TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE - CHIARIMENTI SUI RIMBORSI
(Ag. Entrate, Circ.
1/6/04, n. 20/E)
L'Agenzia delle Entrate prende atto delle
ultime determinazioni assunte dalla Corte di Giustizia UE (Corte UE, Sent. 10 settembre2002)
e confermate dalla Cassazione (Sez. Trib., Sent 12
maggio 2003, n. 7236 e Sent. 21 maggio 2003, n. 8012) in materia tassa sulle
concessioni per l'iscrizione nel Registro delle imprese (art. 11 legge n.
448/1998), e invita gli uffici ad abbandonare il contenzioso che abbia per
oggetto la tassa forfetaria pagata per gli anni in cui non vi è stata
iscrizione di atti diversi da quello costitutivo.
Devono invece essere proseguite le
controversie relative a domande di rimborso presentate oltre il termine di
decadenza triennale.
Le Entrate
danno inoltre il via ai rimborsi, sui quali devono essere riconosciuti
interessi calcolati al tasso del 6% annuo come disposto per il rimborso delle
tasse di concessione governativa (legge n. 29/1961).