IVA - SOMME DOVUTE
PER RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
(Ag. Entrate, Ris. 23/4/04, n.
64/E)
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di stabilire
se le somme dovute per il ritardo nell'esecuzione dei lavori siano o meno
assoggettate ad IVA (art. 15, comma 1 n. 1) d.p.r. n. 633/1972) è necessario
individuarne la natura giuridica.
In particolare occorre verificare se dette somme
costituiscono un vero e proprio corrispettivo per l'esecuzione di una
prestazione, oppure se si tratta di somme corrisposte a titolo di indennizzo o
risarcimento.
Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate, ricordando che la
clausola penale, secondo l'orientamento dottrinale predominante, ha la triplice
funzione di rafforzare la possibilità di adempimento, di sanzionare la parte
inadempiente, di risarcire il danno subito dalla controparte contrattuale.
Nel caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria, poiché la penale era convenuta per un ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, le somme addebitate al prestatore del servizio avevano una funzione prevalentemente sanzionatoria, è pertanto non dovevano essere assoggettate ad IVA.