SCHEMI DI POLIZZA TIPO PER FIDEIUSSIONI E
ASSICURAZIONI IN APPALTI PUBBLICI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11
maggio 2004 è stato pubblicato il Decreto del Ministero per le attività
produttive n. 123 del 12/3/2004, contenente gli schemi tipo per le polizze
assicurative previste per la realizzazione di lavori pubblici.
Si tratta di un provvedimento molto atteso, che rende operative le garanzie che
la legge Merloni impone alle imprese esecutrici di lavori pubblici sia riguardo
alla responsabilità verso terzi nella fase costruttiva, sia per l’assicurazione
postuma alla realizzazione dell’opera.
Il notevole ritardo nell’approvazione, prima, e successivamente nella
pubblicazione del Decreto ha creato non poche difficoltà a numerose imprese di
costruzione, alle quali le amministrazioni aggiudicatrici richiedevano
coperture assicurative per le quali non erano ancora state diffuse le
caratteristiche.
Ministero delle
attività produttive
Decreto del 12
marzo 2004 n. 123
(Pubblicato su supplemento ordinario
n. 89/L alla «Gazzetta Ufficiale» dell’11 maggio 2004, n.109.)
Schemi di polizza tipo per le
garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e
30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal
regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici.
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 3, 17 e
30 della citata legge;
Visto il titolo VIII del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento
generale sui lavori pubblici in attuazione dell’articolo 3 della legge n.
109/1994;
Visto l’articolo 9, comma 59, della legge
18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge n. 109/1994;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’arti-colo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 7, lettera t),
della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Visti i pareri del Consiglio di Stato resi
rispettivamente in data 1° luglio 2002, dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 3 giugno 2002, e in data 2 aprile 2003, dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 marzo 2003;
Viste le comunicazioni al Presidente del
Consiglio, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuate con note n. 21781/h3c/1 del 9 luglio 2003 e n. 24485/h3c/1 del
18 dicembre 2003;
Ritenuto di non condividere i rilievi
espressi dal Consiglio di Stato, nel parere reso nell’adunanza del 10 marzo
2003, in ordine all’articolo 5 dello schema tipo 1.2 «Garanzia fideiussoria per
la cauzione definitiva», in quanto, secondo la previsione dell’articolo 101,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
l’obbligo di reintegrare la cauzione venuta meno, in tutto o in parte, deve
gravare sull’appaltatore e non sul garante;
Ritenuta, pertanto, la necessità di
adeguare il regolamento alle osservazioni contenute nella nota del 7 novembre
2003 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi -ravvisa l’opportunità di sopprimere
l’articolo 5 dello schema tipo 1.2 «Garanzia fideiussoria per la cauzione
definitiva» in quanto la previsione dell’obbligo di reintegrare la cauzione a carico
dell’appaltatore deriva direttamente dal citato articolo 101, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
ADOTTA il seguente
regolamento:
Articolo 1
Disposizioni
generali
1. Sono approvati gli
schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative
previste dagli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni, e dal regolamento di attuazione approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Gli schemi di
polizza tipo sono contenuti nell’allegato al presente decreto.
3. I contratti
fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo
di cui al comma 1.
4. A fini di
semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di lavori pubblici, i
concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede
tecniche, contenute nell’allegato al presente decreto, debitamente compilate e
sottoscritte dalle parti contraenti.
ALLEGATO
SCHEMI DI POLIZZA TIPO PER LE
GARANZIE FIDEIUSSORIE E LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE AGLI ARTICOLI 17 E
30 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E
INTEGRAZIONI, E DAL REGOLAMENTO GENERALE DI ATTUAZIONE EMANATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999, N. 554, IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI.
INDICE
SEZIONE I -
GARANZIEFIDEIUSSORIE
PREMESSE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DEFINIZIONI
SCHEMI TIPO - SCHEMA TIPO 1.1
SCHEMA
TIPO 1.2
SCHEMA
TIPO 1.3
SCHEMA
TIPO 1.4
SCHEMA
TIPO 1.5
SCHEDE TECNICHE - SchedeTecniche1.1 - 1.2 -
1.2-bis- 1.3 - 1.4 - 1.5
SEZIONE II - COPERTURE
ASSICURATIVE
PREMESSE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DEFINIZIONI
SCHEMI TIPO - SCHEMA TIPO 2.1
SCHEMA
TIPO 2.2
SCHEMA
TIPO 2.3
SCHEMA TIPO 2.4
SCHEDE TECNICHE - Schede Tecniche 2.1 - 2.1-bis -2.2 - 2.2-bis - 2.3 -
2.3-bis - 2.4 - 2.4-bis
SEZIONE I: GARANZIE
FIDEIUSSORIE
1. NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
Le garanzie fideiussorie di cui alla presente
Sezione sono:
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE
PROVVISORIA - Legge 109/94 art.30 comma1 e Dpr 554/99 art.100 commi 1 e 2:
Schema tipo 1.1
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA
CAUZIONEDEFINITIVA - Legge 109/94 art.30 comma 2 e Dpr 554/99 art.101: Schema
tipo 1.2
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE -
Dpr 554/99 art.102 commi 1 e 2: Schema tipo 1.3
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
- Dpr 554/99 art.102 comma 3: Schema tipo 1.4
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE
AL PROGETTISTA ESECUTIVO - Dpr 554/99 art.105 comma5: Schema tipo 1.5
2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente Sezione, valgono le
seguenti definizioni, intendendosi per:
Banca: impresa autorizzata
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre1993,
n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
Beneficiario: il committente dei
lavori;
Commissione: somma dovuta dal
Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale a fronte del
rilascio della fideiussione;
Contraente: il soggetto,
obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
Decreto: il presente
provvedimento;
Esecutore dei lavori: il soggetto di cui
all’art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
Fideiussione: la garanzia fideiussoria
con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente
garantendo l’adempimento di un’obbligazione del Contraente;
Garante: la Banca,
l’Intermediario finanziario o l’Impresa di assicurazione che rilascia la
garanzia fideiussoria;
Impresa di assicurazione: impresa autorizzata
all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo di cui al n. 15 (cauzione)
dell’allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in regola con il
disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
Intermediario finanziario: Società iscritta
nell’al-bo speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre1993,
n. 385;
Lavori: le attività di cui
all’art. 2, comma 1, della Legge;
Legge: la legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
Opere: le opere da
costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Premio: somma dovuta dal
Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale controprestazione a
fronte del rilascio della fideiussione;
Progettista dei lavori: il pubblico
dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, la Società di professionisti o di ingegneria
ai sensi dell’art. 17 della Legge, incaricati della progettazione esecutiva dei
lavori da appaltare;
Regolamento: il Dpr 21 dicembre
1999, n. 554;
Scheda Tecnica: la scheda
obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria nella quale
vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta
garanzia;
Schema Tipo: lo schema
obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie;
Somma garantita: l’importo massimo
della garanzia fideiussoria;
Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni
aggiudicatici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art.
2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.
SCHEMA TIPO1.1
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA
CAUZIONE (DM n. 123 del 12/3/2004) PROVVISORIA
Articolo 1
Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della
Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme
dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri
inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica.
Inoltre il Garante si impegna nei confronti
del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
prevista dall’art. 30, comma 2, della Legge.
Articolo 2
Durata della
garanzia
L’efficacia della garanzia, come riportato
nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data
di presentazione dell’offerta;
b) ha validità di
almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;
c) cessa
automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in
graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30
giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra Impresa;
d) cessa
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto da
parte del Contraente aggiudicatario della gara.
La liberazione anticipata della garanzia
rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d ) può
aver luogo solo con la consegna dell’originale della Scheda Tecnica o con
comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Articolo 3
Somma garantita
La somma garantita dalla presente
fideiussione è pari al 2% dell’importo dei lavori da eseguire, così come
previsto dall’art. 30, comma 1, della Legge, ed il relativo valore è riportato
nella Scheda Tecnica.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.
8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata al primo
comma è ridotta del 50%.
Articolo 4
Escussione della
garanzia
Il Garante pagherà l’importo dovuto dal
Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente,
presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in
suo possesso per l’escussione della garanzia. Il Garante non godrà del
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 cod. civ.
Restano salve le azioni di legge nel caso
che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non
dovute.
Articolo 5
Surrogazione
Il Garante, nei limiti delle somme pagate,
è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni
verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
La Stazione appaltante faciliterà le azioni
di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Articolo 6
Forma delle
comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al
Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere
fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del
Garante.
Articolo 7
Premio o
Commissione
Il premio/commissione dovuto dal Contraente
all’atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.
Il mancato pagamento del premio/commissione
non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Le somme pagate a titolo di
premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente
dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all’art. 2.
Articolo 8
Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la
Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art.
25 cod. proc. civ.
Articolo 9
Rinvio alle norme
di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
SCHEMA TIPO 1.2
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE
(DM n. 123 del 12/3/2004) DEFINITIVA
Articolo 1
Oggetto della
garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della
Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei
danni da questa subiti in conseguenza dell’inadempimento da parte del
Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle
somme di cui all’art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:
a) e maggiori somme pagate dalla
Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
b) il rimborso delle
eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento
dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del
Contraente;
c) il rimborso delle
eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal
Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.
Articolo 2
Durata della
garanzia
L’efficacia della garanzia, come riportato
nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data
di stipula del contratto di appalto;
b) cessa il giorno di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata,
estinguendosi ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia
rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo
con la consegna dell’originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta
della Stazione appaltante al Garante.
La garanzia è progressivamente svincolata
in conformità a quanto disposto dall’art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio
1994, n. 109.
Articolo 3
Somma garantita
La somma garantita dalla presente
fideiussione, così come previsto dall’art. 30, comma 2, della Legge, è
riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:
a) 10% dell’importo dei
lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o
uguali al 20%;
b) 10% dell’importo
dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta superiori al
20%.
Qualora ricorrano le condizioni di cui
all’art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata
alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.
Articolo 4
Escussione della
garanzia
Il Garante pagherà l’importo dovuto dal
Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del
successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l’escussione
della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.
Il Garante non godrà del beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ.
Restano salve le azioni di legge nel caso
che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non
dovute.
Articolo 5
Surrogazione
Il Garante, nei limiti delle somme pagate,
è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni
verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
La Stazione appaltante faciliterà le azioni
di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Articolo 6
Forma delle
comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al
Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere
fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del
Garante.
Articolo 7
Premio o
Commissione
Il premio/commissione dovuto dal Contraente
all’atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali
proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali
aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle
rispettive Schede Tecniche.
Il mancato pagamento del premio/commissione
non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Le somme pagate a titolo di
premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente
dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all’art. 2.
Articolo 8
Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la
Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art.
25 cod. proc. civ.
Articolo 9
Rinvio alle norme
di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
SCHEMA TIPO 1.3
GARANZIA
FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE (DM n. 123 del 12/3/2004)
Articolo 1
Oggetto della
garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della
Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione,
totale o parziale, dell’anticipazione erogata al Contraente, compresa la
maggiorazione degli interessi legali di cui all’art. 102 del Regolamento, a
seguito di risoluzione del contratto.
Articolo 2
Durata della
garanzia
L’efficacia della garanzia, come riportato
nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data
di stipula della concessione dell’anticipazione;
b) cessa alla data del
recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e comunque
alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia
rispetto alla scadenza di cui al precedente punto b), può aver luogo
solo con la consegna dell’originale della Scheda Tecnica
o con comunicazione scritta della Stazione
appaltante al Garante.
Articolo 3
Somma garantita
La somma garantita, così come riportato
nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell’importo di anticipazione concesso,
maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
recupero dell’an-ticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Detto importo viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
Articolo 4
Escussione della
garanzia
Il Garante pagherà l’importo dovuto dal
Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al
Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza
dei presupposti per l’escussione della garanzia.
Il Garante non godrà del beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ.
Restano salve le azioni di legge nel caso
che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non
dovute.
Articolo 5
Surrogazione
Il Garante, nei limiti delle somme pagate,
è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni di
questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo.
La Stazione appaltante faciliterà le azioni
di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Articolo 6
Forma delle
comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al
Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere
fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della
Direzione.
Articolo 7
Premio o
Commissione
Il premio/commissione dovuto dal Contraente
all’atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.
Il mancato pagamento del premio/commissione
non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Le somme pagate a titolo di
premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente
dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all’art. 2.
Articolo 8
Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la
Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art.
25 cod. proc. civ.
Articolo 9
Rinvio alle norme
di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
SCHEMA TIPO 1.4
GARANZIA
FIDEIUSSORIA PER RATA DI SALDO (DM n. 123 del 12/3/2004)
Articolo 1
Oggetto della
garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della
Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione totale
o parziale della rata di saldo per il pagamento di quanto eventualmente dovuto
dal Contraente per difformità e vizi dell’opera oggetto del contratto, compresa
la maggiorazione degli interessi legali di cui all’art. 102, comma 3, del
Regolamento, calcolati per il periodo di 2 anni come previsto nel successivo
art. 2.
Articolo 2
Durata della
garanzia
L’efficacia della garanzia, come riportato
nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data
di stipula della concessione della rata di saldo;
b)cessa due anni dopo la data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni
effetto.
La liberazione anticipata della garanzia
rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b), può aver luogo
solo con la consegna dell’originale della Scheda Tecnica o con comunicazione
scritta della Stazione appaltante al Garante.
Articolo 3
Somma garantita
La somma garantita, così come riportato
nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell’importo della rata di saldo
concessa, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
Articolo 4
Escussione della garanzia
Il Garante pagherà l’importo dovuto dal
Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del
successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l’escussione
della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.
Il Garante non godrà del beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ.
Restano salve le azioni di legge nel caso
che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non
dovute.
Articolo 5
Surrogazione
Il Garante, nei limiti delle somme pagate,
è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni
verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
La Stazione appaltante faciliterà le azioni
di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Articolo 6
Forma delle
comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al
Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere
fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del
Garante.
Articolo 7
Premio o
Commissione
Il premio/commissione dovuto dal Contraente
all’atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.
Il mancato pagamento del premio/commissione
non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Le somme pagate a titolo di
premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante, indipendentemente
dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all’art. 2.
Articolo 8
Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la
Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art.
25 cod. proc. civ.
Articolo 9
Rinvio alle norme
di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
SCHEMA TIPO 1.5
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
L’ANTICIPAZIONE AL PROGETTISTA ESECUTIVO
Articolo 1
Oggetto della
garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della
Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione,
totale o parziale, dell’anticipazione in acconto erogata al Contraente, a
seguito di risoluzione del contratto per inadempimento del Contraente stesso.
Articolo 2
Durata della
garanzia
L’efficacia della garanzia, come riportato
nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data
di stipula della concessione dell’anticipazione;
b) cessa
automaticamente, estinguendosi ad ogni effetto, alla data di presentazione alla
Stazione appaltante della polizza di assicurazione della responsabilità civile
professionale prevista dall’art. 30, comma 5, della Legge e dall’art. 105,
comma 5, del Regolamento, che deve in ogni caso avvenire al momento della
consegna degli elaborati progettuali da parte del Contraente.
La liberazione anticipata della garanzia
rispetto alla scadenza di cui al precedente punto b), può aver luogo
solo con la consegna dell’originale della Scheda Tecnica
o con comunicazione scritta della Stazione
appaltante al Garante.
Articolo 3
Somma garantita
La somma garantita, così come riportato
nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell’importo di anticipazione concesso.
Articolo 4
Escussione della
garanzia
Il Garante pagherà l’importo dovuto dal
Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo
art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l’escussione della
garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.
Il Garante non godrà del beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ.
Restano salve le azioni di legge nel caso
che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non
dovute.
Articolo 5
Surrogazione
Il Garante, nei limiti delle somme pagate,
è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni di
questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo.
La Stazione appaltante faciliterà le azioni
di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Articolo 6
Forma delle
comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al
Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere
fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della
Garante.
Articolo 7
Premio o
Commissione
Il premio/commissione dovuto dal Contraente
all’atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.
Il mancato pagamento del premio/commissione
non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Le somme pagate a titolo di
premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente
dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all’art. 2.
Articolo 8
Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la
Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art.
25 cod. proc. civ.
Articolo 9
Rinvio alle norme
di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante
Banca o Intermediario finanziario)
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante
Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 30, comma1, della legge n.109/94
SCHEMA TIPO1.1
SCHEDA TECNICA 1.1
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA
CAUZIONE PROVVISORIA
La presente Scheda Tecnica
costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.1 di cui al DM n. 123 del
12/3/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della
garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione
costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni
previste nello Schema Tipo.
Garanzia fideiussoria n.
Rilasciata da (direzione, dipendenza,
agenzia ecc.)
C.F./P.I.
Sede
Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
Stazione appaltante (Beneficiario)
Sede
Data presentazione offerta
Luogo di esecuzione
Costo complessivo previsto opera
Somma garantita ...% costo compl. Previsto
opera
Data inizio garanzia fideiussoria
Data cessazione garanzia fideiussoria
v.art.2 Schema Tipo 1.1
v.art.2 Schema Tipo 1.1
Spazio a disposizione del Garante per la
regolazione del premio/commissione
Il Contraente
Il Garante
Emessa in.......... copie ad un solo
effetto il ..........................
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante
Banca o Intermediario finanziario)
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante
Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge n. 109/94
SCHEMA TIPO 1.2
SCHEDA TECNICA 1.2
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA
CAUZIONE DEFINITIVA
La presente Scheda Tecnica
costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al DM n. 123 del
12/3/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della
garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione
costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni
previste nello Schema Tipo.
Garanzia fideiussoria n.
Rilasciata da (direzione, dipendenza,
agenzia ecc.)
Contraente (Obbligato principale)
C.F./P.I.
Via/p.zza n. civico
Prov.
Sede
Luogo di esecuzione
Costo complessivo previsto opera
Ribasso % d’asta aggiudicato
Somma garantita ...% costo opera
Data inizio garanzia fideiussoria
Data cessazione garanzia fideiussoria
v.art. 2S chema Tipo 1.2
v.art. 2S chema Tipo 1.2
Spazio a disposizione del Garante per la
regolazione del premio/commissione
Il Contraente
Il Garante
Emessa in ........... copie ad un solo
effetto il .............
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante
Banca o Intermediario finanziario)
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante
Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 101, comma 4, del Dpr n.554/99
SCHEMA TIPO 1.2
SCHEDA TECNICA 1.2 bis
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA
CAUZIONE DEFINITIVA
Aggiornamento per reintegro somma
garantita (art. 5)
La presente Scheda Tecnica
costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al DM n. 123 del
12/3/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione del
reintegro della somma garantita con la garanzia fideiussoria di cui al citato
Schema Tipo: la sua sottoscrizion costituisce atto formale di accettazione
incondizionata del suddetto reintegro alle condizioni previste nello
SchemaTipo.
Garanzia fideiussoria n.
Rilasciata da (direzione, dipendenza,
agenziaecc.)
Contraente (Obbligato principale)
C.F./P.I.
Sede
Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
Stazione appaltante (Beneficiario)
Sede
Descrizione opera
Luogo di esecuzione
Somma iniziale garantita
Somma da reintegrare
Data inizio garanzia fideiussoria
Data cessazione garanzia fideiussoria
v.art. 2 Schema Tipo 1.2
v.art. 2 Schema Tipo 1.2
Data inizio aggiornamento
Data fine aggiornamento
v.art. 2 Schema Tipo 1.2
Spazio a disposizione del Garante per la
regolazione del premio / commissione
Il Contraente
Il Garante
Emessa in ………. Copie ad un solo effetto il
…………….
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante
Banca o Intermediario finanziario)
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante
Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 102, commi 1 e 2, del Dpr n.
554/99
SCHEMA TIPO 1.3
SCHEDA TECNICA 1.3
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
L’ANTICIPAZIONE
La presente Scheda Tecnica
costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al DM n. 123 del 12/3/2004 e riporta i dati e le
informazioni necessarie all’attivazione della garanzia fideiussoria di cui al
citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di
accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
Garanzia fideiussoria n.
Rilasciata da (direzione, dipendenza,
agenziaecc.)
Contraente (Obbligato principale)
C.F./P.I.
Sede
Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
Stazione appaltante (Beneficiario)
Sede
Descrizione opera
Luogo di esecuzione
alore anticipazione concessa
Data concessione
Tasso interesse
Somma garantita
Data cessazione garanzia fideiussoria
v.art. 2 Schema Tipo 1.3
v.art. 2 Schema Tipo 1.3
Il Contraente
Il
Garante
Emessa in ................. copie ad un
solo effetto il ………
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante
Banca o Intermediario finanziario)
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante
Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Dpr n. 554/99
SCHEDA TIPO 1.4
SCHEDA TECNICA 1.4
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL SALDO
La presente Scheda Tecnica
costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di cui al DM n. 123 del
12/3/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della
garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione
costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni
previste nello Schema Tipo.
Rilasciata da (direzione, dipendenza,
agenzia ecc.)
Contraente (Obbligato principale)
C.F./P.I.
Sede
Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
Stazione appaltante (Beneficiario)
Sede
Descrizione opera
Luogo di esecuzione
Valore rata di saldo
Data concessione
Tasso interesse
Somma garantita
Data inizio garanzia fideiussoria
Data cessazione garanzia fideiussoria
v.art. 2 Schema Tipo 1.4
v.art. 2 Schema Tipo 1.4
Spazio a disposizione del Garante per la
regolazione del premio / commissione
Il Contraente
Il Garante
Emessa in ………… copie ad un solo effetto il
……….
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante
Banca o Intermediario finanziario)
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante
Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 105, comma 5, del Dpr n. 554/99
SCHEMA TIPO 1.5
SCHEDA TECNICA 1.5
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
L’ANTICIPAZIONE AL PROGETTISTA ESECUTIVO
La presente Scheda Tecnica
costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.5 di cui al DM n. 123 del
12/3/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della
garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione
costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni
previste nello Schema Tipo.
Garanzia fideiussoria n.
Rilasciata da (direzione, dipendenza,
agenzia ecc.)
C.F./P.I.
Sede
Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
Stazione appaltante (Beneficiario)
Sede
Descrizione opera
Luogo di esecuzione
Valore anticipazione concessa
Data concessione
Tasso interesse
Somma garantita
Data inizio garanzia fideiussoria
Data cessazione garanzia fideiussoria
v.art. 2 Schema Tipo 1.5
v.art. 2 Schema Tipo 1.5
Spazio a disposizione del Garante per la
regolazione del premio / commissione
Il Contraente
Il Garante
Emessa in .............. copie ad un solo
effetto il ..................................
SEZIONE
II:COPERTURE ASSICURATIVE
1. NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
Le coperture assicurative, di cui alla
Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e al
Dpr 21 dicembre 1999, n. 554, sono:
COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE
PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
Riferimenti normativi: Legge 109/94 art. 17
comma 3 e Dpr 554/99 art. 106
Schema Tipo 2.1
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERIPRO FESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ DI
PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Riferimenti normativi: Legge 109/94 art. 30
comma 5 e Dpr 554/99 art. 105
Schema Tipo 2.2
COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE
- COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DURANTE
L’ESECUZIONE GARANZIA D IMANUTENZIONE
Riferimenti normativi: Legge 109/94 art. 30
comma 3 e Dpr 554/99 art. 103
Schema Tipo 2.3
COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA
DECENNALE - COPERTURA ASSICURATIVA DECENNALE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI
Riferimenti normativi: Legge 109/94 art. 30
comma 4 e Dpr 554/99 art. 104 COMMI 1 E 2
Schema Tipo 2.4
2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente Sezione, valgono le
seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: le persone fisiche
o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicurazione: il contratto di
assicurazione;
Azione di Terzi :qualsiasi atto
volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto
non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori
(a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia,
rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di
potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per
ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata,
occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero,
sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio
organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli,
aeromobili e natanti);
Contraente:il soggetto che
stipula con la Società l’assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di
controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla
stazione appaltante secondo le norme Uni Cei 150 45000 che opera ai sensi delle
norme Uni 10721;
Direttore dei lavori: il soggetto di cui
all’art. 124 del Dpr 21 dicembre 1999, n. 554;
Decreto:il presente
provvedimento;
Esecutore deilavori: il soggetto di cui
all’art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
Forza maggiore: eventi naturali
come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere,
alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno
espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che
colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata,
compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità
dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di
inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo / Risarcimento: la somma dovuta
dalla Società in caso di sinistro;
Lavori: le attività di cui
all’art. 2, comma 1, della Legge;
Legge: la legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere -area
circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata
nella Scheda Tecnica -nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere
assicurate;
Manutenzione: periodo indicato
nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del
Regolamento;
Opere: le opere da costruire
o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti: opere, impianti e
cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente
rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti,
impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per
propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell’opera, cioè
quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o
dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per
propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non
rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo:
pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi,
opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed
impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di
sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
Premio :la somma dovuta dal
Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio
dell’assicura-zione;
Progettista dei lavori: il pubblico
dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, la Società di professionisti o di ingegneria
ai sensi dell’art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei
lavori da appaltare;
Regolamento: il decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Responsabile del procedimento: il funzionario
pubblico che, ai sensi dell’art. 7 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, così come sostituito dall’art. 5
della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del Dpr 21 dicembre 1999, n.
554, ha la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
al procedimento medesimo;
Scheda Tecnica: la scheda
obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale
vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta
copertura;
Schema Tipo: lo schema
obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture
assicurative;
Scoperto: la parte di danno
espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del
fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: l’impresa di assicurazione,
regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare
del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la
copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale: l’importo massimo
della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni
aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi
dell’art. 2, comma 2, lett. a), b)e c), della Legge,
committenti dei lavori.
SCHEMA TIPO 2.1
COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONAL DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO
DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
Articolo1
Oggetto
dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato/Con-traente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale,
interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui
all’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso
di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla
Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non
intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del
progettista.
Articolo 2
Assicurato /
Contraente
Ai fini della presente copertura
assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la
pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione
esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Articolo 3
Condizioni di
validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i
maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, sostenuti dalla Stazione
appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella
Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del
progetto esecutivo manifestatisi e notificati all’Assicurato/Contraente durante
il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui
all’art. 17.
La presente copertura non è efficace nel
caso in cui:
a)l’attività di progettazione
dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da
violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da
incompetenza o da eccesso di potere;
b)la realizzazione dell’opera
progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da
violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da
incompetenza o da eccesso di potere;
c)i lavori progettati siano eseguiti
da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli,
nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia
proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità
illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente
il premio pagato al netto delle imposte.
Articolo 4
Determinazione
dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all’art. 8, i
costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che
la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve
sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che
avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od
omissioni.
Articolo 5
Rischi esclusi
dall’assicurazione
L’assicurazione non comprende i danni, le
spese e i costi:
a)conseguenti a morte o lesioni
personali ovvero a deterioramento di cose;
b)conseguenti allo svolgimento di
attività di direzione dei lavori;
c)conseguenti a mancato rispetto di
vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti
dalle Pubbliche Autorità;
d)relativi alla violazione di norme o
vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua,
suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e
corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti
minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Articolo 6
Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come
riportato nella Scheda Tecnica:
a)decorre dalla data di inizio
effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art.
17, primo comma;
b)cessa, per ciascuna parte dell’opera
progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi
dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la
copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione
dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati
all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c)qualora, per cause non imputabili al
progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla
data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde
automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al
Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Articolo 7
Estensione
territoriale
L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione
relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica
Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.
Articolo 8
Massimale di
assicurazione
Il massimale previsto dalla presente
copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene
determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento e in
riferimento alla natura delle varianti di cui dall’art. 25, comma 1, lett. d),
della Legge.
Detto massimale non può essere superiore al
10% del costo di costruzione dell’opera progettata.
L’assicurazione si intende prestata fino a
concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione
della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di
efficacia dell’assicurazione.
Articolo 9
Pluralità di
assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una
pluralità di assicurati, il massimale stabilito all’art. 8 resta, per ogni
effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Articolo 10
Vincolo di
solidarietà
In caso di responsabilità solidale con
altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quota parte
attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Articolo 11
Gestione delle
vertenze di danno – Spese legali
La Società può assumere la gestione delle
vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale a nome
dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente
stesso.
Sono a carico della Società le spese
sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato/Contraente,
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione,
riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta alla Stazione
appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e
Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute
dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati
e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Articolo 12
Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è
abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di
legge per l’affida-mento dell’incarico di progettazione;
b) l’attività di progettazione
descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali
dell’Assi-curato;
c) la Stazione appaltante
ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto
previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o
le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
(artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Articolo 13
Altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per
iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a
tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910
cod. civ.).
Articolo 14
Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data
indicata all’art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo
premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del
suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle
eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio
rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che
l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6 lett. b).
Articolo 15
Modifiche
dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni
dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 16
Obblighi
dell’Assicurato / Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare
tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero
l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di
approvazione del progetto.
In caso di sinistro,
l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è
assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre
giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente
deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25, comma 1,
lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall’Esecutore dei
lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia
conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria
responsabilità.
Articolo 17
Disdetta in caso di
sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Articolo 18
Proroga
dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per
qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di
regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data
prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b),
l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura
assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno
concordate.
Articolo 19
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi
all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 20
Forma delle
comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto
l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera
raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura
assicurativa.
Articolo 21
Foro competente
II foro competente, a scelta della parte
attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Articolo 22
Rinvio alle norme
di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
SCHEMATIPO 2.2
COPERTURA
ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI
PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Articolo 1
Oggetto
dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale,
interessi e spese), esclusivamente per:
a) nuove spese di progettazione
dell’opera o di parte di essa e
b) maggiori costi per
le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi
necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata,
sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od
omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa
professionale dell’Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si
avvale.
Articolo 2
Assicurato /
Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa
è considerato Assicurato/Contraente:
a) il singolo libero
professionista,
b) la pluralità di
liberi professionisti associati secondo le norme di legge,
c) la Società di
professionisti,
d) la Società di
ingegneria,
e) il raggruppamento
temporaneo, che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione
esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Articolo 3
Condizioni di
validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per le
nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, per varianti di cui
all’art. 1, lett. a)e b), sostenuti dalla Stazione appaltante
durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica,
in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo
manifestatisi e notificati all’Assicurato durante il medesimo periodo e
denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 17.
La presente copertura non è efficace nel
caso in cui:
a) l’attività di progettazione
dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta
viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o
da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione
dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta
viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o
da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati
siano eseguiti:
- dal Contraente e/o dall’Assicurato, dal
coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine
se con essi convivente o dalla Stazione appaltante, nonché da imprese da loro
controllate, controllanti
o collegate, o di cui essi o i loro amministratori
o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori
o dipendenti;
- da soggetti di cui
l’Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell’incarico di progettazione.
In tali casi la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto
delle imposte.
Articolo 4
Determinazione
dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all’art. 8:
a) le spese di cui
all’art. 1, lett. a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori
spese di nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante l’incarico di
progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il
progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni ed alla condizione
che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista
diverso dall’Assicurato/Contraente;
b) i costi di cui
all’art. 1. lett. b), sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi
che la Stazione appaltante affidante l’incarico di progettazione deve sostenere
per la realizzazione dell’opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora
il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Articolo 5
Rischi esclusi
dall’assicurazione
L’assicurazione non comprende i danni, le
spese e i costi:
a) conseguenti a morte
o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo
svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a
mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di
altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) derivanti da
obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall’Assicurato e non
direttamente derivanti dalla legge;
e) relativi alla
violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento
di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione
di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere,
di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile
di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Articolo 6
Durata
dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come
riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data
di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi
dell’art. 17, primo comma;
b) cessa, per ciascuna
parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati
entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è
prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per
l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati
all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause
non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto
entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura
assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società
rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Articolo 7
Estensione
territoriale
L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione
relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica
italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento
Articolo 8
Massimale di
assicurazione
Il massimale previsto dalla presente
copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene
determinato secondo quanto disposto dall’art. 30, com-ma 5, della Legge in relazione
all’importo dei lavori progettati.
Detto massimale non può essere inferiore:
a) al 10% dell’importo
dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di Ecu, per lavori di importo
inferiore a 5 milioni di Ecu, Iva esclusa;
b) al 20% dell’importo
dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila Ecu, per lavori di
importo superiore a 5 milioni di Ecu, Iva esclusa.
L’assicurazione si intende prestata fino a
concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione
complessiva della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero
periodo di efficacia dell’assicura-zione.
Articolo 9
Pluralità di
assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una
pluralità di assicurati, il massimale stabilito all’art. 8 resta, per ogni
effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Articolo 10
Vincolo di
solidarietà
In caso di responsabilità solidale con
altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quota parte
attribuibile all’Assicurato.
Articolo 11
Scoperto in caso di
sinistro
Rimane a carico dell’Assicurato/Contraente,
per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità
dell’assicurazione, uno scoperto percentuale dell’importo di ogni sinistro, con
i relativi valori minimi e massimi, come indicato nella Scheda Tecnica.
Tuttavia l’Assicurato/Contraente dà mandato
alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a
proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione
della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.
Articolo 12
Gestione delle
vertenze di danno – Spese legali
La Società può assumere la gestione delle
vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale a nome
dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente
stesso.
Sono a carico della Società le spese
sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato/Contraente,
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione,
riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta alla Stazione
appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e
Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute
dall’Assicu-rato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Articolo 13
Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che: a)l’Assicurato
e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell’Albo
professionale;
b) l’attività di progettazione
descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali
dell’Assi-curato;
c) la Stazione
appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo
quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento;
d) l’Assicurato, i
rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le
disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o
le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
(artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Articolo 14
Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono
comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione
di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, devono
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri
(art. 1910 cod. civ.).
Articolo 15
Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data
indicata all’art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo
premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del
suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle
eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio
rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che
l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. b).
Articolo 16
Modifiche
dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni
dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 17
Obblighi del
Contraente e / o dell’Assicurato
L’Assicurato/Contraente deve comunicare
tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero
l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di
approvazione del progetto.
In caso di sinistro,
l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è
assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre
giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
In particolare l’Assicurato/Contraente deve
dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25, comma 1,
lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall’Esecutore dei lavori
riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza,
astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria
responsabilità.
Articolo 18
Disdetta in caso di
sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Articolo 19
Proroga
dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per
qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di
regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per
l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b),
l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura
assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno
concordate.
Qualora la proroga di cui al comma
precedente dipenda da causa non imputabile all’Assicurato/Contraente, la Società
si impegna ad accettare il pagamento del relativo premio anche da parte della
Stazione appaltante, che tuttavia non assume la qualità di Contraente.
Articolo 20
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi
all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 21
Forma delle
comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto
l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata
alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente
copertura assicurativa.
Articolo 22
Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte
attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Articolo 23
Rinvio alle norme
di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
SCHEMA TIPO 2.3
COPERTURA
ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI
MANUTENZIONE
Sezione A – Copertura assicurativa
dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione
Articolo 1
Oggetto
dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne il
Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle
opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino
danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella
Scheda Tecnica, per l’esecuzione delle stesse durante il periodo di
assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.
L’obbligo della Società concerne
esclusivamente:
Partita1-Opere
il rimborso, per la parte eccedente
l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti,
dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire
parzialmente o totalmente le cose assicurate;
Partita2-Operepreesistenti
il rimborso, per la parte eccedente
l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti,
nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi
in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;
Partita3-Demolizioneesgombero
il rimborso delle spese necessarie per
demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile
i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il
rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del
massimale assicurato.
Articolo 2
Condizioni di
assicurazione
L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a) per ogni opera sia
stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in
qualunque momento avere accesso;
b) il progetto sia
stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto
dall’art. 30, comma 6, della Legge;
c) venga fornita alla Società
copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale
di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura
assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
d) per le opere
assicurate siano effettuati i collaudi in corso d’opera, se previsti, e siano
stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente
copertura assicurativa;
e) il Contraente abbia
indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori
subappaltati e le imprese subappaltatrici.
Qualora non sia rispettata anche una sola
delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
Articolo 3
Esclusioni specifiche
della Sezione A
Ad integrazione di quanto previsto all’art.
16, la Società non è obbligata ad indennizzare:
1) i costi di sostituzione di materiali
difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni
stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni
progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in
contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui,
ferma restando l’indennizzabilità per le altre parti dell’opera eventualmente
danneggiate;
2) i danni causati da residuati bellici
esplosivi di qualsiasi tipo;
3) i danni di cui deve rispondere
l’Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
4) i danni da azioni di terzi;
5) i danni da forza maggiore;
6) i danni da errori di progettazione o da
insufficiente progettazione;
7) i maggiori costi per lavoro
straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
8) i danni da incendio, se i dispositivi
antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente
con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
La Società inoltre non è obbligata a
indennizzare: 9) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: 9.1) rimozione
di materiale al di fuori della linea minima di progetto; 9.2) riempimento di
spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; 9.3) pompaggio di acque
sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
9.4 consolidamento e compattamento di
terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l’acqua e
sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
9.1) qualsiasi misura preventiva in vista
di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio
risarcibile a termini di legge;
10) nel caso di esecuzione di dighe:
10.1) le spese per iniezioni in terreni
spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si
manifesti solo durante i lavori di costruzione;
10.2) le spese di pompaggio delle acque
sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d’acqua originariamente
previste vengano superate;
10.3) le perdite o i danni dovuti al
mancato funzionamento dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora al
momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25%
(venticinquepercento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
10.4) le spese per isolamenti supplementari
ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
10.5) le spese per la riparazione di danni
di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente
non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di
progetto e dalle norme della buona Tecnica esecutiva;
10.6) le spese per la rimozione di terreno
franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle
opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda
dall’esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla
proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed
il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei
suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana
avente la sua origine entro tali limiti;
10.1) le spese per crepe superficiali,
mancanza di tenuta o di impermeabilità. Per l’esecuzione dei lavori sotto
riportati valgono inoltre le condizioni seguenti: 11) lavori su opere ed
impianti preesistenti:
11.1) i danni materiali e diretti ad opere
ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di
sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture
portanti, sono indennizzabili, solo oltre l’importo della franchigia o dello
scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito
nell’art. 28, secondo comma;
12) lavori su beni artistici:
12.1) nel caso di interventi di
ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che
interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora
si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita
di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle
spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al
sinistro.
Per la presente garanzia e per ogni
sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo
o la franchigia riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto
stabilito nell’art. 28, secondo comma.
Articolo 4
Somma assicurata –
Modalità di aggiornamento della somma assicurata
La somma assicurata alla Partita 1 deve
corrispondere, alla consegna dei lavori, all’importo di aggiudicazione dei
lavori, comprendendo tutti i costi di:
a) lavori a corpo
b) lavori a misura
c) prestazioni a
consuntivo
d) lavori in economia
e) ogni e qualsiasi
altro importo concernente l’appalto oggetto dell’assicurazione.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del
Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel bando di gara.
Il Contraente è successivamente tenuto ad
aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei
prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o
variazioni del progetto originario.
Il Contraente deve comunicare alla Società,
entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di
decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei
lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma
dell’art. 26, comma 4, della Legge. La Società emetterà le relative Schede
Tecniche di variazione.
Le somme assicurate per le Partite 2 e 3
sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto
disposto all’art. 25.
Articolo 5
Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come
riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data
di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai
sensi dell’art. 33, fermo il disposto dell’art. 1901 cod. civ.;
b) cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica,
e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
c) nel caso di emissione
di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la
garanzia, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle
restanti parti non ancora ultimate;
d) l’uso anche
parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione
equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
Articolo 6
Garanzia di
manutenzione
Qualora sia previsto -ai sensi dell’art.
103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento -un periodo di garanzia di
manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali
e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a
terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione
oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di
manutenzione previste negli obblighi del contratto d’appalto, ferme le delimitazioni
-ad esclusione del punto 3 dell’art. 3 -nonché gli scoperti e relativi minimi o
le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.
La durata del periodo di manutenzione è
quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24
mesi.
Articolo 7
Interruzione o sospensione
della costruzione
In caso di interruzione o sospensione della
costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve
darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le
condizioni previste all’art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto
al risarcimento.
Per l’eventuale proroga si applicherà
quanto previsto nell’art. 31.
Qualunque sia la durata dell’interruzione o
sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo, si
impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad
evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.
Articolo 8
Interventi
provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio
I costi di interventi provvisori a seguito
di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all’art. 1914 cod. civ.,
sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli
definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche
ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.
Sezione B – Copertura assicurativa
della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere
Articolo 9
Oggetto
dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti
a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano
verificati, durante l’esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione
delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell’assicurazio-ne
per la Sezione A.
Articolo 10
Condizioni
dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a)che il luogo di esecuzione delle
opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le
ore chiaramente visibile;
b)che il Committente abbia designato
il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
c)che i lavori che interessino
manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano
eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli
stessi antecedente l’inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante
della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell’ammontare del
risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato.
L’onere della prova dello stato suddetto
resta a carico del Contraente.
Qualora non sia rispettata anche una sola
delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
Articolo 11
Delimitazione
dell’assicurazione
Per la presente Sezione non sono
considerati terzi:
a) il coniuge, i
genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con
lui convivente;
b) qualora il
Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con
costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che
subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche
occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
d) le Società le
quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica,
siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell’art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.
Articolo 12
Esclusioni
specifiche della Sezione B
Ad integrazione di quanto previsto all’art.
16, l’assicurazione non comprende:
a) i danni a cose
assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione
A;
b) i danni al
macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali
che l’Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e
qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed
impianti preesistenti;
c) i danni causati da
qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in
occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul
luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l’uso dei veicoli non sia
configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24
dicembre 1969, n. 990;
d) i danni causati da
natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
e) la responsabilità
verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di
espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzio-ne dei
lavori;
f) i danni derivanti
dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
g) i danni derivanti
da polvere;
h) le responsabilità
dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto
contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
i) i danni da furto;
j) i danni a cose
dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
k) i danni da
inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia
originati, nonché da interru-zione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di
corsi d’acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde
acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo
suscettibile di sfruttamento;
l) i danni a cose
dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o
di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
m) i danni a cavi e
condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del
committente;
n) i danni entro un
raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale
esplosivo;
o) i danni da azioni
di terzi;
p) i danni da forza
maggiore;
q) i danni da errore
di progettazione o da insufficiente progettazione.
Articolo 13
Durata dell’assicurazione
L’assicurazione per quanto riguarda il
periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione,
segue le modalità indicate per la Sezione A. Decorre dalla data fissata nella
Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia
per la Sezione A.
Articolo 14
Massimale per la
responsabilità civile verso terzi
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del
Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità
civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella
Sezione A, con un minimo di 500mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
Norme comuni per le
Sezioni A e B
Articolo 15
Assicurato
Ai fini della presente copertura
assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.
Articolo 16
Delimitazione
dell’assicurazione
La Società non è obbligata a indennizzare:
1) le penalità, i danni da mancato
godimento in tutto o in parte dell’opera assicurata, i danni da mancato lucro
ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti
da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,
commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
2) i danni di deperimento, logoramento,
usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento
o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine,
corrosione, ossidazione e incrostazione;
3) le perdite di denaro, assegni, effetti
cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a
schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di
imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
4) i danni cagionati o agevolati da dolo
dell’Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano
rispondere;
5) i danni che, alla stregua della comune
esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o
evento che dovrebbe essere conosciuto dall’Assicurato o dai suoi preposti per
effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi,
nonché i vizi palesi dell’opera o i vizi occulti comunque noti all’Assicurato
prima della decorrenza della presente assicurazione;
6) i difetti di rendimento dei beni
assicurati.
La Società non è inoltre obbligata per i
danni verificatisi in occasione di:
7) esplosioni o emanazioni di calore o
radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche,
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali
eventi.
La Società non è comunque obbligata per i
danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero
denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per
quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di
copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi
coperti dall’assicurazione.
Articolo 17
Scoperto o
franchigia in caso di sinistro
Rimane a carico del Contraente, per uno o
più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione,
uno scoperto percentuale dell’importo di ogni sinistro, con i relativi valori
minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.
Per la Sezione B, l’Assicurato dà mandato
alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a
proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione
della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.
Articolo 18
Estensione
territoriale
L’assicurazione vale per opere da
realizzarsi nell’ambi-to del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi
previsti al Titolo XIV del Regolamento.
Articolo 19
Dichiarazioni
influenti sulla valutazione del rischio
La Società presta il suo consenso
all’assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal
Contraente, il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del
contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i
mutamenti che possano influire sul rischio.
L’Assicurato, venuto a conoscenza di un
qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di
variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni
di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione
verificatesi durante l’esecuzione dell’opera, deve darne immediata notizia e
rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto
scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda
mantenere la copertura.
Nel caso di dichiarazioni inesatte, di
reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute
successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le
disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.
I rappresentanti della Società hanno libero
accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con
l’Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e
progetti relativi all’opera oggetto della copertura.
Articolo 20
Denuncia dei
sinistri – Obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro che interessi le
garanzie prestate con la Sezione A, l’Assicurato deve:
a) darne immediata
comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
b) inviare, al più
presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto
scritto;
c) fornire alla Società
ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono
essergli richiesti;
d) provvedere, per
quanto possibile, a limitare l’entità del danno, nonché mettere in atto tutte
le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
e) conservare e
mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la
ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l’avviso prescritto alla
lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima
dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura
strettamente necessaria per la continuazione dell’attività o dell’esercizio.
Se tale ispezione, per qualsiasi motivo,
non avvenga entro otto giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto
stabilito all’art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.
In caso di sinistro che interessi le
garanzie prestate con la Sezione B, l’Assicurato deve:
1) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto
o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2) assicurarsi che la denuncia contenga la
narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo
e le cause del sinistro;
3) far seguire, nel più breve tempo
possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al
sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se
la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni
caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
In ogni caso l’Assicurato è responsabile di
ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di
cui alle lettere a) e b)relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 relativi
alla Sezione B.
L’Assicurato che ricorra, per giustificare
l’ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero
che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del
sinistro, decade dal diritto all’indennizzo/risarcimento.
Articolo 21
Procedura per la
valutazione del danno (Sezione A)
L’ammontare del danno è concordato con le
seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società,
o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui
designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti,
nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
In ambedue i casi il Perito si impegna a
fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di
tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo
proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si
formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:
1) i due Periti devono nominarne un terzo
quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di
essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni
sui punti controversi sono prese a maggioranza;
2) ciascun Perito ha facoltà di farsi
assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle
operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
3) se una delle Parti non provvede alla
nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del
terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
4) ciascuna delle Parti sostiene le spese
del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Il Committente, qualora lo richieda, può
partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.
L’ammontare del danno, concordato come
sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui
all’art. 7 della Legge.
Articolo 22
Mandato dei Periti
(Sezione A)
I Periti devono:
a)verificare l’esistenza, la qualità e
la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime
avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui
all’art. 4;
b)procedere alla stima ed alla
liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione
del danno effettuata ai sensi dell’art. 22, lett. b), i risultati delle
operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le
stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle
lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali
rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore,
violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un
Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli
altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza
delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura
civile.
Articolo 23
Premio
II premio, riportato nella Scheda Tecnica,
è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il
periodo dell’assicurazione.
Il premio iniziale e quello relativo alle
eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive
Schede Tecniche.
Il pagamento del premio, fatte salve
rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura
assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.
L’aggiornamento del premio, in relazione a
quanto previsto all’art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso
originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di
aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono
riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.
L’omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta
l’inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2
mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.
La Società si impegna ad avvertire del
mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale
può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di
intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del
pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi
fra le parti.
Il premio iniziale e quello relativo a
eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società
indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista
nella Scheda Tecnica.
Articolo 24
Assicurazione
parziale – Regola proporzionale
Fatti salvi i termini per la comunicazione
degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al
momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi
assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate
secondo il disposto di cui all’art. 5; nel caso in cui tali importi coprano
solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o
risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le
Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.
Articolo 25
Diminuzione delle
somme assicurate a seguito di sinistro
L’importo assicurato per ciascuna Partita
rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società
per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia
della copertura assicurativa.
In caso di sinistro le somme assicurate con
le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono
ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata
dell’assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o
risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e
minimi, senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro
delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società
concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il
premio relativo all’entità del reintegro.
Le disposizioni del presente articolo non
si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta
dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.
Articolo 26
Inopponibilità alla
Società degli atti di rilevazione del danno e successivi
Le pratiche iniziate dalla Società per la
rilevazione del danno, l’effettuata liquidazione od il pagamento
dell’indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per
comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse
in qualunque tempo riconosciuta.
Articolo 27
Pagamento
dell’indennizzo
Relativamente ai sinistri di cui alla
Sezione A, il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la
propria Direzione o la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la copertura
assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’accordo diretto tra le
Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei
periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati
alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in
cui sia stata sollevata eccezione sull’indennizzabilità del sinistro.
La franchigia e lo scoperto rimangono a
carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente,
se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto.
Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi
minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato
nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche
l’entità.
Articolo 28
Titolarità dei
diritti
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti
dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal
Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall’art. 22, ultimo comma.
È compito, in particolare, del Contraente
compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni
così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato.
L’indennizzo liquidato a termini della presente
copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o
col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Articolo 29
Gestione delle
controversie – Spese legali (Sezione B)
La Società può assumere la gestione delle
vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale a nome
dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di
tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese
sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il
limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica
per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato
superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in
proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute
dall’Assicu-rato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Articolo 30
Proroga dell’assicurazione
La presente assicurazione può essere
prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio
o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata
all’art. 5, lett. b).
In tale caso il Contraente può chiedere una
proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a
concedere alle condizioni che saranno concordate.
Articolo 31
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi
all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 32
Forma delle
comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali
l’Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata,
alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente
copertura assicurativa.
Articolo 33
Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte
attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto,
ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la presente
copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.
In caso di controversia tra la Società e il
Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod.
proc. civ.
Articolo 34
Rinvio alle norme
di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
SCHEMA TIPO 2.4
COPERTURA
ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE
Sezione A – Copertura assicurativa
indennitaria decennale postuma
Articolo 1
Oggetto
dell’assicurazione
La Società si obbliga, nei confronti del
Contraente a favore del Committente in qualità di Assicurato, ad indennizzare
l’Assicurato, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura
assicurativa, per i danni materiali e diretti causati all’opera eseguita ed
assicurata ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia
del contratto.
L’obbligo della Società concerne
esclusivamente:
Partita1- Opere
l’indennizzo dei danni materiali e diretti
causati all’opera assicurata da uno dei seguenti eventi, purché derivanti da
difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo:
-rovina totale o parziale dell’opera;
-gravi difetti costruttivi, con riferimento
a parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata;
Partita2 - Demolizione e sgombero
il rimborso delle spese necessarie per
demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata
disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro
indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento
dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.
Articolo 2
Condizioni di
assicurazione
L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a) l’opera sia stata
realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del
Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o
di norme stabilite da organismi ufficiali;
b) l’opera sia usata e
destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica;
c) il Contraente abbia
presentato i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente
copertura assicurativa:
- certificati di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione, con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative
prescrizioni tecniche ivi indicate;
- certificati di qualità dei metodi e dei
componenti previsti dall’art. 28, comma 6, della Legge e dall’art. 207 del
Regolamento.
Qualora non sia rispettata anche una sola
delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
Articolo 3
Esclusioni specifiche
per la Sezione A
Ad integrazione di quanto previsto all’art.
13, la Società non è obbligata per:
a)vizi palesi dell’opera o vizi
occulti comunque noti al Contraente prima della decorrenza della presente
assicurazione;
b)danni derivanti da modifiche
dell’opera intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti
strutturali;
c)danni da incendio, fulmine,
esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della
costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti
costruttivi, con riferimento a parti dell’opera destinate per propria natura a
lunga durata;
d)danni da forza maggiore;
e)costi di interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;
f)danni cagionati da colpa grave
dell’Assicurato, dell’Utente dell’opera o delle persone del fatto delle quali
questi debbano rispondere;
g)spese sostenute per la ricerca della
parte difettosa dell’opera che ha originato il danno, salvo specifica
inclusione;
h)danni dovuti a carichi di esercizio
superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto.
Relativamente a ristrutturazioni, la Società
non è inoltre obbligata per:
i)danni ad opere, impianti, basamenti
di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti;
j)danni originatisi al di fuori delle
opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.
Articolo 4
Somma assicurata
La somma assicurata, riportata nella Scheda
Tecnica, deve essere pari al costo di ricostruzione a nuovo dell’opera realizzata
escludendo il solo valore dell’area.
Ai fini di cui al comma precedente, la
somma assicurata deve essere rivalutata dal Contraente alla fine di ogni anno
sulla base degli indici Istat o dei prezzari regionali relativi ai costi di
costruzione.
Articolo 5
Durata
dell’assicurazione
L’assicurazione:
a)decorre dalla data fissata nella
Scheda Tecnica e comunque non prima delle ore 24 del giorno in cui abbia luogo
l’emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione
oppure non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
b)termina alla scadenza del decimo
anno successivo all’inizio della garanzia.
Articolo 6
Determinazione dei
danni indennizzabili
La determinazione dei danni avviene sulla
base delle seguenti modalità:
a)stimando la spesa necessaria al
momento del sinistro per l’integrale ricostruzione a nuovo dell’opera realizzata
oggetto del collaudo, escludendo il solo valore dell’area;
b)stimando la spesa necessaria al
momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare
quelle danneggiate;
c)stimando il valore ricavabile dai
residui.
L’ammontare del danno sarà pari all’importo
della stima di cui alla lettera b)diminuito dell’importo della stima di
cui alla lettera e), ma non potrà comunque essere superiore alla somma
assicurata per l’opera al momento del sinistro ai sensi dell’art. 4 (stima di
cui alla lettera a).
Se al momento del sinistro la somma
assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell’opera, come
stimato alla lettera a) del primo comma, la Società risponderà dei danni
così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma
assicurata ed il costo di ricostruzione dell’opera, ferma restando l’integrale
applicazione dei limiti di indennizzo, di scoperti e franchigie indicati nella
Scheda Tecnica.
Ai sensi dell’art. 104, comma 1, del
Regolamento, il limite di indennizzo non deve comunque essere inferiore al 20%
dell’opera realizzata con un limite massimo di 14 milioni di Euro.
Una volta accertate la risarcibilità e
l’entità del sinistro a termini della presente copertura assicurativa, il
pagamento dovrà essere effettuato a favore del Committente non appena questi
lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza
che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Articolo 7
Interventi
provvisori e modifiche non relativi ad
operazioni di salvataggio
I costi di interventi provvisori a seguito
di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all’art. 1914 cod. civ.,
sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli
definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche
ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.
Sezione B – Copertura assicurativa
della responsabilità civile decennale postuma
Articolo 8
Oggetto
dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B, di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito
ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A come danno
materiale diretto.
Articolo 9
Delimitazione
dell’assicurazione
Per la presente Sezione non sono
considerati terzi:
a)il coniuge, i genitori, i figli del
Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b)quando il Contraente non sia una
persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l’amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui
alla lettera a);
c)le Società le quali, rispetto
all’Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili
come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.,
nonché gli amministratori delle medesime.
Articolo 10
Esclusioni
specifiche per la Sezione B
Ad integrazione di quanto previsto all’art.
13, l’assicu-razione non comprende:
a)i danni a cose assicurate o
assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
b)i danni da inquinamento di qualsiasi
natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione,
impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, da alterazioni delle
caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in
genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Articolo 11
Durata
dell’assicurazione
L’assicurazione per quanto riguarda il
periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione,
segue le modalità indicate per la Sezione A.
Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica
e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione
A.
Norme comuni per le Sezioni A e B
Articolo 12
Assicurato
Ai fini della presente copertura
assicurativa è considerato Assicurato il Committente.
Articolo 13
Delimitazione
dell’assicurazione
Ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 1° dicembre 2000, la presente copertura assicurativa è
applicabile alle opere il cui costo di realizzazione è uguale
o superiore a 10 milioni di diritti
speciali di prelievo. La Società non è obbligata a indennizzare: a)le
penalità, i danni da mancato godimento in tutto o
in parte dell’opera assicurata, i danni da
mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio,
quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività
industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
b)i danni di deperimento, logoramento,
usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento
o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine,
corrosione, ossidazione e incrostazione;
c)le perdite di denaro, assegni,
effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i
danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali
di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
d)i danni cagionati o agevolati da
dolo del Contraente, dell’Assicurato, dell’Utente dell’opera e delle persone
del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
e)i danni che, alla stregua della
comune esperienza Tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un
fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall’Assicurato o
dai suoi preposti e dall’Utente dell’opera per effetto di sinistri avvenuti in
precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell’opera o
i vizi occulti comunque noti all’Assicura-to prima della decorrenza della presente
assicurazione;
f)i difetti di rendimento dei beni
assicurati.
La Società non è inoltre obbligata per i
danni verificatisi in occasione di:
g)esplosioni o emanazioni di calore o
radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche,
salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun
rapporto con tali eventi.
La Società non è comunque obbligata per i
danni verificatisi oltre il periodo di garanzia nonché denunciati oltre un
anno dalla scadenza fissata nella Scheda Tecnica né per quei danni che, pur
essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però
da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti
dall’assicurazione.
Articolo 14
Scoperto o franchigia
in caso di sinistro
Rimane a carico del Contraente, per uno o
più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazio-ne,
uno scoperto percentuale dell’importo di ogni sinistro, con i relativi valori
minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.
Per la Sezione B, l’Assicurato dà mandato
alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a
proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione
della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.
Articolo 15
Estensione
territoriale
L’assicurazione vale per opere realizzate
nell’ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi previsti al
Titolo XIV del Regolamento.
Articolo 16
Dichiarazioni
influenti sulla valutazione del rischio
La Società presta il suo consenso
all’assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal
Contraente, il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del
contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i
mutamenti che possano influire sul rischio.
Nel caso di dichiarazioni inesatte, di
reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute
successivamente alla stipula della presente copertura assicurativa, si
applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.
I rappresentanti della Società hanno libero
accesso all’opera assicurata in momenti concordati con il Contraente, il
Committente o l’Utente e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati,
documenti e progetti relativi all’opera oggetto della copertura.
Articolo 17
Denuncia dei
sinistri – Obblighi del Contraente o dell’Assicurato
In caso di sinistro che interessi le
garanzie prestate la Sezione A, il Contraente o l’Assicurato deve:
a)darne immediata comunicazione
mediante lettera raccomandata alla Società;
b)inviare, al più presto, alla Società,
mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c)fornire alla Società ed ai suoi mandatari
tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
d)provvedere, per quanto possibile, a
limitare l’entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie
ad evitare il ripetersi del danno;
e)conservare e mettere a disposizione
le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la
ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l’avviso prescritto alla
lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima
dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura
strettamente necessaria per la continuazione dell’attività o dell’esercizio.
Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni
dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto stabilito all’art. 18, può
prendere tutte le misure necessarie.
In caso di sinistro che interessi le
garanzie prestate con la Sezione B, il Contraente o l’Assicurato deve:
1) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto
o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2) assicurarsi che la denuncia contenga la
narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo
e le cause del sinistro;
3) far seguire, nel più breve tempo
possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al
sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se
la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso
da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
In ogni caso il Contraente o l’Assicurato è
responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e
degli obblighi di cui alle lettere a)e b)relative alla Sezione A
ed ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B.
Il Contraente o l’Assicurato che ricorra,
per giustificare l’ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi
fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti
danneggiate del sinistro, decade dal diritto all’indennizzo/risarcimento.
Articolo 18
Procedura per la valutazione
del danno (Sezione A)
L’ammontare del danno è concordato con le
seguenti modalità:
a)direttamente dalla Società, o da un
Perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da questi designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b)fra due Periti, nominati uno dalla Società
ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
In ambedue i casi il Perito si impegna a
fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di
tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta all’Assicurato, salvo
proroga concessa dalle Parti; in caso contrario superati i 90 giorni, si
formalizza la richiesta del terzo perito con la procedura che segue:
1) i due Periti devono nominarne un terzo
quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di
essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni
sui punti controversi sono prese a maggioranza;
2) ciascun Perito ha facoltà di farsi
assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle
operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
3) se una delle Parti non provvede alla
nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del
terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
4) ciascuna delle Parti sostiene le spese
del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Articolo 19
Mandato dei Periti
(Sezione A)
I Periti devono:
a) verificare
l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il
valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri
di valutazione di cui all’art. 4;
b) procedere alla
stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione
del danno effettuata ai sensi dell’art. 19, lett. b), i risultati delle
operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le
stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle
Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle
lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali
rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore,
violenza nonché di violazione dei patti della presente copertura assicurativa,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un
Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli
altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza
delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura
civile.
Articolo 20
Premio
Il premio, riportato nella Scheda Tecnica,
è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il
periodo dell’assicurazione.
Il premio iniziale e quello relativo agli
aggiornamenti di cui all’art. 4, secondo comma, sono riportati nelle rispettive
Schede Tecniche.
Il pagamento del premio, fatte salve
rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura
assicurativa iniziale e degli aggiornamenti.
L’aggiornamento del premio avverrà in
proporzione alla rivalutazione a cui viene sottoposta la somma assicurata
sulla base degli indici Istat o dei prezzari regionali.
L’omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta
l’inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2
mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.
La Società si impegna ad avvertire del
mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale
può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di
intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del
pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi
fra le parti.
Il premio iniziale e quello relativo agli
aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal
fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.
Articolo 21
Assicurazione
parziale – Regola proporzionale
Fatti salvi i termini per la comunicazione
degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al
momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi
assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere
assicurate secondo il disposto di cui all’art. 4; nel caso in cui tali importi
coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società
indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate
in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.
Articolo 22
Diminuzione delle
somme assicurate a seguito d isinistro
L’importo assicurato per ciascuna Partita
rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società
per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della presente
copertura assicurativa.
In caso di sinistro le somme assicurate con
le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti
con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata
dell’assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o
risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi,
senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro
delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società
concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il
premio relativo all’entità del reintegro.
Le disposizioni del presente articolo non
si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta
dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.
Articolo 23
Inopponibilità alla
Società degli atti di rilevazione del danno e successivi
Le pratiche iniziate dalla Società per la
rilevazione del danno, l’effettuata liquidazione od il pagamento
dell’inden-nizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per
comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse
in qualunque tempo riconosciuta.
Articolo 24
Pagamento
dell’indennizzo
Relativamente ai sinistri di cui alla
Sezione A, il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la
propria Direzione o la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la presente
copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’accordo
diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce
definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano
stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione,
salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull’indennizzabilità del
sinistro.
Articolo 25
Clausola di
revisione
Qualora, durante il periodo di efficacia
dell’assicurazio-ne, l’importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10%
della somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell’art. 4, è facoltà
della Società richiedere un’integrazio-ne del premio inizialmente convenuto
sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale.
Articolo 26
Titolarità dei
diritti
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti
dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che
dall’Assicurato e dalla Società, salvo quanto previsto dall’art. 18, ultimo
comma. Spetta in particolare all’Assi-curato compiere gli atti necessari
all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’indennizzo liquidato non può tuttavia
essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’inte-resse
assicurato.
Articolo 27
Gestione delle
controversie – Spese legali (Sezione B)
La Società può assumere la gestione delle
vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale -a nome
dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di
tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese
sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il
limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica
per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato
superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in
proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute
dall’Assicu-rato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Articolo 28
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi
all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 29
Forma delle
comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali
l’Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata,
alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente
copertura assicurativa.
Articolo 30
Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte
attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto,
ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agen-zia cui è assegnata la presente
copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.
In caso di controversia tra la Società e il
Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod.
proc. civ.
Articolo 31
Rinvio alle norme
di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente
regolato, valgono le norme di legge.
POLIZZA DI
ASSICURAZIONE
ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge n. 109/94
SCHEMA TIPO 2.1 - pag. 1
SCHEDA TECNICA 2.1
COPERTURA ASSICURATIVA DEL
DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
La presente Scheda Tecnica
costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al DM n. 123 del
12/3/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della
copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione
costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni
previste nello Schema Tipo.
Polizza n.
Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)
Contraente / Assicurato (Progettista/i
dipendente/i pubblico/i)
C.F./P.I.
Sede
Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
Descrizione opera
Luogo di esecuzione
Data prevista inizio lavori
Data prevista fine lavori
Costo complessivo previsto opera
Somma assicurata ...% costo compl. Previsto
opera (non superiore al 10%)
SCHEMA TIPO 2.1 - pag. 2
SCHEDA TECNICA 2.1
Data inizio copertura assicurativa
Data cessazione copertura assicurativa
Spazio a disposizione della Società
per la regolazione del premio
Il Contraente
La Società di Assicurazione
Emessa in ......... copie ad un solo
effetto il .......................
POLIZZA DI
ASSICURAZIONE
ai sensi dell’art. 17, comma3, della
legge n.109/94
SCHEMA TIPO 2.1 - pag. 1
SCHEDA TECNICA 2.1 - bis
COPERTURA ASSICURATIVA DEL
DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE Appendice di proroga
La presente Scheda Tecnica
costituisce partente grante dello Schema Tipo 2.1 di cui al DM n. 123 del
12/3/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della
copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione
costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni
previste nello Schema Tipo.
Polizza n.
Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)
Contraente/Assicurato (Progettista/i
dipendente/i pubblico/i)
C.F./P.I
Sede Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
Luogo di esecuzione
Data prevista fine lavori
Data inizio proroga
Data fine proroga
Costo complessivo previsto opera
Somma assicurata ... % costo compl.
Previsto opera (non superiore al 10%)
SCHEMA TIPO 2.1 - pag. 2
SCHEDA TECNICA 2.1-bis
Data inizio copertura assicurativa
Data cessazione copertura assicurativa
Spazio a disposizione della Società
per la regolazione del premio
Il Contraente
La Società di Assicurazione
Emessa in ......... copie ad un solo
effetto il .......................
POLIZZA DI
ASSICURAZIONE
ai sensi dell’art. 17, comma 5,
della legge n. 109/94
SCHEMA TIPO 2.2 pag. 1
SCHEDA TECNICA 2.2
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O
DELLE SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI INGEGNERIA
La presente Scheda Tecnica
costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.2 di cui al DM n. 123 del
12/3/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della
copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione
costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni
previste nello Schema Tipo.
Polizza n.
Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)
Contraente / Assicurato (Progettista/i
dipendente/i pubblico/i)
C.F./P.I.
Sede
Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
Assicurato (professionista della Società)
C.F./P.I.
Assicurato (professionista della Società)
C.F./P.I.
Assicurato (professionista della Società)
C.F./P.I.
Stazione Appaltante
Sede
Descrizione opera
Luogo di esecuzione
Data prevista inizio lavori
Data prevista fine lavori
SCHEMA TIPO 2.2 pag. 2
SCHEDA TECNICA 2.2
Costo complessivo previsto opera
Somma assicurata ...% costo compl. Previsto
opera (non superiore al 10%)
Somma assicurata ...% costo compl. Previsto
opera (non superiore al 20%)
%Scoperto
Scoperto minimo
Scoperto massimo
Data inizio copertura assicurativa
Data cessazione copertura assicurativa
Spazio a disposizione della Società
per la regolazione del premio
Il Contraente
La Società di Assicurazione
Emessa in ......... copie ad un solo
effetto il .......................
POLIZZA DI
ASSICURAZIONE
ai sensi dell’art. 17, comma 5,
della legge n.109/94
SCHEMA TIPO 2.2 pag. 1
SCHEDA TECNICA 2.2 - bis
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O
DELLE SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI INGEGNERIA
Appendice di proroga
La presente Scheda Tecnica costituisce
partente grante dello Schema Tipo 2.1 di cui al DM n. 123 del 12/3/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie
all’attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la
sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di
tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
Polizza n.
Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)
Contraente/Assicurato (Progettista/i
libero/i professionista/i – Società professionisti o ingegneria)
C.F./P.I
Sede
Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
Assicurato (professionista della Società)
C.F./P.I.
Assicurato (professionista della Società)
C.F./P.I.
Assicurato (professionista della Società)
C.F./P.I.
Stazione appaltante
Sede
Descrizione opera
Luogo di esecuzione
SCHEMA TIPO 2.2 - pag. 2
SCHEDA TECNICA 2.2 bis
Data inizio lavori
Data prevista fine lavori
Data inizio proroga
Data fine proroga
Costo complessivo previsto opera
Somma assicurata ...% costo compl. Previsto
opera (non superiore al 10%)
Somma assicurata ...% costo compl. Previsto
opera (non superiore al 20%)
% §Scoperto
Scoperto minimo
Scoperto massimo
Data inizio copertura assicurativa
prorogata
Data cessazione copertura assicurativa
prorogata
Spazio a disposizione della Società
per la regolazione del premio
Il Contraente
La Società di Assicurazione
Emessa in ......... copie ad un solo
effetto il .......................
POLIZZA DI
ASSICURAZIONE
ai sensi dell’art. 30, comma 3,
della legge n. 109/94
SCHEMA TIPO 2.3 - pag. 1
SCHEDA TECNICA 2.3
COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI
ESECUZIONE, PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
La presente Scheda Tecnica
costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al DM n. 123 del
12/3/2004 e riporta i dati e le
informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa di cui al
citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di
accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
Polizza n
Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)
Contraente (Esecutore dei lavori)
C.F./P.I
Sede
Via/p.zza n.civico
Cap
Prov
Subappaltatore/i
C.F./P.I.
Stazione appaltante
Sede
Descrizione lavori
Luogo di esecuzione
Contratto appalto n
Data stipula
Costo compl. Previsto opera alla stipula
Data inizio lavori
Data fine lavori
SCHEMA TIPO 2.3 - pag. 2
SCHEDA TECNICA 2.3
Sezione ASezione ASezione A
Somme assicurate alla stipula
% Scoperto
Scopert ominimo
Scoperto massimo
Franchigia
Partita 1
Partita 2
Partita 3
Sezione B
Massimale/sinistro alla stipula
% Scoperto
Scoperto minimo
Scoperto massimo
Franchigia
Data inizio copertura assicurativa
Data cessazione copertura assicurativa
Data inizio copertura assicurativa
manutenzione
Data cessazione copertura assicurativa
manutenzione
Spazio a disposizione della Società
per la regolazione del premio
Il Contraente
La Società di Assicurazione
Emessa in .......copie ad un solo effetto
il................
POLIZZA DI
ASSICURAZIONE
Ai sensi dell’art. 30, comma 3,
della legge n. 109/94
SCHEMA TIPO 2.3 - pag. 1
SCHEDA TECNICA 2.3 - bis
COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI
ESECUZIONE, PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
Appendice di proroga, aggiornamento somma assicurata
La presente Scheda Tecnica
costituisce partente integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al DM n. 123 del
12/3/2004 e riporta i dati e le
informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa di cui al
citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di
accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)
C.F./P.I.
Sede
Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
C.F./P.I.
Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
Descrizione lavori
Luogo di esecuzione
Contratto appalto n.
Data stipula
Costo compl. Previsto opera alla stipula
SCHEMA TIPO 2.3 - pag. 2
SCHEDA TECNICA 2.3 – bis
Data inizio lavori
Data fine lavori
Data aggiornamento
Costo opera aggiornato
Data fine lavori aggiornata
Sezione A
Somme assicurate aggiornate
% Scoperto
Scoperto minimo
Scoperto massimo
Franchigia
Partita 1
Partita 2
Partita 3
Sezione B
Massimale/sinistro aggiornato
% Scoperto
Scoperto minimo
Scoperto massimo
Franchigia
Data inizio copertura assicurativa
aggiornata
Data cessazione copertura assicurativa
aggiornata
Data inizio copertura manutenzione
aggiornata
Data cessazione copertura manutenzione
aggiornata
Spazio a disposizione della Società per la
regolazione del premio
Il Contraente
La Società di Assicurazione
Emessa in ..... copie ad un solo effetto
il..........
POLIZZA DI
ASSICURAZIONE
ai sensi dell’art. 30, comma 4,della
legge n.109/94
SCHEMA TIPO 2.4
SCHEDA TECNICA 2.4
COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA
DECENNALE – COPERTURA ASSICURATIVA DECENNALE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI
La presente Scheda Tecnica
costituisce partente integrante dello Schema Tipo 2.4 di cui al DM n. 123 del
12/3/2004 e riporta i dati e le
informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa di cui al
citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di
accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema
Polizza n
Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)
Contraente (Esecutore de lavori)
C.F./P.I.
Sede
Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
Stazione appaltante
Sede
Descrizione opera e destinazione d’uso
Localizzazione (Via/p.zza, n. civ.,
Località, Provincia)
Sezione A
Somme assicurate alla stipula
% Scoperto
Scoperto minimo
Scoperto massimo
Franchigia
Partita 1
Partita 2
Sezione B
Massimale/sinistro alla stipula
% Scoperto
Scoperto minimo
Scoperto massimo
Franchigia
Data inizio copertura assicurativa
Data cessazione copertura assicurativa
Spazio a disposizione della Società
per la regolazione del premio
Il Contraente
La Società di Assicurazione
Emessa in .......copie ad un solo effetto
il................
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ai sensi dell’art. 30, comma 4,
della legge n. 109/94
SCHEDA TIPO 2.4
SCHEDA TECNICA 2.4-bis
COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA
DECENNALE – COPERTURA ASSICURATIVA DECENNALE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI – Appendice di aggiornamento somma assicurata
La presente Scheda Tecnica
costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.4 di cui al DM n. 123 del
12/3/2004 e riporta i dati e le
informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa di cui al
citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di
accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
Rilasciata da(direzione, agenzia ecc.)
Contraente (Esecutore dei lavori)
C.F./P.I.
Sede
Via/p.zza n. civico
Cap
Prov.
Stazione appaltante
Sede
Descrizione opera e destinazione d’uso
Localizzazione (Via/p.zza, n. civ.,
Località, Provincia)
Sezione A
Somme assicurate aggiornate
% Scoperto
Scoperto minimo
Scoperto massimo
Franchigia
Partita 1
Partita 2
Sezione B
Massimale/sinistro aggiornato
% Scoperto
Scoperto minimo
Scoperto massimo
Franchigia
Data inizio copertura ass .aggiornata
Data cessazione copertura ass. aggiornata
Il Contraente
La Società di Assicurazione
Emessa in ...... copie ad un solo effetto
il..............