RIFORMA MERCATO DEL
LAVORO - D.LGS 276/2003 - AGENZIE PER IL LAVORO - DECRETO MINISTERO DEL
LAVORO 23 DICEMBRE 2003
Nella G.U. del 3 marzo 2004, n. 52, è stato pubblicato il
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003
che, in attuazione dell’art.4 del D.Lgs. n.276/2003, stabilisce le modalità di
presentazione delle richieste di autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle
agenzie per il lavoro.
Albo informatico delle agenzie per il lavoro
L’articolo 1 del decreto istituisce presso il Ministero del
lavoro l’Albo informatico delle agenzie per il lavoro, per la cui iscrizione
sono previste le seguenti modalità.
Iscrizione
L’iscrizione all’Albo avviene previa richiesta inoltrata
mediante lettera raccomandata, compilata sui formulari allegati al decreto in
oggetto, corredata da un floppy-disk contenente tutta la documentazione
necessaria.
L’iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza
dei requisiti di cui agli artt.4, 5 e 6 del citato D.Lgs n.276/2003.
In attesa della definitiva messa a regime del sistema,
peraltro, è necessaria la dichiarazione del rappresentante legale che attesti
che l’agenzia provvederà tempestivamente all’adempimento di cui all’art.5,
comma 1, lett. f, vale a dire all’intercon-nessione con la borsa continua
nazionale del lavoro.
Per l’esercizio delle attività di sommini-strazione di lavoro
a tempo indeterminato, le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo
specialista che intendano svolgere più attività devono richiedere una
autorizzazione distinta corrispondente ad ogni singola fattispecie elencata
nell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. citato.
Autorizzazione provvisoria
Contestualmente alla richiesta di iscrizione all’Albo, i
soggetti interessati ottengono l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle
attività predisponendo un documento che dimostri la sussistenza di una
organizzazione tecnico-professionale idonea e che indichi le unità
organizzative e l’organico a disposizione.
Per le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per
le agenzie di interme-diazione, la verifica della prevalenza dell’oggetto sociale
sarà effettuata decorso il biennio di autorizzazione provvisoria.
L’autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali la domanda di autorizzazione si intende
accettata.
Autorizzazione a tempo indeterminato
Decorsi due anni dall’autorizzazione provvisoria, entro i
novanta giorni successivi alla richiesta dell’interessato viene rilasciata
l’autorizzazione a tempo indeterminato previa verifica del corretto andamento
dell’attività svolta.
Per il rilascio di tale autorizzazione i soggetti abilitati
predispongono una relazione dell’attività svolta nel biennio precedente,
secondo il formulario predisposto dal Ministero del lavoro, presentando la
documentazione idonea allo scopo.
L’autorizzazione definitiva non può essere concessa ai
soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto
l’attività per cui sono direttamente autorizzati, o che l’abbiano svolta con
carattere saltuario o intermittente.
Struttura dell’Albo
L’Albo è articolato nelle seguenti cinque sezioni:
- Sezione I) in cui sono iscritte le agenzie di
somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista, abilitate allo svolgimento
di tutte le attività di cui all’art.2 del decreto legislativo;
- Sezione II) in cui sono iscritte le agenzie di
somministrazione di tipo c.d. specialista, abilitate allo svolgimento di una
delle attività specifiche di cui all’art.20, comma 3, lett. da a) a h), del
decreto legislativo;
- Sezione III) in cui sono comprese le agenzie di
intermediazione;
- Sezione IV) dedicata alle agenzie di ricerca e selezione
del personale;
- Sezione V) che comprende, infine, le agenzie di supporto
alla ricollocazione professionale.
Tenuta dell’Albo
L’Albo è tenuto presso la Direzione generale per l’impiego,
l’orientamento e la formazione, che provvede alla acquisizione delle domande,
della documentazione prescritta e rilascia il relativo certificato di
iscrizione. Il fascicolo in cui è conservata la documentazione richiesta,
appartenente a ciascuna agenzia autorizzata, è visionabile da chiunque abbia un
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tramite proprio
rappresentante legale e previa richiesta per iscritto al direttore generale
della Direzione di cui sopra.
Procedure di autorizzazione
Sospensione e revoca dell’autorizzazione
In caso di mancata ottemperanza agli adempimenti previsti dal decreto n.
276/2003, il direttore generale della Direzione sospende l’autorizzazione
provvisoria o quella definitiva, informando l’agenzia delle eventuali
irregolarità riscontrate ed assegnando un termine, non inferiore a trenta
giorni, entro cui sanare le irregolarità stesse o fornire eventuali
chiarimenti.
Nel caso in cui l’agenzia non si sia adeguata a quanto
richiesto entro sessanta giorni, o se i chiarimenti sono giudicati
insufficienti, il direttore generale per l’impiego dispone la cancellazione
dall’Albo e la revoca definitiva dell’autorizzazione.
Comunicazioni
Il direttore generale della Direzione comunica
tempestivamente agli interessati l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione
delle attività e l’iscrizione all’Albo o il provvedimento negativo disponendo
anche la cancellazione d’ufficio.
Le agenzie autorizzate devono poi comunicare alla autorità
competente, alle regioni e alle province autonome, gli spostamenti di sede,
l’apertura di filiali o succursali, la cessazione delle attività e fornire
all’autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
Divieto di transazione commerciale
L’autorizzazione di che trattasi non può essere oggetto di
transazione commerciale; è inoltre vietato il ricorso a figure contrattuali
attraverso cui realizzare qualsivoglia forma di trasferimento o concessione
dell’autorizzazione ottenuta a favore di terzi. In caso di trasferimento
d’azienda o di fusione che determinano il conferimento in nuove o diverse
società non autorizzate a tempo indeterminato, l’autorizzazione viene meno.
Disposizioni di raccordo
Le agenzie già in possesso di autorizzazione a tempo
indeterminato per l’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo o
per l’esercizio della attività di intermediazione possono richiedere
direttamente l’autorizzazione a tempo indeterminato per lo svolgimento delle
attività di somministrazione di lavoro o di intermediazione, previa verifica
delle sussistenze dei requisiti predetti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del decreto
legislativo e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di
regolamento.
Le società di ricerca e selezione del personale o di supporto
alla ricollocazione professionale che hanno presentato domanda di
accreditamento secondo la normativa previgente (art. 10, D.Lgs n. 469/97),
devono presentare la domanda di autorizzazione provvisoria secondo lo schema di
domanda allegato al provvedimento in esame.
Regimi particolari di autorizzazione
Università
Le università pubbliche e private non necessitano di
provvedimento autorizzatorio, purchè l’attività di intermediazione sia svolta
senza fini di lucro, fermi restando i regimi di accreditamento regionali o
l’obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro.
Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
Per quanto riguarda le associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative è specificato dal decreto
ministeriale che solo le associazioni che siano firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro possono essere autorizzate in via agevolata
all’attività di intermediazione.
Le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori possono invece richiedere l’autorizzazione, sempre in regime
agevolato, alle Regioni e la conseguente iscrizione alla sub - sezione
regionale della Sezione III dell’Albo, potendo quindi esercitare l’attività di
interme-diazione soltanto nell’ambito
territoriale di riferimento della Regione e concedente l’autorizzazione.
Consulenti del lavoro
I consulenti del lavoro possono essere delegati dalla
Fondazione abilitata alle attività di intermediazione a svolgere, in nome e per
conto della Fondazione stessa, tutte le azioni necessarie all’attività di
intermediazione e tutte le azioni ad esse collegabili.
Ogni studio professionale deve mettere a disposizione uno
spazio dedicato all’attività di intermediazione ed idoneo a garantire
l’assoluta privacy dei contatti tra consulente e persone interessate e
l’accesso ai disabili.
Integrazione di autorizzazione
I soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di
attività di ricerca e selezione o ricollocazione professionale possono fare
richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione
ed alla contestuale iscrizione nella già richiamata Sezione III dell’Albo,
previa acquisizione dei registri tecnici, finanziari e professionali richiesti
per lo svolgimento di tale attività anche mediante integrazione di quelli già
da loro posseduti.
In tale caso per detti soggetti trovano applicazione tutte le
norme previste dal più volte citato decreto legislativo per l’attività di
intermediazione.
Norme transitorie
Il decreto ministeriale in parola entrerà in vigore
contestualmente all’emanazione del decreto di cui all’art.5, comma 1, lett.c)
del D.Lgs n. 276/2003 che determinerà le
competenze professionali necessarie per la richiesta di iscrizione
all’Albo.
Le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo già autorizzate
allo svolgimento di attività di lavoro interinale o all’esercizio delle
attività di intermediazione hanno sessanta giorni di tempo dalla entrata in
vigore del decreto per richiedere l’autorizzazione alla attività di
somministrazione di lavoro di intermediazione. Decorso inutilmente detto
termine le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto.
Infine, le società di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricolloca-zione professionale accreditate secondo la normativa previgente devono presentare la domanda di autorizzazione provvisoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Decorso inutilmente detto termine i precedenti accreditamenti cessano di avere efficacia.