ALLARGAMENTO
DELL’UNIONE EUROPEA - INGRESSO IN ITALIA DEI CITTADINI DEI NUOVI STATI
ADERENTI PER MOTIVI DI LAVORO
Con circolare n. 14 del 28 aprile 2004 il Ministero del
Lavoro ha fornito indicazioni operative per l’accesso al mercato del lavoro
italiano dei cittadini di otto dei dieci Paesi che dal 1° maggio 2004 sono
entrati a far parte dell’Unione Europea, e cioè: Repubblica Ceca, Repubblica di
Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia,
Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria (per la
Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta si applicano immediatamente tutte
le norme comunitarie).
La circolare dà applicazione al DPCM 20 aprile 2004
“Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati
membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004.
Inoltre, il Ministero del Lavoro in data 27 aprile 2004 ha
pubblicato un vademecum circa le procedure da seguire per l’accesso al lavoro
in Italia dei cittadini provenienti dai nuovi Stati membri dell’Unione Europea.
Di seguito si pubblica il citato vademecum predisposto dal
Ministero nonché la circolare n. 14/2004
VADEMECUM
Introduzione
Dal 1° maggio 2004 dieci nuovi Stati entreranno a far parte
dell’Unione Europea: la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la
Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la
Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la
Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca. Questo allargamento costituisce
l’esito di un processo ambizioso, che ha origini lontane e pone sfide
impegnative per il futuro.
I vantaggi e le opportunità offerti dall’Europa a 25
produrranno effetti benefici in molti settori, potendo costituire, tra l’altro,
un fattore di rilancio dell’economia europea e di creazione di posti di lavoro
nel mercato allargato.
Progressivamente i tradizionali flussi migratori per motivi
di lavoro tra vecchi e nuovi Stati membri diventeranno, a tutti gli effetti,
forme di mobilità intracomunitaria della forza lavoro e saranno disciplinati,
esclusivamente, dal diritto comunitario.
Tuttavia, analogamente a quanto avvenuto in occasione di
precedenti allargamen-ti, il Trattato di adesione dei nuovi Stati membri alla UE
prevede, salvo che per Cipro e Malta, un regime transitorio, trascorso il
quale si applicherà l’acquis comunitario, nella sua interezza, anche ai nuovi
cittadini europei.
Si tratta di una scelta improntata a criteri di gradualità,
che consentirà di assicurare il passaggio progressivo alla piena applicazione
del diritto comunitario e le necessarie misure di tutela del mercato del lavoro
degli Stati membri.
Il Governo italiano ha ritenuto opportuno porre ai lavoratori
dipendenti provenienti dai nuovi Stati membri, nei primi due anni, alcune
limitazioni all’accesso al mercato del lavoro, anche al fine di evitare il
rischio di perturbazioni di quest’ultimo.
Per questa ragione è stato emanato un decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri che fissa in 20.000 unità la quota di cittadini
neocomunitari ai quali sarà consentito l’accesso al mercato del lavoro italiano
per l’anno 2004.
Si tratta di una scelta coerente con i principi fondamentali
che informano il regime transitorio, che garantisce ai cittadini degli otto
Paesi di nuova adesione condizioni di accesso al mercato del lavoro italiano,
da un lato, non più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del
trattato di adesione, e dall’altro, più favorevoli rispetto a quelle applicate
ai cittadini di Paesi terzi.
E’ stata così riservata una quota di ingressi nel mercato del
lavoro italiano esclusivamente a favore dei cittadini degli otto Stati di nuova
adesione, ed è stata semplificata la procedura per l’instaurazione del rapporto
di lavoro dipendente rispetto a quanto previsto per i cittadini di Paesi terzi.
Questo Vademecum, ideato per dare informazioni ai cittadini
dei nuovi Stati membri, ai datori di lavoro e a chi opera nel settore, illustra
le modalità per l’accesso al lavoro dipendente in Italia durante il periodo
transitorio.
E’ importante sottolineare che, ferme restando le limitazioni
in materia di libera circolazione, una volta ammessi al lavoro in Italia i
cittadini dei nuovi Stati membri godranno pienamente della parità di
trattamento con i lavoratori italiani per tutti gli aspetti relativi alle
condizioni di impiego e di lavoro.
Le procedure
1. Il lavoro autonomo
I cittadini neocomunitari che intendono esercitare in Italia
un’attività di lavoro autonomo godono, ai fini dell’accesso al mercato del
lavoro, di libera circolazione.
2. Il lavoro dipendente
Nel rispetto di quanto previsto dai Trattati, l’Italia si
avvale del regime transitorio, fissando a 20.000 unità la quota di
cittadini dei nuovi Stati membri che possono accedere al mercato del lavoro per
il 2004.
I cittadini dei nuovi Stati membri sono esentati dall’obbligo
di visto di ingresso e le procedure amministrative previste per la concessione
della necessaria autorizzazione al lavoro sono state semplificate.
In ogni caso, le limitazioni previste non si applicano a:
- i cittadini neocomunitari occupati legalmente in Italia
alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo
ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
- i cittadini neocomunitari che hanno svolto attività
lavorativa in Italia dopo l’adesione per un periodo ininterrotto pari o
superiore a 12 mesi;
- il coniuge e i figli minori di anni 21 o a carico,
legalmente soggiornanti sul territorio italiano con il lavoratore
neocomunitario ammesso nel mercato del lavoro italiano per un periodo
ininterrotto di 12 mesi al momento dell’adesione.
Il lavoro dipendente: la procedura in dettaglio
L’accesso nell’ambito delle quote
Dal 1 maggio 2004 i cittadini degli Stati di nuova adesione
potranno accedere al mercato del lavoro italiano sulla base delle quote
riservate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza
l’ingresso per i cittadini neoco-munitari.
Ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro dipendente
si applica loro la procedura prevista dall’art. 22 del D.Lgs. 286/98 (e
successive modificazioni e integra-zioni), opportunamente semplificata.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con un lavoratore
neocomunitario, deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro una
richiesta di autorizzazione al lavoro.
La domanda deve essere indirizzata alla Direzione Provinciale
del Lavoro del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e deve
contenere i seguenti elementi:
- le generalità del richiedente (accompagnate dalla fotocopia
di valido documento di identità ovvero di passaporto se non si tratta di
cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente
in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);
- le generalità del lavoratore richiesto (accompagnate dalla
fotocopia di passaporto in corso di validità);
- le condizioni lavorative offerte (contratto collettivo
applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione
lorda mensile, orario di lavoro, località d’impiego, tipologia contrattuale: a
tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale).
Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro
stipulato con il cittadino neocomunitario, sottoposto alle sole condizioni
dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione al lavoro e della richiesta della
carta di soggiorno.
La Direzione Provinciale del Lavoro, effettuate le opportune
verifiche e accertata la disponibilità di quote, rilascia l’autorizzazione al
lavoro e la trasmette al datore di lavoro richiedente e alla Questura territorialmente
competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio di
una carta di soggiorno per lavoro.
L’accesso fuori quota
I lavoratori appartenenti ad alcune categorie possono
accedere al mercato del lavoro italiano al di fuori delle quote fissate per il
lavoro dipendente.
Per le seguenti categorie di persone la richiesta di
autorizzazione al lavoro deve essere presentata alla Direzione Provinciale del
Lavoro competente secondo quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 286/98 e
successive modificazioni e integrazioni:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società
aventi sede o filiali in Italia;
- professori universitari, lettori universitari e
ricercatori;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari di cittadini italiani o comunitari
che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico;
- persone che svolgano periodi temporanei di addestramento e
formazione professionale presso datori di lavoro italiani;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni specifiche per un periodo
determinato;
- lavoratori dipendenti da imprese aventi sede all’estero
temporaneamente trasferiti presso imprese residenti in Italia, al fine di
effettuare prestazioni oggetto di contratto di appalto;
- infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private.
Per le seguenti categorie di persone, la richiesta di
autorizzazione al lavoro deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale per l’Impiego, segreteria del
collocamento dello spettacolo:
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all’estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali
di intrattenimento;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o
da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.
Per gli stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attività sportiva professionistica, la dichiarazione nominativa di
assenso è rilasciata dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
Le parole chiave
Acquis comunitario
L’insieme dei diritti ed obblighi che vincolano gli Stati
dell’Unione europea, recepito dai nuovi Stati membri nei rispettivi ordinamenti
nazionali.
Neocomunitari
Cittadini degli Stati che aderiscono all’Unione europea il 1°
maggio 2004: Cipro, Estonia, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Sono esclusi dalle restrizioni alla
libera circolazione per lavoro dipendente i cittadini di Cipro e Malta.
Regime transitorio
Durante il periodo transitorio previsto dal Trattato, gli attuali
Stati membri dell’Unione europea possono applicare per i cittadini
neocomunitari misure restrittive in materia di accesso al mercato del
lavoro. Tale regime transitorio può durare complessivamente sette anni e si
articola in tre fasi consecutive e diversamente regolate di due, tre e due
anni.
Nei primi due anni dall’adesione viene sospesa l’applicazione
del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori
dipendenti, ovvero in particolare, degli articoli da 1 a 6 del regolamento 1612/68,
e vigono misure particolari.
Prima della fine del biennio, alla luce di una valutazione
sugli effetti dell’applicazione delle misure particolari e sulle condizioni del
mercato
del lavoro, potrà essere decisa e notificata alla
Commissione, da parte di ciascuno Stato membro, l’intenzione di prolungare
l’applicazione
delle misure nazionali per un ulteriore triennio.
Trascorso un periodo di cinque anni dall’adesione,
l’applicazione delle misure particolari potrà protrarsi per ulteriori due anni,
fino alla fine del complessivo periodo transitorio di sette anni, qualora si
verifichino gravi perturbazioni del mercato del lavoro o vi sia un rischio in
tal senso.
Quote riservate
Per il 2004 il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 aprile 2004 autorizza l’accesso al mercato del lavoro
dipendente italiano a 20.000 cittadini neo-comunitari.
Visto di ingresso
I neocomunitari sono esonerati dal visto d’ingresso, ivi
incluso quello per motivi di lavoro, per effetto dell’acquisizione della
cittadinanza europea in applicazione dell’art. 18 del Trattato che istituisce
la Comunità Europea, il quale stabilisce il diritto di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati Membri.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 24 dicembre 2003 n. 380, con la quale è stata autorizzata la ratifica
e conferita piena esecuzione al Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli
Stati membri dell’Unione Europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia,
la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania,
la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la
Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca;
- Legge 30 luglio 2002 n 189, modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo;
- Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
modificato e integrato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189.
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002 n.
54, Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20
aprile 2004 di
programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati
membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Circolare n. 14/ 2004 del 28 aprile 2004
Oggetto:
Disposizioni applicative relative al DPCM 20 aprile 2004 “Programmazione dei
flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel
territorio dello Stato per l’anno 2004".
Il 1 maggio 2004 dieci nuovi paesi entrano a far parte
dell’Unione europea. Otto di questi paesi non godono di immediato libero
accesso al mercato del lavoro comunitario (Repubblica Ceca, la Repubblica di
Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di
Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di
Ungheria) mentre per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta si
applicano immediatamente tutte norme comunitarie. La presente circolare, in
applicazione del DPCM 20 aprile 2004 “Programmazione dei flussi di ingresso dei
lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato
per l’anno 2004", attualmente in corso di registrazione alla Corte dei
Conti, indica le procedure da seguire relativamente all’ingresso per lavoro
subordinato ed all’accesso al mercato del lavoro italiano durante il periodo
transitorio per i cittadini degli otto Stati di nuova adesione summenzionati.
Con legge 24 dicembre 2003 n. 380, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, supplemento ordinario n. 10, è stata
autorizzata la ratifica e conferita piena esecuzione al Trattato di adesione
all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’Unione Europea e la Repubblica
Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di
Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica
di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica
Slovacca, con Atto di adesione, Allegati, protocolli, Dichiarazioni, scambio di
lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003.
Dal primo maggio 2004 nei confronti dei cittadini di
Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di
Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia
e Repubblica Slovacca troveranno automatica applicazione tutte le vigenti
disposizioni di diritto comunitario ad eccezione degli articoli da 1 a 6 del
regolamento 1612/68 la cui applicazione rimane sospesa per i primi due anni
dalla data di adesione.
In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n.
1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell’adesione,
gli Stati membri attuali applicheranno le proprie misure nazionali, o le misure
contemplate da accordi bilaterali, per disciplinare l’accesso dei cittadini
degli Stati di nuova adesione al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri
attuali potranno inoltre continuare ad applicare tali misure sino alla fine del
periodo di cinque anni dopo la data dell’adesione.
In conformità a quanto previsto dal Trattato di adesione e ai
sensi dell’art. 1, com-ma 2, del decreto legislativo n. 286/98, Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, nonché del D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54, Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione
e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, si
impartiscono le seguenti istruzioni alle quali gli Uffici in indirizzo dovranno
attenersi, nel periodo transitorio di due anni dalla data dell’adesione, per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato ai lavoratori cechi,
estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi.
Procedure per l’accesso al mercato del lavoro:
1. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi,
polacchi, sloveni e slovacchi occupati legalmente in Italia alla data del 1
maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo
ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.
Godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato
del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso all’impiego
subordinato in Italia previste per i cittadini dell’Unione europea.
Per dimostrare l’esistenza di questa condizione il lavoratore
dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del
Lavoro, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare
versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al
periodo corrispondente.
2. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi,
polacchi, sloveni e slovacchi che godono dei requisiti necessari ad esercitare
una attività di lavoro autonomo.
Godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato
del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso all’impiego
autonomo in Italia previste per i cittadini comunitari.
3. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi,
polacchi, sloveni e slovacchi che dal 1 maggio 2004 intendono accedere al
mercato del lavoro italiano per lavoro subordinato.
Per tali cittadini troverà applicazione la procedura di
seguito indicata.
Il D.P.C.M. del 20.4.2004 fissa il limite entro cui è ammesso
l’accesso al mercato del lavoro italiano da parte dei suddetti cittadini per il
2004, prevedendo una quota ulteriore di 20.000 rapporti di lavoro subordinato,
anche a carattere stagionale instaurabili da parte di datori di lavoro operanti
in Italia.
Tale quota è aggiuntiva per il 2004 rispetto a quelle già
programmate, con riferimento alle medesime nazionalità, dai due precedenti
D.P.C.M. del 19.12.2003.
Pertanto, il datore di lavoro che intende effettuare
l’assunzione del lavoratore di Stati di nuova adesione è tenuto a presentare la
preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro con le seguenti modalità
semplificate.
La domanda, in bollo, redatta sul modello appositamente
predisposto, qui allegato, (reperibile sul sito web ministeriale
www.welfare.gov.it o presso le DPL – Direzione provinciale del lavoro), deve
essere indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per
località di svolgimento della prestazione lavorativa e deve contenere, a pena
di inammissibilità, oltre alla ragione sociale (se trattasi di azienda), i
seguenti elementi:
1. le complete generalità del richiedente (accompagnate dalla
fotocopia di valido documento di identità ovvero di passaporto se non si tratta
di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente
residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di
validità);
2. le complete generalità del lavoratore richiesto
(accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validità);
3. le condizioni lavorative offerte (CCNL applicato,
qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile,
orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di
tempo parziale, località d’impiego, tipologia contrattuale: a tempo
indeterminato, a tempo determinato, stagionale).
Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro -
redatto sul modello appositamente predisposto, qui allegato (reperibile sul
sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL), stipulato con il
cittadino di Stati di nuova adesione, la cui efficacia è sottoposta alla
condizione dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione al lavoro da parte della
Direzione Provinciale del lavoro e dell’effettiva presentazione della domanda
della relativa carta di soggiorno alla Questura.
A pena di inammissibilità, la domanda e l’allegato contratto
di lavoro, devono essere trasmessi mediante raccomandata spedita da Uffici
postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data anche l’ora
dell’invio. Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il
medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente.
L’inoltro della raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM del 20.4.2004. Dalla stessa
data tutte le richieste riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione cui si
applica il regime transitorio dovranno essere obbligatoriamente presentate
secondo le modalità stabilite dalla presente circolare.
Le richieste spedite in data anteriore al giorno di
pubblicazione del D.P.C.M. del 20.4.2004 potranno essere prese in
considerazione esclusivamente nell’ambito delle quote di cui ai due D.P.C.M.
del 19.12.2003. Le istanze riferite a cittadini di Stati di nuova adesione non
rientranti nelle quote assegnate a ciascuna DPL, nell’ambito dei due precedenti
DPCM del 19/12/2003, andranno riformulate secondo la procedura e la modulistica
allegata alla presente circolare.
Le richieste presentate in data anteriore all’entrata in
vigore del decreto relativo ai cittadini di Stati di nuova adesione, se
rientranti nelle quote dei due D.P.C.M. del 19.12.2003, la cui istruttoria si
esaurisca in epoca successiva alla data di pubblicazione dello stesso,
seguiranno per il rilascio delle relative autorizzazioni le modalità
semplificate introdotte dalla presente circolare.
Ai fini dell’evasione delle richieste inoltrate ai sensi del
DPCM del 20.4.2004, le Direzioni Provinciali dovranno provvedere al relativo
esame secondo l’ordine basato sulla data di spedizione della raccomandata; in
caso di parità di data sarà accordata priorità alla domanda il cui orario di
spedizione, rilevabile dal timbro postale, risulti antecedente. Il mero
ricevimento da parte delle DPL della raccomandata contenente la richiesta di
autorizzazione non vincola l’amministrazione all’accoglimento della domanda
stessa, che rimane condizionato alla verifica della disponibilità della quota.
Le Direzioni Provinciali, una volta completata la fase
istruttoria con esito positivo, rilasciano l’autorizzazione al lavoro redatta
su modello appositamente predisposto, qui allegato.
L’autorizzazione è rilasciata mediante l’utilizzo della quota
corrispondente localmente assegnata sulla base dei D.P.C.M. del 19.12.2003 se
ancora disponibile. Se tale quota è esaurita l’Ufficio procedente rilascia l’autorizzazione
a valere sulla quota nazionale aggiuntiva fissata in 20.000 unità dal D.P.C.M.
del 20.4.2004. Quest’ultima non sarà ripartita a livello regionale, pertanto le
DPL ai fini del rilascio delle autorizzazioni dovranno utilizzare la procedura
applicativa, a disposizione nella rete intranet del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali http://inwelfare/gcun, unitamente alle modalità di
accesso e di utilizzo di tali procedure.
L’autorizzazione al lavoro rilasciata deve essere trasmessa,
a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, al datore di lavoro richiedente
ed alla Questura territo-rialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il
lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro
subordinato. Un’ulteriore copia sarà trattenuta a cura della D.P.L. per
eventuali e successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.
Si fa presente che il datore di lavoro è tenuto a comunicare,
entro i termini previsti, all’INPS e all’INAIL l’instaurazione del rapporto di
lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per l’Impiego l’assunzione, le eventuali
variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito
dell’atto autorizzativo in parola.
Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al
lavoro con le procedure di cui sopra avranno libero accesso al mercato del
lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi. Per
dimostrare l’esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della
cer-tificazione rilasciata dalla DPL, previa esibizione della documentazione
comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro
subordinato relativi al periodo corrispondente.
I datori di lavoro che intendono assumere cittadini dei paesi
di nuova adesione in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio
sono tenuti anch’essi a presentare le relativa richiesta di autorizzazione al
lavoro secondo la procedura indicata nella presente circolare.
Nei casi di ingressi fuori quota, previsti dall’art. 27 co. 1 del D. L.vo 286/98 il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini degli Stati di nuova adesione implica comunque la verifica delle condizioni previste dall’art. 27 del T.U. 286/98 e dalle relative norme di attuazione.