lavori,
costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui
all’articolo 18, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo
medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e
importo medio annuale della cifra d’affari in lavori accertata in sede di
attestazione, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi
dell’articolo 18, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra
d’affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per
cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in
cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.
5. Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa
contestualmente l’impresa e l’Autorità, inviando copia del nuovo attestato
revisionato o comunicando l’eventuale esito negativo; in questo ultimo caso
l’attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte
dell’Impresa. L’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del
triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia
compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla
ricezione della comunicazione da parte della Impresa.
6. L’Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire
l’esito della verifica nel casellario informatico.
Art. 16
(Controllo dell’Autorità sulle attestazioni)
1. Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti
stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione sono soggette al
controllo dell’Autorità qualora l’impresa interessata ne faccia richiesta entro
il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della
determinazione stessa.
2. L’Autorità, sentita l’impresa richiedente e la SOA e
acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad
indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del
contratto stipulato. L’inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni
dell’Autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 10,
comma 5 del presente Regolamento.
Art. 17
(Requisiti d’ordine generale)
1. I requisiti
d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori
ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono
a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini
italiani;
b) assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del
legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati
che incidono sulla moralità professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la
legislazione italiana o del paese di residenza;
e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza;
f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti
camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i
registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della
specifica attività di impresa;
g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o
di cessazione dell’attività;
h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori
pubblici;
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione
e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento
dell’attestazione di qualificazione.
2. L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione i
soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti
richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel
contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle
cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei
consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si
riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in
nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta
di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori
muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di
consorzio.
Art.18
(Requisiti di ordine speciale)
1. I requisiti d’ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria è
dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto
all’articolo 22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste
nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del
bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo
di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio
approvato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla attività
diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di
persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei
consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte
delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in
conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività
indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa
richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in
conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei
consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e
delle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa fa parte, nel caso
in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non
abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti
consorziati.
5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto
previsto dall’articolo 26;
b) dall’esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle
categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di
quello della classifica richiesta;
l’importo è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 22;
c) dall’esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola
categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo
della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55%
dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre
lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore
al 65% dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati
secondo quanto previsto dall’articolo 22.
6. L’esecuzione dei
lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti
dall’articolo 22, comma 7.
7. Per la
qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a
seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all’articolo
19, comma 1, lettera b), numero 1) della Legge, oppure affidati in concessione,
il requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno
staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato.
Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso
di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza
classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta
classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L’adeguata
attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi
d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o
in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.
Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui
al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua
dell’ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della
predetta cifra d’affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai
canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è
terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari
sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente,
calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un
periodo pari alla metà della sua durata. L’ammortamento figurativo è calcolato
con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del
piano di ammortamento concluso. Per la esecuzione dei lavori della
categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005,
al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le
classifiche di importo pari o superiore alla III (euro 1.032.913), l’impresa
deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione,
al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le
classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche
le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori
della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del
produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e
installazione degli stessi.
9. L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte
individuali e delle società di persone, con la presentazione della
dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota
riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei
consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di
capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle
direttive europee, e della relativa nota di deposito.
10 L’adeguato
organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e
accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di
affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di
cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico
medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della
cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o
diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende
compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per
le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è
pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai
fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio
corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive
europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con
idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza
dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la
corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi
annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL ed alle Casse
edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi
contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e
10 concorre, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche
l’ammortamento ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle
società di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle
attrezzature tecniche mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri
consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo
all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e
dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica
di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere
dimostrati dall’impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui
condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà
può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto
funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all’Albo
nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un
periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi
nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato
con l’esibizione dei certificati di iscrizione all’Albo o dell’attestazione e
dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori
tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo
ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di cinque
miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma
5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale
precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita
dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui
al comma 8 ed il rapporto di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e la cifra d’affari di cui al comma 2, lettera b),
è inferiore alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra
d’affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da
ristabilire le percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2,
lettera b). Qualora la non congruità della cifra d’affari dipenda da un
costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra
d’affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa
dell’esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro –
Servizio ispezione del lavori territorialmente competente.
Art. 19
(Incremento convenzionale premiante)
1. Qualora l’impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti
del sistema di qualità di cui all’articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti
requisiti ed indici economico finanziari:
a) capitale netto, costituito dal totale della lettera A del
passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile
dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari
media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità
ed esigibilità correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5;
le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine
dell’esercizio;
c) reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza
tra il valore ed i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice
civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c) e
d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e
10;
i valori degli importi di cui all’articolo 18, commi 2,
lettera b), e 5, lettere b) e c), posseduti dall’impresa sono figurativamente
incrementati in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto
dall’allegato F; gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la
dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 18.
Art. 20
(Consorzi stabili)
1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è
acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute
dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate
già possieda tale qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne
sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano
almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), della legge, è
in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da
almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle
imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’articolo
3, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di
sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due
classifiche.
Art. 21
(Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti)
1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le
categorie individuate dalle tabelle di cui all’allegato A, vanno rivalutati
sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di
costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione
dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la
SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli
importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni
appaltanti di cui all’articolo 2, comma1, lettera b) del presente Regolamento.
Art. 22
(Determinazione del periodo di attività
documentabile e dei relativi importi e certificati)
1. La cifra d’affari in lavori e gli importi dei lavori
previsti rispettivamente all’articolo 18, comma 2, lettera b), e all’articolo
18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la
data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle
categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all’articolo 18, comma 5,
lettera b), sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
3. I lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono
quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA.
4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle
categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera
c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA.
5. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e
con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui al precedente comma 1,
ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori
iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione
alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo
un avanzamento lineare degli stessi.
6. L’importo dei lavori è costituito dall’importo
contabilizzato al netto del ribasso d’asta, incrementato dall’eventuale
revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell’appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo
risarcitorio.
7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in
conformità allo schema di cui all’allegato D e contengono la espressa
dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati
regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale
o giudiziaria, ne viene indicato l’esito. Ai fini della qualificazione per i
lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere
l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del
buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati
prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.
8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei
lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti,
all’Osservatorio. L’Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.
Art. 23
(Criteri di accertamento e di valutazione dei
lavori eseguiti all’estero)
1. Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede
legale in Italia, il richiedente produce:
a) per i Paesi aderenti all’Unione Europea, la certificazione
rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal
tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale
risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la
dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i
lavori eseguiti.
Art. 24
(Lavori eseguiti dall’impresa aggiudicataria e
dall’impresa subappaltatrice)
1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno
affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito
lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:
a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono
classificabili ai sensi delle tabelle di cui all’allegato A; l’impresa
subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle
lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l’impresa
aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l’importo
delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell’importo
complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di
cui all’allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in
caso contrario, l’ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota
eccedente quella anzidetta; l’importo dei lavori così determinato può essere
utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.
2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della
qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa
aggiudicataria o subappaltatrice.
Art. 25
(Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei
relativi importi)
1. L’attribuzione alle categorie di qualificazione
individuate dalle tabelle di cui all’allegato A e relative ai lavori eseguiti
per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti
all’applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata
con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto
all’applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l’importo e la categoria dei
lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro documento di analoga
natura ed è valutato per intero nella corrispondente categoria individuata
dalle tabelle di cui all’allegato A.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si
fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla
base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella
misura del 100%.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento
al costo totale dell’intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti
competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva
(S.C.) e maggiorato del 25%.
5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni
sono corredate dalla seguente documentazione:
a) concessione edilizia relativa all’opera realizzata, ove
richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di
lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato
dal direttore dei lavori.
6. Ai fini della qualificazione, l’importo dei lavori
appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al
consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio
stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le
percentuali previste dall’articolo 24, comma 1, lettera b).
Art. 26
(Direzione tecnica)
1. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti
di carattere tecnico - organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.
La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente
coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti,
2. I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore
tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di
importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra
equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o
equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le
classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di
perito industriale edile o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di
requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore
delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a
cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione.
3. I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico
non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate;
essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore
tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale
rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente
dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale
regolarmente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili
soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli
scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di
laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la
qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di
esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati
dall’autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o
requisiti professionali equivalenti.
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 18,
comma 14, è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita. La
stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica
valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei
direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
5. Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei
direttori tecnici uscenti, si dispone:
a) la revoca della
qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla
presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la
riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel
caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari
o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione
tecnica.
6. Se la variazione della direzione tecnica è influente per
l’iscrizione conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola
persona, l’impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata
e all’Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data della
avvenuta variazione.
7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento svolgono la funzione di
direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa.
Art. 27
(Casellario informatico)
1. Presso l’Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il
casellario informatico delle imprese qualificate. Il casellario è formato sulla
base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, comma 5,
del presente Regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti
previste dal Regolamento generale.
2. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni
impresa qualificata i seguenti dati:
a) ragione sociale,
indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) rappresentanza
legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed
importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione
dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;
e) ragione sociale
della SOA che ha rilasciato l’attestazione;
f) cifra di affari in
lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione
conseguita;
g) costo del
personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima
qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al
personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h) costo degli
ammortamenti tecnici ordinari, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per
attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima
qualificazione conseguita;
i) natura ed importo
dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l’ultima
qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni
appaltanti;
l) elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in
locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e
alle Casse Edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
o) eventuali procedure concorsuali pendenti;
p) eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di
lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento
all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti
da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori
delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione,
l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi
dell’articolo 8, comma 7, della Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1 quater,
della Legge;
t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche
indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute
utili ai fini della tenuta del casellario.
3. Le imprese sono tenute a comunicare all’Osservatorio,
entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti
di ordine generale previsti dall’articolo 17.
4. Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una
relazione dettagliata sul comportamento dell’impresa esecutrice, redatta
secondo la scheda tipo definita dall’Autorità e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento.
5. I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici
a cura dell’Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti
per l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di
esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.
6. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le
imprese contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della
normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni
appaltanti.
Art. 28
(Requisiti per lavori pubblici di importo inferiore
a 150. 000 Euro)
1. Fermo restando
quanto previsto dal Regolamento generale in materia di esclusione dalle gare,
le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari
o inferiore a 150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine
tecnico organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del
contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra
il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera
a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Per i lavori sui
beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le
imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori
che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi
rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si
riferiscono i lavori eseguiti.
3. I requisiti sono
determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e
dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro
sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia.
* * * * *
Il titolo IV “Norme transitorie” e gli allegati A, B, C e D non hanno avuto variazioni di rilievo, salvo per
la declaratoria della cat. OS12, che nella tabella di corrispondenza tra
vecchie e nuove categorie figura ora a qualificazione obbligatoria. La
declaratoria di tale categoria ora così recita “Riguarda, nei limiti
specificati all’articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento
industriale, la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione
dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d’urto, barriere
paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso
veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.”
Gli allegati citatisono consultabili sul Notiziario n. 3/2000
e perciò anche sul sito web del Collegio (www.ancebrescia.it)
ALLEGATO E
CB
– Corrispettivo Base
Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di
attestazione è determinato in Euro con la seguente formula:
P = [C/12500 + (2 * N
+ 8) * 413,16] * 1.,0413 * R
dove:
C = Importo complessivo delle qualificazioni
richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le
quali si chiede la qualificazione.
R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno
2005 con base la media dell’anno 2001
CR –
Corrispettivo Revisione
Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di
revisione triennale è determinato con la seguente formula:
P = CB * 3/5
dove:
CB = Corrispettivo base applicato per l’attestazione in corso
dl validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al
Corrispettivo base definito con il presente allegato.
CNC –
Corrispettivo Nuova Categoria
Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la
tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella
calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:
P = CBna-CBva
dove:
CBna = Corrispettivo
base calcolato per la nuova attestazione
CBvva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia
attestazione
CIC –
Corrispettivo Incremento Classifica
Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di
classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato
secondo il corrispettivo base;
P = CB*1/3
dove:
CB = Corrispettivo
base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia
classifica e la nuova classifica alla voce C.
ALLEGATO F
L’incremento percentuale è dato da:
C1 = (30/3)x{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
ovvero
C2 = (30/3)x{[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
dove:
p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente, calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, primo
periodo, e la cifra d’affari in lavori
richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b);
per p = O,225 si assume p = 0,225;
r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente, calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, secondo
periodo, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18,
comma 2, lettera b);
per r = 0,15 si assume r = 0,15;
a = il valore del rapporto tra il costo dell’attrezzatura
tecnica calcolato secondo l’articolo 18, comma 7, e la cifra d’affari in lavori
richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b);
per a = 0,03 si assume a = 0,03.
q = 1 in presenza di
certificazione del sistema di qualità aziendale;
q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.