SERVIZIO CIVILE -
DISPENSA DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA DAGLI OBBLIGHI PER RAGIONI LAVORATIVE
- D.P.C.M. 4 FEBBRAIO 2004
La Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004 ha pubblicato il
testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004 con
il quale sono stati determinati la consistenza massima del contingente degli
obiettori di coscienza per l’anno 2004 e gli aspetti applicativi delle
condizioni per la concessione delle dispense e delle L.I.S.A.A.C. (licenze
illimitate senza assegni in attesa di congedo).
Si sottolinea che la domanda di dispensa o di L.I.S.A.A.C.,
per ragioni attinenti a responsabilità lavorative, può essere presentata da chi
si trovi in una delle seguenti condizioni:
- sia destinatario di una proposta di assunzione da parte di
enti pubblici o soggetti privati con contratto a tempo indeterminato e a tempo
pieno, nonché con contratto di apprendistato o di inserimento, a tempo pieno,
di una durata non inferiore ai dodici mesi, purché la suddetta proposta sia
condizionata all’adempimento degli obblighi di leva;
- sia titolare di un contratto di formazione lavoro o di
apprendistato, a tempo pieno, purché alla data di presentazione della domanda
di dispensa l’interessato debba svolgere almeno dodici mesi di attività
lavorativa. Con riferimento all’ipotesi del contratto di formazione lavoro è
precisato che quest’ultimo deve essere stato stipulato prima dell’entrata in
vigore del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della
“legge Biagi”, cioè prima del 24 ottobre 2003;
- sia titolare di un’impresa individuale o di un’attività
economica, oppure responsabile diretto e determinante della conduzione di
società avviate entro il giorno precedente alla domanda per svolgere il
servizio civile o avviate con il sostegno di leggi nazionali o regionali di
incentivazione all’imprenditoria giovanile ed al lavoro autonomo, purché in
tali ipotesi con la partenza dell’interessato vengano a mancare i presupposti
fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell’azienda o
dell’attività
Possono presentare istanza di dispensa i giovani ammessi allo
svolgimento del servizio civile che abbiano inoltrato domanda di obiezione di
coscienza entro il al 31 dicembre 2003, nonché i giovani dichiarati abili
arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre
dell’anno 2004 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i termini
previsti purché non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio ovvero in
altre posizioni di indisponibilità alla chiamata previste dall’ordinamento
vigente.
Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l’assunzione in servizio e nel corso dell’espletamento del servizio medesimo. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all’ente presso il quale l’obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni per la valutazione delle domande da parte dell’Ufficio nazionale per il servizio civile decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell’Ufficio medesimo. La presentazione della domanda di dispensa sospende i termini per l’avvio al servizio di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per un periodo non superiore ai novanta giorni necessari all’Ufficio nazionale per il servizio civile per determinarsi sull’istanza stessa. Nel caso in cui l’interessato abbia già ricevuto il provvedimento di avvio al servizio, la presentazione della domanda di dispensa sospende per una sola volta la presa di servizio per il periodo non superiore a novanta giorni a disposizione dell’Ufficio nazionale per il servizio civile per l’emanazione del relativo provvedimento.