RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 - AGENZIE PER IL LAVORO - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 23 DICEMBRE 2003

 

Nella G.U. del 3 marzo 2004, n. 52, è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 che, in attuazione dell’art.4 del D.Lgs. n.276/2003, stabilisce le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro.

Albo informatico delle agenzie per il lavoro

L’articolo 1 del decreto istituisce presso il Ministero del lavoro l’Albo informatico delle agenzie per il lavoro, per la cui iscrizione sono previste le seguenti modalità.

Iscrizione

L’iscrizione all’Albo avviene previa richiesta inoltrata mediante lettera raccomandata, compilata sui formulari allegati al decreto in oggetto, corredata da un floppy-disk contenente tutta la documentazione necessaria.

L’iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt.4, 5 e 6 del citato D.Lgs n.276/2003.

In attesa della definitiva messa a regime del sistema, peraltro, è necessaria la dichiarazione del rappresentante legale che attesti che l’agenzia provvederà tempestivamente all’adempimento di cui all’art.5, comma 1, lett. f, vale a dire all’intercon-nessione con la borsa continua nazionale del lavoro.

Per l’esercizio delle attività di sommini-strazione di lavoro a tempo indeterminato, le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista che intendano svolgere più attività devono richiedere una autorizzazione distinta corrispondente ad ogni singola fattispecie elencata nell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. citato.

Autorizzazione provvisoria

Contestualmente alla richiesta di iscrizione all’Albo, i soggetti interessati ottengono l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività predisponendo un documento che dimostri la sussistenza di una organizzazione tecnico-professionale idonea e che indichi le unità organizzative e l’organico a disposizione.

Per le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agenzie di interme-diazione, la verifica della prevalenza dell’oggetto sociale sarà effettuata decorso il biennio di autorizzazione provvisoria.

L’autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la domanda di autorizzazione si intende accettata.

Autorizzazione a tempo indeterminato

Decorsi due anni dall’autorizzazione provvisoria, entro i novanta giorni successivi alla richiesta dell’interessato viene rilasciata l’autorizzazione a tempo indeterminato previa verifica del corretto andamento dell’attività svolta.

Per il rilascio di tale autorizzazione i soggetti abilitati predispongono una relazione dell’attività svolta nel biennio precedente, secondo il formulario predisposto dal Ministero del lavoro, presentando la documentazione idonea allo scopo.

L’autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto l’attività per cui sono direttamente autorizzati, o che l’abbiano svolta con carattere saltuario o intermittente.

Struttura dell’Albo

L’Albo è articolato nelle seguenti cinque sezioni:

- Sezione I) in cui sono iscritte le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista, abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all’art.2 del decreto legislativo;

- Sezione II) in cui sono iscritte le agenzie di somministrazione di tipo c.d. specialista, abilitate allo svolgimento di una delle attività specifiche di cui all’art.20, comma 3, lett. da a) a h), del decreto legislativo;

- Sezione III) in cui sono comprese le agenzie di intermediazione;

- Sezione IV) dedicata alle agenzie di ricerca e selezione del personale;

- Sezione V) che comprende, infine, le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

Tenuta dell’Albo

L’Albo è tenuto presso la Direzione generale per l’impiego, l’orientamento e la formazione, che provvede alla acquisizione delle domande, della documentazione prescritta e rilascia il relativo certificato di iscrizione. Il fascicolo in cui è conservata la documentazione richiesta, appartenente a ciascuna agenzia autorizzata, è visionabile da chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tramite proprio rappresentante legale e previa richiesta per iscritto al direttore generale della Direzione di cui sopra.

Procedure di autorizzazione

Sospensione e revoca dell’autorizzazione

In caso di mancata ottemperanza agli  adempimenti previsti dal decreto n. 276/2003, il direttore generale della Direzione sospende l’autorizzazione provvisoria o quella definitiva, informando l’agenzia delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegnando un termine, non inferiore a trenta giorni, entro cui sanare le irregolarità stesse o fornire eventuali chiarimenti.

Nel caso in cui l’agenzia non si sia adeguata a quanto richiesto entro sessanta giorni, o se i chiarimenti sono giudicati insufficienti, il direttore generale per l’impiego dispone la cancellazione dall’Albo e la revoca definitiva dell’autorizzazione.

Comunicazioni

Il direttore generale della Direzione comunica tempestivamente agli interessati l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione delle attività e l’iscrizione all’Albo o il provvedimento negativo disponendo anche la cancellazione d’ufficio.

Le agenzie autorizzate devono poi comunicare alla autorità competente, alle regioni e alle province autonome, gli spostamenti di sede, l’apertura di filiali o succursali, la cessazione delle attività e fornire all’autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

Divieto di transazione commerciale

L’autorizzazione di che trattasi non può essere oggetto di transazione commerciale; è inoltre vietato il ricorso a figure contrattuali attraverso cui realizzare qualsivoglia forma di trasferimento o concessione dell’autorizzazione ottenuta a favore di terzi. In caso di trasferimento d’azienda o di fusione che determinano il conferimento in nuove o diverse società non autorizzate a tempo indeterminato, l’autorizzazione viene meno.

Disposizioni di raccordo

Le agenzie già in possesso di autorizzazione a tempo indeterminato per l’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo o per l’esercizio della attività di intermediazione possono richiedere direttamente l’autorizzazione a tempo indeterminato per lo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro o di intermediazione, previa verifica delle sussistenze dei requisiti predetti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento.

Le società di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale che hanno presentato domanda di accreditamento secondo la normativa previgente (art. 10, D.Lgs n. 469/97), devono presentare la domanda di autorizzazione provvisoria secondo lo schema di domanda allegato al provvedimento in esame.

Regimi particolari di autorizzazione

Università

Le università pubbliche e private non necessitano di provvedimento autorizzatorio, purchè l’attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro, fermi restando i regimi di accreditamento regionali o l’obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro.

Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

Per quanto riguarda le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative è specificato dal decreto ministeriale che solo le associazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro possono essere autorizzate in via agevolata all’attività di intermediazione.

Le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono invece richiedere l’autorizzazione, sempre in regime agevolato, alle Regioni e la conseguente iscrizione alla sub - sezione regionale della Sezione III dell’Albo, potendo quindi esercitare l’attività di interme-diazione soltanto  nell’ambito territoriale di riferimento della Regione e concedente l’autorizzazione.

Consulenti del lavoro

I consulenti del lavoro possono essere delegati dalla Fondazione abilitata alle attività di intermediazione a svolgere, in nome e per conto della Fondazione stessa, tutte le azioni necessarie all’attività di intermediazione e tutte le azioni ad esse collegabili.

Ogni studio professionale deve mettere a disposizione uno spazio dedicato all’attività di intermediazione ed idoneo a garantire l’assoluta privacy dei contatti tra consulente e persone interessate e l’accesso ai disabili.

Integrazione di autorizzazione

I soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di attività di ricerca e selezione o ricollocazione professionale possono fare richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione ed alla contestuale iscrizione nella già richiamata Sezione III dell’Albo, previa acquisizione dei registri tecnici, finanziari e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attività anche mediante integrazione di quelli già da loro posseduti.

In tale caso per detti soggetti trovano applicazione tutte le norme previste dal più volte citato decreto legislativo per l’attività di intermediazione.

Norme transitorie

Il decreto ministeriale in parola entrerà in vigore contestualmente all’emanazione del decreto di cui all’art.5, comma 1, lett.c) del D.Lgs n. 276/2003 che determinerà le  competenze professionali necessarie per la richiesta di iscrizione all’Albo.

Le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo già autorizzate allo svolgimento di attività di lavoro interinale o all’esercizio delle attività di intermediazione hanno sessanta giorni di tempo dalla entrata in vigore del decreto per richiedere l’autorizzazione alla attività di somministrazione di lavoro di intermediazione. Decorso inutilmente detto termine le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto.

Infine, le società di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricolloca-zione professionale accreditate secondo la normativa previgente devono presentare la domanda di autorizzazione provvisoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Decorso inutilmente detto termine i precedenti accreditamenti cessano di avere efficacia.