Entro il 30 giugno
2004, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro, deve essere corrisposto agli impiegati il premio annuo. Il premio è da
calcolarsi nella misura di una mensilità. Tale mensilità va computata
considerando le voci di stipendio normalmente erogate, con esclusione,
peraltro, dell'importo di euro 10,33 riconosciuto a titolo di E.D.R. ex prot.
31 luglio 1992.
Agli impiegati che al 30 giugno 2004 non avessero maturato un anno
intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione del premio
proporzionale ai mesi di servizio prestati presso l'impresa. Non deve essere
computata la frazione di mese non superiore a 15 giorni.
- Contributi
previdenziali
L'ammontare del premio è soggetto a contribuzione previdenziale. Si
ricorda che la decontribuzione opera anche sull'Elemento Economico Territoriale
corrisposto con la 14a mensilità.
- Ritenute Irpef
Il premio va sottoposto a ritenute Irpef.
Peraltro l'importo dello stesso non va cumulato con la retribuzione del periodo
di paga per la determinazione della relativa aliquota di tassazione.
Si ricorda che all’importo del premio non deve essere applicata la nuova deduzione d’imposta, meglio nota come “no tax area”, e che sullo stesso non si deve operare alcuna detrazione d’imposta.